venerdì 21 marzo 2025

Il diritto del richiedente protezione a ottenere temporaneamente il passaporto trattenuto in Questura per esigenze essenziali di vita quotidiana

 

Il diritto del richiedente protezione a ottenere temporaneamente il passaporto trattenuto in Questura per esigenze essenziali di vita quotidiana

Nota all’ordinanza del Tribunale di Bologna, R.G. 1222/2025, del 7 marzo 2025

In un panorama giurisprudenziale sempre più sensibile ai diritti concreti dei richiedenti protezione, l’ordinanza del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione – emessa il 7 marzo 2025, segna un punto fermo nella riflessione sull’equilibrio tra doveri di collaborazione e esigenze di vita reale.

La controversia trae origine dalla richiesta di un richiedente protezione alla Questura di Modena per la restituzione del proprio passaporto, consegnato all’atto della domanda di protezione internazionale, come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 25/2008. La finalità non era quella di lasciare il territorio nazionale, bensì di poter esibire un documento valido di identità presso un istituto bancario, che – per procedere alla liquidazione di una carta prepagata – richiedeva il passaporto originale.

A ciò si aggiungeva un ulteriore elemento di necessità: il documento risultava scaduto, e il suo rinnovo presso il consolato del Paese d’origine richiedeva materialmente il ritiro del passaporto stesso.

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, chiarendo che:

“L’obbligo di consegna del passaporto [...] non esclude che il richiedente possa disporre del documento in pendenza della domanda al fine di farsi identificare presso altri soggetti che lo richiedano”.

Non solo: l’ordinanza valorizza il principio di proporzionalità e ragionevolezza, riconoscendo che il possesso temporaneo del documento, per una finalità specifica e documentata, non vanifica lo spirito della norma, ma anzi, lo completa nella sua funzione di tutela.

Il Giudice stabilisce che, una volta utilizzato il passaporto per i fini indicati (rinnovo e presentazione alla banca), il richiedente dovrà restituirlo prontamente alla Questura, mantenendo quindi il vincolo collaborativo previsto dalla legge.


Una lettura evolutiva del diritto alla protezione

Questa ordinanza si inserisce in una visione più ampia, in cui i diritti del richiedente protezione non sono sospesi o sterilizzati dal procedimento, ma vitalizzati nel loro esercizio quotidiano. Il diritto a possedere un documento valido, a interagire con banche, enti pubblici, consolati e autorità estere è parte integrante della dignità personale, dell’integrazione sociale e della legalità sostanziale.

L’ordinanza del Tribunale di Bologna apre così uno spazio concreto alla gestione umana e ragionevole del diritto alla protezione, respingendo approcci meramente formalistici e riaffermando la centralità della persona anche nella fase transitoria del procedimento.


Avv. Fabio Loscerbo
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
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Il diritto di presentare istanza di protezione complementare e l’obbligo della Questura di attivare il procedimento: nota all’ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, 23 febbraio 2025, n. R.G. 1199/2025

 

Il diritto di presentare istanza di protezione complementare e l’obbligo della Questura di attivare il procedimento: nota all’ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, 23 febbraio 2025, n. R.G. 1199/2025

L’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – in data 23 febbraio 2025, riconosce la fondatezza della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. volta ad accertare il diritto di formalizzare una istanza di protezione complementare presso la Questura competente e a ottenere l’attivazione del procedimento amministrativo secondo le modalità previste per la protezione internazionale.

Il giudice, rilevando la totale inerzia della Pubblica Amministrazione nonostante le reiterate richieste dell’interessato, ha evidenziato la sussistenza del fumus boni iuris sulla base delle disposizioni nazionali e dell’art. 6 della Direttiva 2013/32/UE, nonché dell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. È stato altresì accertato il periculum in mora derivante dalla condizione di irregolarità amministrativa in cui si trova il richiedente in assenza di avvio procedurale, con il conseguente rischio di espulsione.

L’ordinanza impone alla Questura l’obbligo di ricevere l’istanza e di procedere al rilascio della ricevuta avente valore di permesso di soggiorno provvisorio, o, in alternativa, di fissare un appuntamento entro 15 giorni per la formalizzazione della stessa, con attestazione della pendenza della procedura.


Avv. Fabio Loscerbo
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it