L'Unione europea ha prorogato fino al 4 marzo 2028 la protezione temporanea per le persone sfollate dall'Ucraina. La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1912 del Consiglio, adottata il 30 luglio 2026, introduce però anche una novità importante per le nuove domande presentate dal 5 agosto 2026: quando rilevanti, devono essere rispettati e documentati gli obblighi militari previsti in Ucraina. La regola non si applica a chi già beneficiava continuativamente della protezione temporanea nello stesso Stato membro entro il 4 agosto 2026.
La proroga europea arriva fino al 4 marzo 2028
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1912 ha esteso di un ulteriore anno la protezione temporanea attivata nel 2022 per le persone sfollate dall'Ucraina. La nuova scadenza europea è quindi fissata al 4 marzo 2028.
In Italia, tuttavia, la disciplina nazionale oggi operativa prevede espressamente il rinnovo dei permessi per protezione temporanea fino al 4 marzo 2027. La proroga europea al 2028 è già stata adottata ed è vincolante sul piano dell'Unione, ma le modalità amministrative italiane per il successivo aggiornamento dei titoli dovranno essere coordinate con la nuova decisione. È quindi importante distinguere tra la durata dello status europeo e la data materialmente riportata sul permesso di soggiorno.
Cosa deve fare chi ha già la protezione temporanea in Italia
Chi è già beneficiario della protezione temporanea non deve presentare una nuova domanda di protezione solo perché l'Unione europea ha disposto la proroga fino al 2028. Deve invece mantenere regolare la propria posizione e seguire le indicazioni della Questura competente quando saranno definite le modalità operative per il periodo successivo al 4 marzo 2027.
Questo punto è particolarmente importante perché la proroga dello status non significa automaticamente che una tessera già rilasciata e recante una diversa data di scadenza sia materialmente aggiornata senza ulteriori adempimenti. Le modalità concrete di rinnovo, aggiornamento o sostituzione del documento dipendono dalle disposizioni nazionali e dalle istruzioni amministrative che verranno adottate.
Nuove domande dal 5 agosto 2026: il requisito relativo agli obblighi militari
La novità più rilevante introdotta nel 2026 riguarda le persone che chiedono per la prima volta la protezione temporanea dal 5 agosto 2026. La Decisione UE prevede che, ove applicabile, la protezione possa essere concessa soltanto a chi risulti in regola con gli obblighi militari previsti in Ucraina.
La verifica potrà essere effettuata attraverso documenti idonei a dimostrare, ad esempio, l'uscita legale dal territorio ucraino oppure l'esenzione o l'assolvimento degli obblighi previsti. La valutazione deve comunque essere effettuata sulla base della situazione concreta e della documentazione effettivamente disponibile.
La stessa decisione europea stabilisce però una tutela espressa per chi era già beneficiario: il nuovo requisito non si applica alle persone che godevano della protezione temporanea in un determinato Stato membro prima o al 4 agosto 2026 e che continuano a mantenerla senza interruzioni nello stesso Stato.
I diritti connessi alla protezione temporanea restano confermati
La protezione temporanea continua a garantire il diritto al soggiorno e, secondo la disciplina vigente, l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, alle misure sociali previste e all'istruzione dei minori.
È quindi necessario evitare un equivoco frequente: la proroga della protezione temporanea non obbliga chi già beneficia di questo regime a presentare una domanda di protezione internazionale. Asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea sono istituti distinti, con presupposti e conseguenze differenti. La scelta di intraprendere una procedura di protezione internazionale deve dipendere dalla situazione individuale, non dal semplice avvicinarsi di una precedente data di scadenza del permesso.
Resta possibile la conversione in permesso per lavoro
Per chi vive e lavora stabilmente in Italia resta inoltre possibile, in presenza dei requisiti, convertire il permesso per protezione temporanea in un permesso per motivi di lavoro. La domanda viene presentata attraverso l'apposito kit postale presso gli uffici di Poste Italiane abilitati.
La conversione può essere una soluzione utile per chi ha costruito una posizione lavorativa stabile e intende consolidare il proprio soggiorno su una base ordinaria. Non deve tuttavia essere considerata un passaggio automatico o sempre conveniente: con la conversione cambia il fondamento giuridico del soggiorno e occorre verificare attentamente la stabilità del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale, la continuità reddituale e gli eventuali riflessi sulla posizione dei familiari.
Per alcune persone mantenere la protezione temporanea può essere ancora la soluzione più lineare; per altre, soprattutto quando esiste un progetto stabile di vita e lavoro in Italia, un titolo ordinario per lavoro o famiglia può offrire una prospettiva più coerente nel medio e lungo periodo.
Attenzione alle scadenze e alla documentazione
La proroga fino al 4 marzo 2028 non rende quindi superflua l'attenzione alla documentazione. Chi possiede un permesso in scadenza o con dati non aggiornati deve continuare a seguire le istruzioni della Questura competente; chi presenta una nuova domanda dopo il 5 agosto 2026 deve considerare anche la nuova disciplina europea relativa agli obblighi militari; chi valuta una conversione deve invece verificare preventivamente i requisiti del diverso titolo richiesto.
Il quadro del 2026 conferma una tendenza ormai evidente: la protezione temporanea, nata come misura emergenziale e collettiva, si sta progressivamente affiancando a strumenti di stabilizzazione del soggiorno basati sul lavoro, sulla famiglia e sull'integrazione. La scelta del titolo più adatto non può essere fatta in astratto, perché dalla base giuridica del soggiorno dipendono durata, rinnovi, accesso a determinate procedure e prospettive future di permanenza in Italia.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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