domenica 19 ottobre 2025

馃帣️ Titolo episodio: Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare


 

馃帣️ Titolo episodio:
Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare

馃帶 Testo podcast:

Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione.
Oggi parliamo di un tema concreto, ma ancora troppo spesso oggetto di equivoci e difficolt脿 pratiche: il diritto dei richiedenti protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente bancario o postale.

Aprire un conto non 猫 un privilegio.
脠 un diritto fondamentale, riconosciuto dalla normativa italiana ed europea, e rappresenta uno degli strumenti principali di inclusione sociale e finanziaria.

Dal 2018, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70, 猫 stato istituito il cosiddetto conto di base, accessibile a tutte le persone che soggiornano legalmente in Italia — anche a chi 猫 in attesa di una decisione sulla propria domanda di protezione.
Questo conto garantisce servizi essenziali: depositi, prelievi, accrediti, e pagamenti elettronici.

A confermare questo diritto 猫 stata anche Poste Italiane, che dal giugno 2019 ha riconosciuto formalmente la possibilit脿 per i richiedenti protezione di aprire un conto Bancoposta esibendo il permesso di soggiorno provvisorio o la ricevuta di rinnovo.
Un passo importante, frutto anche di interventi legali e segnalazioni portate avanti da diversi professionisti del settore, tra cui il mio studio.

Le comunicazioni ufficiali di Poste Italiane – tra cui i protocolli PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 e PB-250606324 del 2025 – chiariscono che il permesso di soggiorno per protezione, anche provvisorio, 猫 un documento valido per l’identificazione e per l’apertura del conto di base.
E laddove il codice fiscale sia riportato sul titolo, pu貌 essere utilizzato anche come attestazione fiscale.

Negare questo diritto, al contrario, significa violare un diritto soggettivo e, in certi casi, mettere in atto una discriminazione.
Chi si vede rifiutata l’apertura del conto pu貌 presentare un reclamo formale a Poste o alla banca, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, oppure segnalare la violazione alla Banca d’Italia.

Aprire un conto 猫 pi霉 di un’operazione bancaria: 猫 la condizione minima per poter lavorare, ricevere lo stipendio, pagare l’affitto, accedere ai servizi sanitari, e partecipare pienamente alla vita civile.
脠, a tutti gli effetti, una forma di cittadinanza economica.

Il diritto a un conto corrente, per chi chiede protezione internazionale o complementare, 猫 dunque una tutela concreta della dignit脿 personale e uno strumento di integrazione reale.
Rendere effettivo questo diritto significa costruire una societ脿 che non esclude, ma include.
Una societ脿 in cui la legalit脿 passa anche attraverso un conto bancario.

Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e questo 猫 Diritto dell’Immigrazione: il podcast che racconta le leggi, i diritti e i casi reali del diritto degli stranieri in Italia.

Alla prossima puntata.

馃帣️ Episode title: Opening a Bank Account: A Right for Applicants of International and Complementary Protection


 馃帣️ Episode title:

Opening a Bank Account: A Right for Applicants of International and Complementary Protection

馃帶 Podcast script (English version):

Welcome to a new episode of Diritto dell’ImmigrazioneImmigration Law.
Today, we’ll talk about a practical issue that still creates confusion and unnecessary obstacles: the right of applicants for international and complementary protection to open a bank or postal account in Italy.

Opening a bank account is not a privilege.
It’s a fundamental right, recognized under both Italian and European law, and it represents one of the most important tools of social and financial inclusion.

Since 2018, Italy’s Ministerial Decree no. 70 of the Ministry of Economy and Finance has introduced what is known as the basic bank account — accessible to anyone who is legally residing in Italy, including those waiting for a decision on their protection application.
This account guarantees essential services such as deposits, withdrawals, salary payments, and electronic transactions.

This right has also been formally confirmed by Poste Italiane, which, since June 2019, has recognized that applicants for protection can open a Bancoposta basic account by presenting their temporary residence permit or the receipt of renewal issued by the Questura.
It was an important step forward, partly thanks to legal efforts and formal complaints brought by professionals in immigration law, including my firm.

In several official communications — including protocols PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058, and PB-250606324, all from 2025 — Poste Italiane clearly stated that the temporary residence permit for protection, whether international or complementary, is a valid identification document for opening a basic account.
Moreover, if the tax code is printed on the document, it can also serve as a valid fiscal identification.

Denying this right means violating a recognized individual right, and in some cases, it may even amount to discriminatory behavior.
Anyone facing such a refusal can file a formal complaint with Poste Italiane or the relevant bank, appeal to the Banking and Financial Ombudsman (ABF), or report the violation to the Bank of Italy, which supervises the banking system.

Opening a bank account is much more than a financial operation — it’s the foundation for working legally, receiving wages, paying rent, accessing healthcare, and participating in civil life.
It is, in every sense, a form of economic citizenship.

The right to open a bank account, for those applying for international or complementary protection, is a concrete expression of personal dignity and a key instrument of true integration.
Making this right effective means building a society that doesn’t exclude but includes —
a society where legality and integration start from something as simple, yet essential, as a bank account.

