mercoledì 26 marzo 2025

La protezione speciale tra diritto interno e fonti sovranazionali Nota a Trib. Brescia, sent. 18 febbraio 2025, n. R.G. 4531/2024

 

La protezione speciale tra diritto interno e fonti sovranazionali

Nota a Trib. Brescia, sent. 18 febbraio 2025, n. R.G. 4531/2024

di Avv. Fabio Loscerbo

Nel panorama giurisprudenziale in continua evoluzione in materia di protezione speciale, la sentenza del Tribunale di Brescia, pronunciata il 18 febbraio 2025 (n. R.G. 4531/2024), rappresenta un esempio emblematico di applicazione coerente dei principi costituzionali e sovranazionali a tutela della persona straniera.

Il ricorrente aveva proposto opposizione al rigetto della propria istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, rigetto fondato sulla presunta assenza di radicamento in Italia e sulla mancata sussistenza di una condizione di vulnerabilità. Il Tribunale ha ribaltato tale impostazione, riconoscendo il diritto del richiedente alla protezione speciale sia sotto il profilo del rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, sia in relazione alla tutela della vita privata e familiare, con esplicito riferimento all’art. 8 CEDU e all’art. 19, comma 1.1, del T.U. Immigrazione.

Particolarmente interessante è l'approfondita analisi compiuta dal Collegio in merito alla situazione sistemica della Turchia, paese d’origine del ricorrente, con un quadro aggiornato delle violazioni sistemiche e gravi dei diritti umani. Il Tribunale ha valorizzato fonti internazionali attendibili, tra cui i report di Freedom House e dell’EUAA, evidenziando come le criticità democratiche, la repressione dell’opposizione politica, la censura mediatica e la crisi dei diritti civili costituiscano elementi oggettivi di rischio per chi faccia ritorno in Turchia.

Sul piano soggettivo, il giudizio si è esteso alla valutazione dell’integrazione personale del ricorrente, che risultava occupato con contratto a tempo indeterminato, dimostrando così un effettivo inserimento sociale e lavorativo. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare la condizione di tutela ex art. 19, comma 1.1, anche nella parte riferita al rispetto della vita privata.

Di rilievo la posizione assunta dal Tribunale sul diritto intertemporale. Poiché la domanda era stata presentata in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (cosiddetto “Decreto Cutro”), il Collegio ha applicato la normativa previgente, ossia quella modificata dal D.L. 130/2020, riaffermando il principio secondo cui il nuovo regime normativo non può retroagire in danno del richiedente.

La decisione si segnala, pertanto, non solo per la corretta applicazione della disciplina giuridica, ma anche per l’approccio sistematico e multilivello, conforme ai principi costituzionali, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e al diritto dell’Unione Europea.

Essa conferma come la protezione speciale, nella sua dimensione post-umanitaria, continui a fungere da strumento di tutela fondamentale dei diritti della persona, anche in contesti in cui il mero dato lavorativo si accompagna a una più ampia vulnerabilità sistemica e al rischio di compressione delle libertà fondamentali in caso di rimpatrio.


📌 Avv. Fabio Loscerbo


New on TikTok: العنوان: تصريح الإقامة طويلة الأمد والغياب عن إيطاليا: المحكمة الإدارية تلغي قرار السحب مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة". أنا المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن قرار مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في فريولي فينيتسيا جوليا، نُشر في 11 فبراير 2026، ويتعلق بسحب تصريح الإقامة للمقيمين لفترة طويلة. تعود القضية إلى قرار صادر عن شرطة الهجرة في مدينة أوديني التي قررت سحب تصريح الإقامة من مواطن أجنبي يعيش في إيطاليا منذ سنوات طويلة. ووفقاً للإدارة، فإن سبب السحب هو أن الشخص غاب عن الأراضي الإيطالية لمدة تزيد على ست سنوات. قام المواطن الأجنبي بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية، مؤكداً أن الحساب الذي قامت به الإدارة غير صحيح. فعند جمع جميع فترات الغياب التي ذكرتها الإدارة، يتبين أن مدة البقاء خارج إيطاليا تبلغ حوالي خمس سنوات وأحد عشر شهراً، أي أقل من الحد الأقصى الذي يحدده القانون وهو ست سنوات. قامت المحكمة الإدارية بدراسة القضية بالاستناد إلى النص القانوني الوارد في القانون الموحد للهجرة في إيطاليا، والذي ينص على أن سحب تصريح الإقامة طويلة الأمد لا يمكن أن يتم إلا إذا تجاوزت مدة الغياب عن أراضي الدولة ست سنوات. وفي هذه القضية، لاحظ القضاة أن مجموع الأيام التي قضاها الشخص خارج إيطاليا، كما ورد في القرار الإداري، يبلغ 2153 يوماً، وهي مدة تقل عن ست سنوات. وبالتالي فإن الشرط القانوني اللازم لسحب تصريح الإقامة لم يكن متحققاً. ولهذا السبب قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في فريولي فينيتسيا جوليا الطعن، وألغت قرار سحب تصريح الإقامة الصادر عن الإدارة. تكمن أهمية هذا الحكم في أنه يؤكد مبدأ أساسياً في القانون الإداري وقانون الهجرة: عندما يحدد القانون حداً زمنياً دقيقاً، يجب على الإدارة تطبيقه بدقة، ولا يمكنها اتخاذ قرارات تقييدية إذا لم يتم تجاوز هذا الحد فعلياً. شكراً لاستماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست "قانون الهجرة". نلتقي قريباً في حلقة جديدة.

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