giovedì 10 settembre 2026

Diniego del permesso e decreto di espulsione nello stesso giorno: cosa cambia dopo la Cassazione n. 21790/2026

Quando il diniego del permesso di soggiorno e il decreto di espulsione vengono notificati nello stesso giorno, la posizione dello straniero non può essere considerata automaticamente e definitivamente irregolare. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21790 del 25 giugno 2026, ha chiarito che il Giudice di pace chiamato a decidere sull’espulsione deve verificare anche ciò che accade nel giudizio contro il diniego del titolo di soggiorno, soprattutto quando il TAR ne abbia sospeso l’efficacia.

La decisione è di particolare interesse pratico perché riguarda una situazione tutt’altro che rara: la Questura nega il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e, contestualmente o a brevissima distanza, la Prefettura adotta il decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13 del Testo unico immigrazione. In questi casi si aprono due piani processuali distinti, ma strettamente collegati: da un lato l’impugnazione del diniego del permesso davanti al giudice amministrativo; dall’altro l’opposizione al decreto di espulsione davanti al Giudice di pace.

Il caso deciso dalla Cassazione

Nel procedimento esaminato dalla Suprema Corte, il diniego del permesso di soggiorno era stato notificato allo straniero nello stesso giorno in cui era stato adottato il decreto di espulsione. Il Giudice di pace aveva ritenuto che il ricorrente fosse irregolarmente presente sul territorio nazionale e aveva confermato l’espulsione.

Nel frattempo, tuttavia, lo straniero aveva impugnato il diniego davanti al TAR e il giudice amministrativo aveva disposto la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento questorile. Secondo la Cassazione, questa circostanza non poteva essere ignorata nel giudizio sull’espulsione.

La Corte ha quindi cassato la decisione del Giudice di pace, affermando che la sopravvenuta inefficacia del diniego del permesso, conseguente alla sospensione cautelare disposta dal TAR, deve essere presa in considerazione per verificare se sussistano effettivamente i presupposti dell’espulsione previsti dall’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 286/1998.

Il punto centrale: l’irregolarità non può essere valutata in modo astratto

Il principio che emerge dall’ordinanza n. 21790/2026 è particolarmente importante: il giudice dell’espulsione non può limitarsi a constatare che la Questura abbia emesso un diniego e, su questa sola base, considerare definitivamente irregolare la presenza dello straniero. Deve invece ricostruire la situazione giuridica effettiva e attuale dell’interessato.

Se il diniego è stato impugnato e il TAR ne ha sospeso l’efficacia, quella sospensione incide direttamente sulla valutazione della regolarità del soggiorno. La Cassazione ha censurato proprio una valutazione definita, nella sostanza, stereotipata e astratta dell’irregolarità, fondata senza considerare gli effetti del giudizio amministrativo pendente.

Diniego ed espulsione seguono due giudizi diversi

È essenziale comprendere che il diniego del permesso di soggiorno e il decreto di espulsione sono provvedimenti distinti e devono essere impugnati davanti a giudici diversi. Il diniego del permesso, quando appartiene alla giurisdizione amministrativa, viene normalmente contestato davanti al TAR competente. Il decreto di espulsione prefettizio, invece, deve essere impugnato davanti al Giudice di pace territorialmente competente.

La presenza di due giudizi distinti non significa però che i rispettivi effetti possano essere ignorati. Al contrario, la Cassazione ribadisce la necessità di coordinare i procedimenti quando l’esito o la misura cautelare adottata in uno di essi incida sul presupposto giuridico dell’altro.

Perché la sospensiva del TAR è decisiva

L’impugnazione del diniego non determina, di regola, automaticamente la sospensione del provvedimento. Per questa ragione, nei casi in cui il diniego possa produrre effetti immediati sulla posizione dello straniero, è spesso determinante valutare la proposizione di una domanda cautelare al TAR.

Quando il giudice amministrativo sospende l’efficacia del diniego, il provvedimento perde temporaneamente la propria capacità di produrre gli effetti che ne deriverebbero fino alla decisione cautelare o di merito successiva. È precisamente questo passaggio che, secondo la Cassazione, il Giudice di pace deve considerare prima di decidere sull’espulsione.

Ciò non significa che ogni sospensiva del TAR comporti automaticamente l’annullamento dell’espulsione. Significa, però, che non è più possibile fondare la decisione espulsiva sulla semplice affermazione secondo cui lo straniero sarebbe irregolare perché destinatario di un diniego che, nel frattempo, è stato sospeso.

Il problema dei termini per impugnare il diniego

La Corte ha valorizzato anche un ulteriore elemento: nel caso esaminato, quando era stato adottato il decreto di espulsione non era ancora decorso il termine per impugnare il diniego del permesso di soggiorno, poiché i due provvedimenti erano stati notificati nello stesso giorno.

Questo profilo è rilevante soprattutto nei casi in cui l’Amministrazione proceda con estrema rapidità, passando dal diniego del titolo all’espulsione senza lasciare alcun intervallo temporale significativo. L’interessato conserva naturalmente il diritto di contestare il diniego entro il termine previsto dalla legge e di chiedere al giudice competente la tutela cautelare. L’adozione immediata dell’espulsione non può trasformare quel diritto di difesa in una possibilità meramente teorica.

Cosa deve fare concretamente chi riceve entrambi i provvedimenti

Quando vengono notificati un diniego del permesso di soggiorno e un decreto di espulsione, occorre verificare immediatamente entrambi i provvedimenti, le date di notifica, le ragioni poste a fondamento del diniego e i termini di impugnazione. È particolarmente rischioso concentrarsi soltanto sull’espulsione oppure soltanto sul diniego, perché i due procedimenti possono procedere parallelamente e richiedono iniziative processuali diverse.

Nel giudizio amministrativo deve essere valutata, quando ne ricorrono i presupposti, la richiesta di sospensione cautelare del diniego. Nel giudizio davanti al Giudice di pace occorre invece rappresentare puntualmente l’avvenuta impugnazione del provvedimento questorile e produrre ogni eventuale ordinanza cautelare del TAR, chiedendo che ne vengano considerati gli effetti sulla sussistenza stessa dei presupposti dell’espulsione.

La documentazione deve essere aggiornata anche durante il processo. Se la sospensiva viene concessa dopo il deposito dell’opposizione all’espulsione, il provvedimento del TAR deve essere tempestivamente prodotto al Giudice di pace. Proprio l’ordinanza n. 21790/2026 conferma che il giudice deve conoscere e valutare l’esito del procedimento parallelo quando questo incide sulla condizione giuridica dello straniero.

Una tutela che riguarda la posizione concreta della persona

La decisione della Cassazione si inserisce in un orientamento che richiede al giudice dell’immigrazione di esaminare la situazione concreta e attuale dello straniero, evitando automatismi. Prima ancora di affrontare eventuali cause di inespellibilità o il bilanciamento con il diritto alla vita privata e familiare, occorre verificare se esista realmente il presupposto di irregolarità sul quale l’espulsione è stata fondata.

Il principio assume particolare importanza nei procedimenti relativi a lavoratori stranieri, persone radicate da anni sul territorio o titolari di precedenti permessi di soggiorno che abbiano ricevuto un diniego successivamente contestato. In tali situazioni, la corretta gestione del rapporto tra ricorso al TAR e opposizione all’espulsione può incidere in modo determinante sull’esito complessivo della vicenda.

Conclusioni

La Cassazione, con l’ordinanza n. 21790/2026, chiarisce che diniego del permesso ed espulsione non possono essere trattati come compartimenti stagni quando il primo costituisce il presupposto della seconda. Se il diniego viene impugnato e il TAR ne sospende l’efficacia, il Giudice di pace deve tenerne conto e verificare nuovamente la posizione dello straniero prima di confermare l’espulsione.

Per chi riceve contemporaneamente un diniego del titolo di soggiorno e un decreto espulsivo, il fattore tempo diventa quindi decisivo. La difesa deve essere coordinata fin dall’inizio, perché il corretto utilizzo della tutela cautelare e la tempestiva comunicazione tra i due giudizi possono impedire che una situazione ancora sub iudice venga trattata come definitivamente irregolare.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

mercoledì 9 settembre 2026

Reagrupación familiar en Italia en 2026: dos años de residencia y 150 días de espera

La reagrupación familiar sigue siendo una de las vías más importantes para construir una vida estable en Italia, pero en 2026 el procedimiento es más exigente que hace pocos años. El requisito de dos años de residencia legal e ininterrumpida, el plazo de hasta 150 días para obtener el nulla osta y los controles más estrictos sobre vivienda e ingresos obligan a preparar la solicitud con mucha más atención. Un error en la documentación o una integración presentada tarde puede traducirse en meses de retraso o incluso en una denegación.

El requisito de los dos años de residencia legal

La Ley n.º 187 de 9 de diciembre de 2024 modificó los artículos 28 y 29 del Texto Único de Inmigración e introdujo, como regla general, la exigencia de haber cumplido al menos dos años de estancia legal e ininterrumpida en Italia antes de presentar una solicitud de reagrupación familiar. En la práctica administrativa, varias Prefetture verifican este requisito también a través de la inscripción anagráfica y de la continuidad de la residencia registrada, por lo que conviene comprobar con antelación que no existan interrupciones o incoherencias entre permiso de residencia, empadronamiento y domicilio efectivo.

La regla de los dos años no se aplica al reagrupamiento con hijos menores previsto por el artículo 29, apartado 1, letra b), del Decreto Legislativo n.º 286/1998. Además, los beneficiarios de protección internacional están sometidos a una disciplina específica y más favorable, precisamente porque el derecho a la unidad familiar no puede quedar condicionado de la misma manera que en los procedimientos ordinarios.

Un aspecto práctico importante es que la renovación del permiso no impide necesariamente iniciar el procedimiento. Las indicaciones operativas publicadas por algunas Prefetture confirman que la ricevuta que acredita la solicitud de renovación puede permitir presentar la petición de nulla osta, siempre que el título de residencia sea de una categoría que autorice la reagrupación y se cumplan los demás requisitos.

El nulla osta puede tardar hasta 150 días

Desde la reforma introducida por el Decreto-Ley n.º 146 de 3 de octubre de 2025, convertido con modificaciones por la Ley n.º 179 de 1 de diciembre de 2025, el plazo legal para que el Sportello Unico per l’Immigrazione resuelva la solicitud de nulla osta ha pasado de 90 a 150 días. No significa que todas las Prefetture deban esperar cinco meses para decidir, pero sí que el procedimiento puede legítimamente prolongarse hasta ese límite.

