lunedì 16 febbraio 2026

L’assenza dal territorio nazionale e il diniego del permesso di soggiorno: continuità del soggiorno e limiti della tutela amministrativa

 L’assenza dal territorio nazionale e il diniego del permesso di soggiorno: continuità del soggiorno e limiti della tutela amministrativa

Abstract
Il contributo analizza il rilievo giuridico dell’assenza dal territorio italiano nel corso di una procedura amministrativa in materia di immigrazione, con particolare riferimento al rinnovo del permesso di soggiorno. Muovendo dall’esame della normativa vigente e della più recente giurisprudenza amministrativa, il lavoro approfondisce il nesso tra continuità del soggiorno, regolarità dell’ingresso e permanenza dei requisiti richiesti per il titolo di soggiorno, evidenziando come l’assenza possa assumere valore dirimente ai fini del diniego.


Nel diritto dell’immigrazione, il tema dell’assenza dal territorio nazionale rappresenta uno snodo centrale, spesso sottovalutato nella prassi ma decisivo sul piano giuridico. La disciplina del permesso di soggiorno, infatti, non si esaurisce nella presentazione formale di un’istanza o nel rispetto dei termini procedimentali, ma presuppone la permanenza effettiva e continuativa dello straniero sul territorio dello Stato.

Il quadro normativo delineato dal Testo Unico sull’Immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione costruisce il titolo di soggiorno come espressione di un rapporto giuridico che si fonda sulla presenza. L’ingresso regolare e la continuità del soggiorno non costituiscono meri presupposti iniziali, ma requisiti che devono permanere nel tempo. Ne consegue che l’interruzione del soggiorno, specie se prolungata o non assistita da un valido titolo di reingresso, incide direttamente sulla legittimità del rinnovo.

La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente chiarito questo aspetto, affermando che l’assenza dall’Italia durante la pendenza di una procedura non è un fatto neutro. Al contrario, essa può determinare la perdita dei requisiti richiesti per il soggiorno e condurre a un diniego che assume natura sostanzialmente vincolata. In tali ipotesi, l’Amministrazione non è chiamata a una valutazione comparativa o discrezionale, ma prende atto del venir meno di un presupposto normativo essenziale.

Particolarmente significativa è la ricostruzione offerta da una recente pronuncia del giudice amministrativo, che ha ritenuto legittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di un’assenza protratta all’estero e del mancato rientro nel periodo di validità del visto di reingresso. La decisione valorizza il principio secondo cui il titolo di soggiorno non può sopravvivere a una cesura del rapporto territoriale, poiché la continuità della presenza costituisce elemento strutturale della fattispecie.

Sotto il profilo procedimentale, tale impostazione produce conseguenze rilevanti anche in relazione alle garanzie partecipative. Quando il diniego discende automaticamente dal venir meno dei requisiti di ingresso e soggiorno, la giurisprudenza tende a qualificare il provvedimento come vincolato, ridimensionando l’incidenza di eventuali vizi procedimentali. Ciò rafforza ulteriormente il peso attribuito al dato fattuale dell’assenza, che finisce per assorbire ogni ulteriore profilo difensivo.

In termini sistematici, emerge una concezione rigorosa del soggiorno dello straniero, inteso come relazione giuridica dinamica ma ancorata alla presenza fisica sul territorio. L’assenza, soprattutto se non giustificata o non regolarizzata attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, segna una discontinuità che l’ordinamento non è tenuto a colmare.

Da qui l’importanza, sul piano applicativo, di una valutazione preventiva e consapevole di ogni spostamento fuori dall’Italia durante una procedura amministrativa. Nel diritto dell’immigrazione, il fattore temporale e territoriale assume un valore che travalica la dimensione meramente fattuale, traducendosi in un vero e proprio criterio di legittimità del titolo di soggiorno.

Il presente contributo è pubblicato e consultabile integralmente su Calaméo al seguente link:
https://www.calameo.com/books/0080797759e6d98d60004


Avv. Fabio Loscerbo

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New on TikTok: Permiso de residencia para menores: qué pasa al cumplir 18 años Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione, soy avvocato Fabio Loscerbo. Hoy hablamos del permiso de residencia por minoría de edad y de lo que sucede cuando el menor cumple dieciocho años, en particular de la conversión del permiso. Se trata de un momento clave que, en la práctica administrativa, sigue generando problemas y rechazos, a pesar de que el marco jurídico es claro. El permiso de residencia concedido por minoría de edad no es un título débil ni provisional. Es un permiso plenamente válido, otorgado para proteger a una persona que el ordenamiento jurídico considera vulnerable. Las dificultades suelen surgir cuando el menor alcanza la mayoría de edad y solicita la conversión del permiso, normalmente en permiso por trabajo por cuenta ajena o por búsqueda de empleo. Sobre este punto se ha pronunciado recientemente el Tribunal Administrativo Regional de Lombardía, Sección Cuarta, en una sentencia publicada el 28 de enero de 2026, relativa a un procedimiento inscrito con el número de registro general 4060 de 2025. En ese caso, la autoridad policial había rechazado la solicitud de conversión alegando que no se había obtenido el dictamen de la Dirección General de Inmigración y Políticas de Integración del Ministerio de Trabajo. El Tribunal reafirmó un principio fundamental: la obligación de recabar dicho dictamen corresponde a la administración, no al solicitante. El artículo 32 del Texto Único de Inmigración regula dos situaciones principales: los menores puestos bajo tutela o confiados a los servicios sociales, y los menores que hayan participado durante al menos dos años en un proyecto de integración social y civil. En ambos supuestos, la instrucción debe realizarse de oficio por la administración. El dictamen ministerial es obligatorio, pero no es vinculante, y su ausencia no puede justificar por sí sola la denegación de la conversión. La administración debe completar correctamente el procedimiento y valorar después la situación concreta del interesado, incluida su situación laboral. El mensaje es claro: la conversión del permiso de residencia por minoría de edad no es una concesión discrecional, sino la continuación natural de un itinerario de protección e integración. Cuando la administración no respeta el procedimiento, el rechazo es ilegal y puede ser anulado por el juez. Este paso es decisivo, porque de la conversión dependen el derecho a trabajar legalmente, construir un proyecto de vida y permanecer regularmente en Italia. Hasta el próximo episodio.

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