sabato 7 giugno 2025

Immigrazione e responsabilità genitoriale: la Corte UE esclude il reato di favoreggiamento per i genitori che accompagnano figli minori nell’ingresso irregolare

 Immigrazione e responsabilità genitoriale: la Corte UE esclude il reato di favoreggiamento per i genitori che accompagnano figli minori nell’ingresso irregolare

Autore:
Avv. Fabio Loscerbo


Introduzione

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-460/23, 3 giugno 2025) segna una svolta nell’interpretazione della normativa europea in materia di immigrazione irregolare e responsabilità genitoriale. Secondo la Corte, il genitore o affidatario che accompagna figli minori nell’ingresso non autorizzato in uno Stato membro non può essere perseguito penalmente, poiché tale condotta rientra nell’ambito della responsabilità familiare e del superiore interesse del minore.


Il caso

Il caso trae origine da un procedimento penale in Italia nei confronti di una donna congolese, arrestata all’aeroporto di Bologna mentre cercava di entrare nel territorio nazionale accompagnata dalla figlia e dalla nipote minorenni, con documenti falsi. La Procura le contestava il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tuttavia, il Tribunale ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’UE, chiedendo chiarimenti sull’interpretazione della Direttiva 2002/90/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.


Il principio espresso dalla Corte

Con una decisione di forte impatto, la Corte ha stabilito che l'accompagnamento di figli minori da parte del genitore o dell’affidatario non può costituire favoreggiamento dell’ingresso irregolare ai sensi del diritto dell’Unione. Sanzionare tale condotta comporterebbe una violazione:

  • del diritto al rispetto della vita familiare (art. 7 della Carta),

  • del superiore interesse del minore (art. 24),

  • e del diritto d’asilo (art. 18).

La Corte ha inoltre ribadito che lo status di richiedente protezione internazionale esclude di per sé la qualificazione del soggiorno come irregolare, almeno fino a quando la domanda non sia rigettata con decisione definitiva in primo grado.


Conseguenze per gli ordinamenti nazionali

Il principio espresso nella sentenza ha un effetto vincolante diretto per tutti gli Stati membri. Ne consegue che ogni disposizione nazionale che criminalizzi condotte come quella descritta – senza tenere conto del legame familiare e della condizione di minore – deve essere disapplicata. La sentenza impone quindi una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme penali sull’immigrazione.


Implicazioni pratiche

Il pronunciamento della CGUE costituisce un’importante guida interpretativa per avvocati, giudici e operatori del diritto. In particolare:

  • esclude il rischio penale per chi, in quanto genitore o tutore, accompagni un minore verso un contesto protetto;

  • impone agli Stati membri un approccio più umano e rispettoso dei diritti fondamentali;

  • rafforza il principio secondo cui il diritto dell’Unione prevale sulle normative interne quando queste ne violano i principi essenziali.


Conclusione

Questa sentenza rappresenta un esempio virtuoso di come l’interpretazione giuridica europea possa fungere da argine alla deriva repressiva in materia migratoria. La famiglia non può essere criminalizzata per aver cercato protezione: un messaggio forte, chiaro e giuridicamente fondato.


Fonti:


Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 2 giugno 2025

🎙️ Podcast "Diritto dell’Immigrazione" – Episodio: Riforma della Cittadinanza 2025

 










🎙️ Podcast "Diritto dell’Immigrazione" – Episodio: Riforma della Cittadinanza 2025

Benvenuti. In questo episodio esaminiamo le principali novità introdotte dalla legge numero 74 del 2025, che ha riformato profondamente il sistema della cittadinanza italiana.

📌 La novità più rilevante è l’abolizione dell’acquisizione automatica della cittadinanza per chi è nato all’estero da italiani e possiede un’altra cittadinanza. Ora serve una domanda formale, presentata prima del 27 marzo 2025, oppure una sentenza o requisiti specifici come la residenza del genitore in Italia per almeno due anni.

📌 Introdotta anche una procedura agevolata per i figli minori: possono diventare cittadini se i genitori italiani presentano dichiarazione e il minore risiede in Italia da almeno due anni, oppure se la dichiarazione avviene entro un anno dalla nascita.

📌 Per i discendenti di cittadini italiani, il requisito di residenza per chiedere la cittadinanza è stato ridotto a due anni.

📌 Infine, è stata riaperta la possibilità di riacquistare la cittadinanza per chi l’ha persa prima del 15 agosto 1992.

🎧 Grazie per l’ascolto. Alla prossima puntata di Diritto dell’Immigrazione.



