lunedì 2 febbraio 2026

Precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno: il divieto di automatismi amministrativi nella recente giurisprudenza del TAR Bologna

 Precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno: il divieto di automatismi amministrativi nella recente giurisprudenza del TAR Bologna


La presente riflessione prende le mosse da una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, che affronta un tema di costante attualità nel diritto dell’immigrazione: il rapporto tra precedenti penali dello straniero e diniego del permesso di soggiorno. Si tratta di una questione che, nella prassi delle questure, continua a essere trattata con un approccio spesso semplificato e talvolta apertamente distorsivo del quadro normativo vigente.

La decisione del TAR Bologna si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che esclude in modo netto la possibilità di fondare il diniego del titolo di soggiorno su un automatismo legato all’esistenza di precedenti penali. Il giudice amministrativo ribadisce, con argomentazione lineare e coerente, che la mera indicazione di condanne pregresse non è sufficiente a giustificare un provvedimento negativo, in assenza di una valutazione concreta, individuale e attualizzata della posizione dello straniero.

Il punto di riferimento normativo resta l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, che impone all’amministrazione un obbligo di valutazione complessiva della situazione personale. Tale disposizione, letta alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, esclude ogni forma di automatismo e richiede un effettivo bilanciamento tra gli elementi sfavorevoli, quali i precedenti penali, e quelli favorevoli, come la vita privata e familiare, il percorso lavorativo, il radicamento sociale e il tempo trascorso dai fatti oggetto di condanna.

La sentenza analizzata mette in evidenza come il vizio principale del provvedimento impugnato risieda nella carenza di motivazione. L’amministrazione si era limitata a richiamare i precedenti penali senza dar conto di alcuna valutazione discrezionale reale, né della pericolosità sociale attuale dell’interessato, né dell’evoluzione della sua condizione personale. In questo modo, la discrezionalità amministrativa si è trasformata in una decisione meramente automatica, priva di istruttoria effettiva e, proprio per questo, illegittima.

Dal punto di vista sistematico, la pronuncia del TAR Bologna conferma che il diritto dell’immigrazione non tollera scorciatoie decisionali. Il potere dell’amministrazione di incidere sul diritto al soggiorno, che ha ricadute dirette sulla vita privata, familiare e lavorativa della persona, deve essere esercitato con particolare rigore motivazionale. L’assenza di una valutazione individualizzata non rappresenta un vizio formale secondario, ma incide sulla legittimità stessa del provvedimento.

La decisione assume rilievo anche sotto il profilo pratico, poiché ribadisce un principio che dovrebbe orientare l’azione amministrativa quotidiana: i precedenti penali sono un elemento della valutazione, non il suo esito predeterminato. L’amministrazione è chiamata a dimostrare, attraverso una motivazione puntuale, perché tali precedenti risultino ancora oggi rilevanti e incompatibili con il mantenimento o il rinnovo del titolo di soggiorno, alla luce della situazione attuale dello straniero.

Il testo integrale della pubblicazione, contenente la sentenza e l’analisi giuridica di riferimento, è disponibile su Calaméo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

In conclusione, la pronuncia del TAR Bologna conferma un principio che dovrebbe essere ormai acquisito: nel diritto dell’immigrazione, la discrezionalità amministrativa non può mai degenerare in automatismo. Ogni decisione sul permesso di soggiorno deve essere il risultato di una valutazione concreta, proporzionata e motivata, capace di restituire centralità alla persona e alla sua storia, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 31 gennaio 2026

Çalışma izninin reddi: Yabancı işçi itiraz hakkına sahip değildir İtalyan mahkemesinden, çalışma temelli göç prosedürlerinde kimin dava açabileceğine dair netlik

 

Çalışma izninin reddi: Yabancı işçi itiraz hakkına sahip değildir

İtalyan mahkemesinden, çalışma temelli göç prosedürlerinde kimin dava açabileceğine dair netlik

İtalya’daki idari yargı mercileri tarafından yakın zamanda verilen bir karar, göç hukukunun en tartışmalı alanlarından birine açıklık getirdi: Yurt dışında yaşayan yabancı bir işçi adına talep edilen çalışma izni reddedildiğinde, bu karara karşı kim dava açabilir?

