mercoledì 2 luglio 2025

Il valore non ostativo della scadenza del permesso nella procedura di conversione: una conferma giurisprudenziale Nota a T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. n. 1147/2025, R.G. n. 720/2025, emessa il 25 giugno 2025

 Il valore non ostativo della scadenza del permesso nella procedura di conversione: una conferma giurisprudenziale


Nota a T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. n. 1147/2025, R.G. n. 720/2025, emessa il 25 giugno 2025


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con sentenza n. 1147/2025 (R.G. 720/2025), depositata il 30 giugno 2025, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero avverso il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catanzaro aveva rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, sul mero rilievo della scadenza del titolo di soggiorno al momento della presentazione dell’istanza.


1. I fatti: una conversione negata per la sola scadenza formale

L’istanza di conversione era stata presentata in data 21 marzo 2024, ma è stata rigettata con provvedimento del 29 marzo 2025, sulla base del solo dato formale della scadenza del permesso stagionale. Il ricorrente ha impugnato l’atto, deducendo la violazione dell’art. 24 del d.lgs. 286/1998 e delle relative circolari, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e la violazione dei principi di ragionevolezza, buona amministrazione e favor integrationis.


2. La motivazione del TAR: discrezionalità amministrativa e tutela sostanziale

Il Collegio ha ritenuto fondate le censure, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, sia dello stesso TAR Calabria (sent. n. 344/2025 e n. 854/2025) sia del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 3884/2016 e n. 5604/2023), secondo cui la mera scadenza del permesso di soggiorno non costituisce ragione automatica ed insuperabile di rigetto, in quanto:


«la supposta natura decadenziale del termine non appare coerente con il sistema, dato che quest’ultimo, all’art. 5, comma 5, del T.U.I., impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli “elementi sopravvenuti” e vieta di considerare preclusive le irregolarità amministrative sanabili».


Il TAR ha ribadito che l’Amministrazione è comunque tenuta a esercitare la propria discrezionalità valutativa, prendendo in esame tutti gli altri presupposti sostanziali per la conversione del titolo, anche in presenza di una scadenza formale recente del permesso, come nel caso in esame.


3. Gli effetti della decisione

La sentenza, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. in forma semplificata, ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, ordinando alla pubblica amministrazione di riattivare il procedimento e di procedere a un riesame sostanziale della domanda, senza considerare ostativa la scadenza del permesso.


È stata inoltre disposta l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con compensazione delle spese di lite, riservando la liquidazione dei compensi a separato provvedimento.


Questa pronuncia assume particolare rilievo nel panorama applicativo dell’art. 24 del T.U.I., riaffermando con chiarezza un principio di equità procedimentale: non può essere sacrificato il diritto dello straniero a ottenere una valutazione nel merito della propria istanza di conversione per mere formalità amministrative, soprattutto quando la scadenza del titolo sia di pochi giorni. In un’ottica di favor per l’integrazione e di effettività dei diritti, il bilanciamento tra legalità formale e sostanza giuridica deve orientare l’azione amministrativa verso la tutela del percorso di regolarizzazione dello straniero che dimostri un radicamento effettivo nel tessuto lavorativo nazionale.


Avv. Fabio Loscerbo

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New on TikTok: إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد: المحكمة تؤكد خطورة الشخص لكنها تلزم الإدارة بدراسة منح تصريح آخر مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتناول اليوم حكماً مهماً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، والمتعلق بقضية مسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026. تتعلق القضية بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من قبل شرطة بولونيا، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية بسبب أحكام جنائية نهائية صدرت بحق المعني، تتعلق بوقائع ذات طابع خطير. أكدت المحكمة مبدأً أساسياً: لا يجوز أن يكون إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إجراءً تلقائياً. فالمادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي تشترط تقييماً فعلياً وحالياً وشخصياً لمدى خطورة الشخص. كما يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومدى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، ولم تكتفِ بالإشارة إلى الأحكام الجنائية، بل حللت خطورة الأفعال وتأثيرها على الحقوق الأساسية وشخصية المعني بالأمر. ولهذا السبب اعتُبر قرار الإلغاء مشروعاً من حيث تقييم الخطورة. لكن هناك نقطة حاسمة. تنص المادة 9، الفقرة 9، من قانون الهجرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فيجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحالة، لم تقم الإدارة بأي تقييم بخصوص هذه المسألة. لذلك قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار فقط في الجزء المتعلق بعدم دراسة إمكانية منح تصريح إقامة بديل. ويتعين على الإدارة الآن إعادة النظر في الملف وتقييم الوضع الحالي للشخص بشكل شامل. الرسالة واضحة: حماية النظام العام أولوية مشروعة، لكن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون بالكامل. إلغاء تصريح الإقامة لا يعني ترك الشخص في فراغ قانوني. فإذا لم يُتخذ قرار بالطرد، يجب إجراء تقييم جديد لنوع الإقامة الممكنة. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

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