venerdì 26 dicembre 2025

الحماية التكميلية، والحق الدستوري في اللجوء، وحماية الحياة الخاصة والعائلية بعد المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023: ملاحظات على مرسوم صادر عن Tribunale di Bologna بتاريخ 12 ديسمبر 2025 (السجل العام رقم 8151 لسنة 2024)

 الحماية التكميلية، والحق الدستوري في اللجوء، وحماية الحياة الخاصة والعائلية بعد المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023: ملاحظات على مرسوم صادر عن Tribunale di Bologna بتاريخ 12 ديسمبر 2025 (السجل العام رقم 8151 لسنة 2024)


الملخص
يتناول هذا المقال مرسومًا حديثًا صادرًا عن محكمة بولونيا بتاريخ 12 ديسمبر 2025 (السجل العام رقم 8151 لسنة 2024)، اعترف بالحق في منح تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة وفقًا للمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. وتندرج هذه القرار ضمن النقاش الذي أثارته التعديلات التي أدخلها المرسوم بقانون رقم 20 الصادر في 10 مارس 2023، والمحوَّل إلى القانون رقم 50 بتاريخ 5 مايو 2023، ويقدّم إعادة بناء منهجية لمفهوم الحماية التكميلية باعتبارها تعبيرًا عن الحق في اللجوء المكفول دستوريًا. ويُولى اهتمام خاص لدور الحياة الخاصة والعائلية، ولمكانة التقييم المقارن، وللعلاقة بين الالتزامات الدستورية والمصادر الاتفاقية، في ضوء أحدث اجتهادات Corte di Cassazione.


1. الإطار القانوني للحماية التكميلية بعد عام 2023

أثّر إصلاح عام 2023 بعمق في بنية المادة 19 من النص الموحد للهجرة، من خلال إلغاء الفقرات التي كانت، في الصيغة المعتمدة عام 2020، تُحدِّد صراحةً المعايير المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية. وقد غذّى هذا التدخل التشريعي، في الممارسة الإدارية، فكرة تقليص نطاق الحماية الخاصة وحصرها في بند احتياطي لمبدأ عدم الإعادة القسرية بمعناه الضيق.

غير أن المرسوم محل التعليق يرفض هذه القراءة رفضًا صريحًا، ويعيد بناء الإطار القانوني القائم باعتباره عودة جوهرية إلى النظام السابق لعام 2020، حيث كانت الحماية الإنسانية – التي تُسمّى اليوم الحماية التكميلية – تستند مباشرةً إلى الالتزامات الدستورية والدولية المشار إليها في المادتين 5، الفقرة 6، و19 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. وبحسب المحكمة، فإن إلغاء مؤشرات قانونية محددة لا يترتب عليه زوال الحق الموضوعي في الحماية، الذي يظل قائمًا بوصفه حدًا لا يجوز تجاوزه في تدابير الإبعاد.


2. الحماية التكميلية والحق الدستوري في اللجوء

من أبرز جوانب المرسوم الربط الصريح بين الحماية التكميلية والحق في اللجوء المنصوص عليه في المادة 10، الفقرة الثالثة، من الدستور الإيطالي. إذ توضّح المحكمة أن الحماية الخاصة ليست منحة تقديرية من الإدارة، بل هي إحدى صور تنفيذ الحق الدستوري في اللجوء، بوصفه حقًا أساسيًا في حد أدنى من العيش الكريم.

ومن هذا المنظور، تكتسب الحماية التكميلية نطاقًا أوسع من ذلك الذي يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحدها. فالإحالة إلى الالتزامات الدستورية تُمكّن النظام القانوني الداخلي من ضمان مستوى معزّز من الحماية، لا يجوز تقليصه بتفسيرات تقتصر على معايير فوق وطنية أكثر تقييدًا.


3. الحياة الخاصة والعائلية بوصفها معيارًا مركزيًا للحماية

يفرد المرسوم حيزًا واسعًا لتعليل حماية الحياة الخاصة والعائلية، مع الإشارة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإلى جذورها في المواد 2 و3 و10 من الدستور. ولا تُفهم الحياة الخاصة هنا فهمًا ساكنًا أو عائليًا بحتًا، بل باعتبارها مجموع العلاقات الاجتماعية والمهنية والعاطفية التي تُسهم في تشكيل هوية الشخص.

وتؤكد المحكمة أن الاندماج لا يمكن اختزاله في عنصر العمل وحده، على الرغم من أهميته، بل يجب تقييمه في بُعده الكلي والملموس. فالإبعاد القسري لأجنبي يكون قد رسّخ حياته الخاصة في إيطاليا ينطوي على خطر هشاشة مُشدّدة، قد ترقى إلى انتهاك للحقوق الأساسية، حتى في غياب الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية في بلد المنشأ.


4. التقييم المقارن ومبدأ التناسب

يتمثل أحد المرتكزات الأساسية للقرار في التقييم المقارن بين الوضع في بلد المنشأ ودرجة الاندماج المحققة في إيطاليا. وتنتظم المحكمة في إطار الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض، الذي يشترط تقييمًا حالةً بحالة، قائمًا على عناصر واقعية وحديثة، وموجَّهًا إلى الموازنة بين المصلحة العامة في الإبعاد وحماية الحقوق الأساسية.

وانسجامًا مع أحدث أحكام محكمة النقض، يؤكد المرسوم أنه لا يُشترط مسار اندماج “مكتمل” أو نهائي؛ إذ يكفي بروز مؤشرات واضحة وجدية ومتوافقة على تجذّر فعلي يجعل الإبعاد غير متناسب. وبذلك يصبح التقييم المقارن المخفَّف الأداة التي يتحقق بها القاضي مما إذا كانت العودة ستؤدي إلى تدهور ملموس في شروط الحياة الخاصة والعائلية، بما يمسّ الجوهر الأساسي للكرامة الإنسانية.


5. الآثار المنهجية والآفاق المستقبلية

يقدّم مرسوم محكمة بولونيا إسهامًا ذا أهمية خاصة للممارسة القضائية والإدارية. فهو يوضح أن إصلاح عام 2023 لم يُفرغ الحماية التكميلية من مضمونها، بل أسند إلى القاضي مهمة إعادة تحديد معاييرها في ضوء المبادئ الدستورية والاتفاقية.

والنتيجة نموذج حماية غير آلي، لكنه صارم، تُمنح فيه للاندماج الاجتماعي قيمة قانونية كاملة، وتغدو فيه الحياة الخاصة والعائلية محور عملية الموازنة. وفي سياق تتجاذبه توترات بين سياسات ضبط الهجرة وصون الحقوق الأساسية، يعيد القرار التأكيد على دور القاضي بوصفه الضامن الأخير لكرامة الشخص الأجنبي.


الإحالة إلى النشر
يمكن الاطلاع على النص الكامل لمرسوم محكمة بولونيا الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2025 (السجل العام رقم 8151 لسنة 2024) في النسخة المنشورة على منصة Calameo عبر الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/0080797751346a938fdea


Avv. Fabio Loscerbo

Complementary protection, constitutional right of asylum and protection of private and family life after Decree-Law No. 20/2023: remarks on a decree of the Tribunale di Bologna of 12 December 2025 (general register 8151 of 2024)

 THEME

Complementary protection, constitutional right of asylum and protection of private and family life after Decree-Law No. 20/2023: remarks on a decree of the Tribunale di Bologna of 12 December 2025 (general register 8151 of 2024)


Abstract
This article analyses a recent decree issued by the Tribunale di Bologna on 12 December 2025 (general register 8151 of 2024), which recognised the right to a residence permit for special protection pursuant to Article 19 of Legislative Decree No. 286/1998. The decision is situated within the debate triggered by the amendments introduced by Decree-Law No. 20 of 10 March 2023, converted into Law No. 50 of 5 May 2023, and provides a systematic reconstruction of complementary protection as an expression of the constitutionally guaranteed right of asylum. Particular attention is devoted to the role of private and family life, the function of the comparative assessment, and the relationship between constitutional obligations and conventional sources, in the light of the most recent case law of the Corte di Cassazione.


1. The regulatory framework of complementary protection after 2023

The 2023 reform profoundly affected the structure of Article 19 of the Consolidated Immigration Act, repealing the provisions which, in the wording introduced in 2020, expressly identified criteria relating to private and family life. This legislative intervention has fuelled, within administrative practice, the idea of a downsizing of special protection, reduced to a residual non-refoulement clause in a strict sense.

The decree under review firmly rejects this approach, reconstructing the current legal framework as a substantial return to the pre-2020 system, in which humanitarian protection—now complementary protection—was directly grounded in the constitutional and international obligations referred to in Articles 5(6) and 19 of Legislative Decree No. 286/1998. According to the Court, the repeal of specific statutory indicators does not entail the elimination of the substantive right to protection, which continues to operate as an insurmountable limit on removal measures.


2. Complementary protection and the constitutional right of asylum

One of the most significant aspects of the decree is the explicit link established between complementary protection and the right of asylum enshrined in Article 10(3) of the Italian Constitution. The Court clarifies that special protection is not a discretionary concession by the administration, but rather a form of implementation of the constitutional right of asylum, understood as a fundamental right to a minimum standard of dignified living conditions.

From this perspective, complementary protection acquires a broader scope than that strictly required by European Union law or by the European Convention on Human Rights alone. The reference to constitutional obligations allows the domestic legal order to ensure an enhanced level of protection, which cannot be curtailed through restrictive interpretations based solely on more limited supranational parameters.


3. Private and family life as a central parameter of protection

The decree devotes extensive reasoning to the protection of private and family life, referring to Article 8 of the European Convention on Human Rights and its roots in Articles 2, 3 and 10 of the Constitution. Private life is not conceived in a static or purely family-based sense, but as the ensemble of social, working and affective relationships through which an individual develops his or her personal identity.

The Court stresses that integration cannot be reduced to employment alone, albeit relevant, but must be assessed in its overall and concrete dimension. The forced removal of a foreign national who has rooted his or her private life in Italy entails a risk of qualified vulnerability, capable of constituting an infringement of fundamental rights, even in the absence of persecution or inhuman treatment in the country of origin.


4. The comparative assessment and the principle of proportionality

A cornerstone of the decision is the comparative assessment between the situation in the country of origin and the degree of integration achieved in Italy. The Court aligns itself with the settled case law of the Court of Cassation, which requires a case-by-case evaluation based on concrete and current elements, aimed at balancing the public interest in removal against the protection of fundamental rights.

Consistently with the most recent rulings of the Court of Cassation, the decree reiterates that a “completed” or definitive integration pathway is not required: it is sufficient that clear, serious and consistent indicators of effective rootedness emerge, such as to render removal disproportionate. The attenuated comparison thus becomes the instrument through which the judge verifies whether return would result in a significant deterioration of private and family life conditions, affecting the essential core of human dignity.


5. Systemic implications and future perspectives

The decree of the Tribunale di Bologna offers a contribution of particular relevance to judicial and administrative practice. It clarifies that the 2023 reform did not deprive complementary protection of its substance, but rather entrusted the judiciary with the task of reconstructing its parameters in the light of constitutional and conventional principles.

The outcome is a model of protection that is not automatic but rigorous, in which social integration assumes full legal relevance and private and family life becomes the focal point of the balancing exercise. In a context marked by tensions between migration control policies and the safeguarding of fundamental rights, the decision reaffirms the role of the judiciary as the ultimate guarantor of the dignity of the foreign person.


Reference to the publication
The full text of the decree of the Tribunale di Bologna of 12 December 2025 (general register 8151 of 2024) is available in the version published on Calameo at the following link:
https://www.calameo.com/books/0080797751346a938fdea


Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 25 dicembre 2025

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)

 TEMA

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)


Abstract
Il contributo analizza un recente decreto del Tribunale di Bologna, emesso il 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024), che riconosce il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La decisione si colloca nel dibattito aperto dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50, e offre una ricostruzione sistematica della protezione complementare quale espressione del diritto d’asilo costituzionalmente garantito. Particolare attenzione è dedicata al ruolo della vita privata e familiare, alla funzione del giudizio comparativo e al rapporto tra obblighi costituzionali e fonti convenzionali, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.


1. Inquadramento normativo della protezione complementare dopo il 2023

La riforma del 2023 ha inciso profondamente sull’assetto dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, abrogando i periodi che, nella formulazione introdotta nel 2020, tipizzavano espressamente i criteri relativi alla vita privata e familiare. Ciò ha alimentato, nella prassi amministrativa, l’idea di un ridimensionamento della protezione speciale, ridotta a clausola residuale di non-refoulement in senso stretto.

Il decreto in commento prende posizione in modo netto contro tale impostazione, ricostruendo la disciplina vigente come un ritorno, sul piano sistematico, al quadro anteriore al 2020, nel quale la protezione umanitaria – oggi protezione complementare – trovava fondamento diretto negli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, comma 6, e dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La soppressione di singoli indici normativi non comporta, secondo il Tribunale, l’eliminazione del diritto sostanziale alla tutela, che continua a operare quale limite invalicabile ai provvedimenti di allontanamento.