Riforma della cittadinanza 2025: le nuove istruzioni operative per i Comuni dopo la legge di conversione

 Riforma della cittadinanza 2025: le nuove istruzioni operative per i Comuni dopo la legge di conversione

Articolo a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

Con la circolare n. 26185 del 28 maggio 2025, la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno ha diramato le prime istruzioni operative per l’attuazione delle novità introdotte dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione con modificazioni del D.L. 36/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Si tratta di una riforma di sistema che, pur non modificando la legge n. 91/1992 nel suo impianto complessivo, incide in maniera significativa sull'accesso alla cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), introducendo importanti limitazioni, correttivi e regimi transitori.

1. Fine del riconoscimento automatico iure sanguinis per i nati all’estero

Il nuovo art. 3-bis della legge 91/1992 sancisce il principio secondo cui chi è nato all’estero e possiede altra cittadinanza “non si considera mai aver acquisito la cittadinanza italiana”, anche se rientra in una delle ipotesi storiche di trasmissione automatica. La disposizione si applica retroattivamente e comporta una netta cesura rispetto al regime previgente.

L’acquisto della cittadinanza italiana in questi casi potrà avvenire solo se ricorrono alcune condizioni tassative, come:

  • Presentazione di domanda (o appuntamento assegnato) entro il 27 marzo 2025 (lett. a e a-bis);

  • Pronuncia giudiziale di riconoscimento della cittadinanza (lett. b);

  • Ascendenza esclusiva da cittadini italiani (lett. c), dimostrabile con certificazioni idonee;

  • Residenza in Italia per almeno due anni del genitore italiano prima della nascita o adozione (lett. d).

2. Cittadinanza per beneficio di legge e figli minorenni

La riforma introduce anche un innovativo meccanismo di acquisizione per i figli minorenni di cittadini italiani per nascita. In particolare, l’art. 4, commi 1-bis e 1-ter della legge 91/1992 prevede che il minore nato all’estero possa diventare cittadino su dichiarazione dei genitori, a condizione che:

  • sia figlio di un cittadino italiano per nascita (non naturalizzato);

  • risieda legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni dopo la dichiarazione, oppure

  • la dichiarazione venga resa entro un anno dalla nascita o dall’instaurazione del rapporto di filiazione.

Per i figli di cittadini riconosciuti come tali ai sensi delle lett. a, a-bis e b), è previsto un regime transitorio fino al 31 maggio 2026, entro cui può essere resa la dichiarazione anche direttamente dal minore divenuto maggiorenne.

Il contributo statale previsto è pari a 250 euro per ogni dichiarazione di volontà, da versare anche in caso di dichiarazioni separate dei genitori.

3. Modifiche alla naturalizzazione e riduzione del requisito di residenza

Per gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita (genitori o nonni), l’art. 9 della legge 91/1992 prevede ora che il requisito di residenza in Italia sia di soli due anni, anziché tre. Rimane invece invariato a tre anni per chi è nato in Italia da genitori stranieri.

4. Stretta sulla trasmissione automatica per convivenza (art. 14 L. 91/1992)

A partire dal 24 maggio 2025, i figli conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana potranno beneficiarne solo se residenti in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto (o residenti dalla nascita se minori di due anni). Anche il requisito della convivenza con il genitore deve essere accertato con riferimento a tale data.

5. Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza

Infine, l’art. 17 della legge 91/1992 è stato riformulato. Gli ex cittadini italiani nati in Italia (o residenti per almeno due anni) che abbiano perso la cittadinanza prima del 15 agosto 1992 potranno presentare dichiarazione di riacquisto tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Esclusi i casi di rinuncia o perdita successiva a tale data.

Conclusioni

La riforma varata nel maggio 2025 segna un deciso mutamento di approccio da parte del legislatore, orientato a limitare l’accesso alla cittadinanza iure sanguinis automatica, a favore di un modello più selettivo e legato al legame effettivo con la comunità nazionale. Il sistema resta formalmente fondato sulla legge 91/1992, ma le modifiche introdotte richiedono un'attenta verifica degli atti e una rigorosa istruttoria da parte degli Ufficiali di stato civile.

L’impatto sarà significativo anche sul piano contenzioso, specie per i casi in cui la trasmissione della cittadinanza non sia più automatica. È verosimile attendersi un incremento del ricorso a strumenti giudiziali o alla procedura di naturalizzazione agevolata. Fondamentale, in questa fase, il coordinamento tra comuni, prefetture e consolati, nonché un’adeguata informazione alle comunità italiane all’estero.

