sabato 7 febbraio 2026

La presentazione della domanda di protezione internazionale nel nuovo Patto europeo su asilo e migrazione (articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 e articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351)

 

La presentazione della domanda di protezione internazionale nel nuovo Patto europeo su asilo e migrazione

(articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 e articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351)



La disciplina della presentazione della domanda di protezione internazionale nell’Unione europea, così come delineata dai regolamenti (UE) 2024/1348 e 2024/1351, segna un deciso superamento dell’impostazione previgente fondata sulla direttiva 2013/32/UE e sul regolamento Dublino III. Con l’adozione di questi regolamenti, il legislatore europeo non si limita a uniformare le procedure di esame delle domande di asilo, ma trasferisce all’interno del nucleo stesso del procedimento una serie di obblighi precisi e vincolanti a carico del richiedente, finalizzati a garantire la correttezza procedurale, la cooperazione con le autorità competenti e il rispetto dei criteri di attribuzione di competenza tra Stati membri.

L’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 inserisce nel regime procedurale di protezione internazionale (cioè nella disciplina che regola l’esame di merito e la revoca degli status) una sezione dedicata agli obblighi del richiedente ai fini della presentazione della domanda e dello svolgimento della procedura stessa. Pur non essendo qui riprodotto il testo integrale, il contenuto normativo è esplicitamente pensato per tradurre in obblighi giuridici quello che, in passato, veniva talora percepito come un dovere generico di “cooperazione”. Il regolamento afferma che il richiedente deve presentare la domanda di protezione internazionale nello Stato membro individuato secondo i criteri di competenza (con specifico richiamo all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351) e deve cooperare in modo pieno e continuativo con le autorità competenti. La cooperazione qui descritta non è meramente formale: include la produzione tempestiva e completa di dati personali, documenti di identità e ogni elemento utile rilevante ai fini della procedura; l’accettazione di modalità di comunicazione tra autorità e richiedente; l’obbligo di rendersi disponibile per il colloquio personale e per ogni atto procedurale necessario; nonché la permanenza nel territorio dello Stato competente salvo diversa indicazione dell’autorità. Il regolamento, quindi, esplicita la intima connessione tra la presentazione della domanda e l’adesione consapevole del richiedente al sistema procedurale europeo, con l’obiettivo di rendere l’esame uniforme e coerente tra gli Stati membri .

Parallelamente, l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351 – Obligations of the applicant and cooperation with the competent authorities – incarna il pilastro normativo che disciplina la presentazione della domanda nel quadro della determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame e della cooperazione con le autorità. La norma prevede innanzitutto che la domanda di protezione internazionale debba essere effettivamente fatta e registrata nello Stato membro di primo ingresso (art. 17(1)); tale obbligo è formulato senza possibilità di deroga se non nei casi tassativi previsti al comma 2, che autorizzano la presentazione nello Stato membro che ha rilasciato un documento di soggiorno o un visto valido. Se il documento è scaduto o stato revocato, la domanda deve essere presentata nello Stato membro in cui il richiedente è presente al momento della domanda. Tale formulazione sostanzia un principio di ordine di ingresso che, combinato con i criteri di attribuzione di responsabilità, costituisce il nuovo sistema europeo comune di competenza, volto a limitare i cosiddetti movimenti secondari e a garantire una responsabilità statale chiara e prevedibile .

L’articolo 17 prosegue definendo l’obbligo di cooperare pienamente con le autorità competenti nella raccolta dei dati biometrici in conformità al regolamento 2024/1358 e nella comunicazione di tutti gli elementi e informazioni disponibili utili ai fini della determinazione dello Stato membro responsabile, con particolare riguardo alla produzione tempestiva di documenti di identità e alla partecipazione alle interviste. La cooperazione non riguarda solo la fase di attribuzione di competenza, ma si estende alla obbligatoria presenza nel territorio dello Stato membro competente nel corso della procedura di determinazione e, ove applicabile, nell’implementazione di un trasferimento verso lo Stato responsabile e, successivamente, nello Stato responsabile stesso. Infine, qualora sia notificata una decisione di trasferimento, l’articolo impone al richiedente di cooperare per l’esecuzione della decisione stessa .