Konu, Avrupa Birliği üyesi olmayan yabancıların ücretli çalışma amacıyla İtalya’ya girişini düzenleyen İtalyan Göç Mevzuatının 22. maddesi çerçevesinde ele alınıyor. Söz konusu prosedür oldukça karmaşık olup, işveren tarafından yapılan başvuruyla başlamakta ve ancak daha sonraki bir aşamada işçiye giriş vizesi ile oturma izni verilmesiyle tamamlanmaktadır.

İdari mahkemeye göre, bu aşamalar arasındaki ayrım belirleyici niteliktedir.

Çalışma izninin talep edilmesi, onaylanması veya reddedilmesine ilişkin ilk aşamalarda hukuken korunmaya değer menfaat yalnızca işverene aittir. Başvuruyu yapan, Göç için Tek Durak Ofisi ile iletişim kuran ve kanuni süreler ile yükümlülükleri üstlenen taraf işverendir.

Bu aşamada yabancı işçi henüz korunmuş bir hukuki statüye sahip değildir. Mahkeme bu noktada açıktır: İşçinin yalnızca prosedürün olumlu sonuçlanmasına yönelik fiili bir menfaati vardır ve bu menfaat yargısal koruma için yeterli değildir. Dolayısıyla, çalışma izninin reddi veya iptali halinde yabancı işçi tek başına dava açma hakkına sahip değildir. Dava açma ehliyeti yalnızca başvuruyu yapan işverene aittir.

Bu yargısal yaklaşım, Calaméo platformunda yayımlanan ve aşağıdaki bağlantıdan erişilebilen bir çalışmada ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır:
https://www.calameo.com/books/0080797759dd32066810c
(doğrudan bağlantı: https://www.calameo.com/books/0080797759dd32066810c)

Söz konusu yayın, bu yorumun pratik sonuçlarını özellikle vurgulamaktadır. Uygulamada hâlen sıkça görülen, yalnızca yabancı işçi tarafından açılan davalar, işverenin doğrudan katılımı olmadığında kabul edilemezlik kararıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum zaman kaybına, maliyet artışına ve hukuki beklentilerin boşa çıkmasına yol açmaktadır.

Mahkeme ayrıca, yabancı işçinin yargısal olarak korunabilir haklarının ancak daha sonraki aşamalarda, yani giriş vizesi ve oturma izninin verilmesi sürecinde doğduğunu açıkça belirtmektedir. Bu aşamaya kadar İtalyan hukuk sistemi, göç akışlarının kontrolüne ilişkin kamu yararı ile işverenin özel menfaatini öncelemekte, işçiye bağımsız bir dava hakkı tanımamaktadır.

Bu karar, göç hukukuna ilişkin geleneksel ve sistematik bir yaklaşımı yansıtmakta; çalışma temelli göç prosedürlerinde rollerin ve sorumlulukların net biçimde ayrılması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Aynı zamanda hukukçular ve ilgililer için açık bir mesaj içermektedir: Bu alanda, kimin dava açabileceğini bilmek, hangi idari işlemin dava konusu edilebileceğini bilmek kadar önemlidir.

Calaméo’da yayımlanan çalışma, İtalya’da çalışma temelli göç alanında yargısal korumanın mevcut sınırlarını anlamak isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Avukat Fabio Loscerbo

Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Liguria ribadisce il requisito reddituale come presupposto indefettibile

 Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Liguria ribadisce il requisito reddituale come presupposto indefettibile

Con una sentenza depositata nel gennaio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha confermato la legittimità del diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un reddito adeguato e continuativo in capo al richiedente.

La decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che attribuisce al requisito reddituale una funzione sostanziale e non meramente formale. Il reddito, secondo il Collegio, non rappresenta un dato astratto o burocratico, ma è espressione della concreta capacità dello straniero di mantenersi autonomamente, di inserirsi stabilmente nel tessuto economico e sociale e di non gravare sul sistema pubblico.