Avv. Fabio Loscerbo

Riforma della cittadinanza 2025: le nuove istruzioni operative per i Comuni dopo la legge di conversione

 Riforma della cittadinanza 2025: le nuove istruzioni operative per i Comuni dopo la legge di conversione

Articolo a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

Con la circolare n. 26185 del 28 maggio 2025, la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno ha diramato le prime istruzioni operative per l’attuazione delle novità introdotte dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione con modificazioni del D.L. 36/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Si tratta di una riforma di sistema che, pur non modificando la legge n. 91/1992 nel suo impianto complessivo, incide in maniera significativa sull'accesso alla cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), introducendo importanti limitazioni, correttivi e regimi transitori.

1. Fine del riconoscimento automatico iure sanguinis per i nati all’estero

Il nuovo art. 3-bis della legge 91/1992 sancisce il principio secondo cui chi è nato all’estero e possiede altra cittadinanza “non si considera mai aver acquisito la cittadinanza italiana”, anche se rientra in una delle ipotesi storiche di trasmissione automatica. La disposizione si applica retroattivamente e comporta una netta cesura rispetto al regime previgente.

L’acquisto della cittadinanza italiana in questi casi potrà avvenire solo se ricorrono alcune condizioni tassative, come:

  • Presentazione di domanda (o appuntamento assegnato) entro il 27 marzo 2025 (lett. a e a-bis);

  • Pronuncia giudiziale di riconoscimento della cittadinanza (lett. b);

  • Ascendenza esclusiva da cittadini italiani (lett. c), dimostrabile con certificazioni idonee;

  • Residenza in Italia per almeno due anni del genitore italiano prima della nascita o adozione (lett. d).

2. Cittadinanza per beneficio di legge e figli minorenni

La riforma introduce anche un innovativo meccanismo di acquisizione per i figli minorenni di cittadini italiani per nascita. In particolare, l’art. 4, commi 1-bis e 1-ter della legge 91/1992 prevede che il minore nato all’estero possa diventare cittadino su dichiarazione dei genitori, a condizione che:

  • sia figlio di un cittadino italiano per nascita (non naturalizzato);

  • risieda legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni dopo la dichiarazione, oppure

  • la dichiarazione venga resa entro un anno dalla nascita o dall’instaurazione del rapporto di filiazione.

Per i figli di cittadini riconosciuti come tali ai sensi delle lett. a, a-bis e b), è previsto un regime transitorio fino al 31 maggio 2026, entro cui può essere resa la dichiarazione anche direttamente dal minore divenuto maggiorenne.

Il contributo statale previsto è pari a 250 euro per ogni dichiarazione di volontà, da versare anche in caso di dichiarazioni separate dei genitori.

3. Modifiche alla naturalizzazione e riduzione del requisito di residenza

Per gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita (genitori o nonni), l’art. 9 della legge 91/1992 prevede ora che il requisito di residenza in Italia sia di soli due anni, anziché tre. Rimane invece invariato a tre anni per chi è nato in Italia da genitori stranieri.

4. Stretta sulla trasmissione automatica per convivenza (art. 14 L. 91/1992)

A partire dal 24 maggio 2025, i figli conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana potranno beneficiarne solo se residenti in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto (o residenti dalla nascita se minori di due anni). Anche il requisito della convivenza con il genitore deve essere accertato con riferimento a tale data.

5. Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza

Infine, l’art. 17 della legge 91/1992 è stato riformulato. Gli ex cittadini italiani nati in Italia (o residenti per almeno due anni) che abbiano perso la cittadinanza prima del 15 agosto 1992 potranno presentare dichiarazione di riacquisto tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Esclusi i casi di rinuncia o perdita successiva a tale data.

Conclusioni

La riforma varata nel maggio 2025 segna un deciso mutamento di approccio da parte del legislatore, orientato a limitare l’accesso alla cittadinanza iure sanguinis automatica, a favore di un modello più selettivo e legato al legame effettivo con la comunità nazionale. Il sistema resta formalmente fondato sulla legge 91/1992, ma le modifiche introdotte richiedono un'attenta verifica degli atti e una rigorosa istruttoria da parte degli Ufficiali di stato civile.

L’impatto sarà significativo anche sul piano contenzioso, specie per i casi in cui la trasmissione della cittadinanza non sia più automatica. È verosimile attendersi un incremento del ricorso a strumenti giudiziali o alla procedura di naturalizzazione agevolata. Fondamentale, in questa fase, il coordinamento tra comuni, prefetture e consolati, nonché un’adeguata informazione alle comunità italiane all’estero.

