mercoledì 16 luglio 2025

Affidamento familiare e rilascio del permesso di soggiorno: il TAR Bolzano annulla il diniego della Questura per violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990 Commento alla sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, n. 181/2025, emessa il 10 giugno 2025, R.G. n. 100/2025

 Affidamento familiare e rilascio del permesso di soggiorno: il TAR Bolzano annulla il diniego della Questura per violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990

Commento alla sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, n. 181/2025, emessa il 10 giugno 2025, R.G. n. 100/2025

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, con la sentenza n. 181/2025, ha accolto il ricorso proposto da un giovane cittadino straniero avverso il provvedimento con cui la Questura di Bolzano aveva dichiarato irricevibile l’istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari derivanti da affidamento, presentata prima del compimento della maggiore età.

La decisione è di particolare rilievo sotto il profilo della tutela procedimentale e sostanziale dello straniero minorenne affidato informalmente a familiari, e ribadisce l’obbligo dell’Amministrazione di attivare un’istruttoria completa, nonché di applicare correttamente le norme di diritto interno e dell’ordinamento dell’Unione.

1. Il fatto

Il ricorrente, entrato in Italia da minorenne, era stato affidato al cugino materno con formale dichiarazione notarile dei genitori e provvedimento del Sindaco del Comune di residenza del familiare affidatario. Aveva successivamente presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. La Questura di Bolzano aveva però dichiarato irricevibile la domanda, sostenendo l’assenza di un provvedimento di affidamento del Tribunale per i minorenni, la mancanza di convivenza effettiva con l’affidatario e l’avvenuto raggiungimento della maggiore età.

2. Le doglianze del ricorrente

Tra i motivi di ricorso, il TAR ha ritenuto fondato – e sufficiente per l’annullamento del provvedimento – quello relativo alla violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990. L’Amministrazione, infatti, non aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impedendo così al ricorrente di interloquire in fase procedimentale e di integrare la documentazione mancante.

A ciò si aggiunge la fondatezza delle censure sostanziali relative alla mancata applicazione dell’art. 10 della L. 47/2017 e dell’art. 32 del D.Lgs. 286/1998, che disciplinano rispettivamente i permessi per minorenni stranieri non accompagnati o affidati e la possibilità di conversione del titolo al compimento della maggiore età.

3. L’affidamento familiare e il diritto al soggiorno

Il Tribunale ha riconosciuto che, alla luce della documentazione in atti, il ricorrente si trovava in una situazione di affidamento familiare consensuale, validamente disposto ai sensi dell’art. 4 della L. n. 184/1983, che lo poneva in condizione di richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Ha ritenuto irrilevante, ai fini del diritto al titolo, l’eventuale mancata convalida del provvedimento da parte del Tribunale per i minorenni, attesa la piena efficacia del provvedimento sindacale di affidamento e la chiara volontà dei genitori.

Il TAR ha inoltre chiarito che, anche laddove l’Amministrazione avesse ritenuto il venir meno dei presupposti per il rilascio del titolo familiare a causa della sopravvenuta maggiore età, avrebbe dovuto procedere alla valutazione d’ufficio della possibilità di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, ex art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998. Tale obbligo discende anche dall’art. 5, comma 9, del medesimo testo normativo, che impone alla Pubblica Amministrazione di valutare l’alternativa tipologia di permesso qualora manchino i presupposti per quello richiesto.

4. Il principio affermato

La sentenza riafferma due importanti principi:

  • La violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990 comporta l’illegittimità insanabile del provvedimento, ove non sia data al cittadino la possibilità di partecipare al procedimento.

  • L’affidamento familiare formalizzato anche in via amministrativa e con supporto documentale adeguato legittima il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, e la sopravvenuta maggiore età impone la valutazione della conversione in permesso per lavoro subordinato.

5. Conclusione

Con l’annullamento del provvedimento e la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio, il TAR Bolzano ha sancito una linea interpretativa garantista, conforme ai princìpi del diritto minorile e agli obblighi di buona amministrazione.

La pronuncia si pone nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare l’effettività dell’affidamento e la tutela dell’integrazione del minore straniero, anche oltre il compimento della maggiore età.


Avv. Fabio Loscerbo

New on TikTok: Residence permit denied by the Police but granted by the Court: a job and real integration are enough for special protection Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. My name is lawyer Fabio Loscerbo, and today we address a very practical issue: what happens when the Police deny a residence permit, but the Court overturns that decision. We are talking about a judgment of the Court of Bologna, case number 591 of 2025, concerning the recognition of special protection . The Police had denied the permit, arguing that the applicant had not demonstrated sufficient integration. This is a very common reasoning in practice: authorities often expect an almost “perfect” level of integration, as if a foreign national had to prove complete and definitive social inclusion. The Court takes a different approach, one that is more consistent with the law and recent case law. It clearly states that full integration is not required. What matters is a serious and concrete path of integration, even if it is still ongoing. In this case, the applicant had a stable job, an income, had attended language courses, and had been living in Italy for several years. All these elements, taken together, show real social integration. At this point, a key legal principle comes into play: the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This concept does not only concern family ties, but also includes social relationships, work, and the life a person builds over time. The Court states that removing a person in such circumstances would mean uprooting them and seriously affecting their fundamental rights. It also adds an important point: if there are no concerns related to public safety or public order, the State’s interest in expulsion becomes weak. The outcome is clear: the Court recognizes the right to a residence permit for special protection, valid for two years, renewable and convertible into a work permit . The message of this decision is straightforward: if a person works, integrates, and builds a life in Italy, this reality cannot be ignored. And this is exactly where the future of immigration law will increasingly be decided. Thank you for listening, and see you soon for a new episode of Immigration Law.

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