domenica 9 novembre 2025

🎙️ TITOLO: “Errore di stampa o titolo errato? Quando il permesso di soggiorno non può essere rinnovato”

 


🎙️ TITOLO: “Errore di stampa o titolo errato? Quando il permesso di soggiorno non può essere rinnovato”

Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.

Oggi analizziamo una decisione importante del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che aiuta a comprendere meglio la disciplina dei permessi di soggiorno rilasciati per “casi particolari” ai sensi dell’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione.

Il caso riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia con nulla osta per lavoro presso un circo, cioè una delle ipotesi particolari previste dall’articolo 27, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 286 del 1998. Dopo la fine di quel contratto, l’interessato aveva trovato un impiego come magazziniere e aveva chiesto il rinnovo del permesso, rilasciato però in precedenza con la dicitura “lavoro subordinato”.

La Questura ha negato il rinnovo, ritenendo che si trattasse in realtà di un permesso rilasciato per “casi particolari di lavoro-spettacolo”, quindi non convertibile e non rinnovabile se il rapporto originario era cessato. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR sostenendo che la Questura avesse annullato in autotutela un titolo valido e che l’Amministrazione dovesse comunque considerare la sua integrazione lavorativa e familiare in Italia.

Il Tribunale, con sentenza numero 1846 del 2025, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la natura del titolo non dipende dalla semplice dicitura stampata sul documento, ma dal complessivo iter autorizzatorio: dal nulla osta, dal visto e dalle norme di riferimento. Anche se il permesso riportava “lavoro subordinato”, l’ingresso era avvenuto per lavoro-spettacolo, e dunque si applicava la disciplina speciale prevista dall’articolo 40 del regolamento di attuazione, il D.P.R. 394 del 1999.

Secondo il TAR, l’errore di stampa non muta la sostanza del titolo. In questi casi, il permesso può essere rinnovato solo in costanza del medesimo rapporto di lavoro e non può essere convertito in un’altra tipologia. Inoltre, l’affidamento del cittadino straniero non è tutelabile se contrasta con un divieto di legge espresso.

Infine, la tutela della vita familiare e privata – prevista dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 19 del Testo Unico – non può essere invocata in assenza di un provvedimento espulsivo, né per aggirare il sistema dei flussi d’ingresso.

La sentenza ribadisce anche il principio della buona fede reciproca nei rapporti tra cittadino straniero e pubblica amministrazione, ma precisa che tale principio non può travolgere i limiti imposti dalla normativa sui flussi e sulle quote d’ingresso.

Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo era un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.
Ci risentiamo presto con un nuovo approfondimento su una sentenza che incide concretamente sulla vita degli stranieri in Italia.

mercoledì 5 novembre 2025

🎧 Titolo dell’episodio: Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione

🎧 Titolo dell’episodio:

Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione



Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è un nuovo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione.

Oggi parliamo di una recente sentenza del TAR Lazio, la numero 19426 del 2025, che affronta un tema molto importante per tanti cittadini stranieri: il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Molte persone, dopo aver perso il lavoro o concluso un contratto, si chiedono se possano rimanere in Italia in attesa di una nuova opportunità.
La risposta arriva da questa decisione, che chiarisce un punto fondamentale: il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato solo a chi ha effettivamente lavorato e poi ha perso il posto, non a chi aveva semplicemente una promessa di assunzione.

Il caso nasce da una domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’articolo 103 del “Decreto Rilancio”, il provvedimento del 2020 che consentiva di far emergere rapporti di lavoro irregolari.
Nel caso specifico, la Prefettura di Roma aveva accertato che il rapporto di lavoro dichiarato non era mai stato realmente avviato, e il TAR ha confermato quella decisione.

Secondo i giudici, non basta aver pagato dei contributi o avere un accordo verbale: servono prove concrete dell’esistenza di un rapporto di lavoro, come la comunicazione al Ministero del Lavoro, la registrazione all’INAIL e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Solo in presenza di questi elementi, e solo se il rapporto si è effettivamente concluso, il lavoratore può ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il TAR ha richiamato anche due decisioni fondamentali:
la sentenza del Consiglio di Stato numero 6979 del 2021 e quella dello stesso TAR Lazio numero 7458 del 2021, che avevano espresso lo stesso principio.
L’attesa occupazione, quindi, non è una misura per chi cerca lavoro, ma una tutela per chi ha perso un impiego regolare.

Questa pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza italiana, che punta a evitare abusi nelle procedure di emersione e a garantire il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.

In conclusione, il messaggio del TAR Lazio è chiaro:
per ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione non basta una promessa o un impegno — serve un lavoro vero, iniziato e poi cessato.


🎙️ Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo e vi invito a seguire il podcast “Diritto dell’Immigrazione” su Spreaker, Amazon Music e Spotify.
Per ulteriori approfondimenti, potete visitare il sito www.avvocatofabioloscerbo.it.

🎧 Episode title: When a job promise isn’t enough: the Lazio Administrative Court clarifies the limits of the residence permit for job seeking


🎧 Episode title:
When a job promise isn’t enough: the Lazio Administrative Court clarifies the limits of the residence permit for job seeking



I’m Attorney Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the podcast “Diritto dell’Immigrazione” — Immigration Law.

Today, we’ll discuss a recent ruling by the Regional Administrative Court (TAR) of Lazio, decision number 19426 of 2025, which addresses a crucial issue for many foreign citizens: the residence permit for job seeking.

Many people, after losing their job or finishing a contract, wonder whether they can remain in Italy while waiting for a new employment opportunity.
The answer comes from this decision, which makes one point very clear: the residence permit for job seeking can be granted only to those who have actually worked and then lost their job, not to those who only had a promise of employment.

The case originated from an application for regularization under Article 103 of the “Decreto Rilancio” — the 2020 decree that allowed irregular employment relationships to be legalized.
In this particular case, the Prefecture of Rome found that the declared employment relationship had never actually started, and the Court confirmed that decision.

According to the judges, it is not enough to have paid contributions or to have a verbal agreement. Concrete evidence of employment is required — such as the mandatory communication to the Ministry of Labour, registration with INAIL, and the signing of a residence contract.
Only when these elements exist, and only if the employment relationship has actually ended, can the worker apply for a residence permit for job seeking.

The TAR also referred to two important precedents:
the Council of State decision number 6979 of 2021 and the TAR Lazio decision number 7458 of 2021, both of which affirmed the same principle.
The job-seeking permit, therefore, is not meant for those looking for a job, but rather as a safeguard for those who have lost a regular one.

This ruling reinforces a well-established line of Italian case law that aims to prevent abuses in regularization procedures and ensure compliance with the substantive requirements established by law.

In conclusion, the message from the TAR Lazio is clear:
to obtain a residence permit for job seeking, a promise or a commitment is not enough — there must be a real job, started and then ended.


🎙️ I’m Attorney Fabio Loscerbo, and I invite you to follow the podcast “Diritto dell’Immigrazione” — Immigration Law — on Spreaker, Amazon Music, and Spotify.
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🎧 Título del episodio: Cuando una promesa de trabajo no es suficiente: el Tribunal Administrativo del Lazio aclara los límites del permiso de residencia por búsqueda de empleo

 🎧 Título del episodio:

Cuando una promesa de trabajo no es suficiente: el Tribunal Administrativo del Lazio aclara los límites del permiso de residencia por búsqueda de empleo



Soy el Abogado Fabio Loscerbo, y este es un nuevo episodio del pódcast “Diritto dell’Immigrazione” — Derecho de la Inmigración.

Hoy hablamos de una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lazio, decisión número 19426 de 2025, que aborda un tema muy importante para muchos ciudadanos extranjeros: el permiso de residencia por búsqueda de empleo.

Muchas personas, después de perder su trabajo o de finalizar un contrato, se preguntan si pueden permanecer en Italia mientras esperan una nueva oportunidad laboral.
La respuesta llega con esta decisión, que aclara un punto fundamental: el permiso de residencia por búsqueda de empleo solo puede concederse a quienes efectivamente han trabajado y luego han perdido su empleo, no a quienes solo tenían una promesa de contratación.

El caso se originó a partir de una solicitud de regularización presentada conforme al artículo 103 del “Decreto Rilancio”, la norma de 2020 que permitió la legalización de relaciones laborales irregulares.
En este caso concreto, la Prefectura de Roma determinó que la relación laboral declarada nunca había comenzado realmente, y el Tribunal confirmó esa decisión.

Según los jueces, no basta con haber pagado contribuciones o tener un acuerdo verbal: se requieren pruebas concretas de la existencia de una relación laboral, como la comunicación obligatoria al Ministerio de Trabajo, la inscripción en el INAIL y la firma del contrato de residencia.
Solo cuando estos elementos están presentes, y solo si la relación laboral ha concluido efectivamente, el trabajador puede solicitar el permiso de residencia por búsqueda de empleo.

El TAR también citó dos precedentes importantes:
la sentencia del Consejo de Estado número 6979 de 2021 y la sentencia del propio TAR Lazio número 7458 de 2021, que expresaron el mismo principio.
Por lo tanto, el permiso por búsqueda de empleo no está destinado a quienes buscan trabajo, sino a quienes han perdido un empleo regular.

Esta decisión refuerza una línea jurisprudencial consolidada en Italia, destinada a evitar abusos en los procedimientos de regularización y a garantizar el cumplimiento de los requisitos sustantivos previstos por la ley.

En conclusión, el mensaje del TAR Lazio es claro:
para obtener el permiso de residencia por búsqueda de empleo, no basta una promesa o un compromiso — debe existir un trabajo real, iniciado y luego terminado.


🎙️ Soy el Abogado Fabio Loscerbo y los invito a seguir el pódcast “Diritto dell’Immigrazione” — Derecho de la Inmigración — en Spreaker, Amazon Music y Spotify.
Para más información, visiten www.avvocatofabioloscerbo.it.

🎧 عنوان الحلقة: عندما لا تكفي وعود العمل: المحكمة الإدارية في لاتسيو توضّح حدود تصريح الإقامة انتظارًا للعمل

 🎧 عنوان الحلقة:

عندما لا تكفي وعود العمل: المحكمة الإدارية في لاتسيو توضّح حدود تصريح الإقامة انتظارًا للعمل



أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”.

اليوم سنتحدث عن حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، القرار رقم 19426 لعام 2025، والذي يتناول موضوعًا مهمًا جدًا للعديد من المهاجرين: تصريح الإقامة في انتظار العمل.

كثير من الأجانب، بعد فقدان عملهم أو انتهاء عقودهم، يتساءلون عمّا إذا كان بإمكانهم البقاء في إيطاليا بانتظار فرصة عمل جديدة.
الإجابة جاءت في هذا الحكم الذي أوضح مبدأً أساسيًا: تصريح الإقامة في انتظار العمل لا يُمنح إلا لمن كان يعمل فعليًا وفقد وظيفته بعد ذلك، وليس لمن لديه وعد عمل فقط.

بدأت القضية من طلب لتسوية الوضع قدّم وفقًا للمادة 103 من ما يُعرف بـ“مرسوم الإنعاش الاقتصادي” الصادر عام 2020، والذي سمح بتقنين علاقات العمل غير النظامية.
وفي هذه الحالة، رأت محافظة روما أن علاقة العمل المعلنة لم تبدأ أصلًا، وأيّدت المحكمة قرار الرفض.

وأوضح القضاة أن دفع الاشتراكات الاجتماعية أو وجود اتفاق شفهي لا يكفي لإثبات وجود علاقة عمل، إذ يجب تقديم أدلة ملموسة مثل الإشعار الإجباري لوزارة العمل، والتسجيل لدى المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل (INAIL)، وتوقيع عقد الإقامة.
فقط عند توفّر هذه العناصر، وبعد انتهاء علاقة العمل فعليًا، يمكن للعامل أن يطلب تصريح الإقامة في انتظار العمل.

كما أشارت المحكمة إلى حكمين سابقين مهمّين:
قرار مجلس الدولة رقم 6979 لعام 2021، وقرار المحكمة الإدارية في لاتسيو رقم 7458 لعام 2021، واللذان أكّدا المبدأ نفسه.
وبالتالي، فإن تصريح الإقامة في انتظار العمل ليس مخصصًا لمن يبحث عن وظيفة، بل هو حماية قانونية لمن فقد عملًا نظاميًا.

ويؤكد هذا الحكم توجّهًا قضائيًا مستقرًا في إيطاليا يهدف إلى منع إساءة استخدام إجراءات التسوية وضمان الالتزام بالشروط القانونية الموضوعية.

وفي الختام، فإن رسالة المحكمة الإدارية في لاتسيو واضحة:
من أجل الحصول على تصريح الإقامة في انتظار العمل، لا تكفي الوعود أو الالتزامات — يجب أن يكون هناك عمل حقيقي، بدأ ثم انتهى.


🎙️ أنا المحامي فابيو لوسيربو، وأدعوكم لمتابعة بودكاست “قانون الهجرة” على Spreaker وAmazon Music وSpotify.
ولمزيد من المعلومات، زوروا موقعي الإلكتروني www.avvocatofabioloscerbo.it.

martedì 4 novembre 2025

Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione

 


Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione

Pubblicato il 5 novembre 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 19426/2025 (Sez. I Ter, R.G. 9173/2022), ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto dell’immigrazione: il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato, e non sulla base di una semplice promessa di impiego.

La decisione riguarda il ricorso di una cittadina straniera contro il diniego della Prefettura di Roma, che aveva respinto la sua domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 103 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). La Prefettura aveva ritenuto inesistente il rapporto di lavoro dichiarato, in quanto mai formalizzato né comunicato agli enti competenti.

La ricorrente sosteneva di aver lavorato come collaboratrice domestica e di aver versato i contributi previdenziali tramite un sindacato di categoria. Tuttavia, il TAR ha sottolineato che il pagamento dei contributi non è sufficiente a provare l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, in mancanza di elementi formali come la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro o all’INAIL e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Richiamando precedenti del Consiglio di Stato (sent. n. 6979/2021) e dello stesso TAR Lazio (sent. n. 7458/2021), il Collegio ha chiarito che la “attesa occupazione” è un istituto giuridico che presuppone la perdita di un lavoro realmente esistente, non una mera promessa di assunzione. In altri termini, il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo a chi ha perso un lavoro regolare, non a chi non lo ha mai iniziato.

La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale restrittivo verso le sanatorie fondate su rapporti di lavoro irregolari o solo annunciati. La procedura di emersione, precisa il TAR, non può essere usata per ottenere un titolo di soggiorno in assenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.

In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


In sintesi, per accedere al permesso di soggiorno per attesa occupazione occorre dimostrare un rapporto lavorativo effettivamente instaurato e cessato, come previsto dall’art. 22 del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/1998). La semplice promessa di un impiego, anche se documentata, non basta a fondare il diritto al soggiorno.


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 2 novembre 2025

Come richiedere la cancellazione di una segnalazione nel Sistema Schengen (SIS)

Come richiedere la cancellazione di una segnalazione nel Sistema Schengen (SIS)

di Avv. Fabio Loscerbo

Essere segnalati nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) può avere conseguenze concrete e spesso pesanti: dal rifiuto di un visto al divieto d’ingresso o di soggiorno in uno Stato dell’area Schengen. Ma pochi sanno che è possibile verificare l’esistenza dei propri dati e chiederne la cancellazione.

Il SIS è una banca dati comune a tutti i Paesi Schengen, gestita dall’Agenzia eu-LISA e utilizzata da autorità di polizia, dogane e frontiere. Le segnalazioni possono riguardare diversi motivi: ingresso irregolare, espulsioni, divieti di ritorno, mandati di arresto europei o persone scomparse.

Come sapere se si è segnalati

Chi teme di essere inserito nel SIS può esercitare il diritto di accesso ai propri dati.
In Italia, la richiesta va presentata al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compilando il modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato nella sezione “Come fare per sapere se nella banca dati Schengen esistono dati personali che ci riguardano”.
È necessario allegare un documento d’identità e indicare con precisione i propri dati anagrafici.
La risposta, in genere, arriva entro 30 giorni.

La richiesta di cancellazione

Se l’interessato scopre di essere segnalato, può chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati.
La domanda deve essere motivata e presentata allo stesso Ministero dell’Interno, che valuta se la segnalazione sia ancora legittima o debba essere rimossa.
In caso di rigetto, è possibile proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali oppure al giudice amministrativo (TAR).
Per segnalazioni inserite da altri Stati Schengen, la richiesta va inoltrata direttamente alle autorità competenti di quello Stato, spesso tramite ambasciata o consolato.

Un diritto europeo alla trasparenza

Il diritto di accedere, correggere o cancellare i propri dati nel SIS deriva direttamente dal Regolamento (UE) 2018/1862, che disciplina l’uso del sistema a fini di cooperazione di polizia e giudiziaria.
È un diritto fondamentale, collegato alla tutela della privacy e della libertà di circolazione.
Molte persone, come raccontato da Melting Pot Europa, riescono a ottenere la cancellazione quando la segnalazione è datata, ingiustificata o conseguente a errori procedurali.

Conclusione

Conoscere e far valere i propri diritti nel contesto del SIS è essenziale.
La segnalazione non è una condanna, ma un’informazione amministrativa che può e deve essere verificata.
Per questo è importante rivolgersi a un legale esperto in diritto dell’immigrazione e dell’Unione Europea, in grado di valutare ogni caso e agire nelle sedi opportune.

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