lunedì 2 giugno 2025

🎙️ Podcast "Diritto dell’Immigrazione" – Episodio: Riforma della Cittadinanza 2025

 










🎙️ Podcast "Diritto dell’Immigrazione" – Episodio: Riforma della Cittadinanza 2025

Benvenuti. In questo episodio esaminiamo le principali novità introdotte dalla legge numero 74 del 2025, che ha riformato profondamente il sistema della cittadinanza italiana.

📌 La novità più rilevante è l’abolizione dell’acquisizione automatica della cittadinanza per chi è nato all’estero da italiani e possiede un’altra cittadinanza. Ora serve una domanda formale, presentata prima del 27 marzo 2025, oppure una sentenza o requisiti specifici come la residenza del genitore in Italia per almeno due anni.

📌 Introdotta anche una procedura agevolata per i figli minori: possono diventare cittadini se i genitori italiani presentano dichiarazione e il minore risiede in Italia da almeno due anni, oppure se la dichiarazione avviene entro un anno dalla nascita.

📌 Per i discendenti di cittadini italiani, il requisito di residenza per chiedere la cittadinanza è stato ridotto a due anni.

📌 Infine, è stata riaperta la possibilità di riacquistare la cittadinanza per chi l’ha persa prima del 15 agosto 1992.

🎧 Grazie per l’ascolto. Alla prossima puntata di Diritto dell’Immigrazione.



Riforma della cittadinanza 2025: le nuove istruzioni operative per i Comuni dopo la legge di conversione

 Riforma della cittadinanza 2025: le nuove istruzioni operative per i Comuni dopo la legge di conversione

Articolo a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

Con la circolare n. 26185 del 28 maggio 2025, la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno ha diramato le prime istruzioni operative per l’attuazione delle novità introdotte dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione con modificazioni del D.L. 36/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Si tratta di una riforma di sistema che, pur non modificando la legge n. 91/1992 nel suo impianto complessivo, incide in maniera significativa sull'accesso alla cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), introducendo importanti limitazioni, correttivi e regimi transitori.

1. Fine del riconoscimento automatico iure sanguinis per i nati all’estero

Il nuovo art. 3-bis della legge 91/1992 sancisce il principio secondo cui chi è nato all’estero e possiede altra cittadinanza “non si considera mai aver acquisito la cittadinanza italiana”, anche se rientra in una delle ipotesi storiche di trasmissione automatica. La disposizione si applica retroattivamente e comporta una netta cesura rispetto al regime previgente.

L’acquisto della cittadinanza italiana in questi casi potrà avvenire solo se ricorrono alcune condizioni tassative, come:

  • Presentazione di domanda (o appuntamento assegnato) entro il 27 marzo 2025 (lett. a e a-bis);

  • Pronuncia giudiziale di riconoscimento della cittadinanza (lett. b);

  • Ascendenza esclusiva da cittadini italiani (lett. c), dimostrabile con certificazioni idonee;

  • Residenza in Italia per almeno due anni del genitore italiano prima della nascita o adozione (lett. d).

2. Cittadinanza per beneficio di legge e figli minorenni

La riforma introduce anche un innovativo meccanismo di acquisizione per i figli minorenni di cittadini italiani per nascita. In particolare, l’art. 4, commi 1-bis e 1-ter della legge 91/1992 prevede che il minore nato all’estero possa diventare cittadino su dichiarazione dei genitori, a condizione che:

  • sia figlio di un cittadino italiano per nascita (non naturalizzato);

  • risieda legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni dopo la dichiarazione, oppure

  • la dichiarazione venga resa entro un anno dalla nascita o dall’instaurazione del rapporto di filiazione.

Per i figli di cittadini riconosciuti come tali ai sensi delle lett. a, a-bis e b), è previsto un regime transitorio fino al 31 maggio 2026, entro cui può essere resa la dichiarazione anche direttamente dal minore divenuto maggiorenne.

Il contributo statale previsto è pari a 250 euro per ogni dichiarazione di volontà, da versare anche in caso di dichiarazioni separate dei genitori.

3. Modifiche alla naturalizzazione e riduzione del requisito di residenza

Per gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita (genitori o nonni), l’art. 9 della legge 91/1992 prevede ora che il requisito di residenza in Italia sia di soli due anni, anziché tre. Rimane invece invariato a tre anni per chi è nato in Italia da genitori stranieri.

