sabato 3 maggio 2025

La tutela cautelare dell’integrazione sociale nella protezione speciale: decreto di sospensione – R.G. 4598-1/2025, Tribunale di Brescia, 29 aprile 2025

 

La tutela cautelare dell’integrazione sociale nella protezione speciale: decreto di sospensione – R.G. 4598-1/2025, Tribunale di Brescia, 29 aprile 2025


Con decreto del 29 aprile 2025, il Tribunale di Brescia ha sospeso l’efficacia esecutiva di un provvedimento di rigetto di domanda per protezione speciale, ravvisando l’esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, alla luce della documentazione comprovante l’inserimento socio-lavorativo del ricorrente. Il caso ribadisce la centralità del principio di radicamento sociale ai fini della tutela cautelare del diritto al soggiorno.

La decisione del Tribunale Ordinario di Brescia – Sezione specializzata in materia d’immigrazione – con decreto cautelare emesso nel procedimento R.G. 4598-1/2025, offre un’importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce il valore protettivo dell’integrazione sociale nell’ambito della protezione speciale, anche in sede cautelare.

Il ricorrente, cittadino marocchino stabilitosi in Italia nel 2020, aveva presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 286/1998, corredata da documentazione volta a dimostrare un percorso effettivo di integrazione sociale, abitativa e lavorativa.

Tra gli elementi rilevanti prodotti in giudizio figuravano:

  • contratto di locazione regolarmente registrato e certificato di residenza;

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima impresa per cui aveva precedentemente lavorato a tempo determinato;

  • certificazione reddituale e previdenziale dimostrativa dell’autosufficienza economica.

Nonostante tali elementi, la Questura aveva rigettato l’istanza, decisione poi impugnata con richiesta contestuale di sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva.

Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione, evidenziando in particolare:

  • il fumus boni iuris, fondato sull’avvio e la prosecuzione di un rapporto lavorativo stabile a tempo indeterminato, nonché sulla documentazione che conferma l’integrazione del ricorrente nella realtà locale;

  • il periculum in mora, identificato nel concreto rischio di rimpatrio del ricorrente prima della definizione del giudizio di merito, con conseguente perdita del posto di lavoro e interruzione del processo di inserimento sociale.

Il provvedimento richiama gli artt. 19-ter e 5, comma 2, del D.Lgs. 150/2011, e si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato che considera la permanenza stabile e l’integrazione socio-lavorativa come parametri rilevanti per la concessione di misure cautelari.

Il decreto cautelare emesso dal Tribunale di Brescia riafferma la funzione protettiva dell’art. 19, comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione, in armonia con l’art. 8 della CEDU, riconoscendo tutela giurisdizionale immediata e concreta alla persona straniera che abbia stabilito un legame effettivo con il territorio nazionale. La decisione rafforza l’idea che l’integrazione costituisca non solo un fatto sociale, ma anche un valore giuridico idoneo a fondare pretese soggettive in sede cautelare e di merito.

Avv. Fabio Loscerbo

La tutela del radicamento come diritto soggettivo alla protezione speciale Tribunale di Bologna – Sentenza n. R.G. 12304/2023, emessa il 15 aprile 2025

 

La tutela del radicamento come diritto soggettivo alla protezione speciale

Tribunale di Bologna – Sentenza n. R.G. 12304/2023, emessa il 15 aprile 2025


Con la sentenza n. R.G. 12304/2023, il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, evidenziando la centralità del principio del radicamento sociale e affettivo del cittadino straniero come limite al potere di allontanamento dello Stato. Il Collegio ha ritenuto che l’espulsione avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19, co. 1.1, del T.U.I., nella formulazione previgente al D.L. 20/2023.



La sentenza in commento offre una puntuale e motivata ricostruzione del perimetro applicativo della protezione speciale nel sistema italiano, nella sua formulazione risultante dalla riforma introdotta con il D.L. 130/2020, convertito con L. 173/2020, e prima delle restrizioni introdotte dal c.d. Decreto Cutro. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto soggettivo del ricorrente – cittadino tunisino giunto in Italia nel 2021 – ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale a fronte del rischio concreto di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in caso di rimpatrio.

La domanda, presentata il 2 agosto 2022, era stata rigettata dalla Questura di Bologna sulla base del parere negativo della Commissione territoriale. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, osservando che egli aveva instaurato un percorso di integrazione effettivo e duraturo: attività lavorativa documentata e regolarizzata, trasformazione del contratto in tempo indeterminato, autonomia abitativa, legami sociali e affettivi stabili, nonché un progressivo affievolimento dei legami con il Paese d’origine.

Particolare rilievo assume il riferimento all’art. 19, co. 1.1, TUI, che impone un bilanciamento tra il diritto dello straniero alla tutela della propria vita privata e familiare e le esigenze di sicurezza nazionale. In assenza di concrete e specifiche esigenze pubbliche ostative – che nel caso concreto non risultavano sussistere – il Tribunale ha affermato che l’allontanamento avrebbe comportato uno “sradicamento” incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali dell’interessato.

La sentenza valorizza la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare Cass. SS.UU. n. 24413/2021) e della Corte EDU (in primis Narjis c. Italia), riconoscendo che il radicamento personale, professionale e sociale in Italia costituisce un limite all’espulsione e un fondamento autonomo della protezione speciale.

Da un punto di vista procedurale, è rilevante anche il passaggio in cui il Collegio accoglie l’istanza di rimessione in termini per il deposito del ricorso oltre il termine, riconoscendo la violazione dell’art. 13, co. 7, TUI per omessa traduzione del provvedimento impugnato in una lingua comprensibile al ricorrente.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno biennale per protezione speciale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro. La sentenza si inserisce nel solco di un’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto dell’immigrazione, in cui l’integrazione sociale assume valore giuridico e non solo fattuale. La tutela dei diritti umani fondamentali – in primis il diritto all’identità e alla dignità personale – viene dunque riaffermata come fondamento del sistema di accoglienza e di inclusione.

Avv. Fabio Loscerbo


La nozione di radicamento e il diritto al rispetto della vita privata e familiare nella protezione speciale – Tribunale di Firenze, Sentenza n. R.G. 61/2023 del 30 aprile 2025

 

La nozione di radicamento e il diritto al rispetto della vita privata e familiare nella protezione speciale – Tribunale di Firenze, Sentenza n. R.G. 61/2023 del 30 aprile 2025


Con la sentenza n. R.G. 61/2023 del 30 aprile 2025, il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di un cittadino straniero cui era stata rigettata la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, riconoscendogli il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La decisione si fonda sull’accertamento di un concreto radicamento socio-lavorativo in Italia e sulla conseguente applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione, interpretato alla luce della giurisprudenza CEDU.

La pronuncia emessa dal Tribunale di Firenze il 30 aprile 2025, n. R.G. 61/2023, costituisce un esempio esemplare dell’evoluzione giurisprudenziale italiana in materia di protezione speciale, alla luce del diritto europeo e delle più recenti modifiche normative.

Nel caso esaminato, il ricorrente, cittadino marocchino, aveva inizialmente presentato domanda di protezione internazionale, rigettata in via amministrativa per manifesta infondatezza. In sede giudiziale, il ricorrente ha abbandonato la richiesta di status di rifugiato e protezione sussidiaria, insistendo per il solo riconoscimento della protezione speciale, allegando una documentazione comprovante un percorso di integrazione socio-lavorativa stabile e duraturo.

Il Tribunale, ritenendo ormai cristallizzate le valutazioni della Commissione in merito alla protezione internazionale, ha concentrato l’analisi sulla sussistenza dei presupposti per la protezione speciale, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/98, nella formulazione risultante dalla L. 173/2020. Tale norma prevede un divieto di espulsione o respingimento ogniqualvolta l’allontanamento possa comportare una violazione del diritto alla vita privata e familiare.

Significativo è l’uso, da parte del Collegio, della nozione di "radicamento sociale e familiare", utilizzata come parametro decisivo per la concessione della protezione. La decisione richiama esplicitamente la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare il caso Narjis c. Italia, per affermare che anche in assenza di vincoli familiari tradizionali, la rete di relazioni sociali e lavorative costituisce espressione della vita privata protetta dall’art. 8 CEDU.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva stipulato un contratto di apprendistato a tempo indeterminato, seguito corsi di lingua italiana e formazione professionale nel settore edilizio, e risultava pienamente inserito nel tessuto sociale fiorentino. Di contro, il rientro in patria non avrebbe garantito pari condizioni di inserimento, in quanto mancava ogni legame effettivo con la comunità d’origine.

Il Tribunale ha sottolineato come il bilanciamento richiesto dalla norma non si fondi su un confronto astratto tra ordinamenti, ma su un’analisi concreta della vulnerabilità derivante dalla perdita del proprio habitat relazionale in Italia.

La decisione si conclude con il riconoscimento della protezione speciale per due anni, con possibilità di conversione in permesso per motivi di lavoro, secondo la normativa vigente, e con la compensazione delle spese di lite in ragione della sopravvenienza delle circostanze emerse solo in giudizio.
Questa sentenza si inserisce nel solco di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19, comma 1.1, TUI, valorizzando la centralità dell’integrazione e del radicamento personale quali elementi autonomi e rilevanti per la tutela dello straniero, anche al di fuori dei presupposti classici della protezione internazionale.

Avv. Fabio Loscerbo

La tutela del diritto alla vita privata e familiare come fondamento del permesso di soggiorno per protezione speciale – Tribunale di Bologna, Sentenza n. R.G. 4732/2023 del 3 aprile 2025

 

La tutela del diritto alla vita privata e familiare come fondamento del permesso di soggiorno per protezione speciale – Tribunale di Bologna, Sentenza n. R.G. 4732/2023 del 3 aprile 2025


Il Tribunale di Bologna, con la sentenza emessa in data 3 aprile 2025, ha accolto il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, riconoscendo in capo alla ricorrente il diritto a tale forma di tutela ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, nella formulazione previgente al Decreto Cutro. Il Collegio ha ritenuto che l’allontanamento della ricorrente dal territorio italiano avrebbe comportato una grave compromissione del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall’art. 8 della CEDU.



La pronuncia del Tribunale di Bologna del 3 aprile 2025 (R.G. 4732/2023) offre un’importante occasione per riflettere sul significato e sull’ambito di applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione, con riferimento alla protezione speciale. La sentenza riafferma la centralità del diritto alla vita privata e familiare quale parametro autonomo e sufficiente per il riconoscimento della tutela, anche in assenza di situazioni di rischio nel Paese di origine.

Nel caso oggetto di giudizio, la ricorrente aveva visto respingere la propria istanza da parte della Questura, sulla base di un parere negativo espresso dalla Commissione territoriale. Il diniego si fondava su una presunta carenza di elementi rilevanti per attestare un radicamento sociale o familiare. Tuttavia, nel corso del giudizio è emersa una situazione di stabile inserimento della ricorrente nel contesto italiano: lunga permanenza (dal 2018), convivenza con la zia prima e successivamente con il marito, attività lavorativa regolare, autonomia abitativa, padronanza della lingua italiana e stato di gravidanza.

La decisione del Collegio valorizza l’effettività delle relazioni instaurate nel territorio italiano e, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 24413/2021; Cass. 7861/2022; Cass. 9080/2023), sottolinea che la protezione offerta dall’art. 8 CEDU riguarda non solo le relazioni familiari in senso stretto, ma anche quelle affettive, sociali e lavorative. In tale ottica, il radicamento personale acquisito sul territorio si configura come limite all’esercizio del potere statale di espulsione, salvo esigenze imperative di sicurezza.

Un elemento significativo della sentenza è il riferimento alla condizione di gravidanza come fattore di vulnerabilità soggettiva, meritevole di protezione rafforzata, in linea con il principio di tutela della persona in stato di fragilità.

Non meno rilevante è il passaggio con cui il Tribunale chiarisce che, in applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.L. 20/2023 (Decreto Cutro), continua ad applicarsi alla fattispecie la normativa previgente. Ne deriva che il permesso di soggiorno riconosciuto conserva piena durata biennale, è convertibile in lavoro e rinnovabile, offrendo al titolare garanzie di stabilità.

In conclusione, la sentenza contribuisce ad arricchire l’interpretazione sostanziale dell’art. 19, comma 1.1, TUI, ribadendo che la protezione speciale è misura non residuale, bensì strutturalmente connessa alla tutela della dignità e dell’identità personale del migrante radicato in Italia.

Avv. Fabio Loscerbo