2. Protezione complementare e diritto d’asilo costituzionale

Uno degli aspetti di maggiore interesse del decreto è il collegamento esplicito tra protezione complementare e diritto d’asilo di cui all’art. 10, terzo comma, della Costituzione. Il Tribunale chiarisce che la protezione speciale non rappresenta una concessione discrezionale dell’amministrazione, bensì una forma di attuazione del diritto d’asilo in senso costituzionale, inteso come diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita.

In questa prospettiva, la protezione complementare assume una portata più ampia rispetto agli obblighi minimi derivanti dal diritto dell’Unione europea o dalla sola Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il richiamo agli obblighi costituzionali consente all’ordinamento interno di assicurare un livello di tutela rafforzato, non comprimibile attraverso interpretazioni restrittive fondate esclusivamente su parametri sovranazionali più limitativi.


3. Vita privata e familiare come parametro centrale di tutela

Il decreto dedica un’ampia parte della motivazione alla tutela della vita privata e familiare, richiamando l’art. 8 CEDU e il suo radicamento negli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione. La vita privata non viene intesa in senso statico o meramente familiare, ma come insieme delle relazioni sociali, lavorative e affettive attraverso cui la persona sviluppa la propria identità.

Il Tribunale sottolinea come l’integrazione non possa essere ridotta al solo dato occupazionale, pur rilevante, ma debba essere valutata nella sua dimensione complessiva e concreta. L’allontanamento forzato di uno straniero che abbia radicato in Italia la propria vita privata comporta un rischio di vulnerabilità qualificata, suscettibile di integrare una lesione dei diritti fondamentali, anche in assenza di persecuzioni o trattamenti inumani nel Paese di origine.


4. Il giudizio comparativo e il principio di proporzionalità

Elemento cardine della decisione è il giudizio comparativo tra la situazione nel Paese di origine e il percorso di integrazione realizzato in Italia. Il Tribunale si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che richiede una valutazione caso per caso, fondata su elementi concreti e attuali, e orientata al bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

In linea con gli arresti più recenti della Corte di cassazione, viene ribadito che non è necessario un percorso di integrazione “compiuto” o definitivo: è sufficiente che emergano segni univoci e seri di un radicamento effettivo, tali da rendere sproporzionato l’allontanamento. La comparazione attenuata diviene così lo strumento attraverso cui il giudice verifica se il rimpatrio determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e familiare, tale da incidere sul nucleo essenziale della dignità umana.


5. Ricadute sistematiche e prospettive applicative

Il decreto del Tribunale di Bologna offre un contributo di particolare rilevanza per la prassi giudiziaria e amministrativa. Esso chiarisce che la riforma del 2023 non ha svuotato di contenuto la protezione complementare, ma ha riaffidato alla giurisprudenza il compito di ricostruirne i parametri alla luce dei principi costituzionali e convenzionali.

Ne deriva un modello di protezione non automatica, ma rigorosa, nel quale l’integrazione sociale assume valore giuridico pieno e la vita privata e familiare diviene il fulcro del bilanciamento. In un contesto segnato da tensioni tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali, la decisione in esame riafferma il ruolo del giudice quale garante ultimo della dignità della persona straniera.


Riferimento alla pubblicazione
Il testo integrale del decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024) è consultabile nella versione pubblicata su Calameo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/0080797751346a938fdea


Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 24 dicembre 2025

الحماية التكميلية، والحياة الخاصة، وحدود سلطة الإبعاد: قراءة في حكم محكمة بولونيا الصادر في 12 ديسمبر 2025، السجل العام رقم 13822 لسنة 2025

 الحماية التكميلية، والحياة الخاصة، وحدود سلطة الإبعاد: قراءة في حكم محكمة بولونيا الصادر في 12 ديسمبر 2025، السجل العام رقم 13822 لسنة 2025

