domenica 27 luglio 2025

Revoca del nulla osta per lavoro subordinato e limiti dell’accertamento sulla capacità economica del datore di lavoro Tribunale: TAR Toscana, Sezione Seconda Numero di registro generale: R.G. n. 955/2023 Data di pubblicazione della sentenza: 30 maggio 2025

 Revoca del nulla osta per lavoro subordinato e limiti dell’accertamento sulla capacità economica del datore di lavoro

Tribunale:
TAR Toscana, Sezione Seconda

Numero di registro generale:
R.G. n. 955/2023

Data di pubblicazione della sentenza:
30 maggio 2025


Con la sentenza n. 961/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto un ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito dei flussi d’ingresso 2022, nonché contro il successivo rigetto dell’istanza di riesame.

Il caso riguardava un’impresa individuale attiva nel settore edile, la quale aveva ottenuto, in prima battuta, un nulla osta per l’assunzione di un lavoratore straniero ai sensi dell’art. 42 del D.L. 73/2022. A seguito di verifiche sulla “consistenza economica” e sulla “correntezza contributiva” del datore di lavoro, la Prefettura di Firenze ha proceduto alla revoca del nulla osta. In sede procedimentale e poi contenziosa, la parte ricorrente ha dedotto violazioni di legge, carenza istruttoria, insufficienza motivazionale e lesione di principi costituzionali ed eurounitari, invocando, tra l’altro, la sopravvenuta disponibilità di documentazione reddituale aggiornata, inclusiva di dichiarazioni dei redditi 2022 e bilanci 2023–2024.

Il TAR ha tuttavia ritenuto infondate le censure. In primo luogo, ha escluso il carattere meramente “apparente” della motivazione amministrativa, che si è fondata su parametri normativi chiari, quali quelli previsti dall’art. 44 del D.L. 73/2022, dalla circolare INL n. 3/2022 e dal d.m. 27 maggio 2020. Tali fonti indicano come criterio essenziale la sussistenza, per ciascun lavoratore richiesto, di un reddito o fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, da dimostrare attraverso l’ultima dichiarazione dei redditi o bilancio d’esercizio disponibile alla data di presentazione della domanda.

Secondo il Tribunale, la Prefettura ha legittimamente fondato la revoca sull’insufficiente capacità economico-finanziaria emersa dai dati relativi all’anno 2021, anno di riferimento per le istanze sui flussi 2022. La successiva produzione di documenti relativi agli esercizi 2022 e 2023 non può incidere sulla legittimità del provvedimento, in quanto sopravvenuta alla data di revoca e non idonea a riaprire i termini istruttori, bensì solo a giustificare nuove istanze per flussi futuri.

Interessante anche il chiarimento giurisprudenziale secondo cui l’asseverazione ex art. 44 D.L. 73/2022 non può essere utilizzata per fondare richieste basate su scenari ipotetici o prospettici, essendo richiesta invece una capacità economica già consolidata alla data della domanda. Tale posizione è conforme a un orientamento restrittivo che valorizza l’effettività delle condizioni di sostenibilità economica come garanzia della regolarità e serietà del rapporto di lavoro proposto.

Infine, il TAR ha ritenuto superflua la disamina delle ulteriori motivazioni (coerenza del CCNL applicato e correntezza contributiva), trattandosi di un provvedimento amministrativo “plurimotivato”, sorretto in autonomia dalla sola carenza di capacità economica.

Conclusione:
La sentenza conferma l’indirizzo rigoroso in tema di valutazione della capacità economica dei datori di lavoro nei procedimenti di rilascio o revoca del nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito dei flussi, e riafferma l’impossibilità di far valere documentazione sopravvenuta in sede di riesame quale fondamento per modificare retroattivamente gli effetti di un provvedimento legittimo.


Avv. Fabio Loscerbo

New on TikTok: Residence permit denied by the Police but granted by the Court: a job and real integration are enough for special protection Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. My name is lawyer Fabio Loscerbo, and today we address a very practical issue: what happens when the Police deny a residence permit, but the Court overturns that decision. We are talking about a judgment of the Court of Bologna, case number 591 of 2025, concerning the recognition of special protection . The Police had denied the permit, arguing that the applicant had not demonstrated sufficient integration. This is a very common reasoning in practice: authorities often expect an almost “perfect” level of integration, as if a foreign national had to prove complete and definitive social inclusion. The Court takes a different approach, one that is more consistent with the law and recent case law. It clearly states that full integration is not required. What matters is a serious and concrete path of integration, even if it is still ongoing. In this case, the applicant had a stable job, an income, had attended language courses, and had been living in Italy for several years. All these elements, taken together, show real social integration. At this point, a key legal principle comes into play: the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This concept does not only concern family ties, but also includes social relationships, work, and the life a person builds over time. The Court states that removing a person in such circumstances would mean uprooting them and seriously affecting their fundamental rights. It also adds an important point: if there are no concerns related to public safety or public order, the State’s interest in expulsion becomes weak. The outcome is clear: the Court recognizes the right to a residence permit for special protection, valid for two years, renewable and convertible into a work permit . The message of this decision is straightforward: if a person works, integrates, and builds a life in Italy, this reality cannot be ignored. And this is exactly where the future of immigration law will increasingly be decided. Thank you for listening, and see you soon for a new episode of Immigration Law.

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