martedì 13 gennaio 2026

La riforma della cittadinanza del 2025: quadro sistematico, ratio legis e linee di frattura con la disciplina previgente

 

La riforma della cittadinanza del 2025: quadro sistematico, ratio legis e linee di frattura con la disciplina previgente

Abstract

La riforma della cittadinanza introdotta dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, segna un punto di svolta nel diritto della cittadinanza italiano. Pur mantenendo formalmente il principio dello ius sanguinis quale criterio cardine di attribuzione dello status civitatis, il legislatore interviene in modo incisivo sull’automatismo tradizionalmente connesso alla discendenza, introducendo limiti generazionali, condizioni di effettività del legame con l’ordinamento statale e rilevanti innovazioni sul piano procedurale e probatorio. Il presente contributo intende ricostruire il quadro complessivo della riforma, analizzarne la ratio dichiarata e individuare le principali linee di discontinuità rispetto alla legge n. 91 del 1992.


1. Inquadramento normativo e contesto di intervento

Il decreto-legge n. 36 del 2025 si inserisce in un contesto normativo e politico caratterizzato da una crescente tensione tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tradizionale apertura dell’ordinamento italiano verso il riconoscimento della cittadinanza per discendenza; dall’altro, la volontà di limitare fenomeni ritenuti di “cittadinanza meramente formale”, sganciata da un rapporto effettivo con lo Stato.

Come evidenziato nel dossier parlamentare predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato, la disciplina vigente – fondata sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91 – ha rappresentato, per oltre trent’anni, un punto di equilibrio tra continuità storica e adattamento ai mutamenti sociali, senza mai mettere in discussione la preminenza dello ius sanguinis quale criterio strutturale di appartenenza alla comunità nazionale

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Il decreto-legge del 2025 non abroga tale principio, ma ne ridefinisce profondamente la portata applicativa, incidendo sul momento genetico dell’acquisto della cittadinanza e sulla stessa qualificazione giuridica dello status civitatis nei casi di nascita all’estero.


2. La ratio dichiarata della riforma: il “legame effettivo” con lo Stato

La relazione illustrativa e il dossier parlamentare richiamano espressamente il principio del genuine link, elaborato in ambito di diritto internazionale e ricondotto, in particolare, alla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Nottebohm del 1955. Secondo tale impostazione, la cittadinanza non può essere ridotta a un mero dato formale o genealogico, ma deve riflettere un rapporto reale, sostanziale e attuale tra individuo e Stato.

Il legislatore del 2025 assume tale principio come criterio ispiratore dell’intervento normativo, sostenendo la necessità di “oggettivare” il legame con l’Italia attraverso elementi verificabili: residenza qualificata, esclusività della cittadinanza degli ascendenti, attivazione tempestiva del procedimento amministrativo o giudiziario.

È significativo che la riforma venga presentata non come una misura di restrizione in senso proprio, bensì come un intervento di “chiarificazione” dei presupposti originari dell’acquisto della cittadinanza, volto a evitare un’estensione potenzialmente indefinita del corpo civico a soggetti privi di un rapporto concreto con l’ordinamento statale

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3. La tecnica normativa: dalla perdita al mancato acquisto originario

Uno degli snodi concettuali più rilevanti della riforma risiede nella scelta di qualificare le nuove limitazioni non come ipotesi di perdita o revoca della cittadinanza, bensì come casi di “mancato acquisto” originario.

L’introduzione dell’art. 3-bis nella legge n. 91 del 1992 stabilisce che il soggetto nato all’estero, in possesso di altra cittadinanza, deve essere considerato come colui che “non ha mai acquistato” la cittadinanza italiana, anche se nato prima dell’entrata in vigore della norma, salvo il ricorrere di specifiche condizioni derogatorie

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. Tale formulazione consente al legislatore di incidere retroattivamente su situazioni giuridiche consolidate solo in apparenza, evitando il confronto diretto con i principi costituzionali in materia di perdita dello status civitatis.

La scelta lessicale e concettuale non è neutra: essa mira a sottrarre la riforma al paradigma della sanzione o della decadenza, collocandola invece nell’alveo della disciplina genetica del rapporto di cittadinanza. In tal modo, il legislatore rilegge ex post il titolo di appartenenza alla comunità nazionale, subordinandolo alla verifica di requisiti ulteriori rispetto alla mera discendenza biologica.


4. Continuità e discontinuità rispetto alla legge n. 91 del 1992

Sotto il profilo sistematico, la riforma del 2025 si presenta come un intervento di continuità solo apparente. È vero che il principio dello ius sanguinis non viene formalmente abbandonato; tuttavia, l’introduzione di limiti generazionali e condizioni di effettività segna una frattura profonda rispetto all’impostazione tradizionale della legge del 1992, che concepiva la cittadinanza come status trasmissibile lungo la linea genealogica senza necessità di un radicamento territoriale o relazionale attuale.