4. Stretta sulla trasmissione automatica per convivenza (art. 14 L. 91/1992)

A partire dal 24 maggio 2025, i figli conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana potranno beneficiarne solo se residenti in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto (o residenti dalla nascita se minori di due anni). Anche il requisito della convivenza con il genitore deve essere accertato con riferimento a tale data.

5. Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza

Infine, l’art. 17 della legge 91/1992 è stato riformulato. Gli ex cittadini italiani nati in Italia (o residenti per almeno due anni) che abbiano perso la cittadinanza prima del 15 agosto 1992 potranno presentare dichiarazione di riacquisto tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Esclusi i casi di rinuncia o perdita successiva a tale data.

Conclusioni

La riforma varata nel maggio 2025 segna un deciso mutamento di approccio da parte del legislatore, orientato a limitare l’accesso alla cittadinanza iure sanguinis automatica, a favore di un modello più selettivo e legato al legame effettivo con la comunità nazionale. Il sistema resta formalmente fondato sulla legge 91/1992, ma le modifiche introdotte richiedono un'attenta verifica degli atti e una rigorosa istruttoria da parte degli Ufficiali di stato civile.

L’impatto sarà significativo anche sul piano contenzioso, specie per i casi in cui la trasmissione della cittadinanza non sia più automatica. È verosimile attendersi un incremento del ricorso a strumenti giudiziali o alla procedura di naturalizzazione agevolata. Fondamentale, in questa fase, il coordinamento tra comuni, prefetture e consolati, nonché un’adeguata informazione alle comunità italiane all’estero.

Avv. Fabio Loscerbo

Riforma della cittadinanza 2025: le nuove istruzioni operative per i Comuni dopo la legge di conversione

 Riforma della cittadinanza 2025: le nuove istruzioni operative per i Comuni dopo la legge di conversione

Articolo a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

Con la circolare n. 26185 del 28 maggio 2025, la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno ha diramato le prime istruzioni operative per l’attuazione delle novità introdotte dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione con modificazioni del D.L. 36/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Si tratta di una riforma di sistema che, pur non modificando la legge n. 91/1992 nel suo impianto complessivo, incide in maniera significativa sull'accesso alla cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), introducendo importanti limitazioni, correttivi e regimi transitori.

1. Fine del riconoscimento automatico iure sanguinis per i nati all’estero

Il nuovo art. 3-bis della legge 91/1992 sancisce il principio secondo cui chi è nato all’estero e possiede altra cittadinanza “non si considera mai aver acquisito la cittadinanza italiana”, anche se rientra in una delle ipotesi storiche di trasmissione automatica. La disposizione si applica retroattivamente e comporta una netta cesura rispetto al regime previgente.

L’acquisto della cittadinanza italiana in questi casi potrà avvenire solo se ricorrono alcune condizioni tassative, come:

  • Presentazione di domanda (o appuntamento assegnato) entro il 27 marzo 2025 (lett. a e a-bis);

  • Pronuncia giudiziale di riconoscimento della cittadinanza (lett. b);

  • Ascendenza esclusiva da cittadini italiani (lett. c), dimostrabile con certificazioni idonee;

  • Residenza in Italia per almeno due anni del genitore italiano prima della nascita o adozione (lett. d).

2. Cittadinanza per beneficio di legge e figli minorenni

La riforma introduce anche un innovativo meccanismo di acquisizione per i figli minorenni di cittadini italiani per nascita. In particolare, l’art. 4, commi 1-bis e 1-ter della legge 91/1992 prevede che il minore nato all’estero possa diventare cittadino su dichiarazione dei genitori, a condizione che:

  • sia figlio di un cittadino italiano per nascita (non naturalizzato);

  • risieda legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni dopo la dichiarazione, oppure

  • la dichiarazione venga resa entro un anno dalla nascita o dall’instaurazione del rapporto di filiazione.

Per i figli di cittadini riconosciuti come tali ai sensi delle lett. a, a-bis e b), è previsto un regime transitorio fino al 31 maggio 2026, entro cui può essere resa la dichiarazione anche direttamente dal minore divenuto maggiorenne.

Il contributo statale previsto è pari a 250 euro per ogni dichiarazione di volontà, da versare anche in caso di dichiarazioni separate dei genitori.

3. Modifiche alla naturalizzazione e riduzione del requisito di residenza

Per gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita (genitori o nonni), l’art. 9 della legge 91/1992 prevede ora che il requisito di residenza in Italia sia di soli due anni, anziché tre. Rimane invece invariato a tre anni per chi è nato in Italia da genitori stranieri.

