giovedì 2 ottobre 2025

المحكمة الإدارية في ماركي الإدانات الخطيرة تمنع تجديد الإقامة 📌 العنوان: المحكمة الإدارية في ماركي: الإدانات الخطيرة تمنع تجديد الإقامة 🎙️ نص البودكاست على تيك توك "المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي، القسم الثاني، بالحكم رقم 675 الصادر في 19 سبتمبر 2025، رفضت الطعن المقدَّم من مواطن أجنبي ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة للعمل. شرطة بيسارو وأوربينو كانت قد رفضت التجديد بسبب إدانة في 2022 تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى شكوى من الزوجة بتهمة سوء المعاملة داخل الأسرة. المحكمة أكدت مبدأ واضح: الإدانات المنصوص عليها في المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تُعتبر مانعًا تلقائيًا. في هذه الحالات، لا يتعين على الشرطة تقييم خطورة الشخص اجتماعيًا، لأن المشرع اعتبرها مفروغًا منها. العمل النظامي والروابط العائلية، رغم وجودها، لم يكن لها وزن أمام مثل هذه الجرائم الخطيرة. النتيجة: الطعن مرفوض والتصريح مرفوض. رسالة حاسمة: في حال وجود إدانات لجرائم مانعة، الاندماج وحده لا يكفي." https://www.youtube.com/watch?v=5ZPaLJy6c94


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TAR Lazio: respinto il ricorso contro il diniego di permesso UE di lungo periodo per irreperibilità anagrafica

 


TAR Lazio: respinto il ricorso contro il diniego di permesso UE di lungo periodo per irreperibilità anagrafica

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16876/2025 pubblicata il 30 settembre 2025 (RG n. 7473/2022), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il decreto della Questura di Roma che aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento lamentando eccesso di potere, violazione di legge e carenza di motivazione. In particolare, aveva sostenuto che, pur essendo stato cancellato dalle liste anagrafiche per irreperibilità, disponeva comunque di un domicilio regolare sufficiente al rilascio del titolo ordinario, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare i nuovi elementi sopravvenuti (certificato di residenza del marzo 2022).

La Questura e il Ministero dell’Interno, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Le ragioni del TAR

Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che:

  • al momento dell’adozione del diniego (aprile 2022), il ricorrente risultava ancora cancellato dalle liste anagrafiche del Comune di Roma per irreperibilità dal luglio 2019;

  • la certezza della residenza anagrafica e della situazione abitativa è requisito imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto garantisce stabilità e assenza di precarietà alloggiativa;

  • le sopravvenienze (nuova residenza certificata solo nel marzo 2022) non incidono sulla legittimità di un provvedimento adottato in precedenza, ma possono semmai costituire base per una nuova istanza.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’irreperibilità anagrafica impedisce il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno (TAR Lazio n. 3750/2025; Consiglio di Stato n. 4275/2020, n. 2826/2020, n. 2993/2023).

Esito del giudizio

Il ricorso è stato quindi respinto. Tuttavia, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, considerate le peculiarità della vicenda e le difese svolte. Inoltre, è stato ordinato l’oscuramento dei dati identificativi delle parti ai sensi del Codice Privacy e del Regolamento UE 2016/679.

Significato della decisione

La sentenza conferma un principio chiave nel diritto dell’immigrazione: la disponibilità di una residenza certa e stabile è condizione essenziale per accedere al permesso UE di lungo periodo. La mancanza di iscrizione anagrafica o l’irreperibilità costituiscono motivi ostativi insormontabili, anche in presenza di successivi elementi favorevoli.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

TAR Lazio: confermata l’archiviazione della pratica di emersione 2020 per mancata presentazione e documentazione assente

 


TAR Lazio: confermata l’archiviazione della pratica di emersione 2020 per mancata presentazione e documentazione assente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16915/2025 pubblicata il 30 settembre 2025 (RG n. 7988/2022), ha respinto il ricorso presentato contro il decreto di archiviazione della Prefettura di Roma relativo a una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata nel 2020.

