sabato 15 novembre 2025

Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: note alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 3 aprile 2025 (pubblicazione 28 maggio 2025)

 Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: note alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 3 aprile 2025 (pubblicazione 28 maggio 2025)

di Avvocato Fabio Loscerbo


Abstract

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, resa all’esito dell’udienza del 3 aprile 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, offre un’occasione utile per tornare su un tema classico del diritto dell’immigrazione: la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 del Testo Unico Immigrazione. In un contesto segnato da un progressivo irrigidimento delle politiche di sicurezza, la pronuncia esamina il corretto equilibrio tra valutazione della pericolosità sociale dello straniero, tutela dell’ordine pubblico e salvaguardia dei legami familiari e dell’integrazione maturata nel territorio nazionale.


1. Il quadro normativo e la centralità della valutazione individuale

L’articolo 9 del decreto legislativo 286 del 1998 disciplina il rilascio, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il comma 4 attribuisce al questore un ampio margine valutativo, imponendo però la considerazione congiunta di elementi eterogenei: eventuali condanne per reati gravi, modalità della condotta, durata del soggiorno, legami familiari, integrazione sociale e lavorativa.

Il successivo comma 7 estende tali criteri alla revoca, richiedendo una specifica ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha sempre escluso automatismi espulsivi, sottolineando la necessità di un giudizio attuale, individuale e proporzionato.

Di particolare rilievo, richiamato anche dal TAR, è il passaggio della Corte costituzionale secondo cui il provvedimento deve fondarsi su “un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi” (Corte costituzionale, ordinanza 27 marzo 2014, numero 58).

Rilevante è anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la sentenza del 3 settembre 2020 nelle cause riunite C-503/19 e C-592/19 ha affermato che il mero richiamo a precedenti penali non può fondare un diniego o una revoca dello status di soggiornante di lungo periodo senza un’analisi individualizzata, che consideri natura del reato, pericolo effettivo per l’ordine pubblico, durata del soggiorno e forza dei legami con lo Stato membro.


2. La vicenda esaminata dal TAR e la struttura dell’argomentazione

Nel caso oggetto della sentenza, lo straniero – cittadino di lungo corso e con legami familiari in Italia – aveva impugnato un decreto di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, sostenendo che la decisione fosse fondata su un automatismo derivante dalla condanna penale riportata.

Il Tribunale, esaminando gli atti amministrativi, ha invece ritenuto che l’amministrazione avesse svolto una valutazione articolata: non solo considerazione delle condotte delittuose e delle successive frequentazioni, ma anche esame delle fonti di reddito, del comportamento complessivo, del contesto di vita e dei legami familiari. Il TAR conclude che la pericolosità attuale sia stata logicamente motivata e che la tutela dell’ordine pubblico prevalga, in quel caso concreto, sull’interesse alla stabilità del soggiorno.

Degno di nota è il riferimento del Collegio alla “ponderazione comparativa” richiesta dal diritto dell’Unione, che deve essere effettiva e non formale. Nella ricostruzione giudiziale, tale ponderazione risulta adeguatamente condotta.


3. Spunti critici e continuità con l’impostazione tradizionale

La sentenza si colloca nella scia interpretativa che privilegia un approccio rigoroso alla tutela dell’ordine pubblico, pur ribadendo l’obbligo dell’amministrazione di motivare in modo circostanziato la revoca del titolo.

Da un lato, emerge chiaramente il richiamo al principio di individualizzazione e alla ratio europeista che rifiuta ogni automatismo; dall’altro, la decisione valorizza la discrezionalità amministrativa nella ricostruzione della pericolosità, confermando che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo non attribuisce un diritto assoluto.

Sul piano pratico, la decisione ribadisce l’importanza, per la difesa, di contestare puntualmente gli elementi considerati dall’amministrazione e di fornire un quadro completo del percorso di integrazione, della stabilità economica e dei legami affettivi, elementi che, ove significativi e attuali, possono incidere in modo determinante sull’esito del giudizio.


4. Conclusioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza resa il 3 aprile 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, riafferma l’equilibrio tra dovere statale di tutela dell’ordine pubblico e garanzie dello straniero di lungo periodo, mantenendo un’impostazione coerente con i principi costituzionali e con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia.

La decisione conferma, in definitiva, l’impostazione tradizionale secondo cui la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede un giudizio articolato, ma la valutazione della pericolosità può prevalere, nei casi concreti, sugli interessi familiari e sull’integrazione qualora emergano elementi attuali e significativi che giustifichino l’allontanamento.


Avvocato Fabio Loscerbo

domenica 9 novembre 2025

🎙️ العنوان: "خطأ مطبعي أم تصريح إقامة غير صحيح؟ متى لا يمكن تجديد تصريح الإقامة"


 🎙️ العنوان: "خطأ مطبعي أم تصريح إقامة غير صحيح؟ متى لا يمكن تجديد تصريح الإقامة"

أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.

اليوم سنحلل قرارًا مهمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في فينيتو، يوضح القواعد المتعلقة بتصاريح الإقامة الصادرة في "الحالات الخاصة" وفقًا للمادة 27 من القانون الموحد للهجرة الإيطالي.

تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إيطاليا بشكل قانوني بتصريح عمل لأداء وظيفة في سيرك، وهي إحدى الفئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 27، الفقرة 1، الحرف (ل) من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. بعد انتهاء هذا العقد، وجد الشخص عملًا جديدًا كمستودع وطلب تجديد تصريح إقامته، الذي كان قد صدر في السابق بعبارة "عمل تابع".

رفضت الشرطة (الكويستورا) طلب التجديد، معتبرة أن التصريح قد صدر في الأصل لـ"حالة خاصة من العمل في مجال العروض"، وبالتالي لا يمكن تجديده أو تحويله بعد انتهاء العلاقة المهنية الأصلية. وقد طعن مقدم الطلب في القرار أمام المحكمة، مدعيًا أن الشرطة ألغت بشكل غير قانوني تصريحًا صالحًا، وأن الإدارة كان يجب أن تأخذ في الاعتبار اندماجه المهني والعائلي في إيطاليا.

رفضت المحكمة الطعن بموجب الحكم رقم 1846 لسنة 2025. وأوضحت أن طبيعة تصريح الإقامة لا تعتمد على العبارة المطبوعة على البطاقة، بل على مجمل الإجراءات الإدارية: إذ يشمل ذلك ترخيص العمل، التأشيرة، والإطار القانوني المطبق. حتى وإن كان التصريح يحمل عبارة "عمل تابع"، فإن دخول المعني إلى إيطاليا تم بصفة عامل في مجال العروض، وبالتالي تُطبق عليه القواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة 40 من اللائحة التنفيذية، المرسوم الرئاسي رقم 394 لسنة 1999.

وأكدت المحكمة أن الخطأ المطبعي لا يغير من طبيعة التصريح. ففي مثل هذه الحالات، لا يمكن تجديد التصريح إلا إذا استمرت نفس علاقة العمل، ولا يمكن تحويله إلى نوع آخر من التصاريح. كما لا يمكن اعتبار "الثقة المشروعة" التي قد يعتمد عليها الأجنبي سببًا لتجاوز الحظر القانوني الصريح.

وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن حماية الحياة الخاصة والعائلية — المنصوص عليها في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19 من القانون الموحد — لا يمكن التذرع بها في غياب قرار ترحيل، ولا يمكن استخدامها للتحايل على نظام الدخول المنظم بموجب حصص الهجرة.

كما أعادت المحكمة التأكيد على مبدأ حسن النية المتبادلة بين الأجنبي والإدارة العامة، لكنها شددت على أن هذا المبدأ لا يمكن أن يتجاوز الحدود التي تفرضها القوانين المنظمة للهجرة والعمل.

أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه كانت حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
إلى اللقاء في حلقة جديدة نتناول فيها حكمًا جديدًا يؤثر بشكل مباشر على حياة الأجانب في إيطاليا.

🎙️ TÍTULO: “¿Error tipográfico o título incorrecto? Cuando el permiso de residencia no puede renovarse”


 🎙️ TÍTULO: “¿Error tipográfico o título incorrecto? Cuando el permiso de residencia no puede renovarse”

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración.

Hoy analizamos una decisión importante del Tribunal Administrativo Regional de Véneto, que ayuda a comprender mejor la normativa sobre los permisos de residencia emitidos por “casos especiales” según el artículo 27 del Texto Único de Inmigración italiano.

El caso se refería a un ciudadano extranjero que había entrado legalmente en Italia con una autorización de trabajo para desempeñarse en un circo, una de las categorías específicas previstas en el artículo 27, párrafo 1, letra l) del Decreto Legislativo n.º 286 de 1998. Tras la finalización de ese contrato, la persona encontró un nuevo empleo como almacenero y solicitó la renovación de su permiso, que anteriormente se había expedido con la indicación “trabajo subordinado”.

La Jefatura de Policía denegó la renovación, argumentando que el permiso en realidad había sido otorgado por “casos especiales de trabajo en el espectáculo”, y que, por tanto, no podía renovarse ni convertirse una vez finalizada la relación laboral original. El solicitante recurrió la decisión ante el TAR, alegando que la Policía había anulado ilegalmente un título válido y que la Administración debía haber considerado su integración laboral y familiar en Italia.

El Tribunal, mediante la sentencia número 1846 de 2025, rechazó el recurso. Aclaró que la naturaleza del permiso no depende de la simple frase impresa en el documento, sino del conjunto del procedimiento administrativo: la autorización de trabajo, el visado y el marco normativo correspondiente. Aunque el permiso decía “trabajo subordinado”, la entrada había sido autorizada como trabajo en el espectáculo, por lo que se aplicaba la normativa especial del artículo 40 del Reglamento de aplicación, el Decreto del Presidente de la República n.º 394 de 1999.

Según el Tribunal, el error tipográfico no cambia la sustancia del título. En estos casos, el permiso solo puede renovarse mientras subsista la misma relación laboral y no puede convertirse en otro tipo. Además, la confianza legítima del extranjero no puede prevalecer cuando contradice una prohibición legal expresa.

Por último, la protección de la vida privada y familiar —prevista en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Texto Único— no puede invocarse en ausencia de una orden de expulsión, ni utilizarse para eludir el sistema legal de cuotas de entrada.

La sentencia también reafirma el principio de buena fe recíproca entre el ciudadano extranjero y la administración pública, subrayando que este principio no puede superar los límites establecidos por la normativa sobre inmigración y flujos laborales.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y este fue un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración.
Nos escuchamos pronto con un nuevo análisis sobre una sentencia que incide directamente en la vida de los extranjeros en Italia.

🎙️ TITLE: “Misprint or Wrong Title? When a Residence Permit Cannot Be Renewed”


 🎙️ TITLE: “Misprint or Wrong Title? When a Residence Permit Cannot Be Renewed”

I’m Attorney Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the Immigration Law Podcast.

Today, we’re analyzing an important decision by the Regional Administrative Court of Veneto, which helps clarify the rules on residence permits issued for “special cases” under Article 27 of the Italian Immigration Act.

The case concerned a foreign citizen who had lawfully entered Italy with a work authorization to perform in a circus — one of the specific categories provided for in Article 27, paragraph 1, letter l) of Legislative Decree no. 286 of 1998. After that contract ended, the individual found a new job as a warehouse worker and applied to renew his permit, which had previously been issued with the label “subordinate work.”

The Police Headquarters denied the renewal, arguing that the permit had actually been issued for “special cases of entertainment work,” and therefore could not be renewed or converted once the original employment ended. The applicant challenged the decision before the TAR, claiming that the Police had unlawfully annulled a valid title and that the administration should have considered his work and family integration in Italy.

The Court, with judgment no. 1846 of 2025, dismissed the appeal. It clarified that the nature of a residence permit does not depend on the wording printed on the card, but on the entire administrative process: the work authorization, the visa, and the relevant legal framework. Even though the permit bore the words “subordinate work,” the entry had been authorized as entertainment work, and thus the special rules set out in Article 40 of the Implementing Regulation (Presidential Decree no. 394 of 1999) applied.

