sabato 7 giugno 2025

🎙️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione 🎧 Episodio: Lavorare con la ricevuta del primo permesso per motivi familiari 🎙️ A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

 🎙️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione

🎧 Episodio: Lavorare con la ricevuta del primo permesso per motivi familiari
🎙️ A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo


Benvenuti. In questo episodio parliamo di un chiarimento importante del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, contenuto nella circolare n. 4079 del 7 maggio 2018.

Il messaggio è chiaro:
👉 Un cittadino straniero che ha presentato domanda per il primo permesso di soggiorno per motivi familiari può lavorare regolarmente, già con la sola ricevuta della domanda.

Non serve attendere il rilascio del titolo definitivo.
La circolare riconosce che questa ricevuta ha valore legale e attesta la regolarità del soggiorno.

La base normativa è l’articolo 5, comma 9-bis, del Testo Unico Immigrazione, che viene interpretato estensivamente per includere anche i permessi per motivi familiari.

Questo significa che:
🔹 Il familiare può iniziare a lavorare legalmente,
🔹 Il datore di lavoro non rischia sanzioni,
🔹 La regolarità è garantita già dal primo accesso.

È un passo avanti importante verso l’integrazione reale e la semplificazione delle pratiche amministrative.

Per consultare la circolare, potete visitare il sito del Ministero del Lavoro al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Nota-congiunta-INL-pds-motivi-familiari-prot.pdf




Il diritto al lavoro del familiare straniero nelle more del primo rilascio: la ricevuta della domanda è titolo sufficiente

 Il diritto al lavoro del familiare straniero nelle more del primo rilascio: la ricevuta della domanda è titolo sufficiente

Avv. Fabio Loscerbo


1. Introduzione

Con la circolare n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno chiarito che il cittadino straniero, familiare di un soggiornante, ha diritto a svolgere attività lavorativa già dalla presentazione della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, purché corredata dalla relativa ricevuta postale.

La precisazione, rilevante dal punto di vista giuridico e operativo, colma un vuoto interpretativo sul valore della ricevuta ai fini dell’instaurazione di rapporti di lavoro in attesa del rilascio formale del titolo.

Il testo integrale della circolare è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Nota-congiunta-INL-pds-motivi-familiari-prot.pdf


2. Quadro normativo: art. 30 TUI e art. 5, comma 9-bis

Ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/98), il permesso per motivi familiari consente al titolare di lavorare senza necessità di conversione. La novità introdotta dalla circolare consiste nell’ammettere che anche il solo richiedente tale permesso, in attesa del primo rilascio, possa svolgere attività lavorativa.

Tale possibilità deriva dall’estensione in via interpretativa dell’art. 5, comma 9-bis TUI – originariamente riferito ai permessi per lavoro subordinato – anche ai casi di primo rilascio per motivi familiari.


3. I presupposti per lavorare con la sola ricevuta

Secondo la circolare, per ritenere legittimo lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more del rilascio, è necessario che:

  • la domanda sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso in Italia;

  • l’interessato sia in possesso del modulo di richiesta e della ricevuta rilasciata dall’ufficio competente (postale o sportello unico);

  • in caso di rinnovo, la richiesta sia stata inoltrata prima della scadenza del permesso precedente.

Tali condizioni sono da ritenersi applicabili anche ai richiedenti permesso per motivi familiari, in quanto – a differenza di altri titoli – tale permesso non richiede alcuna conversione per abilitare al lavoro.


4. Valore giuridico della ricevuta postale

La circolare attribuisce alla ricevuta postale valore legale di prova del soggiorno regolare.
Ciò significa che il richiedente non solo è autorizzato a permanere sul territorio nazionale, ma può instaurare un rapporto di lavoro pienamente legittimo, in quanto conforme alla normativa vigente.

Per datori di lavoro e uffici ispettivi, ciò implica il riconoscimento della validità del rapporto sin dalla fase di richiesta, evitando contestazioni o sanzioni ai sensi dell’art. 22, comma 12 TUI.


5. Conclusioni

La circolare n. 4079/2018 offre un’interpretazione evolutiva e coerente con i principi di effettività dei diritti e di tutela della persona straniera.
Essa consente al familiare straniero richiedente un permesso per motivi familiari di accedere al lavoro regolare sin dalla presentazione della domanda, superando rigidità burocratiche che in passato hanno ostacolato l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione sociale.

Il documento si inserisce nel solco di una giurisprudenza e prassi amministrativa sempre più orientate alla semplificazione e alla garanzia di pari dignità lavorativa per tutti i soggetti legittimamente presenti sul territorio nazionale.


Avv. Fabio Loscerbo

🎙️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione 🎧 Episodio: Nessun reato per il genitore che accompagna figli minori nell’ingresso irregolare 🎙️ A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

 

🎙️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione
🎧 Episodio: Nessun reato per il genitore che accompagna figli minori nell’ingresso irregolare
🎙️ A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

Benvenuti in una nuova puntata del podcast Diritto dell'Immigrazione.
In questo episodio parliamo della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affermato un principio fondamentale:

👉 Un genitore che accompagna i propri figli minori nell’ingresso non autorizzato in Europa non commette alcun reato.

Non si tratta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Perseguire penalmente questa condotta violerebbe il diritto alla vita familiare, l’interesse superiore del minore e il diritto d’asilo.

La Corte ha inoltre chiarito che chi presenta domanda di protezione internazionale non può essere considerato in soggiorno irregolare fino alla decisione definitiva di primo grado.

Questa pronuncia segna un punto fermo:
🔹 La protezione della famiglia e dei minori prevale sulla logica repressiva.

🎙️ Avete ascoltato “Diritto dell’Immigrazione”, a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo.
Alla prossima puntata.


Immigrazione e responsabilità genitoriale: la Corte UE esclude il reato di favoreggiamento per i genitori che accompagnano figli minori nell’ingresso irregolare

 Immigrazione e responsabilità genitoriale: la Corte UE esclude il reato di favoreggiamento per i genitori che accompagnano figli minori nell’ingresso irregolare

Autore:
Avv. Fabio Loscerbo


Introduzione

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-460/23, 3 giugno 2025) segna una svolta nell’interpretazione della normativa europea in materia di immigrazione irregolare e responsabilità genitoriale. Secondo la Corte, il genitore o affidatario che accompagna figli minori nell’ingresso non autorizzato in uno Stato membro non può essere perseguito penalmente, poiché tale condotta rientra nell’ambito della responsabilità familiare e del superiore interesse del minore.


Il caso

Il caso trae origine da un procedimento penale in Italia nei confronti di una donna congolese, arrestata all’aeroporto di Bologna mentre cercava di entrare nel territorio nazionale accompagnata dalla figlia e dalla nipote minorenni, con documenti falsi. La Procura le contestava il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tuttavia, il Tribunale ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’UE, chiedendo chiarimenti sull’interpretazione della Direttiva 2002/90/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.


Il principio espresso dalla Corte

Con una decisione di forte impatto, la Corte ha stabilito che l'accompagnamento di figli minori da parte del genitore o dell’affidatario non può costituire favoreggiamento dell’ingresso irregolare ai sensi del diritto dell’Unione. Sanzionare tale condotta comporterebbe una violazione:

  • del diritto al rispetto della vita familiare (art. 7 della Carta),

  • del superiore interesse del minore (art. 24),

  • e del diritto d’asilo (art. 18).

La Corte ha inoltre ribadito che lo status di richiedente protezione internazionale esclude di per sé la qualificazione del soggiorno come irregolare, almeno fino a quando la domanda non sia rigettata con decisione definitiva in primo grado.


Conseguenze per gli ordinamenti nazionali

Il principio espresso nella sentenza ha un effetto vincolante diretto per tutti gli Stati membri. Ne consegue che ogni disposizione nazionale che criminalizzi condotte come quella descritta – senza tenere conto del legame familiare e della condizione di minore – deve essere disapplicata. La sentenza impone quindi una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme penali sull’immigrazione.


Implicazioni pratiche

Il pronunciamento della CGUE costituisce un’importante guida interpretativa per avvocati, giudici e operatori del diritto. In particolare:

  • esclude il rischio penale per chi, in quanto genitore o tutore, accompagni un minore verso un contesto protetto;

  • impone agli Stati membri un approccio più umano e rispettoso dei diritti fondamentali;

  • rafforza il principio secondo cui il diritto dell’Unione prevale sulle normative interne quando queste ne violano i principi essenziali.


Conclusione

Questa sentenza rappresenta un esempio virtuoso di come l’interpretazione giuridica europea possa fungere da argine alla deriva repressiva in materia migratoria. La famiglia non può essere criminalizzata per aver cercato protezione: un messaggio forte, chiaro e giuridicamente fondato.


Fonti:


Avv. Fabio Loscerbo