La disciplina è quindi funzionale a ottenere una cooperazione procedurale effettiva: non si tratta di enunciare un principio astratto, ma di legare la presentazione della domanda alle concrete fasi del procedimento, dalla registrazione alla determinazione della responsabilità, fino all’effettiva esecuzione delle decisioni di trasferimento. In tal modo, lo Stato membro in cui il richiedente presenta la domanda di protezione non solo apre la procedura di merito (come previsto dal regolamento 2024/1348), ma acquisisce anche il ruolo di primo Stato membro coinvolto nel sistema di responsabilità delineato dal regolamento 2024/1351. Il patto così costituisce un’unica architettura normativa in cui la presentazione della domanda e la cooperazione con le autorità diventano momenti giuridici pregnanti e collegati, prodromici all’esame sostanziale e all’attribuzione di competenza nel sistema europeo comune di asilo .

In ultima analisi, quindi, la novità più significativa dei due articoli risiede nell’aver trasformato l’atto di presentare la domanda di protezione internazionale da un momento amministrativo di mera presa in carico da parte dell’ente statale a un atto procedurale caricato di obblighi giuridici specifici, verificabili e sanzionabili, connessi alla cooperazione, alla corretta attribuzione dello Stato responsabile e al rispetto delle regole del sistema comune europeo. Nell’orizzonte delineato dal legislatore europeo, il diritto di chiedere protezione internazionale non è più svincolato da doveri di corresponsabilità procedurale: esso si esercita entro confini giuridicamente costituenti del sistema di competenza e cooperazione tra gli Stati membri.

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New on TikTok: Salir de Italia y la denegación del permiso de residencia: cuando la ausencia se vuelve decisiva Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Diritto dell’Immigrazione. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy abordamos una cuestión muy concreta del derecho de extranjería: la salida del territorio italiano mientras un procedimiento administrativo está en curso y el riesgo de que esa ausencia conduzca a la denegación del permiso de residencia. Conviene partir de un principio claro. El permiso de residencia no es un documento meramente formal. Presupone una presencia efectiva, real y continuada en el territorio italiano. Cuando esta continuidad se interrumpe, la Administración suele considerar que desaparece uno de los requisitos jurídicos esenciales para la concesión o renovación del título. Esta interpretación ha sido confirmada de forma expresa por una reciente sentencia del TAR Campania – Sección Sexta, dictada el 25 de noviembre de 2025 y publicada con el número 597 de 2026, en el procedimiento inscrito en el registro general número 5030 de 2022. En ese caso, la Questura rechazó la solicitud de renovación del permiso de residencia porque el ciudadano extranjero se había encontrado fuera de Italia durante el procedimiento y no había regresado al país dentro del período de validez del visado de reingreso. El tribunal administrativo confirmó la legalidad de la decisión. El Tribunal reafirmó un principio fundamental: la expedición y renovación del permiso de residencia están estrechamente vinculadas no solo a la presentación de la solicitud, sino también al mantenimiento de los requisitos legales de entrada y estancia. En ausencia de un reingreso regular en el territorio italiano, dichos requisitos se consideran inexistentes y la denegación se configura como un acto administrativo de carácter reglado, sin margen de discrecionalidad. La sentencia remite expresamente al Texto Único de Inmigración y a su reglamento de desarrollo, subrayando que una ausencia prolongada puede constituir una interrupción de la estancia y impedir la renovación del permiso, incluso cuando la situación anterior era regular. El mensaje práctico es claro. Salir de Italia mientras un procedimiento está pendiente nunca es una decisión neutra. Puede tener consecuencias definitivas sobre el derecho a permanecer en el país. En el derecho de extranjería, el tiempo y la presencia son determinantes. Y, en ocasiones, una sola ausencia puede marcar la diferencia entre la continuidad de la residencia y la pérdida del título. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.

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