الملخص
يشكّل حكم محكمة بولونيا الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2025، والمسجّل تحت رقم السجل العام 13822 لسنة 2025، إسهامًا بالغ الأهمية في التطور القضائي المتعلق بالحماية التكميلية المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم التشريعي الإيطالي الصادر في 25 يوليو 1998، رقم 286. فقد أوضحت المحكمة من خلال هذا الحكم نطاق الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية بوصفه قيدًا جوهريًا على سلطة الإدارة في رفض منح الإقامة أو اتخاذ قرار الإبعاد، مؤكدةً الطبيعة القانونية لهذا الحق بوصفه حقًا ذاتيًا متى ثبت وجود تجذّر فعلي للشخص الأجنبي في إيطاليا. ويتناول هذا المقال معايير تقييم الاندماج، ومبدأ التناسب، والنظام الانتقالي الواجب التطبيق على الطلبات المقدّمة قبل دخول المرسوم بقانون الصادر في 10 مارس 2023، رقم 20، حيّز النفاذ.


1. الإطار القانوني للحماية التكميلية

تستند الحماية التكميلية إلى المادة 19، الفقرتين 1 و1.1، من النص الموحد لقانون الهجرة الإيطالي، بصيغته المعدّلة بموجب المرسوم بقانون 21 أكتوبر 2020، رقم 130، والمحوّل إلى قانون بموجب القانون رقم 173 لسنة 2020. وقد أدخل هذا التعديل توسعًا جوهريًا في نطاق الحماية، إذ لم يعد حظر الإبعاد أو الطرد مرتبطًا فقط بخطر الاضطهاد أو التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة، بل أصبح يشمل أيضًا حماية الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، اتساقًا مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، تُعدّ الحماية التكميلية أداة قانونية مستقلة، وإن كانت ذات طابع احتياطي، تهدف إلى حماية الحالات التي قد يؤدي فيها الإبعاد القسري من الإقليم الوطني إلى انتهاك غير متناسب للحقوق الأساسية للشخص، حتى في غياب شروط الاعتراف بصفة لاجئ أو بالحماية الفرعية.


2. القضية محل الحكم الصادر عن محكمة بولونيا

في الحكم محل التعليق، تناولت Tribunale Ordinario di Bologna مشروعية قرار إداري برفض منح الحماية التكميلية، استند إلى تقييم سلبي لدرجة الاندماج الاجتماعي لمقدمة الطلب، صادر عن اللجنة الإقليمية وتم تبنّيه من قبل جهة الشرطة المختصة.

وقد أعادت المحكمة بناء المسار الحياتي لصاحبة الطلب بصورة تحليلية دقيقة، مع إعطاء وزن خاص لعناصر مثل مدة الإقامة الطويلة في إيطاليا، واستقرار النواة العائلية، وانتظام الأبناء في المدارس، وممارسة نشاط مهني—even وإن اتسم بعدم الاستمرارية—إضافة إلى الاستقلال السكني. وقد تم النظر إلى هذه العناصر مجتمعة، وفق تقييم شامل وغير مجزأ، يعكس واقع التجذّر الفعلي في المجتمع الإيطالي.


3. الحياة الخاصة، والاندماج، ومبدأ التناسب

من أبرز الجوانب القانونية في الحكم التفسير الواسع لمفهوم الحياة الخاصة، باعتباره شبكة من العلاقات الاجتماعية والعاطفية والمهنية التي تسهم في تشكيل هوية الفرد الشخصية. وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى الاندماج على أنه هدف مثالي أو مطلق، بل كعملية ديناميكية يمكن إثباتها من خلال أي جهد ملموس للاندماج في الواقع الاجتماعي الإيطالي.

كما شددت المحكمة على مبدأ التناسب، مبيّنة أن تدخل الدولة في الحياة الخاصة والعائلية للشخص الأجنبي لا يكون مشروعًا إلا إذا استند إلى أسباب حقيقية وراهنة تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام. وفي غياب هذه الأسباب، فإن الإبعاد من الإقليم الوطني يُعدّ مساسًا غير مبرر بالحقوق الأساسية، ويتعارض مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومع الغاية التشريعية للمادة 19 من قانون الهجرة.


4. النظام الانتقالي والتشريع الواجب التطبيق

يحظى باهتمام خاص في هذا الحكم التذكير بالنظام الانتقالي المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم بقانون 10 مارس 2023، رقم 20، المحوّل إلى قانون رقم 50 لسنة 2023. فقد أكدت المحكمة أن الطلبات المقدّمة قبل دخول هذا المرسوم حيّز النفاذ تظل خاضعة للتشريع السابق، بما يترتب عليه منح تصريح إقامة لمدة سنتين، قابل للتجديد، ويجيز ممارسة العمل، ويمكن تحويله إلى تصريح إقامة لأسباب مهنية.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية منهجية، لأنها تتصدى للممارسات الإدارية التي تسعى إلى تطبيق التشريع الأكثر تقييدًا بأثر رجعي، بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني وحماية الثقة المشروعة.


5. خاتمة

يأتي حكم محكمة بولونيا الصادر في 12 ديسمبر 2025، السجل العام رقم 13822 لسنة 2025، في إطار توجه قضائي مستقر، ويعزّز مفهوم الحماية التكميلية بوصفها حقًا ذاتيًا كاملًا يمكن المطالبة به أمام القضاء. ويؤكد الحكم أن تقييم الاندماج يجب أن يكون واقعيًا وفرديًا، وأن الإدارة لا يجوز لها الاكتفاء بتقديرات نمطية أو شكلية.

النص الكامل للحكم متاح للاطلاع عبر منصة Calameo على الرابط التالي، لأغراض الدراسة والتعمّق:
https://www.calameo.com/books/0080797751165099142b8

المحامي فابيو لوسيربو

martedì 23 dicembre 2025

Il riconoscimento della protezione complementare tra integrazione sociale e tutela della vita privata: nota a Tribunale di Brescia, sentenza 15 dicembre 2025 (R.G. 4598/2025)

 Il riconoscimento della protezione complementare tra integrazione sociale e tutela della vita privata: nota a Tribunale di Brescia, sentenza 15 dicembre 2025 (R.G. 4598/2025)

La sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 4598/2025, si inserisce nel dibattito giurisprudenziale relativo all’ambito applicativo della protezione complementare di cui all’art. 19 del d.lgs. 286/1998, offrendo un contributo di particolare interesse sotto il profilo della ricostruzione sistematica della disciplina e dei criteri valutativi rilevanti. Il testo integrale del provvedimento è pubblicato e consultabile al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775a720c61ca034

Il Collegio affronta preliminarmente la questione della disciplina applicabile ratione temporis, chiarendo che, in presenza di una manifestazione di volontà anteriore all’11 marzo 2023, trova applicazione il testo dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione nella formulazione introdotta dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020. Tale passaggio assume rilievo centrale, poiché consente al giudice di ricondurre la protezione complementare nell’alveo della tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, secondo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

La sentenza si sofferma in modo puntuale sulla natura giuridica della protezione complementare, qualificandola come forma di tutela autonoma e direttamente collegata agli obblighi derivanti dagli artt. 2 e 10 della Costituzione, nonché dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In tale prospettiva, il Tribunale prende posizione rispetto a letture restrittive che tendono a ridurre la protezione complementare a strumento residuale o eccezionale, riaffermandone invece la funzione di garanzia dei diritti fondamentali della persona straniera stabilmente inserita nel contesto sociale italiano.

Particolarmente significativa è l’analisi dei criteri di integrazione sociale e lavorativa. Il Collegio ribadisce che il livello di integrazione non deve essere valutato secondo parametri astratti o standardizzati, ma attraverso un accertamento concreto e individualizzato, fondato su elementi oggettivi quali la continuità dell’attività lavorativa, la stabilità abitativa e la durata del soggiorno sul territorio nazionale. L’integrazione viene così intesa come processo progressivo e dinamico, non come risultato definitivo o irreversibile, coerentemente con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di tutela umanitaria e successivamente trasfusa nella protezione complementare.

Nel caso esaminato, il Tribunale ritiene che il rimpatrio del ricorrente, a fronte di un percorso di integrazione socio-lavorativa ampiamente documentato, determinerebbe una compressione sproporzionata del diritto alla vita privata, ponendosi in contrasto con gli obblighi di non respingimento derivanti dall’ordinamento interno e sovranazionale. Da ciò discende il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare e la conseguente trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per l’esecuzione del giudicato.

La decisione del Tribunale di Brescia si colloca, dunque, in una linea interpretativa che valorizza la dimensione sostanziale dell’integrazione e rafforza la tutela giurisdizionale del diritto al soggiorno nei casi in cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe una lesione ingiustificata dei suoi diritti fondamentali. La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzarne appieno l’impianto argomentativo e ne fa un precedente di sicuro interesse per la riflessione dottrinale e per la prassi applicativa in materia di protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 22 dicembre 2025

Protezione complementare, vita privata e limiti al potere di allontanamento: nota a Tribunale Ordinario di Bologna, sentenza 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025

 Protezione complementare, vita privata e limiti al potere di allontanamento: nota a Tribunale Ordinario di Bologna, sentenza 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025

Abstract
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, offre un contributo di particolare rilievo all’elaborazione giurisprudenziale in materia di protezione complementare ex articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. La decisione chiarisce la portata del diritto al rispetto della vita privata e familiare quale limite sostanziale al potere amministrativo di diniego e di allontanamento, ribadendo la natura di diritto soggettivo della tutela quando risulti accertato un radicamento effettivo nel territorio nazionale. L’analisi si sofferma sui criteri di valutazione dell’integrazione, sul principio di proporzionalità e sul regime transitorio applicabile alle istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20.


1. Inquadramento normativo della protezione complementare

La protezione complementare trova il proprio fondamento nell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione, come riformulato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, numero 173. La norma ha ampliato in modo significativo l’area di tutela, ancorando il divieto di respingimento ed espulsione non soltanto al rischio di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti, ma anche alla salvaguardia del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in coerenza con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

In tale prospettiva, la protezione complementare si configura come strumento residuale ma autonomo, volto a intercettare situazioni in cui l’allontanamento forzato dal territorio nazionale determinerebbe una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona, pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.


2. Il caso deciso dal Tribunale Ordinario di Bologna

Con la sentenza in commento, il Tribunale Ordinario di Bologna è stato chiamato a valutare la legittimità di un diniego di protezione complementare fondato su un giudizio negativo circa il grado di integrazione sociale della richiedente, espresso dalla Commissione territoriale e recepito dall’autorità questorile.

Il Collegio ha ricostruito in modo analitico il percorso di vita della ricorrente, valorizzando elementi quali la lunga permanenza in Italia, la stabilità del nucleo familiare, la frequenza scolastica dei figli, l’attività lavorativa, seppur caratterizzata da discontinuità, e l’autonomia abitativa. Tali circostanze sono state considerate nel loro insieme, secondo una valutazione complessiva e non frammentaria, idonea a restituire la dimensione reale del radicamento maturato nel territorio nazionale.


3. Vita privata, integrazione e principio di proporzionalità

Uno dei profili più significativi della decisione risiede nell’interpretazione estensiva della nozione di vita privata, intesa come rete di relazioni sociali, affettive e professionali che concorrono a definire l’identità personale dell’individuo. In questa prospettiva, l’integrazione non viene concepita come un traguardo ideale o assoluto, bensì come un processo dinamico, dimostrabile attraverso ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà sociale italiana.

Il Tribunale richiama espressamente il principio di proporzionalità, evidenziando come l’interferenza dello Stato nella vita privata e familiare dello straniero possa ritenersi legittima soltanto in presenza di concrete e attuali esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. In mancanza di tali presupposti, l’allontanamento dal territorio nazionale si traduce in una compressione ingiustificata dei diritti fondamentali, incompatibile con l’articolo 8 CEDU e con la stessa ratio dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione.


4. Regime transitorio e disciplina applicabile

Particolarmente rilevante è il richiamo al regime transitorio previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50. Il Tribunale ribadisce che, per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguente riconoscimento di un permesso di soggiorno di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.

Tale precisazione assume un valore sistematico, poiché contrasta prassi amministrative tese ad applicare retroattivamente la normativa più restrittiva, in violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento.


5. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e contribuisce a rafforzare l’idea della protezione complementare come diritto soggettivo pieno, azionabile in sede giurisdizionale. La decisione conferma che il giudizio sull’integrazione deve essere sostanziale e individualizzato e che l’Amministrazione non può limitarsi a valutazioni stereotipate o meramente formali.

La pubblicazione integrale della sentenza è disponibile al seguente link Calameo, utile per la consultazione e l’approfondimento del testo originale:
https://www.calameo.com/books/0080797751165099142b8

Avv. Fabio Loscerbo

domenica 21 dicembre 2025

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)

 TEMA

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)


Abstract
Il contributo analizza un recente decreto del Tribunale di Bologna, emesso il 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024), che riconosce il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La decisione si colloca nel dibattito aperto dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50, e offre una ricostruzione sistematica della protezione complementare quale espressione del diritto d’asilo costituzionalmente garantito. Particolare attenzione è dedicata al ruolo della vita privata e familiare, alla funzione del giudizio comparativo e al rapporto tra obblighi costituzionali e fonti convenzionali, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.


1. Inquadramento normativo della protezione complementare dopo il 2023

La riforma del 2023 ha inciso profondamente sull’assetto dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, abrogando i periodi che, nella formulazione introdotta nel 2020, tipizzavano espressamente i criteri relativi alla vita privata e familiare. Ciò ha alimentato, nella prassi amministrativa, l’idea di un ridimensionamento della protezione speciale, ridotta a clausola residuale di non-refoulement in senso stretto.

Il decreto in commento prende posizione in modo netto contro tale impostazione, ricostruendo la disciplina vigente come un ritorno, sul piano sistematico, al quadro anteriore al 2020, nel quale la protezione umanitaria – oggi protezione complementare – trovava fondamento diretto negli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, comma 6, e dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La soppressione di singoli indici normativi non comporta, secondo il Tribunale, l’eliminazione del diritto sostanziale alla tutela, che continua a operare quale limite invalicabile ai provvedimenti di allontanamento.


2. Protezione complementare e diritto d’asilo costituzionale

Uno degli aspetti di maggiore interesse del decreto è il collegamento esplicito tra protezione complementare e diritto d’asilo di cui all’art. 10, terzo comma, della Costituzione. Il Tribunale chiarisce che la protezione speciale non rappresenta una concessione discrezionale dell’amministrazione, bensì una forma di attuazione del diritto d’asilo in senso costituzionale, inteso come diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita.

In questa prospettiva, la protezione complementare assume una portata più ampia rispetto agli obblighi minimi derivanti dal diritto dell’Unione europea o dalla sola Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il richiamo agli obblighi costituzionali consente all’ordinamento interno di assicurare un livello di tutela rafforzato, non comprimibile attraverso interpretazioni restrittive fondate esclusivamente su parametri sovranazionali più limitativi.


3. Vita privata e familiare come parametro centrale di tutela

Il decreto dedica un’ampia parte della motivazione alla tutela della vita privata e familiare, richiamando l’art. 8 CEDU e il suo radicamento negli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione. La vita privata non viene intesa in senso statico o meramente familiare, ma come insieme delle relazioni sociali, lavorative e affettive attraverso cui la persona sviluppa la propria identità.

Il Tribunale sottolinea come l’integrazione non possa essere ridotta al solo dato occupazionale, pur rilevante, ma debba essere valutata nella sua dimensione complessiva e concreta. L’allontanamento forzato di uno straniero che abbia radicato in Italia la propria vita privata comporta un rischio di vulnerabilità qualificata, suscettibile di integrare una lesione dei diritti fondamentali, anche in assenza di persecuzioni o trattamenti inumani nel Paese di origine.


4. Il giudizio comparativo e il principio di proporzionalità

Elemento cardine della decisione è il giudizio comparativo tra la situazione nel Paese di origine e il percorso di integrazione realizzato in Italia. Il Tribunale si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che richiede una valutazione caso per caso, fondata su elementi concreti e attuali, e orientata al bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

In linea con gli arresti più recenti della Corte di cassazione, viene ribadito che non è necessario un percorso di integrazione “compiuto” o definitivo: è sufficiente che emergano segni univoci e seri di un radicamento effettivo, tali da rendere sproporzionato l’allontanamento. La comparazione attenuata diviene così lo strumento attraverso cui il giudice verifica se il rimpatrio determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e familiare, tale da incidere sul nucleo essenziale della dignità umana.


5. Ricadute sistematiche e prospettive applicative

Il decreto del Tribunale di Bologna offre un contributo di particolare rilevanza per la prassi giudiziaria e amministrativa. Esso chiarisce che la riforma del 2023 non ha svuotato di contenuto la protezione complementare, ma ha riaffidato alla giurisprudenza il compito di ricostruirne i parametri alla luce dei principi costituzionali e convenzionali.

Ne deriva un modello di protezione non automatica, ma rigorosa, nel quale l’integrazione sociale assume valore giuridico pieno e la vita privata e familiare diviene il fulcro del bilanciamento. In un contesto segnato da tensioni tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali, la decisione in esame riafferma il ruolo del giudice quale garante ultimo della dignità della persona straniera.


Riferimento alla pubblicazione
Il testo integrale del decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024) è consultabile nella versione pubblicata su Calameo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/0080797751346a938fdea


Avv. Fabio Loscerbo

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