sabato 22 novembre 2025

Il domicilio nel procedimento di protezione: perché la Commissione non può ignorare l’elezione presso il difensore

 

Il domicilio nel procedimento di protezione: perché la Commissione non può ignorare l’elezione presso il difensore

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione, il tema delle notificazioni è diventato, negli ultimi anni, un terreno di frizione costante tra Commissioni territoriali e difensori. La questione è nota: le Commissioni ritengono che gli atti debbano essere notificati esclusivamente al centro di accoglienza o all’ultimo domicilio fisico del richiedente, escludendo qualsiasi effetto dell’elezione di domicilio presso il legale.
Questa posizione, tuttavia, non regge ad un’analisi rigorosa delle norme vigenti. L’art. 11 del d.lgs. 25/2008 – nella sua formulazione più recente – impone al richiedente di comunicare ogni mutamento di residenza o domicilio e stabilisce che, se non accolto in strutture, gli atti vadano notificati presso “l’ultimo domicilio comunicato” dal richiedente. Ed è proprio qui che si colloca il nodo interpretativo.

Il legislatore non utilizza il termine residenza. Non utilizza il termine dimora. Non impone un domicilio fisico. Indica, invece, in modo chiaro e inequivocabile il domicilio.
Un termine che, nel diritto italiano, ha un significato tecnico preciso, definito dall’art. 43 del codice civile come il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Ed è un concetto che il nostro ordinamento consente di plasmare mediante elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 47 c.c., proprio per determinati affari, procedimenti o rapporti giuridici.

Nel procedimento amministrativo, salvo divieti espressi, l’elezione di domicilio resta pienamente valida e opponibile alla Pubblica Amministrazione. L’art. 11 del d.lgs. 25/2008 non contiene alcun divieto né alcuna limitazione: non dice che la notifica può avvenire solo al domicilio fisico; non afferma che il domicilio debba coincidere con il luogo in cui la persona vive; non esclude la possibilità che il domicilio dichiarato sia lo studio del difensore.
La norma, semplicemente, disciplina la validità della notifica in assenza di cooperazione del richiedente: indica una sede “minima” dove l’atto è comunque efficace. Ma non impedisce che l’interessato possa stabilire un domicilio diverso e più sicuro per esercitare il proprio diritto di difesa.

L’elezione di domicilio presso il difensore, dunque, rientra pienamente nel concetto giuridico di “domicilio comunicato” previsto dalla legge. È una scelta che il richiedente può compiere legittimamente, e che la Commissione deve rispettare.
Non è una forzatura interpretativa: è l’applicazione lineare del diritto civile e amministrativo. In nessun punto la normativa speciale in materia di protezione internazionale ridefinisce o restringe la nozione di domicilio. Tantomeno può farlo un sistema informatico. Una limitazione tecnica dell’applicativo SUA non è fonte di diritto, non può derogare al codice civile e non può annullare una dichiarazione giuridicamente efficace.

Ciò che conta per la legge è che il richiedente comunichi il domicilio. Ed è esattamente ciò che avviene quando il richiedente elegge domicilio presso il proprio avvocato per il procedimento in corso. In quel momento, a tutti gli effetti, la Commissione è a conoscenza del domicilio comunicato ai sensi dell’art. 11. Ignorarla, preferendo un indirizzo anagrafico o un luogo di dimora, significa svuotare di contenuto una facoltà prevista dalla legge e, soprattutto, compromettere l’effettività del diritto di difesa.

Vi è poi un ulteriore profilo: il domicilio eletto presso il difensore non solo è legittimo, ma è anche lo strumento che garantisce in modo più affidabile la conoscenza dell’atto. Le giacenze postali, gli errori di recapito, le situazioni abitative precarie o incerte sono fenomeni tipici nella realtà del richiedente protezione internazionale. Il domicilio presso il legale, invece, assicura certezza, tracciabilità, tempestività e un contatto diretto con chi esercita la difesa tecnica.
In un sistema che ha come fulcro il diritto al contraddittorio e la possibilità di impugnare tempestivamente i provvedimenti, la notifica presso il difensore è spesso l’unica modalità idonea a garantire effettiva conoscenza dell’atto.

Alla luce di tutto ciò, la posizione delle Commissioni territoriali – secondo cui “le notifiche possono avvenire solo presso il centro o presso l’ultimo domicilio fisico” – non trova alcun fondamento normativo. È un’interpretazione amministrativa, non una prescrizione di legge.
Finché il comma 3-bis parla di “domicilio comunicato”, il richiedente mantiene la piena facoltà di eleggerlo presso il difensore. E la Commissione ha il dovere giuridico di rispettarlo.


Avv. Fabio Loscerbo

New on TikTok: Residence permit denied by the Police but granted by the Court: a job and real integration are enough for special protection Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. My name is lawyer Fabio Loscerbo, and today we address a very practical issue: what happens when the Police deny a residence permit, but the Court overturns that decision. We are talking about a judgment of the Court of Bologna, case number 591 of 2025, concerning the recognition of special protection . The Police had denied the permit, arguing that the applicant had not demonstrated sufficient integration. This is a very common reasoning in practice: authorities often expect an almost “perfect” level of integration, as if a foreign national had to prove complete and definitive social inclusion. The Court takes a different approach, one that is more consistent with the law and recent case law. It clearly states that full integration is not required. What matters is a serious and concrete path of integration, even if it is still ongoing. In this case, the applicant had a stable job, an income, had attended language courses, and had been living in Italy for several years. All these elements, taken together, show real social integration. At this point, a key legal principle comes into play: the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This concept does not only concern family ties, but also includes social relationships, work, and the life a person builds over time. The Court states that removing a person in such circumstances would mean uprooting them and seriously affecting their fundamental rights. It also adds an important point: if there are no concerns related to public safety or public order, the State’s interest in expulsion becomes weak. The outcome is clear: the Court recognizes the right to a residence permit for special protection, valid for two years, renewable and convertible into a work permit . The message of this decision is straightforward: if a person works, integrates, and builds a life in Italy, this reality cannot be ignored. And this is exactly where the future of immigration law will increasingly be decided. Thank you for listening, and see you soon for a new episode of Immigration Law.

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