domenica 21 settembre 2025

Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: il TAR Lazio respinge il ricorso


 Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: il TAR Lazio respinge il ricorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, con sentenza n. 15983/2025, ha respinto il ricorso presentato contro la revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da parte della Questura di Roma. La decisione affronta un tema di grande rilievo nel diritto dell’immigrazione: il bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e i diritti di integrazione sociale e familiare dello straniero.

Il ricorrente aveva contestato il provvedimento sostenendo che la Questura si fosse limitata a richiamare le condanne penali a suo carico senza effettuare una valutazione complessiva della sua situazione personale, familiare e lavorativa. In particolare, erano stati evidenziati i legami con la compagna cittadina tedesca, la nascita di un figlio, l’attività lavorativa svolta nel settore ortofrutticolo e il radicamento sociale nel territorio di Ariccia. Secondo la difesa, la revoca avrebbe violato l’art. 5 del Testo Unico Immigrazione, che impone di considerare i vincoli familiari e la durata del soggiorno, nonché l’art. 9 del medesimo decreto, che richiede una valutazione specifica della pericolosità sociale.

Il TAR Lazio, tuttavia, ha confermato la legittimità del provvedimento, rilevando che le condanne per reati legati agli stupefacenti costituiscono un indice sufficiente di pericolosità sociale, specie quando riconducibili a condotte che implicano rapporti con la criminalità organizzata. I giudici hanno chiarito che la titolarità di un permesso di lungo periodo non rappresenta una “licenza” per sottrarsi a valutazioni negative in presenza di gravi violazioni di legge.

Secondo la sentenza, l’amministrazione ha motivato in modo adeguato la propria decisione e aveva il diritto di rivedere la posizione del ricorrente, soprattutto in considerazione della distanza tra l’iniziale valutazione positiva di integrazione e la successiva condanna penale. È stato inoltre precisato che la relazione affettiva, pur stabile, non aveva ancora assunto una forma giuridicamente rilevante al momento della revoca.

La decisione del TAR Lazio ribadisce un principio fondamentale: la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può basarsi su condanne penali gravi, senza che la sola integrazione familiare e sociale sia sufficiente a garantire la permanenza sul territorio nazionale.

Questa pronuncia rappresenta un precedente importante per la giurisprudenza in materia di immigrazione, confermando l’orientamento volto a privilegiare la tutela della sicurezza pubblica rispetto alla sola integrazione, quando emergono condotte di rilevante gravità penale.

Avv. Fabio Loscerbo

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Lazio conferma il diniego della Questura di Roma


 Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Lazio conferma il diniego della Questura di Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, con la sentenza n. 16023/2025, ha respinto il ricorso presentato contro il rigetto di una domanda di permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso dalla Questura di Roma. La decisione chiarisce ancora una volta l’importanza della residenza anagrafica regolare quale requisito fondamentale per il rilascio del titolo di soggiorno.

Il caso nasce dal provvedimento con cui la Questura aveva negato il permesso richiesto, rilevando la mancanza della prova di residenza e la cancellazione del richiedente per irreperibilità dai registri anagrafici del Comune di Roma. Nonostante le doglianze avanzate nel ricorso, il TAR ha confermato la legittimità del diniego, sottolineando che la mancata produzione di documentazione chiara sulla sistemazione abitativa escludeva la possibilità di accoglimento.

Secondo i giudici, la motivazione del provvedimento della Questura è adeguata e coerente con la normativa vigente: il requisito della residenza non può essere considerato un mero adempimento formale, ma rappresenta un elemento essenziale per dimostrare la stabilità sul territorio e la regolarità della posizione del richiedente.

Il TAR ha inoltre dichiarato irrilevante la mancata consegna del preavviso di rigetto, pur regolarmente inviato all’indirizzo fornito dal ricorrente, ritenendo che l’assenza della documentazione richiesta fosse di per sé sufficiente a giustificare il diniego.

La sentenza ribadisce quindi un principio di rilievo in materia di immigrazione: senza una residenza anagrafica regolare e documentata, non è possibile ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Per i cittadini stranieri che intendono intraprendere un’attività autonoma in Italia, questa decisione rappresenta un importante monito: è necessario garantire non solo la regolarità dei titoli professionali ed economici, ma anche la piena conformità ai requisiti anagrafici previsti dalla legge.

Avv. Fabio Loscerbo

Cittadinanza italiana e residenza fittizia: il TAR Lazio annulla il diniego della Prefettura di Roma


 Cittadinanza italiana e residenza fittizia: il TAR Lazio annulla il diniego della Prefettura di Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, con la sentenza n. 16317/2025, ha accolto il ricorso di un cittadino straniero contro il decreto della Prefettura di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione. La decisione segna un importante punto fermo nella complessa questione della residenza “virtuale” o “fittizia”, utilizzata da molti Comuni per garantire l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora.

La Prefettura aveva respinto l’istanza sostenendo che la residenza presso un indirizzo convenzionale – in questo caso “Via Modesta Valenti” – non integrasse il requisito della residenza legale continuativa previsto dall’art. 9 della legge n. 91/1992. Il TAR ha però annullato il provvedimento, richiamando una consolidata giurisprudenza secondo cui la residenza anagrafica, anche se registrata tramite indirizzo fittizio, è pienamente idonea a soddisfare il requisito richiesto per la cittadinanza.

Il Collegio ha evidenziato che:

  • la residenza legale coincide con la residenza anagrafica, come stabilito dal d.P.R. n. 572/1993;

  • l’iscrizione “virtuale” è uno strumento riconosciuto dalla legge anagrafica e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015, pensato per tutelare i diritti fondamentali delle persone senza fissa dimora;

  • la registrazione fittizia non comporta alcuna elusione delle norme di sicurezza, poiché restano in capo al cittadino obblighi di reperibilità e verifiche periodiche da parte del Comune.

Il TAR ha inoltre sottolineato che un’interpretazione restrittiva da parte delle Prefetture rischierebbe di creare disparità di trattamento sul territorio nazionale, con conseguenti violazioni dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Con questa decisione, il Tribunale impone alla Prefettura di riesaminare la domanda di cittadinanza secondo i principi enunciati, riaffermando il diritto all’iscrizione anagrafica e alla stabilità del soggiorno anche per chi vive condizioni abitative precarie.

La sentenza rappresenta un precedente di rilievo per migliaia di cittadini stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza e che risultano iscritti presso indirizzi fittizi, spesso unica via per accedere ai diritti fondamentali e ai servizi sociali.

Avv. Fabio Loscerbo