Por ello, es especialmente importante presentar desde el principio una documentación completa. La solicitud se tramita telemáticamente a través del Portale ALI y la práctica puede quedar bloqueada si faltan documentos relativos a ingresos, vivienda, composición familiar o disponibilidad del alojamiento. Algunas Prefetture han advertido además que las integraciones solicitadas después de un preavviso di rigetto deben cargarse obligatoriamente dentro del plazo indicado en el propio portal y que, una vez vencido, el sistema puede impedir nuevas cargas documentales.

Ingresos mínimos: las cifras para 2026

Para la reagrupación ordinaria debe acreditarse una renta anual procedente de fuentes lícitas no inferior al importe anual del assegno sociale, incrementado en la mitad de ese importe por cada familiar que se pretende reagrupar. En 2026 el assegno sociale anual tomado como referencia por las Prefetture es de 7.101,12 euros.

Esto significa, a título orientativo, que para reagrupar a un familiar se exige una renta anual de al menos 10.651,68 euros; para dos familiares, 14.202,24 euros; para tres familiares, 17.752,80 euros; para cuatro familiares, 21.303,36 euros. Existen reglas específicas cuando se reagrupan dos o más hijos menores de 14 años.

En el cálculo pueden tenerse en cuenta, cuando estén debidamente documentados, también los ingresos de familiares convivientes. En cambio, los titulares del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria no tienen que demostrar los requisitos ordinarios de renta y vivienda previstos para la reagrupación común.

La vivienda ya no se controla de forma meramente formal

La reforma ha reforzado los controles sobre la idoneidad del alojamiento. Ya no basta con disponer de una vivienda en sentido genérico: el certificado de idoneidad alloggiativa debe reflejar las condiciones higiénico-sanitarias y la capacidad real del inmueble en relación con el número de personas que vivirán en él.

Las Prefetture solicitan habitualmente el certificado municipal de idoneidad, el contrato de alquiler, comodato o título de propiedad, el consentimiento del titular de la vivienda y, cuando el inmueble está compartido, la documentación relativa a las personas que ya residen allí. En muchos casos el certificado debe indicar expresamente el número máximo de ocupantes admitidos. Esta verificación se ha convertido en uno de los puntos que más fácilmente generan integraciones documentales.

Qué ocurre después de obtener el nulla osta

Si la Prefettura acepta la solicitud, el nulla osta se transmite telemáticamente a la representación diplomática o consular italiana competente. La autorización debe utilizarse para solicitar el visado dentro de los seis meses siguientes a su emisión.

En la fase consular se comprueba principalmente la relación familiar y la autenticidad de los documentos de estado civil: matrimonio, nacimiento, minoría de edad, dependencia económica o condiciones de salud, según el familiar que se pretende reagrupar. Los documentos extranjeros deben estar traducidos y legalizados o apostillados cuando corresponda, salvo los casos en los que convenios internacionales permitan prescindir de la legalización.

El visado para reagrupación familiar debe ser concedido o denegado, en principio, dentro de los 30 días siguientes a la solicitud. Una vez que el familiar entra en Italia, debe activarse rápidamente la fase para la expedición del permiso de residencia por motivos familiares y cumplir también las obligaciones relativas a la comunicación de alojamiento.

Qué hacer ante una denegación

La denegación del nulla osta no cierra necesariamente el procedimiento. El ordenamiento permite impugnarla ante el Tribunal ordinario competente según la residencia del solicitante que vive regularmente en Italia. En estos casos resulta esencial analizar la motivación concreta: insuficiencia de ingresos, problemas de vivienda, dudas sobre la relación familiar, interrupciones en la residencia legal o falta de documentación requieren estrategias distintas.

También el preavviso di rigetto merece especial atención. No es todavía la decisión definitiva, sino el momento en el que la Administración comunica los motivos que podrían conducir a la denegación y permite al interesado presentar observaciones y documentación adicional. Tratarlo como una simple formalidad puede ser un error: una respuesta completa y jurídicamente bien estructurada puede evitar que la práctica termine con un rechazo.

En 2026, por tanto, la reagrupación familiar sigue siendo un derecho fundamental, pero su ejercicio exige una preparación más precisa. Verificar con anticipación los dos años de residencia, la renta, la situación del alojamiento y la documentación del vínculo familiar es hoy la mejor forma de reducir retrasos y prevenir contestaciones da parte de Prefettura o Consolato.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

martedì 8 settembre 2026

Demande d’asile en Italie en 2026 : nouveaux délais de recours de 5 et 7 jours dans les procédures accélérées

Depuis le 12 juin 2026, le système italien de l’asile a profondément changé sous l’effet du nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile. Pour les demandeurs de protection internationale, l’une des conséquences les plus importantes concerne les délais de recours contre une décision négative : dans certaines procédures accélérées, le délai n’est plus de trente jours, mais peut être réduit à sept jours, voire à seulement cinq jours dans certaines procédures de frontière. Une erreur sur le délai applicable peut rendre le recours irrecevable.

Le décret-loi italien n° 100 du 12 juin 2026, converti sans modifications par la loi n° 145 du 7 août 2026, a adapté le droit national au règlement (UE) 2024/1348 sur la procédure commune de protection internationale. Le nouveau cadre ne modifie pas seulement l’organisation administrative de l’asile : il impose aussi aux demandeurs, aux avocats et aux opérateurs de vérifier immédiatement quelle procédure a été appliquée par la Commission territoriale.

La règle générale reste le recours dans les trente jours

En dehors des hypothèses accélérées prévues par la nouvelle réglementation, l’article 35-bis du décret législatif n° 25/2008 maintient la règle générale selon laquelle le recours contre la décision de la Commission territoriale doit être introduit, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours suivant la notification. Le délai est porté à soixante jours lorsque le demandeur se trouve dans un pays tiers au moment de l’introduction du recours.

Il est toutefois devenu dangereux de considérer automatiquement que toute décision négative ouvre un délai de trente jours. Depuis juin 2026, le type de procédure suivi par l’administration doit être contrôlé dès la réception de la décision, car le délai peut être beaucoup plus court.

Sept jours dans plusieurs procédures accélérées

Le nouvel article 35-bis, paragraphe 2-bis, prévoit un délai de sept jours dans les cas visés par l’article 67, paragraphe 7, lettre a), du règlement (UE) 2024/1348. Il s’agit de situations dans lesquelles la demande a été examinée selon une procédure accélérée et la décision relève des hypothèses expressément prévues par le règlement européen.

Dans la pratique, la procédure accélérée peut notamment concerner certaines demandes considérées comme manifestement infondées, certaines situations liées à un pays d’origine sûr, à la présentation tardive d’une demande dans le but de retarder un éloignement, ou encore à des circonstances permettant à l’autorité d’utiliser les mécanismes accélérés prévus par le règlement européen. Il faut cependant toujours vérifier la motivation concrète de la décision : la simple mention d’une procédure accélérée ne suffit pas nécessairement à démontrer que toutes les conditions légales étaient réunies.

Cinq jours dans certaines procédures de frontière

Le régime est encore plus strict dans la procédure de frontière régie par l’article 35-ter du décret législatif n° 25/2008. Dans l’hypothèse spécifique prévue par cette disposition, le recours doit être introduit dans les cinq jours suivant la notification de la décision de la Commission territoriale.

Le délai de cinq jours est extrêmement court. Il impose de transmettre immédiatement au défenseur la décision complète, le procès-verbal de l’entretien, les éventuels documents remis à la Commission et tout élément utile concernant la situation personnelle ainsi que le pays d’origine. Attendre quelques jours avant de demander une assistance juridique peut compromettre définitivement la possibilité d’un contrôle judiciaire.

Le recours ne suspend pas toujours automatiquement la décision

Un autre point essentiel concerne le droit de rester en Italie pendant le recours. Dans le régime ordinaire, la présentation du recours suspend en principe l’efficacité exécutoire de la décision. Le règlement européen et les nouvelles dispositions italiennes prévoient toutefois plusieurs exceptions.

Dans les cas où la suspension n’est pas automatique, le demandeur doit présenter, avec le recours lui-même, une demande expresse afin d’être autorisé à rester sur le territoire pendant l’examen judiciaire. Cette demande ne peut pas être ajoutée tardivement sans risque procédural : la loi exige qu’elle soit formulée avec le recours introductif. Dans la procédure de frontière de l’article 35-ter, le recours ne suspend pas automatiquement la décision, sauf pour le mineur étranger non accompagné ; le demandeur peut toutefois demander au juge l’autorisation de rester et ne peut pas être éloigné pendant l’examen de cette demande.

Les nouvelles zones de frontière et de transit

Le décret du ministre de l’Intérieur du 21 juillet 2026, publié au Journal officiel italien le 10 août 2026, a élargi les zones de frontière et de transit dans lesquelles peuvent être appliquées les nouvelles procédures. Le décret a également identifié des centres situés dans vingt-cinq provinces, parmi lesquelles Bologne, Milan, Gênes, Venise, Vérone, Padoue, Udine, Trévise, Reggio de Calabre et plusieurs autres territoires.

L’inclusion d’une province dans cette organisation ne signifie pas que toute personne qui y demande l’asile sera automatiquement soumise à une procédure de frontière. L’administration doit toujours démontrer que les conditions prévues par le règlement européen et par la législation nationale sont effectivement réunies dans le cas concret. Cette distinction est importante, car l’utilisation incorrecte d’une procédure accélérée peut avoir des conséquences directes sur le délai de recours et sur l’effet suspensif de celui-ci.

Les dossiers commencés avant le 12 juin 2026 doivent être vérifiés séparément

La phase transitoire crée actuellement des difficultés particulières. Un récent décret du Tribunal de Bologne du 4 septembre 2026 a précisé que, pour déterminer si l’ancienne ou la nouvelle réglementation s’applique, il peut être nécessaire de prendre en considération la date à laquelle l’intéressé a effectivement manifesté sa volonté de demander la protection internationale, lorsque la formalisation ultérieure a été retardée pour des raisons imputables à l’administration.

