Regolarizzazione 2020: Il Consiglio di Stato valorizza la tutela sostanziale dello straniero
Due recenti e importanti pronunce del Consiglio di Stato contribuiscono a chiarire il corretto approccio alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri prevista dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
Si tratta di decisioni fondamentali che riaffermano un principio essenziale: quando l'irregolarità formale che ostacola la procedura non è imputabile allo straniero, ma deriva da carenze o omissioni imputabili al datore di lavoro o all'amministrazione, il lavoratore conserva il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno.
Il primato dei presupposti sostanziali
Con la sentenza n. 3643 del 22 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha affermato che il rigetto di una domanda di regolarizzazione, basato su meri profili formali non imputabili al lavoratore, senza un'adeguata verifica della sussistenza sostanziale dei requisiti, comporta una frustrazione irragionevole dell’interesse pubblico primario alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
Il giudice amministrativo richiama il vincolo di ragionevolezza che deve guidare anche il legislatore nella disciplina della materia, sottolineando che:
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la regolarizzazione persegue interessi pubblici essenziali, legati sia alla tutela dei diritti fondamentali sia alla funzionalità del mercato del lavoro e dell’economia;
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lo straniero che ha dimostrato un inserimento sociale e lavorativo effettivo, in assenza di elementi di pericolosità sociale, non può essere penalizzato per irregolarità procedurali a lui non imputabili.
L'interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata delle norme impone quindi che, in casi del genere, si riconosca comunque il diritto del lavoratore a vedere tutelata la propria posizione.
Il diritto al permesso per "attesa occupazione"
Una conseguenza pratica di questo orientamento è che, anche in presenza di irregolarità riferibili esclusivamente al datore di lavoro, il cittadino straniero mantiene il diritto a ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si evita così che l'interesse legittimo protetto dall’ordinamento venga frustrato per motivi meramente formali.
La conferma: la sentenza n. 7757 del 24 settembre 2024
Con la sentenza n. 7757 del 24 settembre 2024, il Consiglio di Stato ha ribadito e rafforzato questi principi.
In particolare, ha affermato che non solo il datore di lavoro, ma anche il lavoratore straniero ha diritto a partecipare pienamente al procedimento amministrativo, ricevendo le necessarie comunicazioni di garanzia ex legge 241/1990.
La posizione del lavoratore è qualificata e differenziata, perché:
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è coinvolto direttamente nella stipula del contratto di soggiorno;
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è destinatario della richiesta di permesso di soggiorno subordinato alla procedura di emersione;
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partecipa attivamente a tutto il procedimento, a partire dalla verifica di ammissibilità della domanda presso lo Sportello Unico.
Questa impostazione restituisce centralità alla persona straniera nel procedimento di regolarizzazione, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela dei diritti fondamentali.
Conclusioni
Le sentenze del Consiglio di Stato rappresentano un importante passo avanti nel riconoscimento del ruolo e dei diritti dei lavoratori stranieri all'interno del procedimento di regolarizzazione del 2020.
Esse riaffermano che la tutela dei diritti fondamentali non può essere subordinata a formalismi procedurali e che l'amministrazione deve sempre operare in modo ragionevole, equo e funzionale agli interessi pubblici perseguiti dalla legge.
Il principio è chiaro: dove sussistono i presupposti sostanziali, il diritto dello straniero deve essere riconosciuto.
Avv. Fabio Loscerbo
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