sabato 4 ottobre 2025

Il TAR Toscana ordina il riesame del diniego di permesso di soggiorno: la Questura deve valutare il rilascio di un diverso titolo ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione


 Il TAR Toscana ordina il riesame del diniego di permesso di soggiorno: la Questura deve valutare il rilascio di un diverso titolo ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione


Con la sentenza n. 1581 del 3 ottobre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto contro un provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, emesso dalla Questura di Firenze, affermando un principio di grande rilievo pratico: l’Amministrazione deve valutare, in caso di domanda non accoglibile per la specifica tipologia richiesta, la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno quando sussistano i relativi presupposti.

Il caso

Il ricorrente, studente straniero in possesso di un permesso per motivi di studio, aveva conseguito un master in Italia e successivamente presentato domanda di rinnovo del permesso. La Questura di Firenze aveva rigettato l’istanza, ritenendo che non fossero stati prodotti i documenti necessari per dimostrare l’iscrizione a un nuovo corso accademico, presupposto per il rinnovo del titolo di studio.

Il ricorrente aveva tuttavia chiarito che la sua reale intenzione era ottenere un permesso per ricerca occupazione ai sensi dell’art. 39-bis.1 del D.Lgs. 286/1998, previsto per chi completa un percorso di studi o formazione superiore in Italia. Secondo la difesa, l’Amministrazione avrebbe dovuto comprendere la volontà sostanziale del richiedente e applicare il principio di conversione del titolo di soggiorno, previsto dall’art. 5, comma 9, del Testo Unico sull’Immigrazione.

La decisione del TAR

Il TAR Toscana ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata traduzione del provvedimento, ma ha accolto quelle relative al difetto di istruttoria e di motivazione.

I giudici hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione, l’Amministrazione, quando riceve un’istanza di rinnovo o rilascio, è tenuta a valutare anche la possibilità di concedere un diverso permesso di soggiorno, qualora ne sussistano i requisiti. Nel caso concreto, la Questura avrebbe dovuto esaminare la possibilità di rilasciare un permesso per ricerca lavoro o altro titolo idoneo, tenendo conto del percorso formativo completato in Italia.

Il Tribunale ha quindi annullato il provvedimento di diniego, disponendo che la Questura riesamini l’istanza, pronunciandosi sulla spettanza o meno del permesso di soggiorno previsto dall’art. 39-bis.1 o di altra tipologia compatibile.

Il principio affermato

La sentenza riafferma un orientamento giurisprudenziale costante: l’Amministrazione non può limitarsi a respingere la domanda se il titolo richiesto non è più valido, ma deve verificare se lo straniero possieda i requisiti per ottenere un diverso permesso.
In tal senso, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 5, comma 9, impone una valutazione d’ufficio più ampia, funzionale a evitare decisioni formalistiche che ignorino la reale posizione giuridica dello straniero.

Conclusioni

La pronuncia del TAR Toscana si inserisce nel solco di una giurisprudenza che valorizza il principio di buona amministrazione e l’effettività del diritto al soggiorno.
Il provvedimento non solo annulla un diniego fondato su un approccio meramente burocratico, ma riafferma la necessità di una valutazione sostanziale e flessibile delle istanze degli stranieri che, dopo un percorso di studio o formazione in Italia, intendono rimanere legalmente per inserirsi nel mercato del lavoro.


Avv. Fabio Loscerbo

La Commissione Territoriale di Vicenza riconosce la protezione speciale: la continuità lavorativa come elemento decisivo

 La Commissione Territoriale di Vicenza riconosce la protezione speciale: la continuità lavorativa come elemento decisivo



Nella seduta del 12 agosto 2025, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sezione di Vicenza – ha emesso un decreto di particolare rilievo giuridico e pratico. Pur rigettando la domanda di protezione internazionale, la Commissione ha riconosciuto i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore al fine del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

La decisione si fonda su una ricostruzione accurata della vicenda personale del richiedente, giunto in Italia nel 2021 dopo un percorso migratorio legato a condizioni di povertà e precarietà economica in Marocco. Pur riconoscendo la credibilità dei fatti narrati, la Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale e per la protezione sussidiaria, rilevando che i motivi dell’espatrio si collocano nella sfera privata e non rientrano nei casi di persecuzione previsti dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra.

Tuttavia, il decreto assume particolare rilievo per l’applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Commissione ha infatti riconosciuto che l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, considerato il suo stabile inserimento lavorativo in Italia.