Cette jurisprudence est importante pour les personnes qui avaient demandé un rendez-vous ou manifesté leur volonté de demander l’asile avant le 12 juin 2026, mais dont le formulaire de demande a été formalisé seulement après cette date. Dans ces situations, il ne faut pas accepter automatiquement l’application du nouveau régime sans vérifier toute la chronologie du dossier.

Que faire immédiatement après une décision négative

La première opération doit être la vérification de la date exacte de notification. Il faut ensuite identifier la procédure utilisée par la Commission territoriale, contrôler si la décision mentionne une procédure ordinaire, accélérée ou de frontière, vérifier le délai indiqué pour le recours et déterminer si la présentation du recours produit ou non un effet suspensif automatique.

Il faut également conserver l’enveloppe, la preuve de la notification électronique ou tout autre document permettant d’établir avec certitude le jour où la décision a été reçue. Dans un système où certains délais sont désormais de cinq ou sept jours, la preuve de la date de notification devient un élément juridique essentiel.

La réforme de 2026 rend donc encore plus importante une assistance juridique immédiate. La décision de la Commission territoriale ne doit pas être examinée uniquement pour son contenu, mais aussi pour la procédure suivie, le délai applicable, les règles relatives au droit de rester en Italie et l’éventuelle existence d’irrégularités dans l’utilisation de la procédure accélérée.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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lunedì 7 settembre 2026

الحلقة الأولى – فقدت عملي: هل أخاطر أيضاً بفقدان تصريح الإقامة؟

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/bPg1EG9

Travelling while your Italian residence permit is being renewed: when you can return without a re-entry visa

If your Italian residence permit has expired but you have already applied for renewal, leaving Italy does not automatically prevent you from returning. However, the renewal receipt is not the same as a valid residence card for travel inside the Schengen Area. The route you choose and the documents you carry can therefore determine whether you are able to re-enter Italy without obtaining a re-entry visa.

Renewal pending: when re-entry without a visa is possible

Under the current instructions applied by the Italian authorities, a non-EU citizen who holds the receipt proving that an Italian residence permit has been renewed may return to Italy without a re-entry visa if specific conditions are respected.

The traveller must enter the Schengen Area through an Italian external border and must not transit through another Schengen country before reaching Italy. At the Italian border, the person should be able to show a valid passport or equivalent travel document, the original renewal receipt and a copy of the expired residence permit. The renewal receipt should also have been duly stamped by the Italian border police when the person left Italy.

This means that the itinerary matters. A flight that first lands in another Schengen State, even only for an airport connection, may create a serious problem because the first Schengen border control would take place outside Italy. By contrast, a journey that reaches Italy directly from a non-Schengen country, or that involves only connections outside the Schengen Area before arrival in Italy, is consistent with the conditions indicated by the Italian authorities, subject of course to any transit visa requirements imposed by the countries crossed during the journey.

The renewal receipt is not a residence permit for Schengen travel

One of the most frequent misunderstandings is to treat the postal or police receipt as if it were a valid residence permit. It is not. In Italy, the receipt proves that the renewal procedure is pending and protects the legality of the person’s stay while the application is being examined. It may also allow the holder to continue working and exercise other rights connected with lawful residence.

For international travel, however, the receipt has a more limited function. It does not generally authorise free circulation through the other Schengen States in the same way as a valid Italian residence permit. For this reason, a person waiting for renewal should not plan the return journey on the assumption that a connection in France, Germany, Spain, the Netherlands or another Schengen country will be treated in the same way as direct entry into Italy.

What to do before leaving Italy

Before departure, it is advisable to check that the renewal application has actually been filed and to carry the original receipt, not only a photograph or digital copy. A copy of the expired residence permit should also be kept with the passport.

At the Italian border when leaving the country, the traveller should ensure that the renewal receipt is properly stamped by the border police. This formality may later become decisive when returning to Italy, because the stamp documents that the person left the country while the renewal procedure was pending.

It is also prudent to keep copies of the documentation relating to the pending renewal and to verify the flight itinerary before purchasing the ticket. Airline staff carry out their own document checks before boarding and may ask the passenger to demonstrate the legal basis for entry into Italy.

First residence permit: the rules are different

A different situation arises when the person is not waiting for the renewal of an existing permit but for the first residence permit after entering Italy with a national visa.

Current Italian consular guidance recognises, under the same travel conditions, the possibility of returning to Italy without a re-entry visa for persons who have returned to their country of origin while holding the receipt for a first residence permit requested for family reasons, subordinate employment or self-employment.

The position of students is different. A student who has only the receipt for the first residence permit and has returned to the country of origin generally has to apply for a re-entry visa, which is issued following the necessary clearance from the competent Questura in Italy.

For other categories of first permits, the existence of a receipt should never be assumed to be sufficient. The specific legal basis of the first residence application must be checked before travelling.

When a re-entry visa may be necessary

A re-entry visa may become necessary when the traveller cannot satisfy the conditions required for visa-free return on the basis of the receipt, for example because the residence permit expired while the person was already abroad, because the renewal receipt is missing, because the required documentation cannot be produced, or because the case concerns a category not covered by the simplified return rules.

The application is submitted to the competent Italian diplomatic or consular authority. Depending on the circumstances, the consulate may need to obtain clearance from the Questura that issued, or is processing, the residence permit.

Loss or theft of the residence permit while abroad is another situation that normally requires immediate contact with the Italian consular authorities and documentation of the loss or theft before the return journey can be organised.

A practical rule: check the route before the ticket

For a foreign citizen waiting for the renewal of an Italian residence permit, the legal problem is often not the departure from Italy but the route chosen for the return. A ticket with a connection inside the Schengen Area can transform an otherwise manageable journey into a border problem.

The safest approach is therefore to verify three elements before travelling: the type of residence application that is pending, the documents actually available, and the exact country in which the traveller will first cross the Schengen external border. Where there is uncertainty, the individual situation should be checked before departure rather than after the person has already reached a foreign airport.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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domenica 6 settembre 2026

Permesso di soggiorno in scadenza: il datore non può negare l’assunzione solo perché il contratto dura più del titolo

Un permesso di soggiorno che scade prima della fine del contratto di lavoro non impedisce, di per sé, l’assunzione. Nel 2026 questo principio assume un rilievo ancora maggiore: il Tribunale di Milano ha qualificato come discriminatoria la prassi di escludere sistematicamente i cittadini extra-UE dalle selezioni, o di ridurre la durata del contratto, soltanto perché il titolo di soggiorno ha una validità residua inferiore rispetto al rapporto di lavoro proposto.

Il problema è molto frequente nella pratica. Un lavoratore possiede un permesso di soggiorno perfettamente valido, partecipa a una selezione e riceve una proposta di lavoro di sei mesi o un anno. L’azienda, tuttavia, rileva che il permesso scadrà prima del termine del contratto e chiede una ricevuta di rinnovo che, in quel momento, il lavoratore non può ancora produrre. In altri casi l’assunzione viene direttamente rifiutata o il contratto viene limitato alla data di scadenza del documento.

La durata del contratto non deve coincidere con quella del permesso

La normativa sull’immigrazione non stabilisce che il contratto di lavoro debba terminare nello stesso giorno in cui scade il permesso di soggiorno. Il datore di lavoro deve verificare che, al momento dell’assunzione, il cittadino straniero sia regolarmente soggiornante e sia titolare di un titolo che consenta l’attività lavorativa. Non può però presumere che il futuro rinnovo verrà negato e utilizzare questa eventualità come criterio automatico di esclusione.

È proprio questo il punto chiarito dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026. Il giudice ha esaminato la politica di un’agenzia per il lavoro che escludeva dalle selezioni, oppure limitava la durata dei contratti, nei confronti dei cittadini extra-UE il cui permesso fosse destinato a scadere prima della fine della missione lavorativa.

Secondo il Tribunale, una simile prassi realizza una discriminazione indiretta perché introduce un ostacolo che colpisce specificamente i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno, senza che ciò sia necessario per rispettare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa sull’immigrazione.

Non si può pretendere una ricevuta di rinnovo quando il rinnovo non è ancora presentabile

Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda la richiesta anticipata della ricevuta di rinnovo. Il datore di lavoro non può subordinare l’assunzione alla produzione di un documento che il lavoratore, in quel momento, non è ancora tenuto o concretamente in grado di ottenere.

Le regole vigenti nel 2026 hanno inoltre ampliato a novanta giorni il periodo antecedente alla scadenza nel quale deve essere gestita la richiesta di rinnovo. Ne consegue che, quando il permesso ha ancora diversi mesi di validità, pretendere immediatamente una ricevuta di rinnovo può trasformarsi in una condizione impossibile da soddisfare e, se utilizzata sistematicamente soltanto nei confronti dei cittadini extra-UE, in un criterio discriminatorio di accesso al lavoro.

Cosa accade quando il permesso scade durante il rapporto di lavoro

Il quadro cambia nel momento in cui il titolo arriva effettivamente a scadenza. Il lavoratore deve attivarsi per il rinnovo secondo le modalità previste dalla legge. Una volta presentata la domanda, la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione costituisce prova della regolarità della procedura e consente, in presenza degli altri requisiti, di continuare a soggiornare e a lavorare fino alla decisione dell’autorità.

L’articolo 5, comma 9-bis, del Testo Unico sull’Immigrazione tutela espressamente anche questa fase: durante il procedimento di rilascio, rinnovo o conversione del permesso, lo straniero può legittimamente soggiornare e svolgere attività lavorativa sulla base della ricevuta, fino all’eventuale comunicazione di motivi ostativi da parte dell’autorità competente.

Il datore di lavoro, quindi, ha certamente il diritto e il dovere di controllare la regolarità del soggiorno. Ciò che non può fare è anticipare di mesi un rischio futuro e trasformarlo in un ostacolo automatico all’assunzione.

Il datore di lavoro non è esposto automaticamente a responsabilità penale

Una delle ragioni frequentemente addotte dalle imprese per rifiutare l’assunzione è il timore delle sanzioni previste dall’articolo 22, comma 12, del Testo Unico sull’Immigrazione per chi occupa lavoratori privi di permesso, con titolo revocato o annullato, oppure con permesso scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini.

La sentenza del Tribunale di Milano chiarisce però che questa responsabilità riguarda una situazione che può verificarsi soltanto successivamente, quando il permesso sia effettivamente scaduto e non risulti presentata una valida domanda di rinnovo. Non giustifica, invece, l’esclusione preventiva di una persona che al momento della selezione possiede un permesso pienamente valido.

