venerdì 21 marzo 2025

Il diritto del richiedente protezione a ottenere temporaneamente il passaporto trattenuto in Questura per esigenze essenziali di vita quotidiana

 

Il diritto del richiedente protezione a ottenere temporaneamente il passaporto trattenuto in Questura per esigenze essenziali di vita quotidiana

Nota all’ordinanza del Tribunale di Bologna, R.G. 1222/2025, del 7 marzo 2025

In un panorama giurisprudenziale sempre più sensibile ai diritti concreti dei richiedenti protezione, l’ordinanza del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione – emessa il 7 marzo 2025, segna un punto fermo nella riflessione sull’equilibrio tra doveri di collaborazione e esigenze di vita reale.

La controversia trae origine dalla richiesta di un richiedente protezione alla Questura di Modena per la restituzione del proprio passaporto, consegnato all’atto della domanda di protezione internazionale, come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 25/2008. La finalità non era quella di lasciare il territorio nazionale, bensì di poter esibire un documento valido di identità presso un istituto bancario, che – per procedere alla liquidazione di una carta prepagata – richiedeva il passaporto originale.

A ciò si aggiungeva un ulteriore elemento di necessità: il documento risultava scaduto, e il suo rinnovo presso il consolato del Paese d’origine richiedeva materialmente il ritiro del passaporto stesso.

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, chiarendo che:

“L’obbligo di consegna del passaporto [...] non esclude che il richiedente possa disporre del documento in pendenza della domanda al fine di farsi identificare presso altri soggetti che lo richiedano”.

Non solo: l’ordinanza valorizza il principio di proporzionalità e ragionevolezza, riconoscendo che il possesso temporaneo del documento, per una finalità specifica e documentata, non vanifica lo spirito della norma, ma anzi, lo completa nella sua funzione di tutela.

Il Giudice stabilisce che, una volta utilizzato il passaporto per i fini indicati (rinnovo e presentazione alla banca), il richiedente dovrà restituirlo prontamente alla Questura, mantenendo quindi il vincolo collaborativo previsto dalla legge.


Una lettura evolutiva del diritto alla protezione

Questa ordinanza si inserisce in una visione più ampia, in cui i diritti del richiedente protezione non sono sospesi o sterilizzati dal procedimento, ma vitalizzati nel loro esercizio quotidiano. Il diritto a possedere un documento valido, a interagire con banche, enti pubblici, consolati e autorità estere è parte integrante della dignità personale, dell’integrazione sociale e della legalità sostanziale.

L’ordinanza del Tribunale di Bologna apre così uno spazio concreto alla gestione umana e ragionevole del diritto alla protezione, respingendo approcci meramente formalistici e riaffermando la centralità della persona anche nella fase transitoria del procedimento.


Avv. Fabio Loscerbo
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
🌐 www.avvocatofabioloscerbo.it

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New on TikTok: إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد: المحكمة تؤكد خطورة الشخص لكنها تلزم الإدارة بدراسة منح تصريح آخر مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتناول اليوم حكماً مهماً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، والمتعلق بقضية مسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026. تتعلق القضية بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من قبل شرطة بولونيا، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية بسبب أحكام جنائية نهائية صدرت بحق المعني، تتعلق بوقائع ذات طابع خطير. أكدت المحكمة مبدأً أساسياً: لا يجوز أن يكون إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إجراءً تلقائياً. فالمادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي تشترط تقييماً فعلياً وحالياً وشخصياً لمدى خطورة الشخص. كما يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومدى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، ولم تكتفِ بالإشارة إلى الأحكام الجنائية، بل حللت خطورة الأفعال وتأثيرها على الحقوق الأساسية وشخصية المعني بالأمر. ولهذا السبب اعتُبر قرار الإلغاء مشروعاً من حيث تقييم الخطورة. لكن هناك نقطة حاسمة. تنص المادة 9، الفقرة 9، من قانون الهجرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فيجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحالة، لم تقم الإدارة بأي تقييم بخصوص هذه المسألة. لذلك قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار فقط في الجزء المتعلق بعدم دراسة إمكانية منح تصريح إقامة بديل. ويتعين على الإدارة الآن إعادة النظر في الملف وتقييم الوضع الحالي للشخص بشكل شامل. الرسالة واضحة: حماية النظام العام أولوية مشروعة، لكن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون بالكامل. إلغاء تصريح الإقامة لا يعني ترك الشخص في فراغ قانوني. فإذا لم يُتخذ قرار بالطرد، يجب إجراء تقييم جديد لنوع الإقامة الممكنة. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

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