Nel caso esaminato, l’Amministrazione aveva accertato, attraverso le banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, la percezione di redditi estremamente esigui e discontinui, ampiamente inferiori alla soglia minima prevista dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. A fronte di tali risultanze, il TAR ha ritenuto correttamente applicato l’art. 26 del d.lgs. 286/1998, escludendo la possibilità di una lettura “elastica” del parametro reddituale in assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare una reale autosufficienza economica.

Particolarmente significativa è la motivazione con cui il giudice amministrativo richiama la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, ribadendo che la prova della disponibilità di un reddito lecito e sufficiente incombe sul cittadino straniero e costituisce un requisito non eludibile ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno. In tale prospettiva, il lavoro autonomo non può essere valutato in astratto, ma deve tradursi in un effettivo e stabile sostentamento economico.

La sentenza offre dunque un chiarimento netto su un punto spesso oggetto di contenzioso: il rinnovo del permesso di soggiorno non può prescindere da una verifica rigorosa della capacità reddituale, anche quando il titolo sia fondato su un’attività autonoma formalmente avviata. Il dato decisivo resta quello della sostenibilità economica reale e documentata nel tempo.

Il testo integrale della decisione è disponibile nella pubblicazione su Calaméo, consultabile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775bc1086ff5b3e

Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 30 gennaio 2026

La justice italienne confirme la possibilité de convertir un titre de séjour pour soins médicaux en titre de travail

 

La justice italienne confirme la possibilité de convertir un titre de séjour pour soins médicaux en titre de travail

Une récente décision du Tribunal administratif régional de Ligurie a apporté une clarification importante en matière de droit de l’immigration en Italie : dans certaines conditions, un titre de séjour délivré pour soins médicaux peut encore être converti en titre de séjour pour travail, malgré les restrictions introduites par la réforme de 2023.

L’affaire concernait un ressortissant étranger ayant présenté une demande de titre de séjour pour soins médicaux avant l’entrée en vigueur du décret dit « Cutro ». Après avoir obtenu un contrat de travail à durée indéterminée, il avait demandé la conversion de son titre en titre de séjour pour travail salarié. La Questure avait rejeté la demande, estimant que la législation actuelle n’autorisait plus ce type de conversion.

Le Tribunal a écarté cette interprétation. Selon les juges, l’élément déterminant n’est pas la date de la demande de conversion, mais celle de la demande initiale de délivrance du titre de séjour pour soins médicaux. Lorsque cette demande initiale est antérieure à la réforme, le régime juridique précédent continue de s’appliquer, y compris la possibilité de conversion à des fins professionnelles.

La décision aborde également un autre argument fréquemment invoqué par l’administration : la prétendue tardiveté des demandes de conversion. Le Tribunal rappelle que le droit italien ne prévoit pas de délai de forclusion strict pour les demandes de renouvellement ou de conversion d’un titre de séjour, en l’absence d’une disposition législative expresse.

Cette décision renforce la sécurité juridique des étrangers concernés et limite les pratiques administratives excessivement restrictives développées après la réforme de 2023. Elle confirme également le rôle essentiel du juge administratif dans l’application cohérente des règles transitoires et dans la protection des principes fondamentaux tels que la sécurité juridique et la confiance légitime.

Le texte intégral de la décision et un commentaire juridique détaillé sont disponibles sur Calaméo au lien suivant :
https://www.calameo.com/books/0080797757bd2f71b7d5a


Avv. Fabio Loscerbo

Italian Court Confirms Right to Convert Medical Residence Permits into Work Permits

 

Italian Court Confirms Right to Convert Medical Residence Permits into Work Permits

A recent ruling by the Regional Administrative Court of Liguria has clarified a key issue in Italian immigration law: under certain conditions, residence permits issued for medical treatment can still be converted into work permits, even after the restrictive reforms introduced in 2023.

The case involved a foreign national who had applied for a medical residence permit before the entry into force of the so-called Cutro Decree. After securing a permanent employment contract, he requested the conversion of his permit into a work-related residence permit. The police authorities rejected the application, claiming that such conversions were no longer allowed under the current legal framework.