Cosa può fare il lavoratore se l’assunzione viene rifiutata

Il fatto che un permesso sia prossimo alla scadenza non attribuisce naturalmente al candidato un diritto automatico ad essere assunto. L’impresa conserva la libertà di selezionare il personale sulla base delle competenze, dell’esperienza e delle esigenze organizzative. Il criterio utilizzato, tuttavia, non può produrre uno svantaggio sistematico e ingiustificato nei confronti dei lavoratori stranieri.

Quando il rifiuto viene espressamente collegato alla sola durata residua del permesso, è opportuno conservare la proposta di lavoro, le comunicazioni ricevute dall’azienda o dall’agenzia, eventuali messaggi e ogni altra prova dalla quale emerga la ragione dell’esclusione. In presenza di una prassi discriminatoria può essere valutata una specifica tutela davanti al giudice del lavoro, diretta a ottenere la cessazione del comportamento e la rimozione dei suoi effetti.

Una regola pratica da ricordare

Permesso di soggiorno e contratto di lavoro sono collegati, ma non devono avere necessariamente la stessa data di scadenza. Un cittadino extra-UE con un titolo valido che consente di lavorare può essere assunto anche con un contratto che prosegue oltre la scadenza del permesso. Quando arriverà il momento del rinnovo, sarà la ricevuta della domanda a documentare la continuità della regolarità del soggiorno e del diritto al lavoro.

Per lavoratori e datori di lavoro è quindi essenziale distinguere due momenti: la verifica della regolarità al momento dell’assunzione e la successiva gestione del rinnovo. Confondere questi due piani significa trasformare un adempimento amministrativo futuro in una barriera illegittima all’accesso al mercato del lavoro.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

sabato 5 settembre 2026

Episodio 1 – Ho perso il lavoro_ rischio di perdere anche il permesso di soggiorno

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/hxSOlV2

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Permiso por espera de empleo en Italia: en 2026 también permite pedir el Assegno Unico y el Bonus Nido

Perder el trabajo no significa perder automáticamente los derechos vinculados a la residencia. Desde 2026, el INPS reconoce también a los titulares de un permiso de residencia por “attesa occupazione” el acceso al Assegno Unico e Universale y al Bonus asilo nido, siempre que se cumplan los demás requisitos previstos para cada prestación.

La novedad es especialmente importante para las familias extranjeras que atraviesan una fase de desempleo y que, hasta hace poco, podían encontrarse excluidas de estas ayudas únicamente por el tipo de permiso de residencia.

Qué es el permiso de residencia por “attesa occupazione”

El permiso por “attesa occupazione” es el título que permite al trabajador extranjero permanecer legalmente en Italia cuando pierde su empleo y se encuentra en búsqueda de una nueva ocupación. El artículo 22, apartado 11, del Texto Único de Inmigración establece que la pérdida del puesto de trabajo, incluso por dimisión, no constituye por sí sola un motivo para revocar el permiso de residencia.

El trabajador puede inscribirse en el Centro per l’Impiego y permanecer en Italia durante el período de validez residual del permiso y, salvo supuestos particulares, durante un período no inferior a un año. Durante esta fase sigue pudiendo buscar y aceptar un nuevo empleo.

Se trata, por tanto, de una situación de estancia regular. El problema que se había planteado en los últimos años no era la legalidad de la permanencia en Italia, sino el acceso a determinadas prestaciones familiares.

La novedad del INPS en 2026

Con el mensaje número 205 del 22 de enero de 2026, el INPS modificó su criterio respecto de dos prestaciones de especial importancia para las familias: el Assegno Unico e Universale per i figli a carico y el Bonus asilo nido.

El Instituto tomó esta decisión después de varias sentencias de los Tribunales de Trento, Monza y Torino, que consideraron discriminatoria la exclusión de los titulares de un permiso por “attesa occupazione”. Según esta orientación jurisprudencial, dicho permiso debe considerarse un “permesso unico di lavoro”, porque autoriza a su titular a desarrollar actividad laboral y a permanecer en el mercado de trabajo italiano.

La consecuencia práctica es clara: el simple hecho de poseer un permiso por “attesa occupazione” ya no puede utilizarse como motivo para rechazar automáticamente estas prestaciones.

Assegno Unico: qué cambia para las familias extranjeras

El Assegno Unico e Universale es la prestación destinada a las familias con hijos a cargo. Para los ciudadanos de terceros países, la normativa exige determinados requisitos relativos al título de residencia, además de las demás condiciones previstas por la ley.

Hasta el cambio de criterio de 2026, el INPS no incluía de forma general a los titulares del permiso por “attesa occupazione” entre los beneficiarios. Los tribunales han considerado que esta exclusión era incompatible con la naturaleza del permiso y con el principio de igualdad de trato reconocido a quienes poseen un permiso único de trabajo.

Por ello, las nuevas solicitudes presentadas por titulares de este permiso deben ser examinadas y, si se cumplen los demás requisitos, aceptadas.

También se puede solicitar el Bonus asilo nido

La misma regla se aplica al Bonus asilo nido, la ayuda económica destinada a contribuir a los gastos de guardería y, en determinados casos, a formas de asistencia domiciliaria para menores que presentan graves patologías crónicas.

También en este caso el título de residencia por “attesa occupazione” no puede ser considerado, por sí solo, una causa de exclusión.

Naturalmente, esto no significa que la prestación sea automática. El solicitante debe reunir todos los requisitos específicos previstos para el Bonus, incluidos los relativos al menor, al gasto realizado y a la documentación exigida por el INPS.

Qué hacer si una solicitud ya fue rechazada

La novedad tiene importancia también para quienes recibieron anteriormente una resolución negativa. El mensaje INPS número 205 de 2026 indica expresamente que las oficinas deben examinar las solicitudes de revisión de aquellas decisiones que fueron rechazadas debido a la posesión de un permiso por “attesa occupazione”.

Por tanto, quien haya recibido una denegación por este motivo puede solicitar un “riesame” en vía administrativa, aportando copia del permiso de residencia y haciendo referencia al nuevo criterio adoptado por el INPS.

Antes de presentar una nueva solicitud conviene comprobar cuidadosamente la razón concreta de la denegación. Si el rechazo se basaba exclusivamente en el tipo de permiso, existe hoy un fundamento específico para pedir la revisión. Si, en cambio, faltaban otros requisitos, será necesario verificar si esas condiciones pueden ser acreditadas o subsanadas.

Una precisión importante: las prestaciones se pagan con reserva

El INPS ha precisado que, en esta fase, las prestaciones reconocidas a los titulares de permiso por “attesa occupazione” se liquidan con “riserva di ripetizione”. Esto significa que el Instituto se reserva la posibilidad de reclamar las cantidades abonadas si la futura evolución jurisprudencial o normativa modificara nuevamente el marco jurídico.

La razón es que algunas cuestiones se encuentran todavía vinculadas a procedimientos judiciales no definitivamente concluidos. Sin embargo, mientras permanezca vigente la instrucción administrativa de enero de 2026, las oficinas deben aplicar el nuevo criterio.

Perder el empleo no significa perder la protección de la familia

La cuestión tiene un alcance más amplio que el simple acceso a una prestación económica. El permiso por “attesa occupazione” existe precisamente para evitar que la pérdida involuntaria o temporal del empleo transforme inmediatamente una situación regular en una situación de irregularidad.

La jurisprudencia que ha llevado al cambio de posición del INPS refuerza este principio: durante el período en el que el trabajador busca una nueva ocupación, su condición jurídica no puede ser tratada como si hubiera quedado fuera del sistema legal de residencia y de trabajo.

Para las familias extranjeras, esto significa que una fase de desempleo no debe producir automáticamente la pérdida de prestaciones destinadas a los hijos. El punto decisivo sigue siendo comprobar, caso por caso, la existencia de los demás requisitos previstos por la normativa.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

giovedì 3 settembre 2026

Migrant workers exploited in Italy: how the Article 18-ter residence permit works in 2026

Foreign workers who are subjected in Italy to serious wage abuse, illegal recruitment, degrading accommodation, unsafe working conditions or other forms of labour exploitation may have access to a specific immigration protection that is still not sufficiently known: the residence permit for “special cases” under Article 18-ter of the Italian Immigration Act. In 2026 this protection has become particularly important because the legislation now provides a longer initial duration, broader social protection and a clearer route towards a stable work or study permit.

When a labour dispute becomes exploitation

Not every dispute with an employer amounts to criminal labour exploitation. Unpaid overtime, delayed salaries or an unlawful dismissal may give rise to labour claims without necessarily activating the special immigration protection. Article 18-ter is aimed at more serious situations connected with the offence of unlawful labour intermediation and exploitation regulated by Article 603-bis of the Italian Criminal Code.

The law looks at concrete indicators of exploitation. These include repeated payment of wages that are clearly below the levels established by collective agreements or disproportionate to the work performed, systematic violations of working-time and rest rules, serious breaches of health and safety legislation, and working, surveillance or accommodation conditions that are degrading. The assessment is always based on the overall circumstances of the individual case, particularly where the employer or intermediary has taken advantage of the worker’s state of need or vulnerability.

This distinction is important for foreign nationals because exploitation often develops precisely where the worker believes that losing the job will also mean losing the right to remain in Italy. The legal framework is designed to break that dependence: immigration status must not become an instrument through which an employer or illegal intermediary can force a person to accept unlawful conditions.

The residence permit under Article 18-ter

Article 18-ter of Legislative Decree no. 286/1998 provides for a residence permit for foreign nationals who are victims of unlawful labour intermediation and exploitation. The permit may be issued by the Questore when situations of violence, abuse or labour exploitation emerge during police operations, inspections, investigations or criminal proceedings concerning the offence provided for by Article 603-bis of the Criminal Code.

The procedure does not necessarily depend on the worker personally filing a formal criminal complaint. The facts may also emerge through an investigation initiated by the authorities or through inspection activities carried out by the National Labour Inspectorate. What matters is that the exploitation is brought to the attention of the competent authorities and that the worker provides useful cooperation in clarifying the facts and identifying those responsible. The Public Prosecutor may propose the issue of the permit, while the Labour Inspectorate may express an opinion to the Questore and transmit the elements supporting that assessment.

This protection can therefore be relevant even for a worker who is in an irregular immigration position. Its purpose is not to reward irregular stay, but to ensure that a person who has been exploited can leave the abusive situation, cooperate with the authorities and begin a genuine path towards social and occupational independence.

How long the permit lasts in 2026

The rules were strengthened by the reforms introduced in 2025 and fully applicable in 2026. The Article 18-ter permit now has an initial duration of one year. It may be renewed for a further year and, where necessary, for the longer period required either by the social and occupational integration measures undertaken by the victim or by the requirements of justice.

The extension from the previous shorter duration is significant. A victim of exploitation often needs time not only to participate in the investigation but also to obtain accommodation, access healthcare, rebuild a lawful employment relationship, attend training and move away from the economic dependence that made the exploitation possible. A residence permit that is too short can undermine precisely the protection that the law intends to provide.

Work and other rights while the application is pending

One of the most useful aspects of the current system concerns the period before the physical residence permit is issued. Once the competent office has issued the receipt proving that the application for the Article 18-ter permit has been submitted, the foreign worker may lawfully remain in Italy and may temporarily work while the procedure is pending, unless the public security authority subsequently communicates the existence of grounds preventing the issue of the permit.

The protection is therefore intended to avoid a legal vacuum in which a person escapes exploitation but immediately becomes unable to work. The permit gives access to employment, including subordinate and self-employed work, education and training, registration with employment services and the other social and assistance measures provided by law. The current framework also allows holders of residence permits for “special cases”, including Article 18-ter permits, to access the Inclusion Allowance under the special rules clarified by INPS in 2026.

Where the statutory conditions are satisfied, protection may also extend to members of the worker’s family present in Italy through the issue of a residence permit for family reasons. This aspect is particularly important in cases in which threats, economic dependence or housing vulnerability affect not only the worker but the entire household.

Can the Article 18-ter permit become a normal work permit?

Yes. The Article 18-ter permit is not necessarily the final stage of the immigration path. At its expiry it may be renewed, but it may also be converted into a residence permit for subordinate or self-employed work. The conversion into a work permit is expressly possible outside the numerical quotas of the annual Flows Decree. It may also be converted into a study permit where the holder is enrolled in a regular course of study.

This is one of the most important practical consequences of the protection system. A worker who has emerged from exploitation does not have to return to the same dependency that produced the abuse and does not have to wait for a click day merely to regularise a genuine new employment relationship. If the legal conditions are met, the transition from protection to ordinary employment can take place through a specific route that is independent of the ordinary quota mechanism.

What an exploited worker should do

A person who believes that he or she is being exploited should, whenever safely possible, preserve evidence relating to the employment relationship: contracts, messages, payslips, bank transfers, records of hours worked, photographs of working or accommodation conditions and the names of people who can confirm what happened. The absence of a formal written contract does not make protection impossible, because exploitation frequently takes place precisely in undeclared or irregular employment relationships.

The worker can contact the Labour Inspectorate, law-enforcement authorities, a trade union, a specialised anti-exploitation service or a lawyer. The correct route depends on the facts. In some cases the priority will be immediate personal safety; in others it will be an inspection, a criminal investigation, recovery of unpaid wages or the activation of the Article 18-ter residence procedure. These remedies may operate together and should not be confused with a simple application to regularise immigration status.

It is equally important to understand what Article 18-ter is not. It is not an automatic residence permit for anyone who has had a difficult employment relationship, nor is it a general amnesty for irregular workers. The competent authorities must identify elements of violence, abuse or exploitation within the legal framework connected with Article 603-bis of the Criminal Code. Precisely for this reason, early documentation and qualified legal assistance can make a decisive difference.

A protection that separates immigration status from exploitation

The Italian system has increasingly recognised that the fight against irregular migration and the fight against labour exploitation cannot be pursued as if they were unrelated. An employer or intermediary who uses a worker’s fear of losing the right to stay in Italy gains an unlawful form of control that can make exploitation extremely difficult to report. Article 18-ter addresses that problem by giving the victim a legal position independent from the exploiter and by creating a path from protection to lawful employment.

For foreign workers, families and professionals assisting them, the practical message is therefore clear: serious labour exploitation is not merely an employment-law problem. In the situations covered by the law, it can activate a specific residence right, immediate access to protection measures and, subsequently, the possibility of converting that status into a stable work or study permit. Knowing that such a route exists is often the first condition for making the protection effective.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

mercoledì 2 settembre 2026

Protezione temporanea per gli ucraini fino al 2028: cosa cambia dal 5 agosto 2026 per nuovi richiedenti e titolari già in Italia

La protezione temporanea riconosciuta alle persone sfollate dall’Ucraina è stata prorogata dall’Unione europea fino al 4 marzo 2028. La vera novità, però, non riguarda soltanto la durata: dal 5 agosto 2026 è entrato in applicazione un nuovo requisito per chi presenta una nuova domanda, mentre chi era già beneficiario della protezione temporanea in uno Stato membro entro il 4 agosto 2026 conserva una posizione diversa e più favorevole, purché lo status prosegua senza interruzioni.

La materia è regolata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2026/1912 del Consiglio, adottata il 30 luglio 2026 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 agosto 2026. Il provvedimento proroga per un ulteriore anno il regime introdotto nel 2022 per le persone sfollate dall’Ucraina, portandone la scadenza dal 4 marzo 2027 al 4 marzo 2028.

La proroga fino al 4 marzo 2028

Per chi già beneficia della protezione temporanea, la decisione europea garantisce continuità al titolo di protezione fino al 4 marzo 2028. Si tratta di una proroga particolarmente rilevante perché consente di mantenere, nel quadro previsto dalla normativa europea e nazionale, il diritto al soggiorno, l’accesso al lavoro, all’assistenza sanitaria, all’alloggio e all’istruzione dei minori.

In Italia, la disciplina nazionale attualmente vigente aveva già consentito il rinnovo dei permessi collegati alla protezione temporanea fino al 4 marzo 2027. La nuova decisione europea interviene quindi sul periodo successivo e sarà necessario coordinare la durata materiale dei documenti italiani con la nuova scadenza europea. Per chi possiede già un permesso italiano, il punto pratico è semplice: la proroga europea tutela la continuità dello status, ma occorrerà comunque seguire le modalità di rinnovo e aggiornamento del documento che saranno indicate dalle autorità italiane prima della scadenza del 2027.

Dal 5 agosto 2026 cambia la posizione dei nuovi richiedenti

La novità più significativa è contenuta nell’articolo 2 della Decisione 2026/1912. Per le nuove domande di protezione temporanea presentate dal 5 agosto 2026, la protezione può essere riconosciuta soltanto a chi risulti in regola con gli obblighi militari previsti dall’ordinamento ucraino.

Non si tratta di una valutazione generica o politica, ma di un nuovo requisito documentale che può incidere direttamente sulla ricevibilità e sull’esito della domanda. Il Consiglio dell’Unione europea ha indicato, a titolo esemplificativo, alcuni mezzi di prova: il passaporto con il timbro di uscita apposto dalle autorità ucraine, quando dimostri che l’interessato ha lasciato legalmente il Paese, oppure documenti cartacei o elettronici che attestino l’esenzione dagli obblighi militari o il loro regolare adempimento.

Per chi arriva oggi in Italia e intende chiedere la protezione temporanea diventa quindi essenziale non limitarsi alla documentazione personale ordinariamente utilizzata per dimostrare identità, cittadinanza e provenienza dall’Ucraina. È opportuno predisporre fin dall’inizio anche la documentazione relativa alla propria posizione rispetto agli obblighi militari, soprattutto quando si tratti di soggetti che, per età o situazione personale, potrebbero astrattamente rientrare nelle categorie interessate dalla normativa ucraina.

Chi era già protetto entro il 4 agosto 2026 non deve dimostrare il nuovo requisito

La stessa decisione europea contiene una clausola di salvaguardia molto importante. Il nuovo requisito non si applica alle persone che beneficiavano già della protezione temporanea in un determinato Stato membro prima o alla data del 4 agosto 2026 e che continuano a mantenere quello status senza interruzione nello stesso Stato.

Questo significa che chi era già titolare di protezione temporanea in Italia entro quella data non deve dimostrare, ai fini della prosecuzione dello status, di essere in regola con gli obblighi militari ucraini. La distinzione tra vecchi e nuovi beneficiari è quindi netta e produce conseguenze concrete nelle procedure davanti alla Questura.

Occorre tuttavia prestare attenzione alla formulazione della norma europea. L’esenzione è collegata alla continuità dello status nello Stato membro nel quale la protezione era già riconosciuta. Per questo motivo, eventuali interruzioni del titolo o trasferimenti da uno Stato membro a un altro dopo il 4 agosto 2026 devono essere valutati con particolare cautela, perché potrebbero incidere sulla possibilità di invocare la clausola di salvaguardia.

Perché la continuità del titolo diventa ancora più importante

La nuova disciplina rende ancora più importante evitare vuoti o interruzioni documentali. Chi già beneficia della protezione temporanea dovrebbe verificare con attenzione la validità del proprio permesso, conservare ricevute e attestazioni delle domande di rinnovo e documentare la continuità della propria posizione in Italia.

In presenza di ritardi della Questura, il fatto che il documento materiale non sia ancora stato aggiornato non dovrebbe essere confuso con una perdita automatica dello status, soprattutto quando la domanda di rinnovo sia stata presentata regolarmente. Tuttavia, sul piano pratico, la prova della continuità può diventare decisiva nei rapporti con datori di lavoro, uffici pubblici, strutture sanitarie e altre amministrazioni.

Cosa deve fare oggi chi si trova in Italia

Chi era già beneficiario della protezione temporanea entro il 4 agosto 2026 deve principalmente preservare la continuità del proprio status e seguire le procedure italiane di rinnovo del documento. Chi invece presenta una nuova domanda dal 5 agosto 2026 deve verificare preventivamente di poter dimostrare la propria regolarità rispetto agli obblighi militari ucraini e dovrebbe allegare la relativa documentazione già nella fase iniziale della procedura, evitando di attendere eventuali richieste integrative.

La proroga fino al 2028 offre un orizzonte più stabile alle persone che hanno costruito in Italia rapporti di lavoro, percorsi scolastici, relazioni familiari e una vita quotidiana ormai consolidata. Allo stesso tempo, il nuovo requisito introdotto per i nuovi richiedenti dimostra che il regime della protezione temporanea sta entrando in una fase più selettiva e più complessa. Per questo, nei casi dubbi, la corretta ricostruzione della data di ingresso, della data di riconoscimento dello status, della continuità del soggiorno e della documentazione relativa agli obblighi militari può diventare determinante.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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martedì 1 settembre 2026

Ciudadanía italiana en 2026: cómo funcionan las notificaciones SEND y qué hacer al recibir el decreto

Quien ha presentado una solicitud de ciudadanía italiana por residencia o por matrimonio ya no debe pensar únicamente en la carta de la Prefectura. La fase final del procedimiento está hoy estrechamente ligada a la plataforma digital SEND, y no controlar correctamente las notificaciones puede tener consecuencias muy concretas: desde retrasar el juramento hasta perder tiempo valioso para reaccionar frente a una decisión negativa.

En 2026, la gestión digital de las comunicaciones en materia de ciudadanía forma parte estable del procedimiento administrativo. Por ello, para quien tiene una solicitud pendiente, conocer cómo funciona la notificación es tan importante como seguir el estado de la práctica en el portal del Ministerio del Interior.

Qué es SEND y qué decisiones se notifican

SEND es la plataforma de notificaciones digitales utilizada por la Administración Pública para transmitir actos con valor legal. En materia de ciudadanía, se utiliza para la notificación de los decretos que definen las solicitudes presentadas conforme a los artículos 5 y 9 de la Ley n. 91/1992, es decir, principalmente las solicitudes por matrimonio o unión civil con ciudadano italiano y las solicitudes por residencia.

La notificación puede referirse a un decreto favorable, pero también a una decisión de rechazo o de inadmisibilidad. No se trata, por tanto, de una simple comunicación informativa: la fecha y la modalidad de perfeccionamiento de la notificación pueden producir efectos jurídicos relevantes.

Cómo llega la notificación

La plataforma verifica en primer lugar si existe un domicilio digital utilizable. La notificación puede llegar a una dirección PEC registrada en SEND, a una PEC indicada por el interesado o por su representante para recibir las comunicaciones del procedimiento, o a una dirección presente en los registros públicos de domicilios digitales.

Si no existe un domicilio digital, SEND puede gestionar la notificación también en forma analógica, mediante el envío de la correspondiente comunicación al domicilio de residencia. Por esta razón, mantener correctamente actualizado el domicilio y controlar la correspondencia sigue siendo esencial incluso para quien no utiliza habitualmente una PEC.

Un aspecto práctico especialmente importante riguarda a quienes han presentado la solicitud con la ayuda de un CAF, de un patronato o de un abogado. Si en la práctica se ha indicado como domicilio digitale la PEC de ese intermediario, la comunicación puede ser enviada precisamente a esa dirección. Conviene, por tanto, saber con exactitud qué dirección fue indicada en la solicitud y mantener un contacto efectivo con quien recibe las notificaciones.

Qué hacer cuando llega un decreto favorable

Cuando se recibe un decreto de concesión de la ciudadanía, no basta con leer el aviso. Es necesario descargar y conservar tanto el decreto como el Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR), es decir, el documento que certifica la notificación. Estos documentos son normalmente necesarios para los trámites posteriores ante el Comune de residencia.

El punto más delicado es el juramento. El artículo 10 de la Ley n. 91/1992 establece que el decreto de concesión no produce efectos si el interesado no presta juramento dentro de los seis meses siguientes a la notificación. Por ello, una vez recibido el decreto favorable, es aconsejable contactar inmediatamente con la oficina de estado civil del Comune de residencia y verificar la modalidad de reserva del juramento.

No conviene esperar a que el Comune contacte espontáneamente al interesado. La responsabilidad práctica de activar la fase del juramento recae, en gran medida, sobre quien ha recibido el decreto.

Qué hacer en caso de rechazo o inadmisibilidad

También las decisiones negativas pueden ser notificadas mediante SEND. En estos casos, la comunicación debe ser examinada sin demora, porque la notificación puede hacer correr los plazos previstos para las eventuales acciones judiciales.

La primera verificación debe riguardare la motivación del decreto, la fecha exacta de perfeccionamiento de la notificación, el tipo de solicitud presentada y la autoridad competente. No todos los procedimientos de ciudadanía presentan los mismos perfiles jurídicos y no todos los actos negativos siguen necesariamente el mismo itinerario de impugnación. Por ello, ante un rechazo o una inadmisibilidad, es prudente obtener una valoración jurídica inmediata y no limitarse a esperar nuevas comunicaciones administrativas.

Cómo evitar problemas prácticos

Quien tiene una solicitud de ciudadanía pendiente debería controlar periódicamente el portal de los servicios del Ministerio del Interior, verificar la PEC indicada en la práctica, mantener actualizada la residencia y prestar atención a las comunicaciones procedentes de SEND. También puede ser útil activar los avisos de cortesía disponibles a través de la app IO para las notificaciones digitales.

La digitalización ha reducido algunos pasos materiales, pero ha aumentado la importancia de una correcta gestión de las comunicaciones. Una notificación digital no debe ser considerada menos importante que una antigua carta de la Prefectura: jurídicamente puede ser exactamente lo contrario, porque desde ese momento pueden comenzar a correr plazos decisivos.

Para los extranjeros que esperan desde hace años la conclusión del procedimiento de ciudadanía, la fase final merece, por tanto, la misma atención que la presentación inicial de la solicitud. Recibir el decreto es un momento determinante, pero actuar correctamente después de la notificación es lo que permite transformar una decisión favorable en la adquisición efectiva de la ciudadanía italiana o, en caso de decisión negativa, preservar las posibilidades de tutela.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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lunedì 31 agosto 2026

Permis d’études en Italie : comment le convertir en permis de travail en 2026, sans quotas ni click day

En 2026, la conversion d’un titre de séjour pour études, formation ou stage en titre de séjour pour travail constitue l’une des voies les plus importantes pour les étrangers déjà régulièrement présents en Italie. La règle essentielle est désormais claire : cette conversion n’est plus soumise aux quotas du décret des flux et peut donc être demandée sans attendre un click day.

Qui peut demander la conversion

Le titulaire d’un permis de séjour pour études, formation professionnelle ou stage peut demander, lorsque les conditions légales sont réunies, la conversion vers un permis pour travail salarié ou pour travail indépendant. La procédure n’implique pas un retour dans le pays d’origine ni l’obtention d’un nouveau visa d’entrée.

La suppression des quotas

Depuis les réformes introduites en 2023, la conversion des permis d’études et de formation n’est plus subordonnée à l’existence d’un quota disponible dans le décret des flux. Cela signifie qu’en 2026 la demande peut être présentée au cours de l’année, indépendamment du calendrier des click days et du nombre de travailleurs admis depuis l’étranger.

Cette distinction est fondamentale : le décret des flux continue à organiser de nombreux nouveaux recrutements depuis l’étranger, mais il ne bloque plus la conversion de l’étudiant déjà présent en Italie qui remplit les conditions prévues par la loi.

Travail salarié : la proposition d’emploi reste indispensable

Pour convertir le permis vers le travail salarié, il faut disposer d’une proposition réelle de contrat. La demande doit indiquer le futur employeur, le type de contrat, la convention collective applicable, le niveau et les fonctions, le nombre d’heures de travail et le lieu d’emploi. La documentation exigée doit être déposée par voie télématique selon le modèle correspondant à la situation du demandeur.

Les préfectures utilisent notamment le modèle VA pour certaines conversions depuis les études, la formation ou le stage, et le modèle V2 dans les hypothèses prévues pour les étudiants universitaires et certaines personnes ayant obtenu un diplôme en Italie. Le choix du modèle ne doit pas être fait de manière approximative, car il dépend du parcours d’études et de la situation individuelle.

Travail indépendant : il ne suffit pas de déclarer une intention

La conversion vers le travail indépendant est également possible, mais elle suppose de démontrer concrètement que l’activité peut être exercée légalement en Italie. Selon le type d’activité, il peut être nécessaire de prouver la disponibilité de ressources économiques, les autorisations administratives, l’inscription à un registre professionnel ou les autres conditions prévues pour le secteur concerné.

La demande est présentée sur le Portail des services du ministère de l’Intérieur, avec accès par identité numérique SPID ou CIE. Les communications de l’administration et les éventuelles demandes de pièces complémentaires sont ensuite gérées dans l’espace réservé du portail.

Peut-on travailler pendant l’attente de la conversion ?

Le cadre juridique a été renforcé. L’article 5, paragraphe 9-bis, du texte unique sur l’immigration, tel que modifié par les réformes les plus récentes, protège désormais expressément l’étranger pendant la phase de délivrance, de renouvellement ou de conversion du permis de séjour. La réception attestant le dépôt régulier de la demande constitue la preuve de la procédure en cours.

Cela permet, lorsque les autres obligations légales sont respectées, de maintenir la régularité du séjour et d’exercer une activité professionnelle pendant le temps nécessaire à l’administration pour décider. Pour le travail salarié, l’employeur doit naturellement effectuer les communications obligatoires relatives à l’embauche. Le fait que le nouveau titre matériel ne soit pas encore disponible ne signifie donc pas, à lui seul, que le travail doit rester suspendu pendant des mois.

Attention à la date d’expiration du permis

Même si les procédures ont été assouplies, attendre l’expiration du titre reste une mauvaise stratégie. Les instructions administratives les plus récentes recommandent de présenter la conversion lorsque le permis est encore valable et de vérifier immédiatement les exigences du Sportello Unico compétent. Certaines préfectures indiquent également des marges pour les titres récemment expirés, mais il est préférable de ne pas transformer cette possibilité en méthode ordinaire de gestion du dossier.

Pourquoi cette procédure est importante en 2026

La conversion du permis d’études en permis de travail permet de valoriser une présence déjà régulière en Italie et d’éviter qu’un parcours universitaire ou de formation conclu avec succès débouche sur une période d’incertitude administrative. Pour l’étudiant étranger, la différence entre renouveler un titre d’études et engager rapidement une conversion peut avoir un effet direct sur la stabilité professionnelle, le revenu et le futur parcours de séjour.

Le point décisif est de préparer le dossier avant son envoi : type de parcours d’études, validité du permis, proposition de travail, conditions relatives à l’employeur et pièces justificatives doivent être cohérents entre eux. Une demande formellement déposée mais mal construite peut transformer une procédure aujourd’hui plus simple en plusieurs mois de demandes complémentaires ou en un préavis de rejet.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

domenica 30 agosto 2026

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

 

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

Mancata presentazione ai rilievi fotodattiloscopici, archiviazione dell’istanza e principio di buona fede

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1315

Abstract

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 1315, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha ritenuto legittima l’archiviazione di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disposta a seguito della mancata presentazione del richiedente a quattro successive convocazioni per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici.

