domenica 29 giugno 2025

La legittimità del diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato nel settore agricolo: il parametro delle 39 giornate lavorative nel trimestre

 La legittimità del diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato nel settore agricolo: il parametro delle 39 giornate lavorative nel trimestre

Abstract:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), con sentenza n. 792/2025 (R.G. n. 704/2025), pronunciata il 4 giugno 2025, ha rigettato il ricorso di un cittadino straniero avverso il diniego della Prefettura di Bari alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato. La decisione offre spunti significativi sul rapporto tra normativa primaria e atti amministrativi generali (circolari), con particolare attenzione all’interpretazione dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. 286/1998.


1. Introduzione

La sentenza in commento si inserisce nel quadro delle controversie amministrative concernenti la gestione del c.d. “decreto flussi” e, in particolare, le condizioni richieste per la conversione del permesso stagionale. Il ricorrente lamentava che la Prefettura avesse rigettato l’istanza in base a criteri ritenuti illegittimi, tra cui l’adozione del parametro minimo delle 39 giornate di lavoro in agricoltura su base trimestrale, mutuato da circolari ministeriali.


2. Il fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza il 4 dicembre 2023, chiedendo la conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. 286/1998. Il diniego dell’Amministrazione era motivato dalla mancata prova di una prestazione lavorativa media di almeno 13 giornate mensili nel settore agricolo, nonché dalla ritenuta insufficiente capacità economica del datore di lavoro.


3. La motivazione del TAR

Il TAR ha confermato la legittimità del diniego, ritenendo corretta l’interpretazione amministrativa che quantifica l’attività lavorativa minima in 39 giornate nel trimestre, come previsto dalla circolare ministeriale congiunta n. 5969/2023 e dalla precedente circolare n. 37/2016. Il Collegio ha evidenziato che, in assenza di una specifica indicazione quantitativa nel testo dell’art. 24, comma 10, TUI, spetta all’Amministrazione individuare criteri attuativi, purché ragionevoli e non arbitrari. In tal senso, le 13 giornate mensili per settore agricolo sono considerate un parametro congruo e giustificato dalla natura discontinua del lavoro stagionale.


4. Il principio affermato

La sentenza ribadisce che:

  • Il requisito delle 39 giornate lavorative nel trimestre rappresenta un criterio legittimo per valutare la “regolare attività lavorativa” ai fini della conversione del titolo;

  • Le esperienze lavorative non coerenti con il settore agricolo non possono essere computate nel calcolo;

  • L’insufficiente capacità economica del datore di lavoro, se comprovata, può costituire causa ostativa alla conversione, anche se non imputabile direttamente al lavoratore;

  • Non vi è vizio procedimentale se l’atto è reso conoscibile tramite caricamento su portale (ALI), anche senza notifica a mezzo PEC.


5. Valutazioni critiche

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 5721/2020; TAR Lombardia, Sez. IV, sent. n. 1934/2023) che ammette un’ampia discrezionalità amministrativa nella regolazione delle conversioni dei permessi stagionali. Tuttavia, permane un profilo di criticità nell’affidare a circolari – non sempre pubblicate tempestivamente – il compito di determinare requisiti sostanziali per l’accesso a diritti fondamentali connessi al soggiorno.


6. Conclusioni

La sentenza n. 792/2025 del TAR Puglia evidenzia il peso crescente della prassi amministrativa nella definizione degli standard di legalità nel diritto dell’immigrazione, in un contesto normativo lacunoso e non sempre coordinato. Essa conferma l’importanza, per i lavoratori stranieri, di documentare in modo preciso e tempestivo le giornate lavorative effettive e la coerenza settoriale del rapporto di lavoro.


Estremi della pronuncia:

  • Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza

  • Sentenza n. 792/2025

  • R.G. n. 704/2025

  • Data di emissione: 4 giugno 2025

  • Pubblicata il: 10 giugno 2025


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato esperto in diritto dell’immigrazione

Nessun commento:

Posta un commento

New on TikTok: Seasonal Work Permit and Right to be Heard: Italian Administrative Court Annuls Police Decision Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and today we discuss an important decision of the Italian administrative court concerning seasonal work permits and the right of a foreign national to participate in the administrative procedure. I am referring to the judgment of the Regional Administrative Court for the Marche Region (TAR Marche), Section II, number 292 of 2026, issued in case number 137 of 2026 and published on March 4, 2026. The case concerns a foreign national who entered Italy legally with a seasonal work visa valid for 270 days. However, once in Italy, he was unable to sign the residence contract with the employer indicated in the work authorization. For this reason, the Police Headquarters declared inadmissible the application for a residence permit for subordinate work – pending employment, arguing that the failure to establish the employment relationship automatically prevented the issuance of a residence permit. The Administrative Court did not agree with this approach. The central issue of the decision concerns the lack of prior notice of rejection required by Article 10-bis of Law No. 241 of 1990, which governs administrative procedures in Italy. According to the court, when a public administration intends to adopt a negative decision, such as the denial of a residence permit, it must first inform the applicant of the reasons that could lead to the rejection of the request. This notice allows the applicant to submit observations or additional documents in order to defend their position. In this case, that procedural guarantee was not respected. The declaration of inadmissibility had, in practice, the same effect as a denial of the residence permit, but without allowing the applicant to participate in the administrative process and provide explanations. For this reason, the TAR Marche upheld the appeal and annulled the decision of the Police Headquarters. At the same time, the court clarified that it did not rule on the merits of the residence permit itself. The administration must now re-examine the case following the correct procedural rules. This judgment confirms an important principle of administrative law: even in immigration procedures, the right to participate in the administrative process and to be heard before a negative decision is taken is a fundamental guarantee. Thank you for listening to this episode of the podcast “Immigration Law”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and I will see you in the next episode.

https://ift.tt/xoPJkCG