I’m Lawyer Fabio Loscerbo, and this is Diritto dell’Immigrazione — the podcast that explores laws, rights, and real-life cases in immigration law in Italy.

See you in the next episode.

馃帣️ T铆tulo del episodio: Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protecci贸n internacional y complementaria


 馃帣️ T铆tulo del episodio:

Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protecci贸n internacional y complementaria

馃帶 Texto del p贸dcast (versi贸n en espa帽ol):

Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el p贸dcast dedicado al derecho de la inmigraci贸n.
Hoy hablaremos de un tema muy concreto, pero que todav铆a genera confusi贸n y obst谩culos en la pr谩ctica: el derecho de los solicitantes de protecci贸n internacional y complementaria a abrir una cuenta bancaria o postal en Italia.

Abrir una cuenta bancaria no es un privilegio.
Es un derecho fundamental, reconocido por la legislaci贸n italiana y europea, y constituye una de las herramientas esenciales de inclusi贸n social y financiera.

Desde el a帽o 2018, con el Decreto del Ministerio de Econom铆a y Finanzas n.潞 70, se introdujo en Italia la llamada cuenta b谩sica, accesible para todas las personas que residan legalmente en el pa铆s, incluso para quienes est谩n a la espera de una decisi贸n sobre su solicitud de protecci贸n.
Esta cuenta permite realizar operaciones esenciales: dep贸sitos, retiros, pagos y transferencias electr贸nicas.

Este derecho fue confirmado oficialmente por Poste Italiane, que desde junio de 2019 reconoce la posibilidad de que los solicitantes de protecci贸n abran una cuenta Bancoposta b谩sica presentando su permiso de residencia provisional o el recibo de renovaci贸n emitido por la Questura.
Se trata de un paso importante, resultado tambi茅n de acciones legales y reclamaciones formales promovidas por diversos profesionales del sector, incluido mi despacho.

En varias comunicaciones oficiales —entre ellas los protocolos PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 y PB-250606324 del a帽o 2025— Poste Italiane aclar贸 que el permiso de residencia provisional por protecci贸n internacional o complementaria es un documento v谩lido para la identificaci贸n y para la apertura de una cuenta b谩sica.
Y si el c贸digo fiscal est谩 indicado en el documento, este tambi茅n puede servir como prueba fiscal v谩lida.

Negar este derecho significa violar un derecho subjetivo reconocido y, en algunos casos, constituye un acto discriminatorio.
En tales situaciones, la persona afectada puede presentar una reclamaci贸n formal ante Poste Italiane o ante el banco correspondiente, acudir al 脕rbitro Bancario Financiero (ABF), o informar de la violaci贸n al Banco de Italia, autoridad supervisora del sistema bancario.

Abrir una cuenta bancaria es mucho m谩s que una simple operaci贸n financiera: es la base para trabajar legalmente, recibir un salario, pagar el alquiler, acceder a los servicios sanitarios y participar en la vida civil.
Es, en todos los sentidos, una forma de ciudadan铆a econ贸mica.

El derecho a abrir una cuenta bancaria, para quienes solicitan protecci贸n internacional o complementaria, representa una manifestaci贸n concreta de dignidad personal y una herramienta real de integraci贸n.
Garantizar la efectividad de este derecho significa construir una sociedad que no excluya, sino que incluya;
una sociedad donde la legalidad y la integraci贸n comienzan con algo tan simple, pero tan esencial, como una cuenta bancaria.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y esto es Diritto dell’Immigrazione:
el p贸dcast que explica las leyes, los derechos y los casos reales del derecho de los extranjeros en Italia.

Hasta el pr贸ximo episodio.

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Il diritto del richiedente protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente

 

Il diritto del richiedente protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente

Aprire un conto corrente non 猫 un privilegio, ma un diritto essenziale.
Per i richiedenti protezione internazionale e complementare, rappresenta il primo passo verso una piena inclusione sociale, lavorativa e amministrativa. Eppure, nonostante la normativa sia chiara, continuano a registrarsi casi di diniego da parte di alcuni uffici postali e istituti di credito, che dimostrano quanto il principio di uguaglianza fatichi ancora a tradursi in prassi operative.

1. Il quadro normativo: un diritto soggettivo riconosciuto

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70/2018 ha istituito il cosiddetto conto di base, ossia un conto accessibile a chiunque risieda legalmente nell’Unione Europea, compresi i richiedenti protezione internazionale o complementare.
Il decreto, in attuazione della direttiva UE 2014/92, sancisce il diritto di ogni persona fisica — anche priva di reddito — ad accedere a un conto che garantisca i servizi bancari fondamentali (depositi, prelievi, pagamenti e accrediti).

Questo diritto ha natura soggettiva piena, e il suo esercizio non pu貌 essere limitato per ragioni di status o di nazionalit脿, purch茅 il soggetto sia legalmente soggiornante in Italia.

2. Le istruzioni di Poste Italiane: apertura consentita anche con permesso provvisorio

Dal giugno 2019, a seguito della Circolare ABI del 19 aprile 2019, Poste Italiane S.p.A. ha disposto — tramite comunicazione interna — che i richiedenti protezione possano aprire un conto di base Bancoposta presentando anche il permesso di soggiorno provvisorio o la ricevuta di rinnovo rilasciata dalla Questura ai sensi del D.Lgs. 142/2015, come modificato dal D.L. 113/2018.