4. Stretta sulla trasmissione automatica per convivenza (art. 14 L. 91/1992)

A partire dal 24 maggio 2025, i figli conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana potranno beneficiarne solo se residenti in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto (o residenti dalla nascita se minori di due anni). Anche il requisito della convivenza con il genitore deve essere accertato con riferimento a tale data.

5. Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza

Infine, l’art. 17 della legge 91/1992 è stato riformulato. Gli ex cittadini italiani nati in Italia (o residenti per almeno due anni) che abbiano perso la cittadinanza prima del 15 agosto 1992 potranno presentare dichiarazione di riacquisto tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Esclusi i casi di rinuncia o perdita successiva a tale data.

Conclusioni

La riforma varata nel maggio 2025 segna un deciso mutamento di approccio da parte del legislatore, orientato a limitare l’accesso alla cittadinanza iure sanguinis automatica, a favore di un modello più selettivo e legato al legame effettivo con la comunità nazionale. Il sistema resta formalmente fondato sulla legge 91/1992, ma le modifiche introdotte richiedono un'attenta verifica degli atti e una rigorosa istruttoria da parte degli Ufficiali di stato civile.

L’impatto sarà significativo anche sul piano contenzioso, specie per i casi in cui la trasmissione della cittadinanza non sia più automatica. È verosimile attendersi un incremento del ricorso a strumenti giudiziali o alla procedura di naturalizzazione agevolata. Fondamentale, in questa fase, il coordinamento tra comuni, prefetture e consolati, nonché un’adeguata informazione alle comunità italiane all’estero.

Avv. Fabio Loscerbo

Bologna, maggio 2025 – Nuove indicazioni operative dalla Questura per il primo rilascio del permesso dopo decisione favorevole

 

Bologna, maggio 2025 – Nuove indicazioni operative dalla Questura per il primo rilascio del permesso dopo decisione favorevole

Con nota datata 14 maggio 2025, la Questura di Bologna – Ufficio Immigrazione ha comunicato all’Ordine degli Avvocati le nuove modalità di prenotazione per il primo rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte di cittadini stranieri in possesso di una decisione favorevole adottata dalla Commissione Territoriale o dal Tribunale Ordinario.

La comunicazione sostituisce formalmente quella precedente del 30 giugno 2022, ormai superata per decorso del tempo e per esigenze di semplificazione e razionalizzazione del lavoro d’ufficio.

📌 Modalità operative per il primo rilascio

I richiedenti in possesso di una decisione positiva possono accedere alla procedura di rilascio attraverso due principali canali:

1. Prenotazione tramite sistema PrenotaFacile

È la modalità ordinaria. L’utente (o il legale incaricato) dovrà:

  • selezionare il servizio “Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva”;

  • scegliere dal menù l’opzione “Rinnovo” e non “Rilascio”;

  • allegare la scansione del precedente permesso (ad es. per richiesta asilo), se disponibile.

2. Prenotazione via PEC

Solo in caso di difficoltà tecniche o mancanza di un permesso precedente, è possibile inviare la richiesta di appuntamento a mezzo PEC, allegando:

  • la decisione favorevole che riconosce il diritto al rilascio del titolo;

  • un documento d’identità (se disponibile);

  • indicando se la richiesta è inoltrata dal richiedente o dal legale.

3. Accesso diretto allo sportello prenotazioni

In alternativa, l’interessato può presentarsi personalmente il lunedì pomeriggio (ore 14:30–16:30) allo Sportello Prenotazioni presso l’Ufficio Immigrazione, munito di decisione favorevole e documento identificativo.

⚖️ Focus sui permessi provvisori per chi ha presentato ricorso

La Questura ribadisce che i richiedenti asilo che hanno impugnato il diniego davanti al Tribunale hanno diritto ad ottenere o rinnovare un permesso provvisorio per richiesta asilo. In questi casi:

  • il primo rilascio va richiesto via PEC;

  • i successivi rinnovi devono avvenire esclusivamente tramite PrenotaFacile.

🔎 Osservazioni conclusive

La comunicazione introduce una semplificazione significativa, ma richiede attenzione operativa nella selezione corretta dei servizi su PrenotaFacile. L’uso improprio delle voci “rilascio” e “rinnovo” può determinare il rigetto della richiesta di appuntamento.

È inoltre rilevante la conferma dell’accessibilità via PEC nei casi complessi, che tutela le situazioni più fragili e consente agli avvocati di svolgere un ruolo attivo nel garantire la tutela dei diritti dei propri assistiti.


Avv. Fabio Loscerbo
Foro di Bologna – esperto in diritto dell’immigrazione e contenzioso amministrativo