lunedì 16 febbraio 2026

Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: quando l’attesa occupazione non è possibile

 Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: quando l’attesa occupazione non è possibile

Con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026 (n. 217), il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna è tornato a chiarire un punto che continua a generare equivoci, aspettative infondate e contenzioso inutile: il lavoratore straniero entrato in Italia con un visto per lavoro stagionale non ha diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva fatto ingresso regolare in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro stagionale. Tuttavia, per una serie di ragioni procedurali, il rapporto di lavoro non si era mai consolidato secondo le modalità previste dalla legge. A quel punto, il lavoratore aveva chiesto di poter rimanere in Italia con un permesso per “attesa occupazione”, cioè il titolo che consente, in alcuni casi, di restare sul territorio nazionale per cercare un nuovo impiego.

La risposta dell’amministrazione è stata negativa, e il TAR ha confermato senza esitazioni la correttezza di quel diniego.

Il punto centrale, ribadito con chiarezza dal giudice amministrativo, è che il lavoro stagionale segue una disciplina propria, diversa e più rigida rispetto al lavoro subordinato ordinario. La normativa sull’immigrazione consente, in linea generale, al lavoratore che perde il posto di lavoro di non perdere automaticamente il diritto al soggiorno. Ma questa regola non vale per il lavoro stagionale, che per espressa scelta del legislatore resta fuori dall’ambito dell’attesa occupazione.

Non si tratta di una svista o di un vuoto normativo. Il lavoro stagionale è, per definizione, temporaneo, legato a cicli produttivi specifici e settoriali. Proprio per questo motivo, la legge esclude che esso possa trasformarsi automaticamente in una permanenza “in attesa” di nuove occasioni lavorative. Se il rapporto non viene avviato correttamente o si interrompe, il visto e il nulla osta perdono efficacia, e con essi viene meno anche il presupposto del soggiorno.

La sentenza è interessante anche per un altro passaggio, tutt’altro che secondario. Il TAR chiarisce che le circolari ministeriali, spesso richiamate per sostenere interpretazioni più elastiche, non possono mai prevalere sulla legge. Quando la norma è chiara, non esiste spazio per letture creative o adattamenti amministrativi. In materia di immigrazione, dove l’ingresso e la permanenza sul territorio incidono su interessi pubblici rilevanti, la certezza del diritto viene prima di ogni tentativo di forzatura interpretativa.

Il messaggio che emerge è netto: il lavoro stagionale non può essere utilizzato come scorciatoia per stabilizzare il soggiorno in Italia. Le eventuali possibilità di permanenza devono essere quelle previste espressamente dall’ordinamento, come la conversione del titolo nei casi consentiti, e non soluzioni “di fatto” costruite a posteriori.

Questa decisione si inserisce in una giurisprudenza ormai consolidata e rappresenta un punto fermo per operatori del diritto, datori di lavoro e lavoratori stranieri. Continuare a confondere il lavoro stagionale con il lavoro ordinario significa alimentare aspettative destinate a essere smentite, con conseguenze spesso gravi sul piano personale e giuridico.

Il testo integrale della sentenza è disponibile nella pubblicazione su Calaméo al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d

Avv. Fabio Loscerbo

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New on TikTok: Permiso de residencia para menores: qué pasa al cumplir 18 años Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione, soy avvocato Fabio Loscerbo. Hoy hablamos del permiso de residencia por minoría de edad y de lo que sucede cuando el menor cumple dieciocho años, en particular de la conversión del permiso. Se trata de un momento clave que, en la práctica administrativa, sigue generando problemas y rechazos, a pesar de que el marco jurídico es claro. El permiso de residencia concedido por minoría de edad no es un título débil ni provisional. Es un permiso plenamente válido, otorgado para proteger a una persona que el ordenamiento jurídico considera vulnerable. Las dificultades suelen surgir cuando el menor alcanza la mayoría de edad y solicita la conversión del permiso, normalmente en permiso por trabajo por cuenta ajena o por búsqueda de empleo. Sobre este punto se ha pronunciado recientemente el Tribunal Administrativo Regional de Lombardía, Sección Cuarta, en una sentencia publicada el 28 de enero de 2026, relativa a un procedimiento inscrito con el número de registro general 4060 de 2025. En ese caso, la autoridad policial había rechazado la solicitud de conversión alegando que no se había obtenido el dictamen de la Dirección General de Inmigración y Políticas de Integración del Ministerio de Trabajo. El Tribunal reafirmó un principio fundamental: la obligación de recabar dicho dictamen corresponde a la administración, no al solicitante. El artículo 32 del Texto Único de Inmigración regula dos situaciones principales: los menores puestos bajo tutela o confiados a los servicios sociales, y los menores que hayan participado durante al menos dos años en un proyecto de integración social y civil. En ambos supuestos, la instrucción debe realizarse de oficio por la administración. El dictamen ministerial es obligatorio, pero no es vinculante, y su ausencia no puede justificar por sí sola la denegación de la conversión. La administración debe completar correctamente el procedimiento y valorar después la situación concreta del interesado, incluida su situación laboral. El mensaje es claro: la conversión del permiso de residencia por minoría de edad no es una concesión discrecional, sino la continuación natural de un itinerario de protección e integración. Cuando la administración no respeta el procedimiento, el rechazo es ilegal y puede ser anulado por el juez. Este paso es decisivo, porque de la conversión dependen el derecho a trabajar legalmente, construir un proyecto de vida y permanecer regularmente en Italia. Hasta el próximo episodio.

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