La decisione attribuisce particolare rilievo ai principi di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono regolare i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Secondo il TAR, la reiterata assenza del richiedente, in mancanza di qualsiasi giustificazione o causa di forza maggiore, impedisce la prosecuzione dell’istruttoria e legittima la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso di archiviazione.

La pronuncia consente di approfondire il rapporto tra obblighi collaborativi dello straniero, proporzionalità dell’azione amministrativa, contraddittorio procedimentale e natura essenziale dell’identificazione fotodattiloscopica nelle procedure relative ai titoli di soggiorno.

1. La vicenda esaminata dal TAR Emilia-Romagna

La controversia riguardava un cittadino marocchino che aveva impugnato il decreto del Questore di Bologna del 17 febbraio 2026, notificato il successivo 19 marzo, con il quale era stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La domanda era stata inoltrata mediante kit postale. Il richiedente era stato inizialmente convocato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna per il 18 giugno 2024, ai fini dell’identificazione personale e della sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.

A seguito della mancata presentazione, la Questura aveva disposto tre ulteriori convocazioni, fissate rispettivamente per il 6 agosto 2024, il 18 settembre 2024 e il 21 gennaio 2026. Anche tali appuntamenti erano rimasti senza esito.

L’Amministrazione aveva pertanto archiviato la pratica, osservando che il procedimento non poteva essere procrastinato indefinitamente e che la mancata identificazione determinava l’assoluta carenza dei presupposti necessari per la lavorazione dell’istanza.

Il ricorrente contestava la proporzionalità della misura, sostenendo che l’assenza agli appuntamenti costituisse un’irregolarità sanabile mediante una nuova convocazione. Deduceva inoltre la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e rappresentava la propria condizione personale e familiare, affermando di avere reperito una nuova possibilità occupazionale dopo un lungo periodo di disoccupazione.

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha valorizzato il numero delle convocazioni, la loro regolare ricezione e l’assenza di qualsiasi ragione giustificativa idonea a spiegare la prolungata inerzia del richiedente.

2. I rilievi fotodattiloscopici nel procedimento relativo al permesso di soggiorno

L’identificazione personale e la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici non costituiscono un adempimento marginale o meramente burocratico.

Il procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la verifica dell’identità del richiedente, la corrispondenza tra la persona fisicamente presente e il titolare della domanda, nonché l’acquisizione degli elementi biometrici necessari per la formazione del titolo elettronico.

La presenza personale dello straniero rappresenta quindi un passaggio indispensabile dell’istruttoria. La domanda presentata mediante kit postale avvia il procedimento, ma non può sostituire le successive operazioni di identificazione riservate all’autorità di pubblica sicurezza.

Quando il richiedente non si presenta, l’Amministrazione non è materialmente in grado di completare l’istruttoria. Non può verificare con certezza l’identità personale, acquisire le impronte digitali e procedere agli ulteriori controlli connessi al rilascio del documento.

La mancata presentazione non determina necessariamente, in occasione della prima convocazione, l’automatica perdita del procedimento. Può dipendere da un errore nella comunicazione, da una temporanea impossibilità, da ragioni di salute o da altre circostanze documentabili.

La valutazione cambia, tuttavia, quando le assenze si ripetono e il richiedente non fornisce alcuna spiegazione.

3. Dalla singola irregolarità alla prolungata inerzia procedimentale

La difesa del ricorrente qualificava la mancata presentazione come una mera irregolarità formale, suscettibile di essere sanata attraverso una nuova convocazione.

Il TAR ha respinto tale impostazione sulla base delle circostanze concrete.

Non si era verificata una sola assenza. Il richiedente non si era presentato a quattro appuntamenti distribuiti lungo un arco temporale di circa un anno e mezzo. L’Amministrazione aveva quindi già adottato più volte la soluzione meno gravosa, procedendo alla ricalendarizzazione dell’incombente anziché archiviare immediatamente la pratica.

La proporzionalità del provvedimento deve essere valutata tenendo conto dell’intera sequenza procedimentale. Considerata isolatamente, la mancata presentazione a un singolo appuntamento potrebbe apparire insufficiente a giustificare la chiusura della pratica. Considerata nel suo complesso, la reiterata assenza priva di giustificazione assume invece il significato di una sostanziale mancata collaborazione.

Il procedimento amministrativo non può rimanere indefinitamente sospeso per effetto dell’inerzia dell’interessato. La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere i procedimenti e di assicurare una gestione ordinata delle pratiche, soprattutto in un settore caratterizzato da un elevato numero di istanze e da rilevanti esigenze di certezza.

La sentenza non afferma dunque che ogni mancata presentazione comporti automaticamente l’archiviazione. Stabilisce piuttosto che la successione di quattro convocazioni rimaste inevase, in assenza di qualsiasi causa giustificativa, rende ragionevole la conclusione negativa del procedimento.

4. Il principio di proporzionalità

Uno dei principali motivi del ricorso riguardava la pretesa sproporzione tra la condotta contestata e la conseguenza amministrativa.

Il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di adottare una misura idonea al perseguimento dello scopo, necessaria e non eccessivamente gravosa rispetto all’interesse pubblico tutelato.

Nel caso esaminato, la Questura non aveva disposto immediatamente l’archiviazione dopo la prima assenza. Aveva riconvocato il richiedente per altre tre volte, offrendo più occasioni per completare l’identificazione.

La progressione degli interventi amministrativi dimostra che la misura finale era stata preceduta da tentativi meno incisivi. La rinnovazione delle convocazioni rappresentava precisamente l’alternativa meno gravosa richiesta dal principio di proporzionalità.

Solo dopo l’ennesima mancata presentazione la Questura aveva ritenuto di non poter ulteriormente procrastinare la definizione del procedimento.

Sotto questo profilo, la decisione del TAR appare coerente. Il principio di proporzionalità non obbliga l’Amministrazione a reiterare senza limiti le convocazioni, soprattutto quando l’interessato non comunica impedimenti, non chiede il rinvio dell’appuntamento e non dimostra alcuna intenzione concreta di collaborare.

La proporzionalità non protegge l’inerzia indefinita. Impone un equilibrio tra la tutela dell’interessato e la necessità che l’attività amministrativa possa pervenire a una conclusione.

5. Il dovere di concludere il procedimento

La Questura aveva richiamato l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

La medesima disposizione consente di adottare un provvedimento in forma semplificata quando l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali ipotesi la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo.

Il TAR ha qualificato come legittima la scelta dell’Amministrazione di formalizzare l’archiviazione, anziché lasciare la domanda in una condizione di sospensione indefinita.

Questo passaggio è rilevante perché distingue la conclusione espressa del procedimento dalla mera inerzia amministrativa.

La Questura non aveva semplicemente omesso di provvedere. Aveva preso atto dell’impossibilità di proseguire l’istruttoria per la mancata identificazione del richiedente e aveva adottato un provvedimento motivato.

La conclusione espressa consente inoltre all’interessato di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare la tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, l’archiviazione è maggiormente garantista rispetto al mantenimento sine die della pratica in uno stato di inattività.

6. La collaborazione e la buona fede nei rapporti con l’Amministrazione

Il profilo più innovativo della sentenza è rappresentato dal richiamo all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.

La disposizione, introdotta dall’art. 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

Il TAR precisa che tale principio trova applicazione anche nei confronti dello straniero che richieda il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno.

Il riferimento legislativo al “cittadino” non può essere interpretato in senso restrittivo come limitato al cittadino italiano. La regola esprime un principio generale dell’azione amministrativa e riguarda chiunque entri in rapporto con un’amministrazione pubblica, indipendentemente dalla cittadinanza.

La buona fede opera in senso bilaterale.

L’Amministrazione deve agire correttamente, fornire informazioni comprensibili, comunicare le convocazioni con modalità idonee, valutare le giustificazioni e non aggravare inutilmente il procedimento.

Allo stesso tempo, il privato deve collaborare, mantenere aggiornati i propri recapiti, presentarsi agli appuntamenti, comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e fornire la documentazione necessaria.

Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto violato proprio tale dovere collaborativo. Il richiedente aveva ricevuto quattro convocazioni ma non si era mai presentato e non aveva allegato alcuna causa di forza maggiore o altra circostanza idonea a giustificare il proprio comportamento.

7. La ricezione delle convocazioni e l’inesistenza di un obbligo di notifica a mani

Nel ricorso era stata prospettata la tesi secondo cui soltanto una notifica eseguita personalmente avrebbe garantito l’effettiva conoscenza della convocazione.

Il TAR ha respinto l’argomento, osservando che non esiste una disposizione che imponga la notifica “a mani” delle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici.

In assenza di una specifica disciplina derogatoria, trovano applicazione le regole ordinarie sulle comunicazioni amministrative.

La decisione assume rilievo pratico. La contestazione della convocazione non può essere fondata sulla semplice pretesa che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare una forma più solenne di comunicazione. Occorre dimostrare che l’avviso non sia stato ricevuto, sia stato inviato a un recapito errato oppure presenti vizi tali da impedirne la conoscibilità.

Nel caso deciso dal TAR, la ricezione delle quattro convocazioni non risultava realmente contestata. Veniva censurata soltanto la modalità della comunicazione, senza indicare una norma che imponesse la consegna personale.

Il giudice ha quindi considerato gli avvisi ritualmente comunicati.

8. Il contraddittorio procedimentale e la pluralità delle convocazioni

Il ricorrente lamentava inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Il TAR ha ritenuto infondata la censura, affermando che le quattro convocazioni rimaste inevase avevano assorbito ed esaurito ogni forma plausibile di contraddittorio con l’interessato.

L’affermazione merita attenzione.

La convocazione per il fotosegnalamento non coincide formalmente con il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Essa non contiene necessariamente l’indicazione che la mancata presentazione comporterà l’archiviazione definitiva della domanda.

Il TAR adotta però una lettura sostanzialistica. Ritiene che, dopo quattro inviti regolarmente ricevuti, il richiedente avesse avuto una possibilità più che adeguata di partecipare al procedimento e consentirne la prosecuzione.

L’omissione di un ulteriore preavviso non avrebbe quindi compromesso concretamente il diritto di difesa, poiché l’interessato era stato ripetutamente chiamato a compiere l’adempimento necessario e non aveva mai interloquito con l’Amministrazione.

La conclusione può essere condivisa nel particolare contesto della reiterata inerzia. Deve tuttavia essere applicata con prudenza.

La pluralità delle convocazioni può sostituire il preavviso soltanto quando sia dimostrata la loro regolare ricezione, il contenuto sia sufficientemente chiaro e non emergano circostanze giustificative che avrebbero potuto essere rappresentate mediante un contraddittorio finale.

9. La posizione personale e familiare dello straniero

Il ricorrente aveva richiamato la propria condizione personale, sostenendo di essere padre di famiglia, radicato da anni in Italia e in possesso di una nuova prospettiva occupazionale.

Il TAR non ha attribuito a tali elementi un valore idoneo a superare la mancata collaborazione procedimentale.

La decisione segnala la distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti istruttori.

La disponibilità di un rapporto di lavoro, il radicamento familiare o la permanenza prolungata nel territorio possono assumere rilievo nella valutazione del rinnovo, ma non eliminano la necessità che il richiedente si presenti personalmente per l’identificazione.

L’Amministrazione non può valutare compiutamente i presupposti sostanziali del soggiorno se il procedimento resta incompleto per una condotta imputabile all’interessato.

Ciò non significa che le condizioni personali siano sempre irrilevanti. In presenza di un solo appuntamento mancato, di problemi di salute, di gravi difficoltà familiari o di un errore nella comunicazione, tali elementi potrebbero incidere sulla proporzionalità dell’archiviazione.

Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha considerato prevalente la protratta inerzia e l’assenza di qualsiasi giustificazione.

10. La durata del procedimento e il passaggio relativo alla permanenza senza titolo

La sentenza attribuisce rilievo anche alla durata complessiva della vicenda.

Il TAR osserva che il precedente permesso per attesa occupazione era scaduto il 3 febbraio 2024 e che il richiedente sarebbe rimasto sostanzialmente inerte fino alla notifica dell’archiviazione, avvenuta il 19 marzo 2026.

Il Collegio afferma quindi che lo straniero sarebbe rimasto privo di titolo per oltre due anni.

Questo passaggio richiede una precisazione sistematica.

La presentazione tempestiva di una domanda di rinnovo produce normalmente effetti sulla regolarità del soggiorno durante la pendenza del procedimento, purché la domanda sia rituale e l’interessato collabori alla sua definizione. La ricevuta della domanda consente, nei limiti previsti dall’ordinamento, di documentare la pendenza del procedimento.

Nel caso esaminato, il giudizio negativo del TAR sembra dipendere non dalla sola durata dell’istruttoria, ma dalla mancata prosecuzione della procedura imputabile allo stesso richiedente.

La permanenza non può quindi essere considerata irregolare per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia ancora definito il rinnovo. Diversa è l’ipotesi in cui la domanda non possa essere istruita perché il richiedente omette ripetutamente un adempimento essenziale.

La distinzione è necessaria per evitare che i ritardi amministrativi vengano impropriamente posti a carico dello straniero.

11. Il rapporto con la precedente giurisprudenza del TAR

La sentenza n. 1315 del 2026 deve essere letta insieme alle decisioni nelle quali lo stesso TAR ha valorizzato le garanzie partecipative dello straniero.

Nella sentenza n. 1318 del 10 luglio 2026, relativa alla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, il TAR ha annullato l’archiviazione perché il lavoratore non era stato informato del mancato ricevimento del documento e non aveva potuto dimostrare la non imputabilità del ritardo.

Le due decisioni non sono contraddittorie.

Nel primo caso, l’inadempimento telematico dipendeva potenzialmente dal datore di lavoro o dall’intermediario e il lavoratore non era stato posto nella condizione di intervenire.

Nella sentenza n. 1315, invece, l’adempimento richiedeva la presenza personale dello straniero, il quale aveva ricevuto quattro convocazioni e non aveva allegato alcun impedimento.

La differenza risiede quindi nell’imputabilità della mancata prosecuzione del procedimento.

Quando l’ostacolo dipende da fattori estranei al lavoratore, il contraddittorio deve essere rafforzato. Quando, invece, l’interessato omette reiteratamente un adempimento personale e necessario, la sua condotta può legittimare l’archiviazione.

12. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1315 del 2026 afferma un principio rigoroso ma coerente con la struttura del procedimento amministrativo: il richiedente un titolo di soggiorno non è soltanto destinatario di garanzie, ma è anche soggetto a un dovere di collaborazione.

Il rinnovo del permesso non può essere definito senza la partecipazione personale dello straniero agli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento. L’Amministrazione deve comunicare correttamente gli appuntamenti e considerare eventuali impedimenti; non è però tenuta a reiterare indefinitamente le convocazioni quando l’interessato rimanga silente.

La buona fede procedimentale non può essere invocata unilateralmente.

Essa obbliga la pubblica amministrazione a evitare formalismi irragionevoli e a offrire concrete possibilità di regolarizzazione. Impone però anche al richiedente di rispondere alle comunicazioni, presentarsi agli appuntamenti o giustificare tempestivamente l’impossibilità di farlo.

La decisione non autorizza archiviazioni automatiche dopo una singola assenza. La sua legittimità deriva dalla specificità del caso: quattro convocazioni regolarmente ricevute, nessuna presentazione, nessuna richiesta di rinvio e nessuna causa di forza maggiore.

Il principio di proporzionalità resta pertanto decisivo. L’Amministrazione deve graduare la propria risposta, ma può concludere negativamente il procedimento quando abbia offerto ripetute occasioni di partecipazione e l’interessato abbia continuato a non collaborare.

Nel diritto dell’immigrazione, la tutela dei diritti non può essere separata dalla responsabilità procedimentale. Un sistema equilibrato deve impedire che le inefficienze amministrative ricadano sullo straniero, ma deve anche evitare che la domanda di soggiorno rimanga indefinitamente pendente per una condotta imputabile allo stesso richiedente.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Residence permit delays in Italy in 2026: the new 30-day and 90-day deadlines and what applicants can do

Residence permit delays in Italy in 2026: the new 30-day and 90-day deadlines and what applicants can do

Italy’s residence-permit rules changed in 2026. The reform introduced a 30-day deadline for the first issue of the EU single work permit once the application is complete, while the general deadline for renewal is now 90 days. These deadlines are important, but they do not mean that a permit is automatically granted when the administration is late. Applicants should know what the law actually guarantees, what the receipt allows them to do, and what remedies are available when a Questura does not decide within the statutory period.

The new rules on the single work permit

Legislative Decree no. 83 of 16 April 2026, published in the Official Gazette on 20 May 2026 and in force from 4 June 2026, implemented Directive (EU) 2024/1233 and amended the Immigration Consolidation Act.

For the EU single work permit, Article 5, paragraph 8.1-bis, of Legislative Decree no. 286/1998 now provides that the Questore must issue the permit within 30 days from completion of the application. This is a specific rule for the first issue of the single work permit and should not be confused with the more general time limits applicable to other residence-permit procedures.

For renewals, the reform extended the general statutory deadline to 90 days. The same 90-day framework is also reflected in the rules governing pending procedures and the legal effects of the application receipt.

When does the 30-day period actually begin?

The wording of the law is important: the 30-day period runs from completion of the application. In practice, this means that the decisive date may not always coincide with the day on which the postal kit was sent or the first request was lodged. If the administration lawfully asks for missing documents, fingerprints, additional declarations or other indispensable elements, the procedure may not yet be considered complete.

For this reason, anyone relying on the 30-day deadline should keep evidence of every procedural step: the postal receipt, the appointment notice, proof of fingerprinting, any request for integration and the date on which the requested documents were supplied. These documents become essential if it is later necessary to challenge administrative delay.

What happens while the permit is pending?

A delay does not normally place the applicant automatically in an irregular position. Italian law protects many applicants who have submitted a timely and valid application and hold the corresponding receipt. In the cases provided for by Article 5, paragraph 9-bis, of the Immigration Consolidation Act, the receipt allows the foreign national to remain in Italy and, where the legal requirements are met, to continue working while waiting for the final decision.

This is particularly important in employment relationships. Employers and workers should not assume that the expiry date printed on the previous residence card necessarily ends the right to work if a valid renewal application has already been filed. The receipt must therefore be preserved carefully and produced when necessary together with the expired permit and identification documents.

Does expiry of the deadline mean automatic approval?

No. The expiry of the 30-day or 90-day period does not transform administrative silence into automatic approval of a residence permit. Immigration procedures generally require an express administrative decision.

The legal significance of the deadline is different: once the time allowed to the administration has expired, the applicant may be in a position to invoke the administration’s failure to act and request judicial protection against silence.

What can an applicant do if the Questura does not decide?

The first practical step is usually a formal written request for an update, identifying the application, the date of submission, the receipt number and the procedural steps already completed. Where useful, an access-to-documents request can also clarify whether the file is complete, whether another authority has been consulted, or whether an internal obstacle is preventing the conclusion of the procedure.

If the statutory deadline has expired and the administration remains inactive despite having a legal duty to decide, Italian administrative law provides a specific action against administrative silence. Under Articles 31 and 117 of the Code of Administrative Procedure, the interested person may ask the Administrative Court to declare the administration’s obligation to issue a decision.

A prior formal warning is not a mandatory condition for bringing this action. If the court upholds the claim, it may order the administration to decide, normally within a period not exceeding 30 days. The purpose of this procedure is not necessarily to obtain the permit directly from the court, but to compel the competent authority to conclude the administrative procedure with an express decision.

Why the 2026 reform matters in practice

The main value of the reform is that it gives applicants and professionals a clearer legal benchmark. Long administrative delays have often been treated as if they were an unavoidable feature of residence-permit procedures. The introduction of a specific 30-day deadline for the single work permit and the clarification of the 90-day renewal framework make it easier to distinguish an ordinary processing period from an actual administrative delay.

This does not eliminate the practical difficulties that may arise at local level, nor does it mean that every delayed case should immediately become litigation. It does, however, strengthen the applicant’s position. A residence-permit procedure is not an indefinite administrative waiting room: when the law fixes a deadline, the administration has a duty to complete the procedure, and the foreign national has legal instruments to react when that duty is not respected.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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