lunedì 16 febbraio 2026

Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: quando l’attesa occupazione non è possibile

 Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: quando l’attesa occupazione non è possibile

Con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026 (n. 217), il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna è tornato a chiarire un punto che continua a generare equivoci, aspettative infondate e contenzioso inutile: il lavoratore straniero entrato in Italia con un visto per lavoro stagionale non ha diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva fatto ingresso regolare in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro stagionale. Tuttavia, per una serie di ragioni procedurali, il rapporto di lavoro non si era mai consolidato secondo le modalità previste dalla legge. A quel punto, il lavoratore aveva chiesto di poter rimanere in Italia con un permesso per “attesa occupazione”, cioè il titolo che consente, in alcuni casi, di restare sul territorio nazionale per cercare un nuovo impiego.

La risposta dell’amministrazione è stata negativa, e il TAR ha confermato senza esitazioni la correttezza di quel diniego.

Il punto centrale, ribadito con chiarezza dal giudice amministrativo, è che il lavoro stagionale segue una disciplina propria, diversa e più rigida rispetto al lavoro subordinato ordinario. La normativa sull’immigrazione consente, in linea generale, al lavoratore che perde il posto di lavoro di non perdere automaticamente il diritto al soggiorno. Ma questa regola non vale per il lavoro stagionale, che per espressa scelta del legislatore resta fuori dall’ambito dell’attesa occupazione.

Non si tratta di una svista o di un vuoto normativo. Il lavoro stagionale è, per definizione, temporaneo, legato a cicli produttivi specifici e settoriali. Proprio per questo motivo, la legge esclude che esso possa trasformarsi automaticamente in una permanenza “in attesa” di nuove occasioni lavorative. Se il rapporto non viene avviato correttamente o si interrompe, il visto e il nulla osta perdono efficacia, e con essi viene meno anche il presupposto del soggiorno.

La sentenza è interessante anche per un altro passaggio, tutt’altro che secondario. Il TAR chiarisce che le circolari ministeriali, spesso richiamate per sostenere interpretazioni più elastiche, non possono mai prevalere sulla legge. Quando la norma è chiara, non esiste spazio per letture creative o adattamenti amministrativi. In materia di immigrazione, dove l’ingresso e la permanenza sul territorio incidono su interessi pubblici rilevanti, la certezza del diritto viene prima di ogni tentativo di forzatura interpretativa.

Il messaggio che emerge è netto: il lavoro stagionale non può essere utilizzato come scorciatoia per stabilizzare il soggiorno in Italia. Le eventuali possibilità di permanenza devono essere quelle previste espressamente dall’ordinamento, come la conversione del titolo nei casi consentiti, e non soluzioni “di fatto” costruite a posteriori.

Questa decisione si inserisce in una giurisprudenza ormai consolidata e rappresenta un punto fermo per operatori del diritto, datori di lavoro e lavoratori stranieri. Continuare a confondere il lavoro stagionale con il lavoro ordinario significa alimentare aspettative destinate a essere smentite, con conseguenze spesso gravi sul piano personale e giuridico.

Il testo integrale della sentenza è disponibile nella pubblicazione su Calaméo al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d

Avv. Fabio Loscerbo

Seasonal Work and Residence Permits: Italy’s Administrative Court Confirms the Limits of “Waiting for Employment”

 Seasonal Work and Residence Permits: Italy’s Administrative Court Confirms the Limits of “Waiting for Employment”

A recent ruling by the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna has once again clarified a sensitive and often misunderstood aspect of Italian immigration law: foreign nationals who enter Italy with a seasonal work visa cannot obtain a residence permit for “waiting for employment” if the seasonal job does not materialise or comes to an end.

In its judgment of 5 February 2026 (no. 217), the Court examined a case involving a non-EU worker who had lawfully entered Italy on the basis of a seasonal work authorisation. After the employment relationship failed to be properly established, the applicant requested a residence permit allowing him to remain in Italy while seeking new employment. The public administration rejected the request, and the decision was challenged before the administrative court.

The ruling is clear and leaves little room for interpretative ambiguity. Italian law draws a sharp distinction between ordinary subordinate employment and seasonal work. While the legal framework allows foreign workers who lose a regular job to remain in Italy for a certain period in order to look for new employment, this possibility is expressly excluded for seasonal workers. The Court stressed that this exclusion is not accidental, but reflects the very nature of seasonal employment, which is temporary, cyclical and strictly linked to specific economic sectors.

According to the judges, when a seasonal employment relationship is not completed in accordance with the prescribed administrative procedure, the underlying authorisation and entry visa lose their legal effectiveness. In such circumstances, there is no legal basis for converting the seasonal status into a different type of residence permit. The “waiting for employment” permit, the Court explained, is not a corrective tool designed to remedy unsuccessful or incomplete procedures, but an exceptional mechanism operating only within the limits explicitly set by the legislature.

The judgment also addresses a recurring argument in immigration litigation: the reliance on ministerial circulars and administrative guidelines. While applicants often invoke these instruments to support more flexible interpretations, the Court reaffirmed a fundamental principle of administrative law. Circulars cannot override or extend statutory provisions, particularly where the law is clear and unambiguous. In the field of immigration, where access to and permanence on national territory are strictly regulated, interpretative flexibility cannot come at the expense of legal certainty and procedural coherence.

This decision fits squarely within a growing body of case law confirming a restrictive approach to seasonal work permits. Italian courts have consistently held that seasonal migration cannot be used as an indirect pathway to long-term residence or labour market stabilisation. Any possibility of remaining in Italy beyond the seasonal framework must be grounded in explicit legal provisions, such as those governing the conversion of residence permits, and cannot be achieved through administrative reinterpretation.

Beyond the individual case, the ruling has broader implications. It reinforces the idea that immigration systems depend on the strict observance of procedural rules, especially in areas closely connected to migration planning and quota mechanisms. At a time when labour migration remains a politically and socially sensitive issue across Europe, the judgment underscores the importance of maintaining clear legal boundaries between different forms of authorised stay.

The full text of the judgment is available in the Calaméo publication at the following link:
Clickable link: https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d
Plain link: https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d

Avv. Fabio Loscerbo

L’assenza dal territorio nazionale e il diniego del permesso di soggiorno: continuità del soggiorno e limiti della tutela amministrativa

 L’assenza dal territorio nazionale e il diniego del permesso di soggiorno: continuità del soggiorno e limiti della tutela amministrativa

Abstract
Il contributo analizza il rilievo giuridico dell’assenza dal territorio italiano nel corso di una procedura amministrativa in materia di immigrazione, con particolare riferimento al rinnovo del permesso di soggiorno. Muovendo dall’esame della normativa vigente e della più recente giurisprudenza amministrativa, il lavoro approfondisce il nesso tra continuità del soggiorno, regolarità dell’ingresso e permanenza dei requisiti richiesti per il titolo di soggiorno, evidenziando come l’assenza possa assumere valore dirimente ai fini del diniego.


Nel diritto dell’immigrazione, il tema dell’assenza dal territorio nazionale rappresenta uno snodo centrale, spesso sottovalutato nella prassi ma decisivo sul piano giuridico. La disciplina del permesso di soggiorno, infatti, non si esaurisce nella presentazione formale di un’istanza o nel rispetto dei termini procedimentali, ma presuppone la permanenza effettiva e continuativa dello straniero sul territorio dello Stato.

Il quadro normativo delineato dal Testo Unico sull’Immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione costruisce il titolo di soggiorno come espressione di un rapporto giuridico che si fonda sulla presenza. L’ingresso regolare e la continuità del soggiorno non costituiscono meri presupposti iniziali, ma requisiti che devono permanere nel tempo. Ne consegue che l’interruzione del soggiorno, specie se prolungata o non assistita da un valido titolo di reingresso, incide direttamente sulla legittimità del rinnovo.

La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente chiarito questo aspetto, affermando che l’assenza dall’Italia durante la pendenza di una procedura non è un fatto neutro. Al contrario, essa può determinare la perdita dei requisiti richiesti per il soggiorno e condurre a un diniego che assume natura sostanzialmente vincolata. In tali ipotesi, l’Amministrazione non è chiamata a una valutazione comparativa o discrezionale, ma prende atto del venir meno di un presupposto normativo essenziale.

Particolarmente significativa è la ricostruzione offerta da una recente pronuncia del giudice amministrativo, che ha ritenuto legittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di un’assenza protratta all’estero e del mancato rientro nel periodo di validità del visto di reingresso. La decisione valorizza il principio secondo cui il titolo di soggiorno non può sopravvivere a una cesura del rapporto territoriale, poiché la continuità della presenza costituisce elemento strutturale della fattispecie.

Sotto il profilo procedimentale, tale impostazione produce conseguenze rilevanti anche in relazione alle garanzie partecipative. Quando il diniego discende automaticamente dal venir meno dei requisiti di ingresso e soggiorno, la giurisprudenza tende a qualificare il provvedimento come vincolato, ridimensionando l’incidenza di eventuali vizi procedimentali. Ciò rafforza ulteriormente il peso attribuito al dato fattuale dell’assenza, che finisce per assorbire ogni ulteriore profilo difensivo.

In termini sistematici, emerge una concezione rigorosa del soggiorno dello straniero, inteso come relazione giuridica dinamica ma ancorata alla presenza fisica sul territorio. L’assenza, soprattutto se non giustificata o non regolarizzata attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, segna una discontinuità che l’ordinamento non è tenuto a colmare.

Da qui l’importanza, sul piano applicativo, di una valutazione preventiva e consapevole di ogni spostamento fuori dall’Italia durante una procedura amministrativa. Nel diritto dell’immigrazione, il fattore temporale e territoriale assume un valore che travalica la dimensione meramente fattuale, traducendosi in un vero e proprio criterio di legittimità del titolo di soggiorno.

Il presente contributo è pubblicato e consultabile integralmente su Calaméo al seguente link:
https://www.calameo.com/books/0080797759e6d98d60004


Avv. Fabio Loscerbo

Criminal Records and Residence Permit Refusals


 

New on TikTok: Permesso stagionale: se non segui la procedura, il permesso non arriva Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e oggi affrontiamo un tema molto concreto, che riguarda migliaia di persone ogni anno: il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale e l’obbligo di rispettare integralmente la procedura amministrativa prevista dalla legge. Il permesso stagionale non è un titolo “flessibile”. È un permesso che nasce e vive dentro una procedura rigidamente scandita, che coinvolge lo Sportello Unico per l’Immigrazione, la Prefettura, il datore di lavoro e solo in una fase successiva la Questura. Saltare uno di questi passaggi significa, nella maggior parte dei casi, compromettere l’intera procedura. .Questo principio è stato ribadito in modo molto chiaro dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, con la sentenza pubblicata il 22 gennaio 2026, resa sul ricorso numero di ruolo generale 15944 del 2025tar roma permesso stagionale e … In quel caso, la Questura aveva dichiarato irricevibile una domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, perché mancava un passaggio fondamentale: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico. La ricorrente aveva tentato di presentare direttamente l’istanza in Questura, sostenendo che il mancato perfezionamento della procedura fosse imputabile al datore di lavoro. Il Tribunale è stato netto: la Questura ha agito correttamente, perché in presenza della mancanza del contratto di soggiorno il provvedimento di irricevibilità è un atto dovuto e vincolato. Non conta l’integrazione sociale, non conta l’esistenza di un nuovo lavoro, non conta nemmeno l’eventuale inerzia di altre amministrazioni. Se la procedura non è completata nel modo previsto dalla legge, il permesso non può essere rilasciato. La sentenza chiarisce anche un altro punto importante: se il problema è un ritardo o un’inerzia della Prefettura, la strada non è aggirare la procedura, ma attivare gli strumenti giuridici corretti, come il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione. Il messaggio è semplice, ma va detto con chiarezza: nel permesso stagionale la forma è sostanza. La procedura amministrativa non è un dettaglio burocratico, ma il presupposto stesso del diritto al soggiorno. Nei prossimi episodi continueremo ad analizzare casi concreti, perché nel diritto dell’immigrazione conoscere le regole, e rispettarle, fa davvero la differenza. A presto, su Diritto dell’Immigrazione.

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Seasonal Permit Conversion in Italy


 

New on TikTok: Permiso de residencia para menores: qué pasa al cumplir 18 años Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione, soy avvocato Fabio Loscerbo. Hoy hablamos del permiso de residencia por minoría de edad y de lo que sucede cuando el menor cumple dieciocho años, en particular de la conversión del permiso. Se trata de un momento clave que, en la práctica administrativa, sigue generando problemas y rechazos, a pesar de que el marco jurídico es claro. El permiso de residencia concedido por minoría de edad no es un título débil ni provisional. Es un permiso plenamente válido, otorgado para proteger a una persona que el ordenamiento jurídico considera vulnerable. Las dificultades suelen surgir cuando el menor alcanza la mayoría de edad y solicita la conversión del permiso, normalmente en permiso por trabajo por cuenta ajena o por búsqueda de empleo. Sobre este punto se ha pronunciado recientemente el Tribunal Administrativo Regional de Lombardía, Sección Cuarta, en una sentencia publicada el 28 de enero de 2026, relativa a un procedimiento inscrito con el número de registro general 4060 de 2025. En ese caso, la autoridad policial había rechazado la solicitud de conversión alegando que no se había obtenido el dictamen de la Dirección General de Inmigración y Políticas de Integración del Ministerio de Trabajo. El Tribunal reafirmó un principio fundamental: la obligación de recabar dicho dictamen corresponde a la administración, no al solicitante. El artículo 32 del Texto Único de Inmigración regula dos situaciones principales: los menores puestos bajo tutela o confiados a los servicios sociales, y los menores que hayan participado durante al menos dos años en un proyecto de integración social y civil. En ambos supuestos, la instrucción debe realizarse de oficio por la administración. El dictamen ministerial es obligatorio, pero no es vinculante, y su ausencia no puede justificar por sí sola la denegación de la conversión. La administración debe completar correctamente el procedimiento y valorar después la situación concreta del interesado, incluida su situación laboral. El mensaje es claro: la conversión del permiso de residencia por minoría de edad no es una concesión discrecional, sino la continuación natural de un itinerario de protección e integración. Cuando la administración no respeta el procedimiento, el rechazo es ilegal y puede ser anulado por el juez. Este paso es decisivo, porque de la conversión dependen el derecho a trabajar legalmente, construir un proyecto de vida y permanecer regularmente en Italia. Hasta el próximo episodio.

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