Avv. Fabio Loscerbo

Bologna, maggio 2025 – Nuove indicazioni operative dalla Questura per il primo rilascio del permesso dopo decisione favorevole

 

Bologna, maggio 2025 – Nuove indicazioni operative dalla Questura per il primo rilascio del permesso dopo decisione favorevole

Con nota datata 14 maggio 2025, la Questura di Bologna – Ufficio Immigrazione ha comunicato all’Ordine degli Avvocati le nuove modalità di prenotazione per il primo rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte di cittadini stranieri in possesso di una decisione favorevole adottata dalla Commissione Territoriale o dal Tribunale Ordinario.

La comunicazione sostituisce formalmente quella precedente del 30 giugno 2022, ormai superata per decorso del tempo e per esigenze di semplificazione e razionalizzazione del lavoro d’ufficio.

📌 Modalità operative per il primo rilascio

I richiedenti in possesso di una decisione positiva possono accedere alla procedura di rilascio attraverso due principali canali:

1. Prenotazione tramite sistema PrenotaFacile

È la modalità ordinaria. L’utente (o il legale incaricato) dovrà:

  • selezionare il servizio “Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva”;

  • scegliere dal menù l’opzione “Rinnovo” e non “Rilascio”;

  • allegare la scansione del precedente permesso (ad es. per richiesta asilo), se disponibile.

2. Prenotazione via PEC

Solo in caso di difficoltà tecniche o mancanza di un permesso precedente, è possibile inviare la richiesta di appuntamento a mezzo PEC, allegando:

  • la decisione favorevole che riconosce il diritto al rilascio del titolo;

  • un documento d’identità (se disponibile);

  • indicando se la richiesta è inoltrata dal richiedente o dal legale.

3. Accesso diretto allo sportello prenotazioni

In alternativa, l’interessato può presentarsi personalmente il lunedì pomeriggio (ore 14:30–16:30) allo Sportello Prenotazioni presso l’Ufficio Immigrazione, munito di decisione favorevole e documento identificativo.

⚖️ Focus sui permessi provvisori per chi ha presentato ricorso

La Questura ribadisce che i richiedenti asilo che hanno impugnato il diniego davanti al Tribunale hanno diritto ad ottenere o rinnovare un permesso provvisorio per richiesta asilo. In questi casi:

  • il primo rilascio va richiesto via PEC;

  • i successivi rinnovi devono avvenire esclusivamente tramite PrenotaFacile.

🔎 Osservazioni conclusive

La comunicazione introduce una semplificazione significativa, ma richiede attenzione operativa nella selezione corretta dei servizi su PrenotaFacile. L’uso improprio delle voci “rilascio” e “rinnovo” può determinare il rigetto della richiesta di appuntamento.

È inoltre rilevante la conferma dell’accessibilità via PEC nei casi complessi, che tutela le situazioni più fragili e consente agli avvocati di svolgere un ruolo attivo nel garantire la tutela dei diritti dei propri assistiti.


Avv. Fabio Loscerbo
Foro di Bologna – esperto in diritto dell’immigrazione e contenzioso amministrativo

domenica 1 giugno 2025

Padova, 26 marzo 2025 – La protezione speciale sopravvive in Commissione: un caso esemplare

 

Padova, 26 marzo 2025 – La protezione speciale sopravvive in Commissione: un caso esemplare

Con provvedimento adottato all’unanimità nella seduta del 26 marzo 2025, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino marocchino, ma ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008.

La rilevanza del caso risiede non solo nel contenuto della decisione, ma nel suo valore giuridico e politico alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con il D.L. n. 20/2023 (cd. Decreto Cutro), convertito in L. n. 50/2023, che hanno notevolmente ristretto l’ambito applicativo della protezione speciale, sia in sede questorile che giudiziaria.

Tuttavia, nel caso in esame, la Commissione – pur non ravvisando condizioni per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria – ha riconosciuto d’ufficio che il rimpatrio del richiedente, regolarmente integrato in Italia, avrebbe comportato una lesione sproporzionata della sua vita privata, in violazione dell’art. 19, comma 1.1, del T.U. Immigrazione e dell’art. 8 della CEDU.

Tra gli elementi valutati in senso positivo:
– contratto di lavoro a lungo termine (valido fino al 2026);
– attestati formativi e professionali;
– autonomia abitativa;
– conoscenza della lingua italiana.

Un precedente che conferma la tenuta costituzionale della protezione complementare

La decisione dimostra che, nonostante l’intento del legislatore di comprimere l’area di discrezionalità in materia di protezione speciale, la Commissione conserva il potere-dovere di attivare la trasmissione degli atti al Questore nei casi in cui emergano obblighi costituzionali o internazionali di tutela della persona.