According to the Court, the printing error did not change the substance of the title. In such cases, the permit may only be renewed while the same employment relationship continues and cannot be converted into another type. Furthermore, the applicant’s legitimate expectation cannot prevail when it contradicts an explicit legal prohibition.

Finally, the protection of private and family life — guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 19 of the Immigration Act — cannot be invoked in the absence of an expulsion order, nor can it be used to circumvent the legal framework governing immigration quotas.

The ruling also reiterates the principle of mutual good faith in relations between foreign nationals and public authorities, while stressing that this principle cannot override the statutory limits set by immigration and labor-entry regulations.

I’m Attorney Fabio Loscerbo, and this was a new episode of the Immigration Law Podcast.
See you soon for another episode analyzing a decision that has a real impact on the lives of foreigners in Italy.

🎙️ TITOLO: “Errore di stampa o titolo errato? Quando il permesso di soggiorno non può essere rinnovato”

 


🎙️ TITOLO: “Errore di stampa o titolo errato? Quando il permesso di soggiorno non può essere rinnovato”

Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.

Oggi analizziamo una decisione importante del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che aiuta a comprendere meglio la disciplina dei permessi di soggiorno rilasciati per “casi particolari” ai sensi dell’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione.

Il caso riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia con nulla osta per lavoro presso un circo, cioè una delle ipotesi particolari previste dall’articolo 27, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 286 del 1998. Dopo la fine di quel contratto, l’interessato aveva trovato un impiego come magazziniere e aveva chiesto il rinnovo del permesso, rilasciato però in precedenza con la dicitura “lavoro subordinato”.

La Questura ha negato il rinnovo, ritenendo che si trattasse in realtà di un permesso rilasciato per “casi particolari di lavoro-spettacolo”, quindi non convertibile e non rinnovabile se il rapporto originario era cessato. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR sostenendo che la Questura avesse annullato in autotutela un titolo valido e che l’Amministrazione dovesse comunque considerare la sua integrazione lavorativa e familiare in Italia.

Il Tribunale, con sentenza numero 1846 del 2025, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la natura del titolo non dipende dalla semplice dicitura stampata sul documento, ma dal complessivo iter autorizzatorio: dal nulla osta, dal visto e dalle norme di riferimento. Anche se il permesso riportava “lavoro subordinato”, l’ingresso era avvenuto per lavoro-spettacolo, e dunque si applicava la disciplina speciale prevista dall’articolo 40 del regolamento di attuazione, il D.P.R. 394 del 1999.

Secondo il TAR, l’errore di stampa non muta la sostanza del titolo. In questi casi, il permesso può essere rinnovato solo in costanza del medesimo rapporto di lavoro e non può essere convertito in un’altra tipologia. Inoltre, l’affidamento del cittadino straniero non è tutelabile se contrasta con un divieto di legge espresso.

Infine, la tutela della vita familiare e privata – prevista dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 19 del Testo Unico – non può essere invocata in assenza di un provvedimento espulsivo, né per aggirare il sistema dei flussi d’ingresso.

La sentenza ribadisce anche il principio della buona fede reciproca nei rapporti tra cittadino straniero e pubblica amministrazione, ma precisa che tale principio non può travolgere i limiti imposti dalla normativa sui flussi e sulle quote d’ingresso.

Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo era un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.
Ci risentiamo presto con un nuovo approfondimento su una sentenza che incide concretamente sulla vita degli stranieri in Italia.

mercoledì 5 novembre 2025

🎧 Titolo dell’episodio: Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione

🎧 Titolo dell’episodio:

Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione



Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è un nuovo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione.

Oggi parliamo di una recente sentenza del TAR Lazio, la numero 19426 del 2025, che affronta un tema molto importante per tanti cittadini stranieri: il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Molte persone, dopo aver perso il lavoro o concluso un contratto, si chiedono se possano rimanere in Italia in attesa di una nuova opportunità.
La risposta arriva da questa decisione, che chiarisce un punto fondamentale: il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato solo a chi ha effettivamente lavorato e poi ha perso il posto, non a chi aveva semplicemente una promessa di assunzione.

