domenica 1 giugno 2025

Commissione Territoriale di Padova, provvedimento del 26 marzo 2025 – Riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 T.U.I. in assenza di presupposti per la protezione internazionale

 

Commissione Territoriale di Padova, provvedimento del 26 marzo 2025 – Riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 T.U.I. in assenza di presupposti per la protezione internazionale

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato in Bologna – esperto in diritto dell’immigrazione e contenzioso amministrativo

Il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova, emesso in data 26 marzo 2025, costituisce un esempio emblematico della prassi amministrativa che, pur rigettando la domanda di protezione internazionale, rileva d’ufficio i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/1998, richiamato dall’art. 32, comma 3 del d.lgs. 25/2008.

1. La vicenda e il contesto procedurale

Il richiedente, cittadino marocchino, era stato convocato a seguito di segnalazione della Questura in procedura accelerata ex art. 28-bis del d.lgs. 25/2008, in quanto proveniente da Paese designato come sicuro dal decreto del Ministero degli Affari Esteri del 4 ottobre 2019. Tuttavia, a causa del decorso dei termini previsti, la procedura è stata successivamente riqualificata come ordinaria.

Durante l’audizione, il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il Paese d’origine per ragioni economiche, al fine di migliorare le proprie condizioni di vita e supportare un familiare affetto da patologia. La Commissione ha preso atto anche della produzione documentale a sostegno della domanda: attestazioni lavorative, referti medici, attestati formativi e copia del contratto di locazione.

2. L’assenza dei presupposti per la protezione internazionale

La Commissione ha escluso la sussistenza dei requisiti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria. In particolare, ha rilevato che il richiedente:

  • non ha espresso timori riferibili a forme di persecuzione personale o danni gravi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007 e dell’art. 2 della Direttiva 2011/95/UE;

  • non ha superato la presunzione di sicurezza ex art. 28-bis, comma 5, del d.lgs. 25/2008, non indicando profili individuali di rischio rilevanti in caso di rimpatrio;

  • ha motivato l’espatrio principalmente con ragioni di natura economica, ritenute non idonee a fondare una domanda di protezione internazionale.

3. Il riconoscimento d’ufficio della protezione speciale

Pur in assenza dei presupposti per le forme tipiche di protezione internazionale, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie ricorressero gli estremi per la trasmissione degli atti al Questore, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. A tal fine, è stato valorizzato il quadro di integrazione del richiedente, in particolare:

  • l’esistenza di un contratto di lavoro in essere dal 2024 con validità sino al 2026;

  • la partecipazione a corsi di formazione professionale e linguistica con esito positivo;

  • la disponibilità di un alloggio in locazione, con autonomia nella gestione della vita quotidiana;

  • il radicamento territoriale, supportato da documentazione formale e da una discreta conoscenza della lingua italiana.

Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare la previsione di cui all’art. 19, comma 1.1 T.U.I., che tutela la vita privata e familiare dello straniero regolarmente inserito nel tessuto sociale e lavorativo del Paese ospitante, nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano.

4. Considerazioni conclusive

Il provvedimento in commento si inserisce nel consolidato orientamento interpretativo volto a riconoscere la protezione speciale nei casi in cui, pur in assenza di un rischio individuale qualificato in caso di rimpatrio, risulti comunque sproporzionato e lesivo dell’art. 8 CEDU (e dei corrispondenti principi costituzionali) imporre l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

La decisione merita apprezzamento anche per l’applicazione rigorosa ma bilanciata del principio di leale cooperazione amministrativa, ai sensi del quale la Commissione, pur in presenza di un rigetto, ha ritenuto di trasmettere d’ufficio gli atti alla Questura, salvaguardando il diritto dello straniero a una forma residuale ma efficace di tutela, coerente con il principio di umanità che permea l’ordinamento nazionale e sovranazionale in materia di immigrazione.

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New on TikTok: Seasonal Work Permit and Right to be Heard: Italian Administrative Court Annuls Police Decision Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and today we discuss an important decision of the Italian administrative court concerning seasonal work permits and the right of a foreign national to participate in the administrative procedure. I am referring to the judgment of the Regional Administrative Court for the Marche Region (TAR Marche), Section II, number 292 of 2026, issued in case number 137 of 2026 and published on March 4, 2026. The case concerns a foreign national who entered Italy legally with a seasonal work visa valid for 270 days. However, once in Italy, he was unable to sign the residence contract with the employer indicated in the work authorization. For this reason, the Police Headquarters declared inadmissible the application for a residence permit for subordinate work – pending employment, arguing that the failure to establish the employment relationship automatically prevented the issuance of a residence permit. The Administrative Court did not agree with this approach. The central issue of the decision concerns the lack of prior notice of rejection required by Article 10-bis of Law No. 241 of 1990, which governs administrative procedures in Italy. According to the court, when a public administration intends to adopt a negative decision, such as the denial of a residence permit, it must first inform the applicant of the reasons that could lead to the rejection of the request. This notice allows the applicant to submit observations or additional documents in order to defend their position. In this case, that procedural guarantee was not respected. The declaration of inadmissibility had, in practice, the same effect as a denial of the residence permit, but without allowing the applicant to participate in the administrative process and provide explanations. For this reason, the TAR Marche upheld the appeal and annulled the decision of the Police Headquarters. At the same time, the court clarified that it did not rule on the merits of the residence permit itself. The administration must now re-examine the case following the correct procedural rules. This judgment confirms an important principle of administrative law: even in immigration procedures, the right to participate in the administrative process and to be heard before a negative decision is taken is a fundamental guarantee. Thank you for listening to this episode of the podcast “Immigration Law”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and I will see you in the next episode.

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