martedì 23 dicembre 2025

Il riconoscimento della protezione complementare tra integrazione sociale e tutela della vita privata: nota a Tribunale di Brescia, sentenza 15 dicembre 2025 (R.G. 4598/2025)

 Il riconoscimento della protezione complementare tra integrazione sociale e tutela della vita privata: nota a Tribunale di Brescia, sentenza 15 dicembre 2025 (R.G. 4598/2025)

La sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 4598/2025, si inserisce nel dibattito giurisprudenziale relativo all’ambito applicativo della protezione complementare di cui all’art. 19 del d.lgs. 286/1998, offrendo un contributo di particolare interesse sotto il profilo della ricostruzione sistematica della disciplina e dei criteri valutativi rilevanti. Il testo integrale del provvedimento è pubblicato e consultabile al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775a720c61ca034

Il Collegio affronta preliminarmente la questione della disciplina applicabile ratione temporis, chiarendo che, in presenza di una manifestazione di volontà anteriore all’11 marzo 2023, trova applicazione il testo dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione nella formulazione introdotta dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020. Tale passaggio assume rilievo centrale, poiché consente al giudice di ricondurre la protezione complementare nell’alveo della tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, secondo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

La sentenza si sofferma in modo puntuale sulla natura giuridica della protezione complementare, qualificandola come forma di tutela autonoma e direttamente collegata agli obblighi derivanti dagli artt. 2 e 10 della Costituzione, nonché dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In tale prospettiva, il Tribunale prende posizione rispetto a letture restrittive che tendono a ridurre la protezione complementare a strumento residuale o eccezionale, riaffermandone invece la funzione di garanzia dei diritti fondamentali della persona straniera stabilmente inserita nel contesto sociale italiano.

Particolarmente significativa è l’analisi dei criteri di integrazione sociale e lavorativa. Il Collegio ribadisce che il livello di integrazione non deve essere valutato secondo parametri astratti o standardizzati, ma attraverso un accertamento concreto e individualizzato, fondato su elementi oggettivi quali la continuità dell’attività lavorativa, la stabilità abitativa e la durata del soggiorno sul territorio nazionale. L’integrazione viene così intesa come processo progressivo e dinamico, non come risultato definitivo o irreversibile, coerentemente con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di tutela umanitaria e successivamente trasfusa nella protezione complementare.

Nel caso esaminato, il Tribunale ritiene che il rimpatrio del ricorrente, a fronte di un percorso di integrazione socio-lavorativa ampiamente documentato, determinerebbe una compressione sproporzionata del diritto alla vita privata, ponendosi in contrasto con gli obblighi di non respingimento derivanti dall’ordinamento interno e sovranazionale. Da ciò discende il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare e la conseguente trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per l’esecuzione del giudicato.

La decisione del Tribunale di Brescia si colloca, dunque, in una linea interpretativa che valorizza la dimensione sostanziale dell’integrazione e rafforza la tutela giurisdizionale del diritto al soggiorno nei casi in cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe una lesione ingiustificata dei suoi diritti fondamentali. La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzarne appieno l’impianto argomentativo e ne fa un precedente di sicuro interesse per la riflessione dottrinale e per la prassi applicativa in materia di protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 22 dicembre 2025

Protezione complementare, vita privata e limiti al potere di allontanamento: nota a Tribunale Ordinario di Bologna, sentenza 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025

 Protezione complementare, vita privata e limiti al potere di allontanamento: nota a Tribunale Ordinario di Bologna, sentenza 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025

Abstract
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, offre un contributo di particolare rilievo all’elaborazione giurisprudenziale in materia di protezione complementare ex articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. La decisione chiarisce la portata del diritto al rispetto della vita privata e familiare quale limite sostanziale al potere amministrativo di diniego e di allontanamento, ribadendo la natura di diritto soggettivo della tutela quando risulti accertato un radicamento effettivo nel territorio nazionale. L’analisi si sofferma sui criteri di valutazione dell’integrazione, sul principio di proporzionalità e sul regime transitorio applicabile alle istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20.


1. Inquadramento normativo della protezione complementare

La protezione complementare trova il proprio fondamento nell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione, come riformulato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, numero 173. La norma ha ampliato in modo significativo l’area di tutela, ancorando il divieto di respingimento ed espulsione non soltanto al rischio di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti, ma anche alla salvaguardia del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in coerenza con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

In tale prospettiva, la protezione complementare si configura come strumento residuale ma autonomo, volto a intercettare situazioni in cui l’allontanamento forzato dal territorio nazionale determinerebbe una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona, pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.


2. Il caso deciso dal Tribunale Ordinario di Bologna

Con la sentenza in commento, il Tribunale Ordinario di Bologna è stato chiamato a valutare la legittimità di un diniego di protezione complementare fondato su un giudizio negativo circa il grado di integrazione sociale della richiedente, espresso dalla Commissione territoriale e recepito dall’autorità questorile.

Il Collegio ha ricostruito in modo analitico il percorso di vita della ricorrente, valorizzando elementi quali la lunga permanenza in Italia, la stabilità del nucleo familiare, la frequenza scolastica dei figli, l’attività lavorativa, seppur caratterizzata da discontinuità, e l’autonomia abitativa. Tali circostanze sono state considerate nel loro insieme, secondo una valutazione complessiva e non frammentaria, idonea a restituire la dimensione reale del radicamento maturato nel territorio nazionale.


3. Vita privata, integrazione e principio di proporzionalità

Uno dei profili più significativi della decisione risiede nell’interpretazione estensiva della nozione di vita privata, intesa come rete di relazioni sociali, affettive e professionali che concorrono a definire l’identità personale dell’individuo. In questa prospettiva, l’integrazione non viene concepita come un traguardo ideale o assoluto, bensì come un processo dinamico, dimostrabile attraverso ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà sociale italiana.

Il Tribunale richiama espressamente il principio di proporzionalità, evidenziando come l’interferenza dello Stato nella vita privata e familiare dello straniero possa ritenersi legittima soltanto in presenza di concrete e attuali esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. In mancanza di tali presupposti, l’allontanamento dal territorio nazionale si traduce in una compressione ingiustificata dei diritti fondamentali, incompatibile con l’articolo 8 CEDU e con la stessa ratio dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione.


4. Regime transitorio e disciplina applicabile

Particolarmente rilevante è il richiamo al regime transitorio previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50. Il Tribunale ribadisce che, per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguente riconoscimento di un permesso di soggiorno di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.

Tale precisazione assume un valore sistematico, poiché contrasta prassi amministrative tese ad applicare retroattivamente la normativa più restrittiva, in violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento.


5. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e contribuisce a rafforzare l’idea della protezione complementare come diritto soggettivo pieno, azionabile in sede giurisdizionale. La decisione conferma che il giudizio sull’integrazione deve essere sostanziale e individualizzato e che l’Amministrazione non può limitarsi a valutazioni stereotipate o meramente formali.

La pubblicazione integrale della sentenza è disponibile al seguente link Calameo, utile per la consultazione e l’approfondimento del testo originale:
https://www.calameo.com/books/0080797751165099142b8

Avv. Fabio Loscerbo

domenica 21 dicembre 2025

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)

 TEMA

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)


Abstract
Il contributo analizza un recente decreto del Tribunale di Bologna, emesso il 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024), che riconosce il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La decisione si colloca nel dibattito aperto dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50, e offre una ricostruzione sistematica della protezione complementare quale espressione del diritto d’asilo costituzionalmente garantito. Particolare attenzione è dedicata al ruolo della vita privata e familiare, alla funzione del giudizio comparativo e al rapporto tra obblighi costituzionali e fonti convenzionali, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.


1. Inquadramento normativo della protezione complementare dopo il 2023

La riforma del 2023 ha inciso profondamente sull’assetto dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, abrogando i periodi che, nella formulazione introdotta nel 2020, tipizzavano espressamente i criteri relativi alla vita privata e familiare. Ciò ha alimentato, nella prassi amministrativa, l’idea di un ridimensionamento della protezione speciale, ridotta a clausola residuale di non-refoulement in senso stretto.

Il decreto in commento prende posizione in modo netto contro tale impostazione, ricostruendo la disciplina vigente come un ritorno, sul piano sistematico, al quadro anteriore al 2020, nel quale la protezione umanitaria – oggi protezione complementare – trovava fondamento diretto negli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, comma 6, e dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La soppressione di singoli indici normativi non comporta, secondo il Tribunale, l’eliminazione del diritto sostanziale alla tutela, che continua a operare quale limite invalicabile ai provvedimenti di allontanamento.


2. Protezione complementare e diritto d’asilo costituzionale

Uno degli aspetti di maggiore interesse del decreto è il collegamento esplicito tra protezione complementare e diritto d’asilo di cui all’art. 10, terzo comma, della Costituzione. Il Tribunale chiarisce che la protezione speciale non rappresenta una concessione discrezionale dell’amministrazione, bensì una forma di attuazione del diritto d’asilo in senso costituzionale, inteso come diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita.

In questa prospettiva, la protezione complementare assume una portata più ampia rispetto agli obblighi minimi derivanti dal diritto dell’Unione europea o dalla sola Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il richiamo agli obblighi costituzionali consente all’ordinamento interno di assicurare un livello di tutela rafforzato, non comprimibile attraverso interpretazioni restrittive fondate esclusivamente su parametri sovranazionali più limitativi.


3. Vita privata e familiare come parametro centrale di tutela

Il decreto dedica un’ampia parte della motivazione alla tutela della vita privata e familiare, richiamando l’art. 8 CEDU e il suo radicamento negli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione. La vita privata non viene intesa in senso statico o meramente familiare, ma come insieme delle relazioni sociali, lavorative e affettive attraverso cui la persona sviluppa la propria identità.

Il Tribunale sottolinea come l’integrazione non possa essere ridotta al solo dato occupazionale, pur rilevante, ma debba essere valutata nella sua dimensione complessiva e concreta. L’allontanamento forzato di uno straniero che abbia radicato in Italia la propria vita privata comporta un rischio di vulnerabilità qualificata, suscettibile di integrare una lesione dei diritti fondamentali, anche in assenza di persecuzioni o trattamenti inumani nel Paese di origine.


4. Il giudizio comparativo e il principio di proporzionalità

Elemento cardine della decisione è il giudizio comparativo tra la situazione nel Paese di origine e il percorso di integrazione realizzato in Italia. Il Tribunale si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che richiede una valutazione caso per caso, fondata su elementi concreti e attuali, e orientata al bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

In linea con gli arresti più recenti della Corte di cassazione, viene ribadito che non è necessario un percorso di integrazione “compiuto” o definitivo: è sufficiente che emergano segni univoci e seri di un radicamento effettivo, tali da rendere sproporzionato l’allontanamento. La comparazione attenuata diviene così lo strumento attraverso cui il giudice verifica se il rimpatrio determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e familiare, tale da incidere sul nucleo essenziale della dignità umana.


5. Ricadute sistematiche e prospettive applicative

Il decreto del Tribunale di Bologna offre un contributo di particolare rilevanza per la prassi giudiziaria e amministrativa. Esso chiarisce che la riforma del 2023 non ha svuotato di contenuto la protezione complementare, ma ha riaffidato alla giurisprudenza il compito di ricostruirne i parametri alla luce dei principi costituzionali e convenzionali.

Ne deriva un modello di protezione non automatica, ma rigorosa, nel quale l’integrazione sociale assume valore giuridico pieno e la vita privata e familiare diviene il fulcro del bilanciamento. In un contesto segnato da tensioni tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali, la decisione in esame riafferma il ruolo del giudice quale garante ultimo della dignità della persona straniera.


Riferimento alla pubblicazione
Il testo integrale del decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024) è consultabile nella versione pubblicata su Calameo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/0080797751346a938fdea


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 20 dicembre 2025

الحماية التكميلية في الإطار القانوني اللاحق للمرسوم-بقانون رقم 20 لسنة 2023: استمرارية حماية الحياة الخاصة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ووظيفة المادة 5، الفقرة 6، من النص الموحد للهجرة



الحماية التكميلية في الإطار القانوني اللاحق للمرسوم-بقانون رقم 20 لسنة 2023: استمرارية حماية الحياة الخاصة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ووظيفة المادة 5، الفقرة 6، من النص الموحد للهجرة

مع الإشارة إلى النشر الكامل للقرار المتاح على Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

مقدمة

يتناول هذا البحث القرار الصادر عن المحكمة العادية في بولونيا، الدائرة المتخصصة في شؤون الهجرة والحماية الدولية وحرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي، بتاريخ 5 ديسمبر 2025، في الدعوى رقم R.G. 10860/2024. ويقدّم القرار تحليلاً منظّماً ومعمّقاً لمؤسسة الحماية التكميلية في ضوء الإطار التشريعي الناتج عن التعديلات التي أدخلها المرسوم-بقانون رقم 20 لسنة 2023، المحوّل مع تعديلات إلى القانون رقم 50 لسنة 2023.

وتكمن أهمية القرار في كونه يعالج إحدى أكثر المسائل إثارة للجدل في الإطار التشريعي الجديد، وهي مصير حماية الحياة الخاصة والعائلية بعد إلغاء المعايير المنصوص عليها صراحةً في المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 بصيغته السابقة.

النص الكامل للقرار متاح على الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

إصلاح سنة 2023 واستمرار الحماية الاتفاقية

تؤكد المحكمة أن التدخل التشريعي لسنة 2023 لم يمسّ جوهر مبدأ عدم الإعادة القسرية (refoulement)، ولم يؤدِّ إلى إلغاء حماية الحياة الخاصة والعائلية بوصفها أساساً لـ الحماية التكميلية، باعتبارها حقاً ذاتياً مستنداً إلى التزامات دستورية ودولية.

وتبرز حيثيات الحكم الإحالة المستمرة، ضمن المادة 19 من النص الموحد للهجرة، إلى المادة 5، الفقرة 6، من النص نفسه، بوصفها قاعدة إقفال للنظام القانوني وآلية لإدماج الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنظور، فإن إلغاء المعايير القانونية المعيارية لا يعني إلغاء الحماية، بل الانتقال من تنظيم جامد إلى شرط مرن.

الحماية التكميلية ودور اجتهاد محكمة النقض

يندرج القرار بوعي ضمن الاتجاه الحديث لاجتهاد محكمة النقض الإيطالية، الذي أكد أن الحماية التكميلية لا تزال قابلة للتطبيق أيضاً فيما يتعلق بالحياة الخاصة والعائلية للأجنبي، بوصفها تعبيراً عن التزامات تعلو على التشريع العادي.

وتتبنّى المحكمة الرأي القائل إن إصلاح 2023 أثّر في الطابع النمطي التشريعي للمؤسسة، من دون أن يمسّ بوظيفتها المتمثلة في حماية الحقوق الأساسية، مؤكدةً الدور المحوري للقاضي في إعادة بناء مضمون الحماية التكميلية من خلال موازنة المصالح المتعارضة.

الاندماج المهني بوصفه بُعداً من أبعاد الحياة الخاصة

في القضية محلّ البحث، جرى الاعتراف بـ الحماية التكميلية استناداً إلى ثبوت وجود حياة خاصة متجذّرة في الإقليم الوطني. وقد أولت المحكمة أهمية مركزية للاستقرار المهني والدخل المشروع لطالب الحماية، مع الإشارة صراحةً إلى اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يعتبر النشاط المهني أحد السياقات الأساسية التي تطوّر فيها الأفراد علاقاتهم الاجتماعية والشخصية.

وعليه، لا يُنظر إلى العمل باعتباره مؤشراً اقتصادياً فحسب، بل بوصفه عنصراً بنيوياً من عناصر الحياة الخاصة المحمية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك انسجاماً مع تطوّر الاجتهاد الأوروبي والوطني في مجال الحماية التكميلية.

موازنة المصالح وحدود الحماية التكميلية

تشدد حيثيات الحكم، في الوقت ذاته، على أن الحماية التكميلية لا تُعدّ حقاً تلقائياً ولا آلية لتسوية عامة للأوضاع. وتظلّ موازنة هذه الحماية مع مقتضيات الأمن القومي والنظام العام أمراً ضرورياً، وفقاً لمبادئ التناسب والمعقولية.

وبالتالي، لا تُمنح الحماية إلا في حال توافر تجذّر فعلي وجوهري في بلد الاستقبال، وفي غياب أسباب مانعة راجحة، بما يؤكد فهماً صارماً وغير توسّعي لهذه المؤسسة القانونية.

خلاصات

يشكّل قرار المحكمة العادية في بولونيا الصادر في 5 ديسمبر 2025 إسهاماً بالغ الأهمية في إعادة بناء مؤسسة الحماية التكميلية في المرحلة اللاحقة للمرسوم-بقانون رقم 20 لسنة 2023. ويؤكد القرار أن الإصلاح لم يُفرغ المؤسسة من مضمونها، بل أعاد تعريف تقنية تطبيقها، معيداً الاعتبار للتقييم القضائي الفردي ولموازنة الحقوق الأساسية.

ويتيح النشر الكامل للقرار الاطلاع على تعليل واسع ومنهجي، يصلح لأن يكون مرجعاً للممارسة القضائية وللنقاش الفقهي.

النص الكامل للقرار متاح على Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae


Avv. Fabio Loscerbo


venerdì 19 dicembre 2025

La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI

 

La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI

Con riferimento alla pubblicazione integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

Premessa

Il presente contributo analizza il decreto del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, emesso in data 5 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 10860/2024. Il provvedimento affronta in modo articolato la disciplina della protezione complementare nel quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023.

La decisione assume particolare rilievo poiché interviene su una delle questioni più controverse del nuovo assetto normativo: la sorte della tutela della vita privata e familiare dopo l’abrogazione dei parametri espressamente previsti dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella sua formulazione previgente.

Il testo integrale del decreto è consultabile alla seguente pubblicazione:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

La riforma del 2023 e la permanenza della tutela convenzionale

Il Tribunale chiarisce che l’intervento del legislatore del 2023 non ha inciso sul nucleo essenziale del divieto di refoulement né ha determinato l’eliminazione della tutela della vita privata e familiare quale fondamento della protezione complementare, in quanto diritto soggettivo ancorato a obblighi costituzionali e internazionali.

La motivazione valorizza il richiamo, tuttora presente nell’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione, all’art. 5, comma 6, del medesimo testo normativo, quale norma di chiusura del sistema e veicolo di integrazione degli obblighi derivanti dalla CEDU. In questa prospettiva, l’abrogazione dei criteri legali tipizzati non equivale alla soppressione della tutela, ma comporta il superamento di una disciplina rigida a favore di una clausola elastica.

La protezione complementare e il ruolo della giurisprudenza di legittimità

La decisione si inserisce consapevolmente nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ribadito come la protezione complementare continui a operare anche in relazione alla vita privata e familiare dello straniero, in quanto espressione di obblighi sovraordinati rispetto alla legislazione ordinaria.

Il Tribunale recepisce l’impostazione secondo cui la riforma del 2023 ha inciso sulla tipicità normativa dell’istituto, ma non sulla sua funzione di tutela dei diritti fondamentali, riaffermando il ruolo del giudice nel ricostruire il contenuto della protezione complementare attraverso il bilanciamento degli interessi in gioco.

L’integrazione lavorativa come dimensione della vita privata

Nel caso esaminato, la protezione complementare viene riconosciuta sulla base della dimostrata esistenza di una vita privata radicata sul territorio nazionale. Il Tribunale attribuisce rilievo centrale alla stabilità lavorativa e reddituale del richiedente, richiamando espressamente l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui l’attività lavorativa costituisce uno degli spazi principali di sviluppo delle relazioni sociali e personali.

Il lavoro viene così considerato non come mero indicatore economico, ma come elemento strutturale della vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU, coerentemente con l’evoluzione giurisprudenziale europea e nazionale in materia di protezione complementare.

Bilanciamento e limiti della protezione complementare

La pronuncia ribadisce che la protezione complementare non configura un diritto automatico né uno strumento di regolarizzazione generalizzata. Resta imprescindibile il bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

La tutela opera, dunque, solo in presenza di un radicamento effettivo e significativo e in assenza di elementi ostativi prevalenti, confermando una concezione rigorosa e non espansiva dell’istituto.

Considerazioni conclusive

Il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 rappresenta un contributo di particolare rilievo alla ricostruzione dell’istituto della protezione complementare nel periodo successivo al D.L. 20/2023. La decisione conferma che la riforma non ha svuotato l’istituto, ma ne ha ridefinito la tecnica applicativa, restituendo centralità al giudizio concreto e al bilanciamento dei diritti fondamentali.

La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzare una motivazione ampia e sistematica, idonea a costituire un punto di riferimento per la prassi giudiziaria e per il dibattito dottrinale.

Testo integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae


Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 17 dicembre 2025

La protección complementaria en el régimen posterior al Decreto-ley n.º 20/2023: continuidad de la tutela de la vida privada conforme al artículo 8 del CEDH y función del artículo 5, apartado 6, del Texto Único de Inmigración



La protección complementaria en el régimen posterior al Decreto-ley n.º 20/2023: continuidad de la tutela de la vida privada conforme al artículo 8 del CEDH y función del artículo 5, apartado 6, del Texto Único de Inmigración

Con referencia a la publicación íntegra del decreto disponible en Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

Introducción

El presente trabajo analiza el decreto dictado por el Tribunal Ordinario de Bolonia, Sección especializada en materia de inmigración, protección internacional y libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea, de fecha 5 de diciembre de 2025, en el procedimiento R.G. 10860/2024. La resolución ofrece un examen estructurado y profundo de la protección complementaria en el marco normativo resultante de las modificaciones introducidas por el Decreto-ley n.º 20/2023, convertido con modificaciones en la Ley n.º 50/2023.

La decisión reviste especial relevancia porque aborda una de las cuestiones más controvertidas del nuevo marco legislativo: el destino de la tutela de la vida privada y familiar tras la derogación de los parámetros expresamente previstos en el artículo 19, apartado 1.1, del Decreto Legislativo n.º 286/1998 en su redacción anterior.

El texto íntegro del decreto está disponible en la siguiente publicación:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

La reforma de 2023 y la permanencia de la tutela convencional

El Tribunal aclara que la intervención legislativa de 2023 no ha afectado al núcleo esencial de la prohibición de refoulement, ni ha eliminado la tutela de la vida privada y familiar como fundamento de la protección complementaria, en cuanto derecho subjetivo anclado en obligaciones constitucionales e internacionales.

La motivación destaca la referencia aún presente en el artículo 19 del Texto Único de Inmigración al artículo 5, apartado 6, del mismo cuerpo normativo, que actúa como cláusula de cierre del sistema y como vía de incorporación de las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, la derogación de los criterios legales tipificados no equivale a la supresión de la tutela, sino que marca el paso de una disciplina rígida a una cláusula flexible.

La protección complementaria y el papel de la jurisprudencia del Tribunal Supremo

La decisión se inscribe conscientemente en la línea marcada por la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo italiano (Corte di cassazione), que ha reafirmado que la protección complementaria continúa operando también en relación con la vida privada y familiar de la persona extranjera, como expresión de obligaciones que prevalecen sobre la legislación ordinaria.

El Tribunal acoge la interpretación según la cual la reforma de 2023 ha incidido en la tipicidad normativa del instituto, pero no en su función de tutela de los derechos fundamentales, reafirmando así el papel central del juez en la reconstrucción del contenido de la protección complementaria mediante un ejercicio de ponderación de los intereses en juego.

La integración laboral como dimensión de la vida privada

En el caso examinado, la protección complementaria se reconoce sobre la base de la demostrada existencia de una vida privada arraigada en el territorio nacional. El Tribunal concede especial relevancia a la estabilidad laboral y de ingresos del solicitante, remitiéndose expresamente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual la actividad profesional constituye uno de los principales ámbitos en los que las personas desarrollan relaciones sociales y personales.

El trabajo es considerado así no como un mero indicador económico, sino como un elemento estructural de la vida privada protegida por el artículo 8 del CEDH, en coherencia con la evolución de la jurisprudencia europea y nacional en materia de protección complementaria.

Ponderación de intereses y límites de la protección complementaria

La resolución subraya, al mismo tiempo, que la protección complementaria no configura un derecho automático ni un instrumento de regularización generalizada. Sigue siendo imprescindible la ponderación con las exigencias de seguridad nacional y de orden público, conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

La tutela opera, por tanto, únicamente en presencia de un arraigo efectivo y significativo y en ausencia de causas excluyentes prevalentes, confirmando una concepción rigurosa y no expansiva del instituto.

Consideraciones finales

El decreto del Tribunal Ordinario de Bolonia de 5 de diciembre de 2025 constituye una aportación de notable importancia a la reconstrucción del instituto de la protección complementaria en el período posterior al Decreto-ley n.º 20/2023. La decisión confirma que la reforma no ha vaciado de contenido el instituto, sino que ha redefinido su técnica de aplicación, devolviendo centralidad a la valoración judicial caso por caso y a la ponderación de los derechos fundamentales.

La publicación íntegra de la resolución permite apreciar una motivación amplia y sistemática, apta para convertirse en un punto de referencia tanto para la práctica judicial como para el debate doctrinal.

Texto íntegro del decreto disponible en Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae


Avv. Fabio Loscerbo


martedì 16 dicembre 2025

Título: Protección complementaria después del Decreto Cutro: qué significa realmente

 Título: Protección complementaria después del Decreto Cutro: qué significa realmente


Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración.
Mi nombre es Avv. Fabio Loscerbo.

Hoy hablamos de una decisión importante del Tribunal de Bolonia, del 5 de diciembre de 2025, que se refiere a la protección complementaria.

Después del Decreto Cutro, muchas personas pensaron que este tipo de protección había sido eliminada. El Tribunal explica con claridad que esto no es cierto. La protección complementaria sigue existiendo.

En palabras sencillas, el Estado italiano debe seguir respetando los derechos fundamentales de las personas extranjeras. Uno de estos derechos es el derecho a la vida privada, es decir, el derecho a continuar una vida construida en Italia, con trabajo, relaciones y estabilidad.

La ley ha cambiado, pero la protección no ha desaparecido. Lo que ha cambiado es que ya no existen reglas rígidas. Ahora el juez debe analizar cada situación personal, caso por caso.

En el caso decidido por el Tribunal de Bolonia, el trabajo fue muy importante. No solo porque la persona tenía un ingreso, sino porque a través del trabajo se construyen relaciones, amistades y una vida normal en Italia.

Pero atención: la protección complementaria no es automática y no es una regularización general. Si existen problemas graves de orden público o de seguridad, la protección puede ser negada.

El mensaje es claro: si una persona ha construido una vida real y regular en Italia, la ley puede proteger esa vida. Pero cada caso debe ser evaluado con cuidado.

Gracias por escuchar.
Mi nombre es Avv. Fabio Loscerbo y esto fue Derecho de la Inmigración.

Refuzimi i autorizimit të punës: punëtori i huaj nuk ka të drejtë ankimi Një vendim italian sqaron kush ka legjitimitet në procedurat e emigracionit për punë

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