domenica 21 dicembre 2025

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)

 TEMA

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)


Abstract
Il contributo analizza un recente decreto del Tribunale di Bologna, emesso il 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024), che riconosce il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La decisione si colloca nel dibattito aperto dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50, e offre una ricostruzione sistematica della protezione complementare quale espressione del diritto d’asilo costituzionalmente garantito. Particolare attenzione è dedicata al ruolo della vita privata e familiare, alla funzione del giudizio comparativo e al rapporto tra obblighi costituzionali e fonti convenzionali, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.


1. Inquadramento normativo della protezione complementare dopo il 2023

La riforma del 2023 ha inciso profondamente sull’assetto dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, abrogando i periodi che, nella formulazione introdotta nel 2020, tipizzavano espressamente i criteri relativi alla vita privata e familiare. Ciò ha alimentato, nella prassi amministrativa, l’idea di un ridimensionamento della protezione speciale, ridotta a clausola residuale di non-refoulement in senso stretto.

Il decreto in commento prende posizione in modo netto contro tale impostazione, ricostruendo la disciplina vigente come un ritorno, sul piano sistematico, al quadro anteriore al 2020, nel quale la protezione umanitaria – oggi protezione complementare – trovava fondamento diretto negli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, comma 6, e dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La soppressione di singoli indici normativi non comporta, secondo il Tribunale, l’eliminazione del diritto sostanziale alla tutela, che continua a operare quale limite invalicabile ai provvedimenti di allontanamento.


2. Protezione complementare e diritto d’asilo costituzionale

Uno degli aspetti di maggiore interesse del decreto è il collegamento esplicito tra protezione complementare e diritto d’asilo di cui all’art. 10, terzo comma, della Costituzione. Il Tribunale chiarisce che la protezione speciale non rappresenta una concessione discrezionale dell’amministrazione, bensì una forma di attuazione del diritto d’asilo in senso costituzionale, inteso come diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita.

In questa prospettiva, la protezione complementare assume una portata più ampia rispetto agli obblighi minimi derivanti dal diritto dell’Unione europea o dalla sola Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il richiamo agli obblighi costituzionali consente all’ordinamento interno di assicurare un livello di tutela rafforzato, non comprimibile attraverso interpretazioni restrittive fondate esclusivamente su parametri sovranazionali più limitativi.


3. Vita privata e familiare come parametro centrale di tutela

Il decreto dedica un’ampia parte della motivazione alla tutela della vita privata e familiare, richiamando l’art. 8 CEDU e il suo radicamento negli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione. La vita privata non viene intesa in senso statico o meramente familiare, ma come insieme delle relazioni sociali, lavorative e affettive attraverso cui la persona sviluppa la propria identità.

Il Tribunale sottolinea come l’integrazione non possa essere ridotta al solo dato occupazionale, pur rilevante, ma debba essere valutata nella sua dimensione complessiva e concreta. L’allontanamento forzato di uno straniero che abbia radicato in Italia la propria vita privata comporta un rischio di vulnerabilità qualificata, suscettibile di integrare una lesione dei diritti fondamentali, anche in assenza di persecuzioni o trattamenti inumani nel Paese di origine.


4. Il giudizio comparativo e il principio di proporzionalità

Elemento cardine della decisione è il giudizio comparativo tra la situazione nel Paese di origine e il percorso di integrazione realizzato in Italia. Il Tribunale si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che richiede una valutazione caso per caso, fondata su elementi concreti e attuali, e orientata al bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

In linea con gli arresti più recenti della Corte di cassazione, viene ribadito che non è necessario un percorso di integrazione “compiuto” o definitivo: è sufficiente che emergano segni univoci e seri di un radicamento effettivo, tali da rendere sproporzionato l’allontanamento. La comparazione attenuata diviene così lo strumento attraverso cui il giudice verifica se il rimpatrio determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e familiare, tale da incidere sul nucleo essenziale della dignità umana.


5. Ricadute sistematiche e prospettive applicative

Il decreto del Tribunale di Bologna offre un contributo di particolare rilevanza per la prassi giudiziaria e amministrativa. Esso chiarisce che la riforma del 2023 non ha svuotato di contenuto la protezione complementare, ma ha riaffidato alla giurisprudenza il compito di ricostruirne i parametri alla luce dei principi costituzionali e convenzionali.

Ne deriva un modello di protezione non automatica, ma rigorosa, nel quale l’integrazione sociale assume valore giuridico pieno e la vita privata e familiare diviene il fulcro del bilanciamento. In un contesto segnato da tensioni tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali, la decisione in esame riafferma il ruolo del giudice quale garante ultimo della dignità della persona straniera.


Riferimento alla pubblicazione
Il testo integrale del decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024) è consultabile nella versione pubblicata su Calameo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/0080797751346a938fdea


Avv. Fabio Loscerbo

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New on TikTok: إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد: المحكمة تؤكد خطورة الشخص لكنها تلزم الإدارة بدراسة منح تصريح آخر مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتناول اليوم حكماً مهماً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، والمتعلق بقضية مسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026. تتعلق القضية بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من قبل شرطة بولونيا، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية بسبب أحكام جنائية نهائية صدرت بحق المعني، تتعلق بوقائع ذات طابع خطير. أكدت المحكمة مبدأً أساسياً: لا يجوز أن يكون إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إجراءً تلقائياً. فالمادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي تشترط تقييماً فعلياً وحالياً وشخصياً لمدى خطورة الشخص. كما يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومدى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، ولم تكتفِ بالإشارة إلى الأحكام الجنائية، بل حللت خطورة الأفعال وتأثيرها على الحقوق الأساسية وشخصية المعني بالأمر. ولهذا السبب اعتُبر قرار الإلغاء مشروعاً من حيث تقييم الخطورة. لكن هناك نقطة حاسمة. تنص المادة 9، الفقرة 9، من قانون الهجرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فيجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحالة، لم تقم الإدارة بأي تقييم بخصوص هذه المسألة. لذلك قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار فقط في الجزء المتعلق بعدم دراسة إمكانية منح تصريح إقامة بديل. ويتعين على الإدارة الآن إعادة النظر في الملف وتقييم الوضع الحالي للشخص بشكل شامل. الرسالة واضحة: حماية النظام العام أولوية مشروعة، لكن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون بالكامل. إلغاء تصريح الإقامة لا يعني ترك الشخص في فراغ قانوني. فإذا لم يُتخذ قرار بالطرد، يجب إجراء تقييم جديد لنوع الإقامة الممكنة. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

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