Conversion du permis saisonnier en Italie : ce n’est pas automatique
Une récente décision du Tribunal administratif régional de Toscane rappelle un principe fondamental : la conversion d’un permis de séjour saisonnier en permis de travail salarié n’est pas automatique.
La loi italienne exige au moins trois mois de travail régulier et une offre d’emploi valable. Dans le secteur agricole, cela correspond à un minimum de 39 journées de travail sur trois mois.
Dans l’affaire jugée (arrêt n° 329/2026), le travailleur n’avait pas atteint ce seuil et invoquait le mauvais temps. La juridiction a rejeté le recours, en soulignant que ces circonstances doivent être prouvées de manière précise et documentée.
Conclusion : activité réelle, preuves concrètes et respect strict des critères administratifs.
تبدیل اجازه اقامت فصلی: دادگاه شرط ۳۹ روز کاری را تأیید کرد
رأی اخیر دادگاه اداری منطقهای توسکانا توضیحات مهمی درباره شرایط قانونی تبدیل اجازه اقامت فصلی به اجازه اقامت برای کار وابسته در ایتالیا ارائه میدهد.
این رأی که توسط شعبه دوم با شماره 329 سال 2026 صادر و در تاریخ 11 فوریه 2026 منتشر شده است، به تفسیر ماده 24 بند 10 از فرمان تقنینی شماره 286 سال 1998 میپردازد؛ مقررهای که چارچوب اصلی تبدیل مجوزهای فصلی را تعیین میکند.
بر اساس حقوق ایتالیا، کارگر فصلی میتواند درخواست تبدیل مجوز را ارائه کند مشروط بر اینکه دو شرط اساسی را احراز نماید: نخست، انجام فعالیت کاری منظم در ایتالیا به مدت حداقل سه ماه؛ دوم، داشتن پیشنهاد شغلی معتبر برای کار وابسته، چه با قرارداد مدتدار و چه نامحدود.
موضوع اختلاف در این پرونده، نحوه تفسیر شرط «سه ماه» در بخش کشاورزی بود؛ بخشی که ماهیت آن اغلب ناپیوسته و وابسته به شرایط آبوهوایی است. بخشنامههای اداری برای روشن شدن این موضوع معیار مشخصی تعیین کردهاند: میانگین حداقل سیزده روز کاری در هر ماه، معادل مجموع سیونه روز در یک دوره سهماهه.
در پرونده مورد بررسی، متقاضی به این حد نصاب نرسیده بود و ادعا کرده بود که شرایط نامساعد جوی مانع از تکمیل تعداد روزهای لازم شده است. با این حال، اداره مربوطه درخواست را رد کرد و موضوع به دادگاه اداری ارجاع شد.
دادگاه تصمیم اداره را تأیید کرد. به نظر دادگاه، تبدیل معیار «سه ماه» به تعداد مشخصی از روزهای کاری نهتنها با قانون در تعارض نیست، بلکه با هدف آن سازگار است؛ هدفی که تضمین تجربه کاری واقعی و مؤثر پیش از اعطای وضعیت اقامتی پایدارتر است.
رأی همچنین بر اهمیت ارائه ادله تأکید میکند. ادعاهای مربوط به شرایط استثنایی، مانند بدی آبوهوا، باید با مدارک دقیق و مستند اثبات شوند. اظهارات کلی و فاقد پشتوانه کافی نیست.
La conversione del permesso di soggiorno stagionale tra requisito dei tre mesi e criterio delle giornate effettive – Nota a TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 329/2026
Abstract Il contributo analizza la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 329 del 2026, pubblicata l’11 febbraio 2026, in materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’attenzione si concentra sulla legittimità del criterio amministrativo che traduce il requisito normativo dei “tre mesi di lavoro” in un parametro di giornate effettive nel settore agricolo, nonché sull’onere probatorio gravante sul richiedente.
La pronuncia in esame – resa nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1670/2025 – offre un’occasione significativa per riflettere sull’interpretazione dell’art. 24, comma 10, del decreto legislativo 286/1998, disposizione che disciplina la possibilità per il lavoratore stagionale di ottenere la conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato.
Il testo normativo richiede due presupposti essenziali: da un lato, lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi; dall’altro, l’esistenza di un’offerta di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. La norma, tuttavia, non specifica come debba essere misurato il requisito temporale nel caso di settori caratterizzati da fisiologica discontinuità della prestazione, quale quello agricolo.
È in questo spazio interpretativo che si inserisce la prassi amministrativa, la quale – mediante circolari applicative – ha individuato un criterio di commutazione del parametro “mensile” in giornate effettive di lavoro, fissando la soglia in una media di tredici giornate per ciascun mese, per un totale di trentanove giornate nel trimestre.
Il TAR Toscana ritiene tale criterio conforme alla norma primaria, escludendo qualsiasi contrasto con il dettato legislativo. La conversione del parametro temporale in giornate non viene considerata un aggravamento indebito del requisito, bensì una modalità tecnica di adattamento della disposizione generale alle peculiarità del lavoro agricolo. La decisione valorizza, in tal senso, la ratio dell’istituto: evitare che la conversione divenga uno strumento elusivo, consentendo il passaggio a un titolo più stabile in assenza di un’effettiva esperienza lavorativa.
La sentenza assume rilievo anche sotto il profilo dell’onere della prova. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto che il mancato raggiungimento delle trentanove giornate fosse dipeso da condizioni meteorologiche avverse. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto tale allegazione insufficiente in difetto di documentazione specifica e puntuale. Ne emerge un principio di particolare importanza sistematica: nelle procedure di conversione, le circostanze giustificative devono essere dimostrate in modo rigoroso, non potendo il giudice amministrativo fondare la decisione su mere affermazioni generiche.
La pronuncia si colloca dunque in un orientamento che interpreta la stabilizzazione del soggiorno come esito di un percorso lavorativo effettivo e documentato. In questa prospettiva, la conversione non costituisce un automatismo collegato alla mera decorrenza temporale, ma il risultato di un accertamento sostanziale sull’inserimento del lavoratore nel tessuto produttivo.
L’interesse della decisione non è soltanto applicativo, ma sistemico. Essa contribuisce a delineare un equilibrio tra discrezionalità amministrativa e legalità sostanziale, riconoscendo alle circolari una funzione integrativa e non innovativa della disciplina primaria, purché coerenti con la finalità della norma.
La disponibilità del testo integrale consente agli operatori del diritto di valutare in modo diretto l’impianto motivazionale del Collegio e di approfondire un tema che, nella prassi delle Prefetture e degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, continua a generare rilevante contenzioso.
Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: quando l’attesa occupazione non è possibile
Con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026 (n. 217), il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna è tornato a chiarire un punto che continua a generare equivoci, aspettative infondate e contenzioso inutile: il lavoratore straniero entrato in Italia con un visto per lavoro stagionale non ha diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva fatto ingresso regolare in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro stagionale. Tuttavia, per una serie di ragioni procedurali, il rapporto di lavoro non si era mai consolidato secondo le modalità previste dalla legge. A quel punto, il lavoratore aveva chiesto di poter rimanere in Italia con un permesso per “attesa occupazione”, cioè il titolo che consente, in alcuni casi, di restare sul territorio nazionale per cercare un nuovo impiego.
La risposta dell’amministrazione è stata negativa, e il TAR ha confermato senza esitazioni la correttezza di quel diniego.
Il punto centrale, ribadito con chiarezza dal giudice amministrativo, è che il lavoro stagionale segue una disciplina propria, diversa e più rigida rispetto al lavoro subordinato ordinario. La normativa sull’immigrazione consente, in linea generale, al lavoratore che perde il posto di lavoro di non perdere automaticamente il diritto al soggiorno. Ma questa regola non vale per il lavoro stagionale, che per espressa scelta del legislatore resta fuori dall’ambito dell’attesa occupazione.
Non si tratta di una svista o di un vuoto normativo. Il lavoro stagionale è, per definizione, temporaneo, legato a cicli produttivi specifici e settoriali. Proprio per questo motivo, la legge esclude che esso possa trasformarsi automaticamente in una permanenza “in attesa” di nuove occasioni lavorative. Se il rapporto non viene avviato correttamente o si interrompe, il visto e il nulla osta perdono efficacia, e con essi viene meno anche il presupposto del soggiorno.
La sentenza è interessante anche per un altro passaggio, tutt’altro che secondario. Il TAR chiarisce che le circolari ministeriali, spesso richiamate per sostenere interpretazioni più elastiche, non possono mai prevalere sulla legge. Quando la norma è chiara, non esiste spazio per letture creative o adattamenti amministrativi. In materia di immigrazione, dove l’ingresso e la permanenza sul territorio incidono su interessi pubblici rilevanti, la certezza del diritto viene prima di ogni tentativo di forzatura interpretativa.
Il messaggio che emerge è netto: il lavoro stagionale non può essere utilizzato come scorciatoia per stabilizzare il soggiorno in Italia. Le eventuali possibilità di permanenza devono essere quelle previste espressamente dall’ordinamento, come la conversione del titolo nei casi consentiti, e non soluzioni “di fatto” costruite a posteriori.
Questa decisione si inserisce in una giurisprudenza ormai consolidata e rappresenta un punto fermo per operatori del diritto, datori di lavoro e lavoratori stranieri. Continuare a confondere il lavoro stagionale con il lavoro ordinario significa alimentare aspettative destinate a essere smentite, con conseguenze spesso gravi sul piano personale e giuridico.
Seasonal Work and Residence Permits: Italy’s Administrative Court Confirms the Limits of “Waiting for Employment”
A recent ruling by the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna has once again clarified a sensitive and often misunderstood aspect of Italian immigration law: foreign nationals who enter Italy with a seasonal work visa cannot obtain a residence permit for “waiting for employment” if the seasonal job does not materialise or comes to an end.
In its judgment of 5 February 2026 (no. 217), the Court examined a case involving a non-EU worker who had lawfully entered Italy on the basis of a seasonal work authorisation. After the employment relationship failed to be properly established, the applicant requested a residence permit allowing him to remain in Italy while seeking new employment. The public administration rejected the request, and the decision was challenged before the administrative court.
The ruling is clear and leaves little room for interpretative ambiguity. Italian law draws a sharp distinction between ordinary subordinate employment and seasonal work. While the legal framework allows foreign workers who lose a regular job to remain in Italy for a certain period in order to look for new employment, this possibility is expressly excluded for seasonal workers. The Court stressed that this exclusion is not accidental, but reflects the very nature of seasonal employment, which is temporary, cyclical and strictly linked to specific economic sectors.
According to the judges, when a seasonal employment relationship is not completed in accordance with the prescribed administrative procedure, the underlying authorisation and entry visa lose their legal effectiveness. In such circumstances, there is no legal basis for converting the seasonal status into a different type of residence permit. The “waiting for employment” permit, the Court explained, is not a corrective tool designed to remedy unsuccessful or incomplete procedures, but an exceptional mechanism operating only within the limits explicitly set by the legislature.
The judgment also addresses a recurring argument in immigration litigation: the reliance on ministerial circulars and administrative guidelines. While applicants often invoke these instruments to support more flexible interpretations, the Court reaffirmed a fundamental principle of administrative law. Circulars cannot override or extend statutory provisions, particularly where the law is clear and unambiguous. In the field of immigration, where access to and permanence on national territory are strictly regulated, interpretative flexibility cannot come at the expense of legal certainty and procedural coherence.
This decision fits squarely within a growing body of case law confirming a restrictive approach to seasonal work permits. Italian courts have consistently held that seasonal migration cannot be used as an indirect pathway to long-term residence or labour market stabilisation. Any possibility of remaining in Italy beyond the seasonal framework must be grounded in explicit legal provisions, such as those governing the conversion of residence permits, and cannot be achieved through administrative reinterpretation.
Beyond the individual case, the ruling has broader implications. It reinforces the idea that immigration systems depend on the strict observance of procedural rules, especially in areas closely connected to migration planning and quota mechanisms. At a time when labour migration remains a politically and socially sensitive issue across Europe, the judgment underscores the importance of maintaining clear legal boundaries between different forms of authorised stay.