sabato 13 settembre 2025

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

 

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

Cassazione: stop alla detenzione “senza convalida”. E ora cosa cambia

Lead

Con l’ordinanza 30297/2025 (4 settembre) la Corte di cassazione stabilisce che, se il trattenimento in CPR non è convalidato, la persona va liberata subito. Nel mirino la clausola del DL 37/2025 che consentiva una permanenza fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore. Effetti immediati per questure e gestori, inclusi i flussi collegati al progetto Italia–Albania.

Contesto

Il DL 28 marzo 2025, n. 37 (convertito nella L. 75/2025) ha ridefinito varie fasi del sistema, prevedendo il “ponte” di 48 ore dopo la mancata convalida. La Cassazione contesta questa deroga richiamando i limiti costituzionali alla restrizione della libertà personale. Sullo sfondo, la giurisprudenza UE che chiede controllo giurisdizionale effettivo e stop agli automatismi nelle procedure.

Cosa cambia

  • Liberazione immediata: se la convalida non arriva o è negata, il trattenimento non può proseguire neppure “per 48 ore”.
  • Nuovi decreti solo in libertà: la riedizione della misura richiede nuovi presupposti e nuova convalida; non legittima la permanenza in CPR.
  • Tracciabilità e responsabilità: verbali, orari e motivazioni vanno documentati; altrimenti crescono i rischi di contenzioso e risarcimento.
  • Albania: i rientri dopo non convalida non giustificano trattenimenti “automatici”; valgono le stesse garanzie.

Mini-FAQ

La norma delle “48 ore” è già incostituzionale?

La Cassazione ha sollevato questione alla Corte costituzionale. Nell’attesa, il principio applicabile è: senza convalida, liberazione immediata.

Le questure possono emettere un nuovo decreto?

Sì, ma ciò non consente di trattenere nel frattempo. La nuova misura richiede motivazione autonoma e pronta convalida.

Il progetto Italia–Albania è bloccato?

No, ma va adattato: niente automatismi; pieno accesso alla difesa; rispetto dei tempi e delle garanzie fissati dai giudici.

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Avv. Fabio Loscerbo

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN

 

Abstract

Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori.

Quadro normativo

Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU.

Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo.

Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali.

Analisi

1) La portata dell’ordinanza 30297/2025

La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata.

2) Effetti immediati su questure e CPR

  • Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria.

  • Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati).

  • Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”.

3) Rapporti con il modello Italia–Albania

La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida).

4) Giudici, difesa e garanzie effettive

  • Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”.

  • Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive).

  • Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati.

5) Prassi amministrative: check-list di conformità

  1. Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata.

  2. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto.

  3. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni.

  4. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta).

  5. Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici.

6) Intersezioni con il diritto UE

La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione.

Conclusioni

L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto.

Avv. Fabio Loscerbo

martedì 9 settembre 2025

Published: 📢 Questura di Rovigo — Nuove modalità per le richieste di Protezione Internazionale e…

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📢 Questura di Rovigo – Nuove modalità per le richieste di Protezione Internazionale e Complementare



 📢 Questura di Rovigo – Nuove modalità per le richieste di Protezione Internazionale e Complementare

La Questura di Rovigo ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2025, cambiano gli orari e le modalità per la formalizzazione delle domande di Protezione Internazionale e Complementare:

  • 📅 Giorno di presentazione: il lunedì mattina (non più il martedì pomeriggio).

  • Orario di ingresso: entro le 09:30, per permettere il fotosegnalamento.

  • 👥 Numero massimo giornaliero: 12 richiedenti (esclusi dal conteggio i figli minori). Gli altri utenti verranno rinviati ad altra data.

🔹 Rinnovi dei permessi di soggiorno per richiesta di protezione (in generale): tramite il portale PrenotaFacile.
🔹 Primi rilasci del permesso per richiesta di protezione (titolari di Modello C3): possibile accesso anche il martedì pomeriggio, nell’orario dedicato alle informazioni.
🔹 Per problemi di iscrizione o utilizzo del portale, rivolgersi a CAF e Patronati Enac abilitati.

ℹ️ Si raccomanda a tutti i richiedenti di presentarsi personalmente e con puntualità.

venerdì 5 settembre 2025

Decreto Flussi 2025: le novità del 4 settembre e i nodi critici della riforma

 

Decreto Flussi 2025: le novità del 4 settembre e i nodi critici della riforma

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto-legge con misure urgenti in materia di ingressi regolari di cittadini stranieri e di gestione dei flussi migratori. Si tratta di un provvedimento che, pur mantenendo la struttura della programmazione triennale, interviene su aspetti cruciali delle procedure amministrative e sui diritti dei lavoratori migranti.

Le principali novità

1. Decorrenza dei termini dal momento dell’imputazione alla quota
Il termine per il rilascio del nulla osta non parte più dalla presentazione della domanda, ma dall’imputazione alla quota disponibile. Un cambiamento che rende più aderente la tempistica al contingente effettivo, ma che rischia di allungare l’attesa nei territori dove l’imputazione è lenta.

2. Estensione delle verifiche sulle autodichiarazioni
I controlli, già previsti per alcune categorie, vengono ora estesi anche a ingressi fuori standard (ricerca, altamente qualificati, ICT, volontariato). Ciò garantisce maggiore trasparenza ma rischia di generare ritardi senza un adeguato coordinamento tra le amministrazioni.

3. Stabilizzazione del limite di tre domande per i privati
La regola introdotta in via sperimentale diventa strutturale: i datori privati potranno presentare al massimo tre istanze di nulla osta. Una misura pensata per ridurre gli abusi, ma che può penalizzare realtà con fabbisogni maggiori, come cooperative o famiglie con più esigenze di assistenza.

4. Permesso per soggiorno “in attesa di conversione”
Viene espressamente riconosciuto il diritto a soggiornare e a lavorare anche durante l’attesa della conversione del titolo di soggiorno, rafforzando le garanzie del lavoratore.

5. Rafforzamento delle tutele per le vittime di sfruttamento
Il permesso di soggiorno per le vittime di intermediazione e sfruttamento passa da sei a dodici mesi. Analoga estensione per i permessi di protezione sociale, con accesso all’Assegno di Inclusione per queste categorie e per le vittime di violenza domestica.

6. Ingressi fuori quota per assistenti familiari e sociosanitari
Stabilmente extra-quota gli ingressi per l’assistenza a disabili e grandi anziani. Tuttavia, nei primi dodici mesi il lavoratore resta vincolato all’attività autorizzata, con possibilità di cambiare datore solo previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

7. Ricongiungimenti familiari e volontariato
Per i ricongiungimenti il termine per il nulla osta passa da 90 a 150 giorni, in linea con la normativa europea. I contingenti per i programmi di volontariato assumono carattere triennale.

8. Digitalizzazione con la nuova procedura ALI
È operativa la piattaforma digitale per la gestione dei contratti di soggiorno e dell’accordo di integrazione: il datore comunica online l’ingresso, viene generato automaticamente il codice fiscale, si firma digitalmente il contratto e si caricano i documenti entro 8 giorni. Un passo importante, ma con margini di criticità se dovessero emergere malfunzionamenti tecnici.

I profili critici

  • Slittamento dei termini: la decorrenza dal momento dell’imputazione alla quota rischia di posticipare la possibilità di far valere l’inerzia dell’amministrazione.

  • Rigidità del limite delle tre domande: misura utile contro gli abusi, ma poco flessibile per i datori con necessità plurime.

  • Lock-in dei dodici mesi per assistenti familiari: tutela i datori da turn over, ma espone i lavoratori a rischi di sfruttamento.

  • Allungamento dei tempi nei ricongiungimenti: l’estensione a 150 giorni potrebbe trasformarsi in una normalizzazione dei ritardi.

  • Digitalizzazione accelerata: la nuova procedura ALI è un salto di qualità, ma impone agli operatori di rispettare scadenze stringenti (8 giorni) che rischiano di essere penalizzanti in caso di disservizi tecnici.

Conclusioni

Il decreto segna un ulteriore passo verso la stabilizzazione del sistema dei flussi, con misure che mirano a razionalizzare e digitalizzare le procedure. Tuttavia, emergono nodi critici che richiedono interventi chiarificatori e risorse adeguate: senza linee guida e senza monitoraggio, il rischio è quello di spostare in avanti le difficoltà già note del sistema, più che di risolverle.

Il bilanciamento tra esigenze organizzative dello Stato e diritti dei lavoratori migranti resta dunque la vera sfida di questa riforma.


Avv. Fabio Loscerbo

martedì 26 agosto 2025

La sospensione ex lege nei procedimenti di protezione complementare: nota a Trib. Napoli, decreto 26 agosto 2025, R.G. n. 17533-1/2025

 

La sospensione ex lege nei procedimenti di protezione complementare: nota a Trib. Napoli, decreto 26 agosto 2025, R.G. n. 17533-1/2025

Con decreto del 26 agosto 2025 (R.G. n. 17533-1/2025), il Tribunale di Napoli, Sezione civile feriale, ha dichiarato la sospensione ex lege dell’efficacia di un provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale di Caserta nell’ambito di una domanda di protezione complementare, proposta all’interno della procedura di protezione internazionale.

Il ricorrente aveva presentato istanza il 4 febbraio 2025, definita dalla Commissione il 16 maggio 2025 con decisione di manifesta infondatezza per provenienza da Paese sicuro (Marocco), ai sensi dell’art. 28-bis d.lgs. 25/2008. L’audizione era stata fissata al 13 maggio 2025, dunque ben oltre il termine di sette giorni previsto dalla disciplina della procedura accelerata.

Il Tribunale ha osservato che la Commissione, pur avendo inizialmente applicato la procedura accelerata, aveva poi optato per la trattazione in via ordinaria, giustificandola con il numero elevato di domande. Ciò ha comportato – alla luce della giurisprudenza di legittimità – l’impossibilità di derogare al principio generale della sospensione automatica del provvedimento impugnato.

Richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024, il giudice partenopeo ha ribadito che la deroga alla sospensione automatica, prevista dall’art. 35-bis d.lgs. 25/2008 nei casi di manifesta infondatezza per Paese sicuro, opera solo se la procedura accelerata è stata applicata correttamente in tutte le sue articolazioni. In mancanza, si determina il ripristino della procedura ordinaria con conseguente riespansione della sospensione ex lege e applicazione del termine ordinario di trenta giorni per l’impugnazione.

Il provvedimento assume rilievo sistemico perché chiarisce che anche nel contesto della protezione complementare, introdotta in attuazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998 e ormai parte integrante della procedura di protezione internazionale, la garanzia della sospensione ex lege resta principio inderogabile qualora l’amministrazione non rispetti i termini e le modalità della procedura accelerata.

Si tratta dunque di una decisione che rafforza l’idea che la protezione complementare, pur avendo un fondamento distinto rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, non può essere trattata con modalità procedimentali semplificate a discapito delle garanzie minime previste dall’ordinamento processuale.


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 17 agosto 2025

Cittadinanza iure sanguinis: cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2025

 

Cittadinanza iure sanguinis: cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2025

1. Il caso

Con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata su una serie di questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91/1992.
La disposizione attribuisce la cittadinanza per nascita al figlio di padre o madre cittadini, senza porre limiti di generazione né ulteriori criteri di collegamento con l’Italia.

Diversi Tribunali (Bologna, Roma, Milano e Firenze) avevano rimesso alla Consulta giudizi avviati da discendenti di italiani nati e residenti all’estero, già titolari di altra cittadinanza. La critica principale era che l’attuale disciplina non garantirebbe l’effettività del legame con l’ordinamento italiano.

2. La decisione

La Consulta ha dichiarato inammissibili la maggior parte delle questioni sollevate e non fondate le restanti.

  • Inammissibilità: la Corte ha chiarito che spetta al legislatore stabilire i criteri per l’acquisizione dello status civitatis. Un intervento manipolativo avrebbe implicato scelte discrezionali ampie e non compatibili con la funzione del giudice delle leggi.

  • Non fondatezza: la presunta disparità di trattamento rispetto ad altri meccanismi di cittadinanza non è stata accolta, mancando una “sostanziale identità di situazioni”.

  • Nuova disciplina: la Corte non ha esteso il proprio giudizio alla riforma introdotta dal d.l. 36/2025, conv. in l. 74/2025, che limita l’automatismo iure sanguinis. Tale legge, infatti, non era applicabile ai giudizi pendenti.

3. Gli effetti pratici

Per chi opera nella materia, la sentenza comporta alcune conseguenze immediate:

  • I procedimenti in corso fondati sull’art. 1 l. 91/1992 continuano a svolgersi senza limiti generazionali: la Consulta non ha introdotto correttivi né “tagliato” l’automatismo.

  • Le nuove domande presentate dopo l’entrata in vigore della l. 74/2025 dovranno invece essere valutate alla luce dei nuovi requisiti (ad esempio limiti di generazione e prova di legame effettivo con l’Italia).

  • Le impugnazioni contro dinieghi di cittadinanza dovranno distinguere tra vecchio e nuovo regime, verificando se la domanda sia stata avviata prima o dopo la riforma.

4. Il nuovo scenario normativo

Il vero punto di svolta è rappresentato dalla legge 74/2025, che ha introdotto vincoli all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.
La Corte costituzionale, con questa pronuncia, ha di fatto lasciato intatto l’impianto del 1992, ma il contenzioso futuro verterà sull’interpretazione e sulla compatibilità costituzionale della riforma del 2025.

5. Consigli operativi

  • Nei giudizi già pendenti, è opportuno ribadire l’applicazione del regime del 1992, sottolineando la non retroattività della legge 74/2025.

  • Nelle nuove pratiche, occorre verificare attentamente i nuovi requisiti di legge e predisporre documentazione idonea a dimostrare il legame effettivo con l’Italia.

  • In prospettiva, bisognerà monitorare i ricorsi che inevitabilmente arriveranno alla Consulta sulla riforma del 2025, perché saranno quelli a definire i nuovi confini applicativi della materia.

6. Conclusioni

La sentenza n. 142/2025 non ha innovato l’ordinamento, ma ha tracciato una linea chiara: l’ampliamento o la restrizione della cittadinanza per discendenza è materia riservata al legislatore.
Per avvocati e operatori, il messaggio è netto: oggi la questione centrale non è più se la cittadinanza iure sanguinis debba avere limiti, ma quali limiti introdotti dalla legge 74/2025 resisteranno al vaglio di costituzionalità.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

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