martedì 27 gennaio 2026

La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche dopo il decreto-legge 20 del 2023: disciplina transitoria, affidamento e limiti dell’azione amministrativa

 

La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche dopo il decreto-legge 20 del 2023: disciplina transitoria, affidamento e limiti dell’azione amministrativa

Abstract

Il contributo esamina la disciplina della conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge 20 del 2023, convertito dalla legge 50 del 2023. L’analisi si concentra sulla portata della disciplina transitoria e sul ruolo svolto dalla giurisprudenza amministrativa nel ricondurre l’azione delle Questure entro i limiti imposti dai principi di irretroattività, certezza del diritto e tutela dell’affidamento dello straniero. Particolare attenzione è dedicata alla recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, che offre un contributo chiarificatore di rilevante impatto sistemico.

1. Il quadro normativo di riferimento

Il decreto-legge 20 del 2023 ha inciso in modo significativo sulla disciplina dei permessi di soggiorno convertibili, modificando l’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 286 del 1998. Tra gli effetti più rilevanti della riforma vi è stata l’eliminazione del permesso di soggiorno per cure mediche dall’elenco dei titoli convertibili in permessi per motivi di lavoro.

Tale intervento normativo ha sollevato fin da subito questioni interpretative di rilievo, soprattutto con riferimento alle situazioni giuridiche già in essere e ai procedimenti amministrativi avviati prima dell’entrata in vigore della riforma. In questo contesto assume un ruolo centrale la disciplina transitoria prevista dall’articolo 7 del decreto-legge 20 del 2023, il cui ambito applicativo è stato oggetto di letture divergenti.

2. La disciplina transitoria e il problema del criterio temporale

Il nodo interpretativo principale riguarda l’individuazione del momento temporalmente rilevante ai fini dell’applicazione del regime previgente: se la data della domanda di conversione oppure la data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.

Le prassi amministrative hanno frequentemente privilegiato la prima opzione, ritenendo irricevibili le domande di conversione presentate dopo l’entrata in vigore della riforma, anche quando il titolo originario fosse stato richiesto in epoca antecedente. Questa impostazione ha determinato una compressione significativa delle posizioni giuridiche degli interessati, spesso aggravata da ritardi procedimentali non imputabili agli stessi.

3. L’orientamento della giurisprudenza amministrativa

La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente ricondotto l’interpretazione della disciplina transitoria entro coordinate più coerenti con i principi generali dell’ordinamento. In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenza numero 58 del 20 gennaio 2026, ha affermato che il criterio temporale dirimente è rappresentato dalla data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.

Secondo il giudice amministrativo, qualora tale istanza sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della riforma, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, comprensiva della possibilità di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro. Tale lettura valorizza una interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 7 del decreto-legge 20 del 2023 e risulta coerente con la funzione di garanzia propria delle norme transitorie.

4. Tutela dell’affidamento e assenza di termini decadenziali

La pronuncia del TAR Liguria si segnala anche per l’attenzione dedicata alla tutela dell’affidamento dello straniero, inteso come legittima aspettativa maturata sulla base della normativa vigente al momento dell’avvio del procedimento amministrativo. In questa prospettiva, la conversione del permesso di soggiorno non può essere preclusa per effetto di sopravvenienze normative quando il procedimento originario sia stato correttamente instaurato sotto il regime previgente.

La sentenza affronta inoltre il tema della presunta tardività delle domande di conversione, ribadendo un principio già consolidato: in assenza di una espressa previsione legislativa, la domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno non è soggetta a termini decadenziali. Ne deriva un ulteriore ridimensionamento delle prassi amministrative fondate su criteri non previsti dalla legge.

5. Considerazioni conclusive

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a ristabilire un corretto equilibrio tra potere amministrativo e tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto dell’immigrazione. In un contesto segnato da riforme frequenti e da una crescente rigidità applicativa, la riaffermazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività e affidamento assume un valore sistemico.

La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, nei casi disciplinati dal regime transitorio, emerge così come uno spazio di legalità che non può essere compresso da interpretazioni amministrative restrittive o da circolari interne prive di forza normativa. La giurisprudenza amministrativa conferma, ancora una volta, il proprio ruolo di presidio dei principi fondamentali dell’ordinamento.

Riferimento alla pubblicazione

La sentenza oggetto di analisi è pubblicata integralmente su Calaméo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/0080797757bd2f71b7d5a
(link diretto: https://www.calameo.com/books/0080797757bd2f71b7d5a)


Avv. Fabio Loscerbo

Nessun commento:

Posta un commento

New on TikTok: إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد: المحكمة تؤكد خطورة الشخص لكنها تلزم الإدارة بدراسة منح تصريح آخر مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتناول اليوم حكماً مهماً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، والمتعلق بقضية مسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026. تتعلق القضية بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من قبل شرطة بولونيا، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية بسبب أحكام جنائية نهائية صدرت بحق المعني، تتعلق بوقائع ذات طابع خطير. أكدت المحكمة مبدأً أساسياً: لا يجوز أن يكون إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إجراءً تلقائياً. فالمادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي تشترط تقييماً فعلياً وحالياً وشخصياً لمدى خطورة الشخص. كما يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومدى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، ولم تكتفِ بالإشارة إلى الأحكام الجنائية، بل حللت خطورة الأفعال وتأثيرها على الحقوق الأساسية وشخصية المعني بالأمر. ولهذا السبب اعتُبر قرار الإلغاء مشروعاً من حيث تقييم الخطورة. لكن هناك نقطة حاسمة. تنص المادة 9، الفقرة 9، من قانون الهجرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فيجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحالة، لم تقم الإدارة بأي تقييم بخصوص هذه المسألة. لذلك قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار فقط في الجزء المتعلق بعدم دراسة إمكانية منح تصريح إقامة بديل. ويتعين على الإدارة الآن إعادة النظر في الملف وتقييم الوضع الحالي للشخص بشكل شامل. الرسالة واضحة: حماية النظام العام أولوية مشروعة، لكن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون بالكامل. إلغاء تصريح الإقامة لا يعني ترك الشخص في فراغ قانوني. فإذا لم يُتخذ قرار بالطرد، يجب إجراء تقييم جديد لنوع الإقامة الممكنة. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

https://ift.tt/tP6jXwF