The Court rejected this interpretation. According to the judges, the decisive factor is not the date on which the conversion request is submitted, but the date of the original application for the medical residence permit. If that application was filed before the reform came into force, the previous legal regime continues to apply, including the possibility of conversion for employment purposes.

The ruling also addresses a recurring administrative argument: the alleged late filing of conversion requests. The Court reaffirmed that Italian law does not impose a strict forfeiture deadline for applications to renew or convert residence permits, unless such a deadline is explicitly established by statute.

This decision strengthens legal certainty for migrants and curbs restrictive administrative practices that have proliferated since the 2023 reform. It also confirms the corrective role of administrative courts in ensuring that transitional rules are applied consistently and in line with fundamental legal principles.

The full judgment and a detailed legal commentary are available on Calaméo at the following link:
https://www.calameo.com/books/0080797757bd2f71b7d5a


Avv. Fabio Loscerbo

La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche dopo il decreto-legge 20 del 2023: disciplina transitoria, affidamento e limiti dell’azione amministrativa

 

La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche dopo il decreto-legge 20 del 2023: disciplina transitoria, affidamento e limiti dell’azione amministrativa

Abstract

Il contributo esamina la disciplina della conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge 20 del 2023, convertito dalla legge 50 del 2023. L’analisi si concentra sulla portata della disciplina transitoria e sul ruolo svolto dalla giurisprudenza amministrativa nel ricondurre l’azione delle Questure entro i limiti imposti dai principi di irretroattività, certezza del diritto e tutela dell’affidamento dello straniero. Particolare attenzione è dedicata alla recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, che offre un contributo chiarificatore di rilevante impatto sistemico.

1. Il quadro normativo di riferimento

Il decreto-legge 20 del 2023 ha inciso in modo significativo sulla disciplina dei permessi di soggiorno convertibili, modificando l’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 286 del 1998. Tra gli effetti più rilevanti della riforma vi è stata l’eliminazione del permesso di soggiorno per cure mediche dall’elenco dei titoli convertibili in permessi per motivi di lavoro.

Tale intervento normativo ha sollevato fin da subito questioni interpretative di rilievo, soprattutto con riferimento alle situazioni giuridiche già in essere e ai procedimenti amministrativi avviati prima dell’entrata in vigore della riforma. In questo contesto assume un ruolo centrale la disciplina transitoria prevista dall’articolo 7 del decreto-legge 20 del 2023, il cui ambito applicativo è stato oggetto di letture divergenti.

2. La disciplina transitoria e il problema del criterio temporale

Il nodo interpretativo principale riguarda l’individuazione del momento temporalmente rilevante ai fini dell’applicazione del regime previgente: se la data della domanda di conversione oppure la data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.

Le prassi amministrative hanno frequentemente privilegiato la prima opzione, ritenendo irricevibili le domande di conversione presentate dopo l’entrata in vigore della riforma, anche quando il titolo originario fosse stato richiesto in epoca antecedente. Questa impostazione ha determinato una compressione significativa delle posizioni giuridiche degli interessati, spesso aggravata da ritardi procedimentali non imputabili agli stessi.

3. L’orientamento della giurisprudenza amministrativa

La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente ricondotto l’interpretazione della disciplina transitoria entro coordinate più coerenti con i principi generali dell’ordinamento. In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenza numero 58 del 20 gennaio 2026, ha affermato che il criterio temporale dirimente è rappresentato dalla data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.

Secondo il giudice amministrativo, qualora tale istanza sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della riforma, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, comprensiva della possibilità di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro. Tale lettura valorizza una interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 7 del decreto-legge 20 del 2023 e risulta coerente con la funzione di garanzia propria delle norme transitorie.

4. Tutela dell’affidamento e assenza di termini decadenziali

La pronuncia del TAR Liguria si segnala anche per l’attenzione dedicata alla tutela dell’affidamento dello straniero, inteso come legittima aspettativa maturata sulla base della normativa vigente al momento dell’avvio del procedimento amministrativo. In questa prospettiva, la conversione del permesso di soggiorno non può essere preclusa per effetto di sopravvenienze normative quando il procedimento originario sia stato correttamente instaurato sotto il regime previgente.