La nuova disciplina, pur richiamandosi alla tradizione, ne rielabora il significato, trasformando la cittadinanza da dato identitario tendenzialmente permanente a rapporto giuridico condizionato, suscettibile di verifica e delimitazione nel tempo.


5. Considerazioni introduttive

Il decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, inaugura una stagione nuova nel diritto della cittadinanza italiano. Al di là delle singole disposizioni, esso introduce una diversa concezione del rapporto tra individuo e Stato, fondata sull’idea che l’appartenenza alla comunità nazionale debba essere il risultato di un legame effettivo e non esclusivamente di una continuità genealogica.

Nei contributi successivi della presente serie si procederà all’analisi puntuale delle singole innovazioni: dalla preclusione all’acquisto automatico per i nati all’estero, alle eccezioni previste, alla nuova disciplina dei minori, fino alle rilevanti modifiche in materia processuale e probatoria.


Fonti utilizzate e verificate
– Dossier Servizi Studi Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, D.L. n. 36/2025 – A.C. 2402, 15 maggio 2025

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– Testo coordinato del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, G.U. n. 118 del 23 maggio 2025

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Avv. Fabio Loscerb

Conversion du titre de séjour pour travail saisonnier : tardiveté, contrôle administratif et limites du pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne

 

Conversion du titre de séjour pour travail saisonnier : tardiveté, contrôle administratif et limites du pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne

La conversion du titre de séjour pour travail saisonnier en titre de séjour pour travail salarié demeure l’un des domaines les plus conflictuels dans les relations entre l’administration et les ressortissants étrangers. Sur ce point, une décision particulièrement significative a été rendue par le Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Première Section, publiée le 22 décembre 2025, dans le recours inscrit au registre général numéro 1710 de 2025, apportant des clarifications de portée systémique ayant des répercussions concrètes sur la pratique des guichets uniques de l’immigration.

L’affaire trouve son origine dans le refus opposé par la Préfecture de Modène à une demande de conversion présentée par un travailleur saisonnier. Le rejet reposait sur trois motifs récurrents : la prétendue tardiveté de la demande, le non-respect du seuil des 39 journées de travail et l’irrecevabilité supposée des observations défensives présentées au cours de la procédure administrative. Le Tribunal démonte progressivement cette approche, en réaffirmant des principes qui, bien que non nouveaux, sont fréquemment ignorés dans la pratique administrative quotidienne.

Sur le plan procédural, la décision souligne avec force l’importance du principe du contradictoire endoprocedural, en précisant que la méconnaissance de l’article 10-bis de la loi n° 241 de 1990 ne saurait être qualifiée de simple vice formel. L’absence d’examen des observations de l’intéressé affecte directement la légalité de la décision finale, en ce qu’elle compromet l’instruction administrative et vide de sa substance l’obligation de motivation. Dans ce contexte, le Tribunal exclut expressément la possibilité de régularisation sur le fondement de l’article 21-octies lorsque le dialogue avec l’intéressé est essentiel à la prise de décision.

S’agissant de l’exigence des 39 journées de travail, le Tribunal réaffirme que, dans le travail agricole saisonnier, la vérification doit être effectuée sur la base des journées effectivement travaillées et des cotisations sociales correspondantes. En l’espèce, les pièces produites démontraient que le seuil minimal avait été dépassé, tandis que l’administration s’était limitée à une affirmation générale, dépourvue de toute vérification concrète. Il en résulte un vice supplémentaire tiré de l’insuffisance de l’instruction et de la motivation.

L’aspect le plus pertinent sur le plan systémique concerne la prétendue tardiveté de la demande de conversion. Le Tribunal réaffirme que l’article 24, paragraphe 10, du Texte unique sur l’immigration ne prévoit aucun délai impératif et que l’expiration du titre de séjour saisonnier ne constitue pas, en soi, un obstacle automatique à la conversion. Le critère déterminant est celui du caractère raisonnable du délai, qui doit être apprécié au cas par cas. En l’espèce, la continuité de l’activité professionnelle du requérant a permis de surmonter même un retard temporel significatif, excluant toute intention élusive ou abusive.

La décision conclut par l’accueil du recours et par l’injonction faite à l’administration de réexaminer la situation dans un délai de soixante jours. Le message qui s’en dégage est clair et difficilement contournable : la gestion administrative de l’immigration ne peut reposer sur des automatismes, des interprétations restrictives dépourvues de base légale ou des investigations superficielles, mais doit se confronter aux faits, au travail effectivement accompli et aux garanties procédurales prévues par l’ordre juridique.

Le texte intégral de la décision est disponible pour consultation et étude au lien suivant :
https://www.calameo.com/books/008079775a789a666320a


Avv. Fabio Loscerbo