La vicenda

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento sostenendo tre principali motivi:

  • la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché non sarebbe stato notificato il preavviso di rigetto;

  • la violazione dell’art. 2 della stessa legge e dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, ritenendo sussistenti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno;

  • una motivazione erronea, fondata sull’asserita mancata presentazione delle interessate all’appuntamento in Prefettura.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, costituitisi in giudizio, hanno difeso la correttezza dell’operato amministrativo.

La decisione del TAR

Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze, evidenziando che:

  • il preavviso di rigetto era stato effettivamente notificato sia alla datrice di lavoro sia alla lavoratrice, con indicazione dei motivi ostativi;

  • le parti erano state convocate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la presentazione della documentazione richiesta;

  • né alla convocazione né successivamente è stato prodotto alcun documento giustificativo o elemento utile alla valutazione dei requisiti.

L’assenza delle parti e la mancata produzione documentale hanno impedito all’Amministrazione di verificare i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, in particolare riguardo al requisito reddituale della datrice di lavoro, al versamento del contributo forfettario previsto dal decreto del 27 maggio 2020 e alla prova della presenza in Italia della lavoratrice (desumibile solo dalla foto-segnalazione).

Il provvedimento di archiviazione è stato pertanto ritenuto legittimo e il ricorso respinto.

Compensazione delle spese

Pur rigettando il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti, legati al diritto di ogni lavoratore – anche straniero – a un’attività che assicuri un’esistenza libera e dignitosa.

Implicazioni della sentenza

La decisione ribadisce l’importanza di rispettare gli adempimenti procedurali nelle pratiche di emersione 2020. In assenza di documentazione comprovante reddito, contributi e presenza in Italia, l’Amministrazione non può che procedere all’archiviazione.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno

 


TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16917/2025 pubblicata il 1° ottobre 2025 (RG n. 9777/2025), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di Roma che aveva dichiarato irricevibile l’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, richiesta tramite il decreto flussi 2021.

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato il decreto della Questura, datato 2 maggio 2025, che rigettava la domanda per la mancata produzione del contratto di soggiorno. L’interessato aveva sostenuto che la Prefettura di Roma non avesse ancora provveduto a convocarlo per la firma del contratto presso lo Sportello Unico Immigrazione, ritenendo quindi illegittimo l’operato dell’amministrazione.

La Questura e il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, hanno ribadito la correttezza del procedimento, sottolineando come la richiesta fosse stata avanzata in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge.

La decisione del TAR Lazio

Il TAR ha ritenuto infondate le censure, chiarendo alcuni principi fondamentali:

  • Il contratto di soggiorno è un atto imprescindibile: senza la stipula presso lo Sportello Unico Immigrazione, la Questura non può rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • L’inerzia della Prefettura non può essere bypassata: in caso di ritardo o mancata convocazione, il rimedio previsto dall’ordinamento è il rito del silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a.), non la presentazione diretta della domanda alla Questura.

  • Ruolo del datore di lavoro: non risultavano iniziative concrete da parte del datore di lavoro per sollecitare la definizione del procedimento.

Il Collegio ha quindi ribadito che l’iter previsto dal Testo Unico Immigrazione (artt. 22 co. 5-ter e 6 D.Lgs. 286/1998; artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999) non era stato rispettato, rendendo inevitabile il rigetto.

Spese compensate

Pur respingendo il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda e del ritardo della Prefettura nella gestione della pratica.

Rilievo della sentenza

Questa pronuncia conferma un orientamento già espresso in precedenti decisioni dello stesso TAR (sent. n. 33650/2025; sent. n. 12831/2025), rafforzando il principio secondo cui l’iter amministrativo per l’ingresso dei lavoratori stranieri tramite decreto flussi non può prescindere dalla stipula del contratto di soggiorno.

La decisione avrà un impatto rilevante per tutti i casi in cui le Prefetture accumulano ritardi nelle convocazioni: gli stranieri e i loro datori di lavoro dovranno necessariamente utilizzare il rimedio giurisdizionale del rito sul silenzio, senza poter bypassare il passaggio obbligato dello Sportello Unico Immigrazione.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo