venerdì 19 dicembre 2025

La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI

 

La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI

Con riferimento alla pubblicazione integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

Premessa

Il presente contributo analizza il decreto del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, emesso in data 5 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 10860/2024. Il provvedimento affronta in modo articolato la disciplina della protezione complementare nel quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023.

La decisione assume particolare rilievo poiché interviene su una delle questioni più controverse del nuovo assetto normativo: la sorte della tutela della vita privata e familiare dopo l’abrogazione dei parametri espressamente previsti dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella sua formulazione previgente.

Il testo integrale del decreto è consultabile alla seguente pubblicazione:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

La riforma del 2023 e la permanenza della tutela convenzionale

Il Tribunale chiarisce che l’intervento del legislatore del 2023 non ha inciso sul nucleo essenziale del divieto di refoulement né ha determinato l’eliminazione della tutela della vita privata e familiare quale fondamento della protezione complementare, in quanto diritto soggettivo ancorato a obblighi costituzionali e internazionali.

La motivazione valorizza il richiamo, tuttora presente nell’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione, all’art. 5, comma 6, del medesimo testo normativo, quale norma di chiusura del sistema e veicolo di integrazione degli obblighi derivanti dalla CEDU. In questa prospettiva, l’abrogazione dei criteri legali tipizzati non equivale alla soppressione della tutela, ma comporta il superamento di una disciplina rigida a favore di una clausola elastica.

La protezione complementare e il ruolo della giurisprudenza di legittimità

La decisione si inserisce consapevolmente nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ribadito come la protezione complementare continui a operare anche in relazione alla vita privata e familiare dello straniero, in quanto espressione di obblighi sovraordinati rispetto alla legislazione ordinaria.

Il Tribunale recepisce l’impostazione secondo cui la riforma del 2023 ha inciso sulla tipicità normativa dell’istituto, ma non sulla sua funzione di tutela dei diritti fondamentali, riaffermando il ruolo del giudice nel ricostruire il contenuto della protezione complementare attraverso il bilanciamento degli interessi in gioco.

L’integrazione lavorativa come dimensione della vita privata

Nel caso esaminato, la protezione complementare viene riconosciuta sulla base della dimostrata esistenza di una vita privata radicata sul territorio nazionale. Il Tribunale attribuisce rilievo centrale alla stabilità lavorativa e reddituale del richiedente, richiamando espressamente l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui l’attività lavorativa costituisce uno degli spazi principali di sviluppo delle relazioni sociali e personali.

Il lavoro viene così considerato non come mero indicatore economico, ma come elemento strutturale della vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU, coerentemente con l’evoluzione giurisprudenziale europea e nazionale in materia di protezione complementare.

Bilanciamento e limiti della protezione complementare

La pronuncia ribadisce che la protezione complementare non configura un diritto automatico né uno strumento di regolarizzazione generalizzata. Resta imprescindibile il bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

La tutela opera, dunque, solo in presenza di un radicamento effettivo e significativo e in assenza di elementi ostativi prevalenti, confermando una concezione rigorosa e non espansiva dell’istituto.

Considerazioni conclusive

Il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 rappresenta un contributo di particolare rilievo alla ricostruzione dell’istituto della protezione complementare nel periodo successivo al D.L. 20/2023. La decisione conferma che la riforma non ha svuotato l’istituto, ma ne ha ridefinito la tecnica applicativa, restituendo centralità al giudizio concreto e al bilanciamento dei diritti fondamentali.

La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzare una motivazione ampia e sistematica, idonea a costituire un punto di riferimento per la prassi giudiziaria e per il dibattito dottrinale.

Testo integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae


Avv. Fabio Loscerbo

New on TikTok: Residence permit denied by the Police but granted by the Court: a job and real integration are enough for special protection Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. My name is lawyer Fabio Loscerbo, and today we address a very practical issue: what happens when the Police deny a residence permit, but the Court overturns that decision. We are talking about a judgment of the Court of Bologna, case number 591 of 2025, concerning the recognition of special protection . The Police had denied the permit, arguing that the applicant had not demonstrated sufficient integration. This is a very common reasoning in practice: authorities often expect an almost “perfect” level of integration, as if a foreign national had to prove complete and definitive social inclusion. The Court takes a different approach, one that is more consistent with the law and recent case law. It clearly states that full integration is not required. What matters is a serious and concrete path of integration, even if it is still ongoing. In this case, the applicant had a stable job, an income, had attended language courses, and had been living in Italy for several years. All these elements, taken together, show real social integration. At this point, a key legal principle comes into play: the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This concept does not only concern family ties, but also includes social relationships, work, and the life a person builds over time. The Court states that removing a person in such circumstances would mean uprooting them and seriously affecting their fundamental rights. It also adds an important point: if there are no concerns related to public safety or public order, the State’s interest in expulsion becomes weak. The outcome is clear: the Court recognizes the right to a residence permit for special protection, valid for two years, renewable and convertible into a work permit . The message of this decision is straightforward: if a person works, integrates, and builds a life in Italy, this reality cannot be ignored. And this is exactly where the future of immigration law will increasingly be decided. Thank you for listening, and see you soon for a new episode of Immigration Law.

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