Un segnale importante, che conferma la persistente vigenza del principio di proporzionalità e la centralità del parametro dell’integrazione sociale anche al di fuori dei canoni rigidi del Decreto Cutro.


Avv. Fabio Loscerbo
Foro di Bologna – esperto in diritto dell’immigrazione e contenzioso amministrativo





Commissione Territoriale di Padova, provvedimento del 26 marzo 2025 – Riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 T.U.I. in assenza di presupposti per la protezione internazionale

 

Commissione Territoriale di Padova, provvedimento del 26 marzo 2025 – Riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 T.U.I. in assenza di presupposti per la protezione internazionale

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato in Bologna – esperto in diritto dell’immigrazione e contenzioso amministrativo

Il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova, emesso in data 26 marzo 2025, costituisce un esempio emblematico della prassi amministrativa che, pur rigettando la domanda di protezione internazionale, rileva d’ufficio i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/1998, richiamato dall’art. 32, comma 3 del d.lgs. 25/2008.

1. La vicenda e il contesto procedurale

Il richiedente, cittadino marocchino, era stato convocato a seguito di segnalazione della Questura in procedura accelerata ex art. 28-bis del d.lgs. 25/2008, in quanto proveniente da Paese designato come sicuro dal decreto del Ministero degli Affari Esteri del 4 ottobre 2019. Tuttavia, a causa del decorso dei termini previsti, la procedura è stata successivamente riqualificata come ordinaria.

Durante l’audizione, il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il Paese d’origine per ragioni economiche, al fine di migliorare le proprie condizioni di vita e supportare un familiare affetto da patologia. La Commissione ha preso atto anche della produzione documentale a sostegno della domanda: attestazioni lavorative, referti medici, attestati formativi e copia del contratto di locazione.

2. L’assenza dei presupposti per la protezione internazionale

La Commissione ha escluso la sussistenza dei requisiti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria. In particolare, ha rilevato che il richiedente:

  • non ha espresso timori riferibili a forme di persecuzione personale o danni gravi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007 e dell’art. 2 della Direttiva 2011/95/UE;

  • non ha superato la presunzione di sicurezza ex art. 28-bis, comma 5, del d.lgs. 25/2008, non indicando profili individuali di rischio rilevanti in caso di rimpatrio;

  • ha motivato l’espatrio principalmente con ragioni di natura economica, ritenute non idonee a fondare una domanda di protezione internazionale.

3. Il riconoscimento d’ufficio della protezione speciale

Pur in assenza dei presupposti per le forme tipiche di protezione internazionale, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie ricorressero gli estremi per la trasmissione degli atti al Questore, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. A tal fine, è stato valorizzato il quadro di integrazione del richiedente, in particolare:

  • l’esistenza di un contratto di lavoro in essere dal 2024 con validità sino al 2026;

  • la partecipazione a corsi di formazione professionale e linguistica con esito positivo;

  • la disponibilità di un alloggio in locazione, con autonomia nella gestione della vita quotidiana;

  • il radicamento territoriale, supportato da documentazione formale e da una discreta conoscenza della lingua italiana.

Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare la previsione di cui all’art. 19, comma 1.1 T.U.I., che tutela la vita privata e familiare dello straniero regolarmente inserito nel tessuto sociale e lavorativo del Paese ospitante, nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano.

4. Considerazioni conclusive

Il provvedimento in commento si inserisce nel consolidato orientamento interpretativo volto a riconoscere la protezione speciale nei casi in cui, pur in assenza di un rischio individuale qualificato in caso di rimpatrio, risulti comunque sproporzionato e lesivo dell’art. 8 CEDU (e dei corrispondenti principi costituzionali) imporre l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

La decisione merita apprezzamento anche per l’applicazione rigorosa ma bilanciata del principio di leale cooperazione amministrativa, ai sensi del quale la Commissione, pur in presenza di un rigetto, ha ritenuto di trasmettere d’ufficio gli atti alla Questura, salvaguardando il diritto dello straniero a una forma residuale ma efficace di tutela, coerente con il principio di umanità che permea l’ordinamento nazionale e sovranazionale in materia di immigrazione.

Il valore non ostativo della scadenza del permesso nella procedura di conversione: una conferma giurisprudenziale Nota a T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. n. 1147/2025, R.G. n. 720/2025, emessa il 25 giugno 2025

 Il valore non ostativo della scadenza del permesso nella procedura di conversione: una conferma giurisprudenziale Nota a T.A.R. Calabria, C...