domenica 1 giugno 2025

Padova, 26 marzo 2025 – La protezione speciale sopravvive in Commissione: un caso esemplare

 

Padova, 26 marzo 2025 – La protezione speciale sopravvive in Commissione: un caso esemplare

Con provvedimento adottato all’unanimità nella seduta del 26 marzo 2025, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino marocchino, ma ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008.

La rilevanza del caso risiede non solo nel contenuto della decisione, ma nel suo valore giuridico e politico alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con il D.L. n. 20/2023 (cd. Decreto Cutro), convertito in L. n. 50/2023, che hanno notevolmente ristretto l’ambito applicativo della protezione speciale, sia in sede questorile che giudiziaria.

Tuttavia, nel caso in esame, la Commissione – pur non ravvisando condizioni per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria – ha riconosciuto d’ufficio che il rimpatrio del richiedente, regolarmente integrato in Italia, avrebbe comportato una lesione sproporzionata della sua vita privata, in violazione dell’art. 19, comma 1.1, del T.U. Immigrazione e dell’art. 8 della CEDU.

Tra gli elementi valutati in senso positivo:
– contratto di lavoro a lungo termine (valido fino al 2026);
– attestati formativi e professionali;
– autonomia abitativa;
– conoscenza della lingua italiana.

Un precedente che conferma la tenuta costituzionale della protezione complementare

La decisione dimostra che, nonostante l’intento del legislatore di comprimere l’area di discrezionalità in materia di protezione speciale, la Commissione conserva il potere-dovere di attivare la trasmissione degli atti al Questore nei casi in cui emergano obblighi costituzionali o internazionali di tutela della persona.

Un segnale importante, che conferma la persistente vigenza del principio di proporzionalità e la centralità del parametro dell’integrazione sociale anche al di fuori dei canoni rigidi del Decreto Cutro.


Avv. Fabio Loscerbo
Foro di Bologna – esperto in diritto dell’immigrazione e contenzioso amministrativo





Commissione Territoriale di Padova, provvedimento del 26 marzo 2025 – Riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 T.U.I. in assenza di presupposti per la protezione internazionale

 

Commissione Territoriale di Padova, provvedimento del 26 marzo 2025 – Riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 T.U.I. in assenza di presupposti per la protezione internazionale

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato in Bologna – esperto in diritto dell’immigrazione e contenzioso amministrativo

Il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova, emesso in data 26 marzo 2025, costituisce un esempio emblematico della prassi amministrativa che, pur rigettando la domanda di protezione internazionale, rileva d’ufficio i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/1998, richiamato dall’art. 32, comma 3 del d.lgs. 25/2008.

1. La vicenda e il contesto procedurale

Il richiedente, cittadino marocchino, era stato convocato a seguito di segnalazione della Questura in procedura accelerata ex art. 28-bis del d.lgs. 25/2008, in quanto proveniente da Paese designato come sicuro dal decreto del Ministero degli Affari Esteri del 4 ottobre 2019. Tuttavia, a causa del decorso dei termini previsti, la procedura è stata successivamente riqualificata come ordinaria.

Durante l’audizione, il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il Paese d’origine per ragioni economiche, al fine di migliorare le proprie condizioni di vita e supportare un familiare affetto da patologia. La Commissione ha preso atto anche della produzione documentale a sostegno della domanda: attestazioni lavorative, referti medici, attestati formativi e copia del contratto di locazione.

2. L’assenza dei presupposti per la protezione internazionale

La Commissione ha escluso la sussistenza dei requisiti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria. In particolare, ha rilevato che il richiedente:

  • non ha espresso timori riferibili a forme di persecuzione personale o danni gravi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007 e dell’art. 2 della Direttiva 2011/95/UE;

  • non ha superato la presunzione di sicurezza ex art. 28-bis, comma 5, del d.lgs. 25/2008, non indicando profili individuali di rischio rilevanti in caso di rimpatrio;

  • ha motivato l’espatrio principalmente con ragioni di natura economica, ritenute non idonee a fondare una domanda di protezione internazionale.

3. Il riconoscimento d’ufficio della protezione speciale

Pur in assenza dei presupposti per le forme tipiche di protezione internazionale, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie ricorressero gli estremi per la trasmissione degli atti al Questore, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. A tal fine, è stato valorizzato il quadro di integrazione del richiedente, in particolare:

  • l’esistenza di un contratto di lavoro in essere dal 2024 con validità sino al 2026;

  • la partecipazione a corsi di formazione professionale e linguistica con esito positivo;

  • la disponibilità di un alloggio in locazione, con autonomia nella gestione della vita quotidiana;

  • il radicamento territoriale, supportato da documentazione formale e da una discreta conoscenza della lingua italiana.

Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare la previsione di cui all’art. 19, comma 1.1 T.U.I., che tutela la vita privata e familiare dello straniero regolarmente inserito nel tessuto sociale e lavorativo del Paese ospitante, nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano.

4. Considerazioni conclusive

Il provvedimento in commento si inserisce nel consolidato orientamento interpretativo volto a riconoscere la protezione speciale nei casi in cui, pur in assenza di un rischio individuale qualificato in caso di rimpatrio, risulti comunque sproporzionato e lesivo dell’art. 8 CEDU (e dei corrispondenti principi costituzionali) imporre l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

La decisione merita apprezzamento anche per l’applicazione rigorosa ma bilanciata del principio di leale cooperazione amministrativa, ai sensi del quale la Commissione, pur in presenza di un rigetto, ha ritenuto di trasmettere d’ufficio gli atti alla Questura, salvaguardando il diritto dello straniero a una forma residuale ma efficace di tutela, coerente con il principio di umanità che permea l’ordinamento nazionale e sovranazionale in materia di immigrazione.