La sentenza affronta inoltre il tema della presunta tardività delle domande di conversione, ribadendo un principio già consolidato: in assenza di una espressa previsione legislativa, la domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno non è soggetta a termini decadenziali. Ne deriva un ulteriore ridimensionamento delle prassi amministrative fondate su criteri non previsti dalla legge.

5. Considerazioni conclusive

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a ristabilire un corretto equilibrio tra potere amministrativo e tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto dell’immigrazione. In un contesto segnato da riforme frequenti e da una crescente rigidità applicativa, la riaffermazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività e affidamento assume un valore sistemico.

La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, nei casi disciplinati dal regime transitorio, emerge così come uno spazio di legalità che non può essere compresso da interpretazioni amministrative restrittive o da circolari interne prive di forza normativa. La giurisprudenza amministrativa conferma, ancora una volta, il proprio ruolo di presidio dei principi fondamentali dell’ordinamento.

Riferimento alla pubblicazione

La sentenza oggetto di analisi è pubblicata integralmente su Calaméo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/0080797757bd2f71b7d5a
(link diretto: https://www.calameo.com/books/0080797757bd2f71b7d5a)


Avv. Fabio Loscerbo

الإقامة الاختيارية: لا يجوز الرفض التلقائي بسبب غياب التأشيرة


 

New on TikTok: مغادرة إيطاليا ورفض تصريح الإقامة: عندما تصبح الغيبة حاسمة مرحبًا بكم في حلقة جديدة من Podcast Diritto dell’Immigrazione. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. في هذه الحلقة نتناول مسألة عملية شديدة الأهمية في قانون الهجرة: مغادرة الأراضي الإيطالية أثناء وجود إجراء إداري قيد النظر، وما قد يترتب على ذلك من رفض لتصريح الإقامة. يجب أن ننطلق من مبدأ واضح. تصريح الإقامة ليس مجرد وثيقة شكلية، بل يقوم على وجود فعلي وحقيقي ومستمر على الأراضي الإيطالية. وعندما تنقطع هذه الاستمرارية، تميل الإدارة إلى اعتبار أن أحد الشروط القانونية الأساسية للإقامة قد زال. وقد أكدت هذا التوجهَ القضائيُّ مؤخرًا حكمٌ صادر عن TAR Campania – Sezione Sesta بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والمنشور تحت الرقم 597 لسنة 2026، في الدعوى المقيدة برقم الدور العام 5030 لسنة 2022. في تلك القضية، رفضت جهة الشرطة المختصة طلب تجديد تصريح الإقامة لأن المواطن الأجنبي كان خارج إيطاليا أثناء سير الإجراء ولم يعد إلى البلاد خلال مدة صلاحية تأشيرة العودة. وقد أيّدت المحكمة الإدارية هذا الرفض. وأكدت المحكمة مبدأً جوهريًا مفاده أن منح وتجديد تصريح الإقامة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، ليس فقط بتقديم الطلب، بل أيضًا باستمرار توافر شروط الدخول والإقامة القانونية. فإذا لم يتحقق الرجوع النظامي إلى الأراضي الإيطالية، تُعد هذه الشروط غير متوافرة، ويصبح قرار الرفض قرارًا إداريًا ملزمًا، دون أي مجال للتقدير. ويستند الحكم صراحةً إلى النص الموحد للهجرة واللائحة التنفيذية الخاصة به، مبيّنًا أن الغياب المطوّل يمكن أن يُعد انقطاعًا للإقامة ويحول دون تجديد التصريح، حتى لو كانت الوضعية السابقة نظامية. والخلاصة العملية واضحة: مغادرة إيطاليا أثناء وجود إجراء قيد النظر ليست قرارًا محايدًا أبدًا. فقد تكون لها آثار نهائية على الحق في البقاء داخل البلاد. في قانون الهجرة، للوقت وللحضور وزنٌ حاسم. وأحيانًا، قد تكون غيبة واحدة كافية للانتقال من استمرارية الإقامة إلى فقدان الوضع القانوني. شكرًا لحسن الاستماع، وإلى حلقة قادمة من بودكاست Diritto dell’Immigrazione.

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