mercoledì 29 gennaio 2025

Il Tribunale di Bologna riconosce il diritto al lavoro del richiedente asilo: una sentenza che tutela diritti e dignità

 Il Tribunale di Bologna riconosce il diritto al lavoro del richiedente asilo: una sentenza che tutela diritti e dignità

Con il decreto del 20 febbraio 2024 (RG. 601/2024), il Tribunale di Bologna ha emesso una decisione di grande rilevanza in materia di protezione internazionale, chiarendo due aspetti fondamentali relativi al diritto dei richiedenti asilo: l’anticipazione degli appuntamenti per la formalizzazione delle domande di protezione e il diritto allo svolgimento di attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione.

Il contesto del caso

Il ricorrente aveva espresso la volontà di presentare una domanda reiterata di protezione internazionale nell’ottobre 2023, ma l’appuntamento per la formalizzazione della domanda presso la Questura era stato fissato solo a marzo 2024. Nel frattempo, il richiedente era stato destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento, successivamente sospesi dal Giudice di pace. Con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il richiedente ha chiesto al Tribunale:

  1. L’anticipazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda.
  2. L’accertamento del diritto a svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione.

Il diritto alla formalizzazione nei termini previsti dalla legge

Sul primo aspetto, il Tribunale ha riconosciuto che il termine di 5 mesi tra la manifestazione della volontà e l’appuntamento per la formalizzazione della domanda supera abbondantemente il limite previsto dall’art. 26, comma 2-bis del D.Lgs. 25/2008, che stabilisce tempi più contenuti per la formalizzazione delle domande di protezione internazionale. Tuttavia, il giudice ha escluso il periculum in mora per l’anticipazione dell’appuntamento poiché l’udienza cautelare si è svolta pochi giorni prima della data fissata dalla Questura e il rischio di espulsione era già scongiurato grazie alla sospensione del provvedimento di allontanamento da parte del Giudice di pace.

Il diritto al lavoro e la decorrenza del termine

Più rilevante e innovativa è stata la decisione sul secondo profilo, riguardante il diritto del richiedente asilo a svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla manifestazione della volontà. Il Tribunale ha sottolineato che il diritto alla formalizzazione tempestiva della domanda di protezione non è solo un aspetto formale, ma rappresenta una garanzia fondamentale per il richiedente. Questo diritto mira a consentire al richiedente di avere i mezzi di sostentamento necessari e, al contempo, risponde all’interesse pubblico di evitare situazioni che potrebbero portare al lavoro nero o ad attività illecite.

Il Tribunale ha interpretato il termine di 60 giorni, previsto dall’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 142/2015 per l’autorizzazione al lavoro, come decorrente dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale presso la Questura, e non dalla formalizzazione della domanda (mediante la redazione del modello C3). Tale interpretazione, conforme alla ratio della norma, tiene conto del rischio che le esigenze organizzative delle Questure ricadano in modo sproporzionato sui richiedenti asilo, causando effetti criminogeni, quali il lavoro nero o l’esclusione sociale.

Il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio

A rafforzare questa interpretazione, il Tribunale ha stabilito che al ricorrente debba essere rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio ex art. 4 del D.Lgs. 142/2015, con effetto immediato di autorizzazione al lavoro. Questa disposizione garantisce una protezione effettiva e immediata, evitando che i ritardi nella formalizzazione possano tradursi in una negazione di diritti fondamentali.

Conclusioni

La decisione del Tribunale di Bologna rappresenta un’importante affermazione del diritto al lavoro per i richiedenti asilo, sancendo che il termine di 60 giorni per l’autorizzazione al lavoro decorre dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione e non dalla formalizzazione della domanda. Questo approccio evita che le inefficienze amministrative delle Questure possano compromettere i diritti dei richiedenti, tutelando al contempo la loro dignità e la loro inclusione socio-economica.

Questa sentenza pone l’accento sull’importanza di garantire un trattamento giusto ed equo ai richiedenti asilo, nel rispetto sia dei loro diritti fondamentali sia dell’interesse pubblico. Una decisione che, al di là del caso specifico, offre un precedente significativo per la tutela dei diritti dei migranti nel sistema giuridico italiano.


Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

New on TikTok: Residence permit denied by the Police but granted by the Court: a job and real integration are enough for special protection Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. My name is lawyer Fabio Loscerbo, and today we address a very practical issue: what happens when the Police deny a residence permit, but the Court overturns that decision. We are talking about a judgment of the Court of Bologna, case number 591 of 2025, concerning the recognition of special protection . The Police had denied the permit, arguing that the applicant had not demonstrated sufficient integration. This is a very common reasoning in practice: authorities often expect an almost “perfect” level of integration, as if a foreign national had to prove complete and definitive social inclusion. The Court takes a different approach, one that is more consistent with the law and recent case law. It clearly states that full integration is not required. What matters is a serious and concrete path of integration, even if it is still ongoing. In this case, the applicant had a stable job, an income, had attended language courses, and had been living in Italy for several years. All these elements, taken together, show real social integration. At this point, a key legal principle comes into play: the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This concept does not only concern family ties, but also includes social relationships, work, and the life a person builds over time. The Court states that removing a person in such circumstances would mean uprooting them and seriously affecting their fundamental rights. It also adds an important point: if there are no concerns related to public safety or public order, the State’s interest in expulsion becomes weak. The outcome is clear: the Court recognizes the right to a residence permit for special protection, valid for two years, renewable and convertible into a work permit . The message of this decision is straightforward: if a person works, integrates, and builds a life in Italy, this reality cannot be ignored. And this is exactly where the future of immigration law will increasingly be decided. Thank you for listening, and see you soon for a new episode of Immigration Law.

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