Dalla documentazione esaminata risulta che il richiedente lavora in modo continuativo dal 2022, con contratti regolari e redditi crescenti: 2.000 euro nel 2022, 20.000 nel 2023 e 30.000 nel 2024. Questo elemento, unito al radicamento sociale e all’autonomia economica raggiunta, ha determinato la valutazione positiva in chiave di protezione speciale.

La Commissione ha inoltre richiamato le più recenti fonti internazionali (Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International, U.S. Department of State) per confermare che la regione di provenienza, Beni Mellal/Khenifra, non versa in condizioni di conflitto armato o violenza generalizzata tali da giustificare la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. 251/2007.

Il provvedimento si inserisce in un orientamento ormai consolidato che riconosce la protezione speciale come strumento di garanzia del diritto alla vita privata e familiare per gli stranieri stabilmente integrati nel tessuto sociale e lavorativo italiano.

Parole chiave SEO: protezione speciale, Commissione Territoriale Vicenza, art. 19 TUI, art. 8 CEDU, permesso di soggiorno, D.Lgs. 25/2008, integrazione, lavoro regolare, protezione internazionale, diritto dell’immigrazione.

Firma:
Avv. Fabio Loscerbo

فيتشنزا الاعتراف بالحماية الخاصة بسبب الاندماج والحياة الخاصة 📌 العنوان: فيتشنزا: الاعتراف بالحماية الخاصة بسبب الاندماج والحياة الخاصة 🎙️ نص البودكاست على تيك توك "لجنة فيتشنزا الإقليمية، بقرار صادر في 12 أغسطس 2025، اعترفت بـ الحماية الخاصة لمواطن أجنبي مندمج بشكل مستقر في إيطاليا. استند القرار إلى المادة 19 من القانون الموحد للهجرة والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اللتين تضمنان الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية. تبيّن من المستندات وجود مسار اندماج فعلي: عمل ثابت، دخل منتظم، وروابط اجتماعية راسخة في الأراضي الإيطالية. وبناءً على هذه العناصر، رأت اللجنة أن الإبعاد سيؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة الخاصة والعائلية، وقررت منح الحماية الخاصة." #️⃣ الوسوم المقترحة: #الحماية_الخاصة #المادة19 #المادة8 #قانون_الهجرة #اللجنة_الإقليمية #فيتشنزا #تصريح_الإقامة #الاندماج #إيطاليا #حقوق_الإنسان #محامي_الهجرة https://www.youtube.com/watch?v=SrckZgu6EPE


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Vicenza riconosciuta la protezione speciale per radicamento e vita privata 📌 Titolo: Vicenza: riconosciuta la protezione speciale per radicamento e vita privata 🎙️ Testo podcast TikTok "La Commissione Territoriale di Vicenza, con decisione del 12 agosto 2025, ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino straniero stabilmente integrato in Italia. La decisione richiama l’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutelano il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Dagli atti è emerso un percorso di integrazione concreto: lavoro stabile, reddito regolare e legami sociali radicati nel territorio italiano. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto che il rimpatrio avrebbe determinato una violazione del diritto alla vita privata e familiare, riconoscendo quindi la protezione speciale." https://www.youtube.com/watch?v=7jQGA1JbPfg


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giovedì 2 ottobre 2025

المحكمة الإدارية في ماركي الإدانات الخطيرة تمنع تجديد الإقامة 📌 العنوان: المحكمة الإدارية في ماركي: الإدانات الخطيرة تمنع تجديد الإقامة 🎙️ نص البودكاست على تيك توك "المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي، القسم الثاني، بالحكم رقم 675 الصادر في 19 سبتمبر 2025، رفضت الطعن المقدَّم من مواطن أجنبي ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة للعمل. شرطة بيسارو وأوربينو كانت قد رفضت التجديد بسبب إدانة في 2022 تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى شكوى من الزوجة بتهمة سوء المعاملة داخل الأسرة. المحكمة أكدت مبدأ واضح: الإدانات المنصوص عليها في المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تُعتبر مانعًا تلقائيًا. في هذه الحالات، لا يتعين على الشرطة تقييم خطورة الشخص اجتماعيًا، لأن المشرع اعتبرها مفروغًا منها. العمل النظامي والروابط العائلية، رغم وجودها، لم يكن لها وزن أمام مثل هذه الجرائم الخطيرة. النتيجة: الطعن مرفوض والتصريح مرفوض. رسالة حاسمة: في حال وجود إدانات لجرائم مانعة، الاندماج وحده لا يكفي." https://www.youtube.com/watch?v=5ZPaLJy6c94