Le note ufficiali inviate a seguito di reclami gestiti dallo scrivente (protocolli PB-250109170/2025, PB-250521121/2025, PB-250201058/2025 e PB-250606324/2025) confermano che:

  • il permesso di soggiorno provvisorio per richiesta protezione internazionale o complementare 猫 documento valido per l’identificazione e l’apertura del conto;

  • se il codice fiscale 猫 riportato sul titolo, il documento pu貌 valere anche come attestazione fiscale;

  • il conto di base 猫 sempre apribile, mentre carte prepagate o prodotti finanziari evoluti possono richiedere un titolo di soggiorno definitivo.

3. La protezione complementare: stesso diritto, diversa fonte

L’art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/1998 tutela lo straniero da qualsiasi forma di espulsione o respingimento che comporti una violazione dei diritti fondamentali della persona.
Chi gode di questa protezione complementare 猫, a tutti gli effetti, legalmente soggiornante e quindi titolare degli stessi diritti civili e sociali riconosciuti ai titolari di protezione internazionale, incluso il diritto di aprire un conto corrente.

In diversi casi seguiti dal sottoscritto, Poste Italiane ha riconosciuto la validit脿 del permesso per protezione speciale o complementare ai fini dell’identificazione bancaria, confermando che anche tali titolari rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del Decreto MEF 70/2018.

4. Quando il diniego 猫 illegittimo e discriminatorio

Il rifiuto di aprire un conto a un richiedente protezione — internazionale o complementare — costituisce violazione di un diritto soggettivo.
Si tratta di un comportamento privo di base normativa e potenzialmente discriminatorio, poich茅 limita l’accesso ai servizi essenziali sulla base dello status giuridico del soggetto.

In questi casi il richiedente pu貌:

  1. presentare reclamo scritto a Poste Italiane o alla banca interessata;

  2. ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF);

  3. segnalare la violazione alla Banca d’Italia, quale autorit脿 di vigilanza.

5. Il conto come strumento di integrazione

Disporre di un conto corrente consente di ricevere lo stipendio, pagare l’affitto, accedere ai servizi sanitari e partecipare alla vita economica.
Negare questo diritto significa ostacolare l’integrazione e spingere le persone verso l’irregolarit脿.
L’accesso ai servizi bancari 猫 quindi una forma di cittadinanza economica, complementare alla tutela giuridica ottenuta attraverso la protezione internazionale o complementare.

6. Conclusione

Il diritto del richiedente protezione internazionale o complementare ad aprire un conto corrente 猫 pienamente riconosciuto dalla legge italiana e dalle direttive europee.
Le istituzioni e gli operatori finanziari hanno il dovere di renderlo effettivo, non solo per rispetto delle norme, ma come atto concreto di inclusione e giustizia sociale.
Garantire l’accesso a un conto significa garantire dignit脿, autonomia e legalit脿: tre pilastri indispensabili di una societ脿 che voglia davvero essere integrata.


Avv. Fabio Loscerbo

La Commissione di Bari riconosce la protezione speciale: l’integrazione come valore giuridico tutelato

 

La Commissione di Bari riconosce la protezione speciale: l’integrazione come valore giuridico tutelato

Sottotitolo:
Il caso di un cittadino marocchino conferma l’importanza del radicamento lavorativo e sociale come fondamento della tutela dei diritti umani in Italia.


Una recente decisione della Commissione Territoriale di Bari ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino marocchino, valorizzando il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia.

L’uomo, residente in provincia di Bergamo, vive nel nostro Paese dal 2014, dove ha costruito un’esistenza stabile: contratto di locazione, lavoro regolare nel settore edile, relazioni sociali consolidate e piena autonomia abitativa. Tutti elementi che la Commissione ha considerato decisivi ai fini del riconoscimento della tutela di cui all’articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Pur escludendo i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, la Commissione ha rilevato che l’allontanamento dall’Italia avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Secondo la motivazione, infatti, l’espulsione del richiedente “determinerebbe una privazione della titolarit脿 e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignit脿 personale, in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza”.

Il provvedimento si inserisce in un orientamento sempre pi霉 diffuso secondo cui la protezione speciale rappresenta non un’eccezione, ma una forma di tutela fondata sulla centralit脿 del percorso di integrazione.
Il lavoro, la stabilit脿 abitativa e i legami sociali diventano parametri concreti per valutare la compatibilit脿 tra l’allontanamento e la dignit脿 della persona.

Questa decisione conferma come la protezione speciale sia ormai uno strumento chiave per garantire il diritto a restare quando la vita costruita in Italia riflette un’effettiva integrazione nella comunit脿 nazionale.
Un principio che avvicina il diritto dell’immigrazione alla realt脿 sociale, riconoscendo che l’appartenenza non nasce solo da un titolo giuridico, ma da un percorso umano e relazionale.

Avv. Fabio Loscerbo
www.avvocatofabioloscerbo.it