Precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno: il divieto di automatismi amministrativi nella recente giurisprudenza del TAR Bologna
La presente riflessione prende le mosse da una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, che affronta un tema di costante attualità nel diritto dell’immigrazione: il rapporto tra precedenti penali dello straniero e diniego del permesso di soggiorno. Si tratta di una questione che, nella prassi delle questure, continua a essere trattata con un approccio spesso semplificato e talvolta apertamente distorsivo del quadro normativo vigente.
La decisione del TAR Bologna si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che esclude in modo netto la possibilità di fondare il diniego del titolo di soggiorno su un automatismo legato all’esistenza di precedenti penali. Il giudice amministrativo ribadisce, con argomentazione lineare e coerente, che la mera indicazione di condanne pregresse non è sufficiente a giustificare un provvedimento negativo, in assenza di una valutazione concreta, individuale e attualizzata della posizione dello straniero.
Il punto di riferimento normativo resta l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, che impone all’amministrazione un obbligo di valutazione complessiva della situazione personale. Tale disposizione, letta alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, esclude ogni forma di automatismo e richiede un effettivo bilanciamento tra gli elementi sfavorevoli, quali i precedenti penali, e quelli favorevoli, come la vita privata e familiare, il percorso lavorativo, il radicamento sociale e il tempo trascorso dai fatti oggetto di condanna.
La sentenza analizzata mette in evidenza come il vizio principale del provvedimento impugnato risieda nella carenza di motivazione. L’amministrazione si era limitata a richiamare i precedenti penali senza dar conto di alcuna valutazione discrezionale reale, né della pericolosità sociale attuale dell’interessato, né dell’evoluzione della sua condizione personale. In questo modo, la discrezionalità amministrativa si è trasformata in una decisione meramente automatica, priva di istruttoria effettiva e, proprio per questo, illegittima.
Dal punto di vista sistematico, la pronuncia del TAR Bologna conferma che il diritto dell’immigrazione non tollera scorciatoie decisionali. Il potere dell’amministrazione di incidere sul diritto al soggiorno, che ha ricadute dirette sulla vita privata, familiare e lavorativa della persona, deve essere esercitato con particolare rigore motivazionale. L’assenza di una valutazione individualizzata non rappresenta un vizio formale secondario, ma incide sulla legittimità stessa del provvedimento.
La decisione assume rilievo anche sotto il profilo pratico, poiché ribadisce un principio che dovrebbe orientare l’azione amministrativa quotidiana: i precedenti penali sono un elemento della valutazione, non il suo esito predeterminato. L’amministrazione è chiamata a dimostrare, attraverso una motivazione puntuale, perché tali precedenti risultino ancora oggi rilevanti e incompatibili con il mantenimento o il rinnovo del titolo di soggiorno, alla luce della situazione attuale dello straniero.
Il testo integrale della pubblicazione, contenente la sentenza e l’analisi giuridica di riferimento, è disponibile su Calaméo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
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In conclusione, la pronuncia del TAR Bologna conferma un principio che dovrebbe essere ormai acquisito: nel diritto dell’immigrazione, la discrezionalità amministrativa non può mai degenerare in automatismo. Ogni decisione sul permesso di soggiorno deve essere il risultato di una valutazione concreta, proporzionata e motivata, capace di restituire centralità alla persona e alla sua storia, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.
Avv. Fabio Loscerbo