Il caso nasce da una domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’articolo 103 del “Decreto Rilancio”, il provvedimento del 2020 che consentiva di far emergere rapporti di lavoro irregolari.
Nel caso specifico, la Prefettura di Roma aveva accertato che il rapporto di lavoro dichiarato non era mai stato realmente avviato, e il TAR ha confermato quella decisione.

Secondo i giudici, non basta aver pagato dei contributi o avere un accordo verbale: servono prove concrete dell’esistenza di un rapporto di lavoro, come la comunicazione al Ministero del Lavoro, la registrazione all’INAIL e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Solo in presenza di questi elementi, e solo se il rapporto si è effettivamente concluso, il lavoratore può ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il TAR ha richiamato anche due decisioni fondamentali:
la sentenza del Consiglio di Stato numero 6979 del 2021 e quella dello stesso TAR Lazio numero 7458 del 2021, che avevano espresso lo stesso principio.
L’attesa occupazione, quindi, non è una misura per chi cerca lavoro, ma una tutela per chi ha perso un impiego regolare.

Questa pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza italiana, che punta a evitare abusi nelle procedure di emersione e a garantire il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.

In conclusione, il messaggio del TAR Lazio è chiaro:
per ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione non basta una promessa o un impegno — serve un lavoro vero, iniziato e poi cessato.


🎙️ Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo e vi invito a seguire il podcast “Diritto dell’Immigrazione” su Spreaker, Amazon Music e Spotify.
Per ulteriori approfondimenti, potete visitare il sito www.avvocatofabioloscerbo.it.

🎧 Episode title: When a job promise isn’t enough: the Lazio Administrative Court clarifies the limits of the residence permit for job seeking


🎧 Episode title:
When a job promise isn’t enough: the Lazio Administrative Court clarifies the limits of the residence permit for job seeking



I’m Attorney Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the podcast “Diritto dell’Immigrazione” — Immigration Law.

Today, we’ll discuss a recent ruling by the Regional Administrative Court (TAR) of Lazio, decision number 19426 of 2025, which addresses a crucial issue for many foreign citizens: the residence permit for job seeking.

Many people, after losing their job or finishing a contract, wonder whether they can remain in Italy while waiting for a new employment opportunity.
The answer comes from this decision, which makes one point very clear: the residence permit for job seeking can be granted only to those who have actually worked and then lost their job, not to those who only had a promise of employment.

The case originated from an application for regularization under Article 103 of the “Decreto Rilancio” — the 2020 decree that allowed irregular employment relationships to be legalized.
In this particular case, the Prefecture of Rome found that the declared employment relationship had never actually started, and the Court confirmed that decision.

According to the judges, it is not enough to have paid contributions or to have a verbal agreement. Concrete evidence of employment is required — such as the mandatory communication to the Ministry of Labour, registration with INAIL, and the signing of a residence contract.
Only when these elements exist, and only if the employment relationship has actually ended, can the worker apply for a residence permit for job seeking.

The TAR also referred to two important precedents:
the Council of State decision number 6979 of 2021 and the TAR Lazio decision number 7458 of 2021, both of which affirmed the same principle.
The job-seeking permit, therefore, is not meant for those looking for a job, but rather as a safeguard for those who have lost a regular one.

This ruling reinforces a well-established line of Italian case law that aims to prevent abuses in regularization procedures and ensure compliance with the substantive requirements established by law.

In conclusion, the message from the TAR Lazio is clear:
to obtain a residence permit for job seeking, a promise or a commitment is not enough — there must be a real job, started and then ended.


🎙️ I’m Attorney Fabio Loscerbo, and I invite you to follow the podcast “Diritto dell’Immigrazione” — Immigration Law — on Spreaker, Amazon Music, and Spotify.
For further insights, visit www.avvocatofabioloscerbo.it.