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TAR Lazio: respinto il ricorso contro il diniego di permesso UE di lungo periodo per irreperibilità anagrafica

 


TAR Lazio: respinto il ricorso contro il diniego di permesso UE di lungo periodo per irreperibilità anagrafica

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16876/2025 pubblicata il 30 settembre 2025 (RG n. 7473/2022), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il decreto della Questura di Roma che aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento lamentando eccesso di potere, violazione di legge e carenza di motivazione. In particolare, aveva sostenuto che, pur essendo stato cancellato dalle liste anagrafiche per irreperibilità, disponeva comunque di un domicilio regolare sufficiente al rilascio del titolo ordinario, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare i nuovi elementi sopravvenuti (certificato di residenza del marzo 2022).

La Questura e il Ministero dell’Interno, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Le ragioni del TAR

Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che:

  • al momento dell’adozione del diniego (aprile 2022), il ricorrente risultava ancora cancellato dalle liste anagrafiche del Comune di Roma per irreperibilità dal luglio 2019;

  • la certezza della residenza anagrafica e della situazione abitativa è requisito imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto garantisce stabilità e assenza di precarietà alloggiativa;

  • le sopravvenienze (nuova residenza certificata solo nel marzo 2022) non incidono sulla legittimità di un provvedimento adottato in precedenza, ma possono semmai costituire base per una nuova istanza.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’irreperibilità anagrafica impedisce il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno (TAR Lazio n. 3750/2025; Consiglio di Stato n. 4275/2020, n. 2826/2020, n. 2993/2023).

Esito del giudizio

Il ricorso è stato quindi respinto. Tuttavia, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, considerate le peculiarità della vicenda e le difese svolte. Inoltre, è stato ordinato l’oscuramento dei dati identificativi delle parti ai sensi del Codice Privacy e del Regolamento UE 2016/679.

Significato della decisione

La sentenza conferma un principio chiave nel diritto dell’immigrazione: la disponibilità di una residenza certa e stabile è condizione essenziale per accedere al permesso UE di lungo periodo. La mancanza di iscrizione anagrafica o l’irreperibilità costituiscono motivi ostativi insormontabili, anche in presenza di successivi elementi favorevoli.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

TAR Lazio: confermata l’archiviazione della pratica di emersione 2020 per mancata presentazione e documentazione assente

 


TAR Lazio: confermata l’archiviazione della pratica di emersione 2020 per mancata presentazione e documentazione assente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16915/2025 pubblicata il 30 settembre 2025 (RG n. 7988/2022), ha respinto il ricorso presentato contro il decreto di archiviazione della Prefettura di Roma relativo a una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata nel 2020.

La vicenda

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento sostenendo tre principali motivi:

  • la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché non sarebbe stato notificato il preavviso di rigetto;

  • la violazione dell’art. 2 della stessa legge e dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, ritenendo sussistenti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno;

  • una motivazione erronea, fondata sull’asserita mancata presentazione delle interessate all’appuntamento in Prefettura.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, costituitisi in giudizio, hanno difeso la correttezza dell’operato amministrativo.

La decisione del TAR

Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze, evidenziando che:

  • il preavviso di rigetto era stato effettivamente notificato sia alla datrice di lavoro sia alla lavoratrice, con indicazione dei motivi ostativi;

  • le parti erano state convocate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la presentazione della documentazione richiesta;

  • né alla convocazione né successivamente è stato prodotto alcun documento giustificativo o elemento utile alla valutazione dei requisiti.

L’assenza delle parti e la mancata produzione documentale hanno impedito all’Amministrazione di verificare i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, in particolare riguardo al requisito reddituale della datrice di lavoro, al versamento del contributo forfettario previsto dal decreto del 27 maggio 2020 e alla prova della presenza in Italia della lavoratrice (desumibile solo dalla foto-segnalazione).

Il provvedimento di archiviazione è stato pertanto ritenuto legittimo e il ricorso respinto.

Compensazione delle spese

Pur rigettando il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti, legati al diritto di ogni lavoratore – anche straniero – a un’attività che assicuri un’esistenza libera e dignitosa.

Implicazioni della sentenza

La decisione ribadisce l’importanza di rispettare gli adempimenti procedurali nelle pratiche di emersione 2020. In assenza di documentazione comprovante reddito, contributi e presenza in Italia, l’Amministrazione non può che procedere all’archiviazione.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo