martedì 25 marzo 2025

Due ordinanze interlocutorie del Tribunale di Bologna sulla protezione complementare: chiesti chiarimenti alla Questura di Bologna

 

Due ordinanze interlocutorie del Tribunale di Bologna sulla protezione complementare: chiesti chiarimenti alla Questura di Bologna

Con due distinte ordinanze entrambe datate 5 marzo 2025, il Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione – ha disposto approfondimenti istruttori nei procedimenti iscritti ai numeri R.G. 1659/2025 e R.G. 1836/2025, entrambi relativi alla difficoltà, per i ricorrenti, di accedere alla procedura di protezione complementare presso la Questura di Bologna.

Nel primo caso (R.G. 1659/2025), il ricorrente aveva dedotto di essersi recato due volte in Questura, in orari mattutini, senza riuscire a formalizzare la propria domanda di protezione. Il Tribunale ha escluso che vi sia competenza a sindacare genericamente l’organizzazione amministrativa, ma ha chiarito che laddove le modalità operative della pubblica amministrazione impediscano o ritardino irragionevolmente l’esercizio di un diritto soggettivo (quale quello di presentare una domanda di protezione), allora la giurisdizione ordinaria deve intervenire. Tuttavia, nel caso concreto, ha ritenuto insufficienti le sole due circostanze descritte per accertare l’impossibilità oggettiva di accesso e ha perciò disposto l’acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. dalla Questura di Bologna, in ordine a giornate, orari e numero di domande effettivamente ricevute.

Nel secondo caso (R.G. 1836/2025), l’accesso alla domanda era stato impedito con una motivazione legata alla mancanza di documentazione comprovante il domicilio a Bologna. Il Tribunale, con ampia motivazione, ha ricordato come la giurisprudenza – sia nazionale che interna allo stesso foro bolognese – escluda espressamente che la mancanza di prova del domicilio possa determinare l’irricevibilità di una domanda di protezione, trattandosi di un vizio eventualmente sanabile e da valutarsi nel merito. Anche in questo caso, è stata disposta un’istruttoria presso la Questura di Bologna per verificare se tale prassi – basata sulla richiesta preventiva di documentazione domiciliare – venga effettivamente seguita come causa di esclusione dall’accesso alla procedura.

Le due ordinanze, pur formalmente interlocutorie, confermano un orientamento consolidato: il diritto di accesso alla procedura di protezione non può essere subordinato a prassi amministrative rigide o contrarie alla normativa, e qualsiasi ostacolo concreto o interpretazione estensiva in senso restrittivo deve essere scrutinata dal giudice.

È significativo che in entrambi i procedimenti il Tribunale abbia fatto ricorso all’art. 213 c.p.c. per richiedere formalmente chiarimenti alla Questura di Bologna, a conferma dell’importanza attribuita alla trasparenza delle modalità operative e al principio di effettività del diritto.


Avv. Fabio Loscerbo

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena: un punto di riferimento efficiente per la protezione e il soggiorno

 

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena: un punto di riferimento efficiente per la protezione e il soggiorno

A Modena, l’Ufficio Immigrazione della Questura rappresenta non soltanto una struttura amministrativa, ma anche un presidio concreto di accoglienza istituzionale. In particolare, l’Ufficio Asilo si distingue per un approccio pratico, competente e rispettoso delle norme, che merita di essere riconosciuto e valorizzato. Chi si occupa di assistenza legale e sociale in favore di cittadini stranieri lo sa: la disponibilità e la professionalità del personale addetto all’asilo si percepiscono già dal primo contatto.

Uno degli aspetti più importanti da sottolineare è che l’Ufficio Asilo di Modena riconosce in modo esplicito la possibilità di presentare domanda per il solo rilascio del permesso per protezione complementare, anche al di fuori della tradizionale domanda di status di rifugiato o protezione sussidiaria. Tale riconoscimento si traduce concretamente in una prassi ben definita, con la fissazione di un appuntamento specifico per “formalizzare la domanda di protezione complementare all’interno della procedura di protezione internazionale”. È un’apertura sostanziale e importante, che riflette il rispetto della giurisprudenza più avanzata e dei diritti garantiti dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione.

La procedura è organizzata in due fasi: il primo appuntamento serve per l’identificazione e il fotosegnalamento, ovvero le impronte digitali, mentre il secondo è destinato al rilascio della ricevuta di soggiorno provvisorio, che consente al richiedente di accedere ai servizi essenziali, lavorare e integrarsi in attesa della decisione.

Per quanto riguarda i rinnovi dei permessi per richiesta asilo, la Questura ha delegato la gestione degli appuntamenti all’ufficio competente del Comune di Modena. Tuttavia, quando vengono rappresentate esigenze lavorative o situazioni particolarmente delicate, l’Ufficio Immigrazione dimostra grande attenzione: provvede direttamente a fissare o ad anticipare l’appuntamento già assegnato, evitando disagi o interruzioni nei percorsi di regolarizzazione.

Questa capacità di ascolto e adattamento è tutt’altro che scontata nel panorama nazionale. In un sistema spesso segnato da lentezze e difficoltà di accesso, l’esperienza modenese mostra che è possibile coniugare legalità e umanità, offrendo risposte rapide, coerenti e giuridicamente corrette a chi si trova in situazioni di fragilità.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena è, quindi, un esempio concreto di buona amministrazione: vicino alle persone, ma rigoroso nel rispetto delle procedure. Una realtà che lavora nel silenzio quotidiano, ma che merita di essere conosciuta e apprezzata per ciò che rappresenta.


Avv. Fabio Loscerbo

New on TikTok: Residence permit denied by the Police but granted by the Court: a job and real integration are enough for special protection Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. My name is lawyer Fabio Loscerbo, and today we address a very practical issue: what happens when the Police deny a residence permit, but the Court overturns that decision. We are talking about a judgment of the Court of Bologna, case number 591 of 2025, concerning the recognition of special protection . The Police had denied the permit, arguing that the applicant had not demonstrated sufficient integration. This is a very common reasoning in practice: authorities often expect an almost “perfect” level of integration, as if a foreign national had to prove complete and definitive social inclusion. The Court takes a different approach, one that is more consistent with the law and recent case law. It clearly states that full integration is not required. What matters is a serious and concrete path of integration, even if it is still ongoing. In this case, the applicant had a stable job, an income, had attended language courses, and had been living in Italy for several years. All these elements, taken together, show real social integration. At this point, a key legal principle comes into play: the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This concept does not only concern family ties, but also includes social relationships, work, and the life a person builds over time. The Court states that removing a person in such circumstances would mean uprooting them and seriously affecting their fundamental rights. It also adds an important point: if there are no concerns related to public safety or public order, the State’s interest in expulsion becomes weak. The outcome is clear: the Court recognizes the right to a residence permit for special protection, valid for two years, renewable and convertible into a work permit . The message of this decision is straightforward: if a person works, integrates, and builds a life in Italy, this reality cannot be ignored. And this is exactly where the future of immigration law will increasingly be decided. Thank you for listening, and see you soon for a new episode of Immigration Law.

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