domenica 19 ottobre 2025

🎙️ Titolo episodio: Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare


 

🎙️ Titolo episodio:
Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare

🎧 Testo podcast:

Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione.
Oggi parliamo di un tema concreto, ma ancora troppo spesso oggetto di equivoci e difficoltà pratiche: il diritto dei richiedenti protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente bancario o postale.

Aprire un conto non è un privilegio.
È un diritto fondamentale, riconosciuto dalla normativa italiana ed europea, e rappresenta uno degli strumenti principali di inclusione sociale e finanziaria.

Dal 2018, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70, è stato istituito il cosiddetto conto di base, accessibile a tutte le persone che soggiornano legalmente in Italia — anche a chi è in attesa di una decisione sulla propria domanda di protezione.
Questo conto garantisce servizi essenziali: depositi, prelievi, accrediti, e pagamenti elettronici.

A confermare questo diritto è stata anche Poste Italiane, che dal giugno 2019 ha riconosciuto formalmente la possibilità per i richiedenti protezione di aprire un conto Bancoposta esibendo il permesso di soggiorno provvisorio o la ricevuta di rinnovo.
Un passo importante, frutto anche di interventi legali e segnalazioni portate avanti da diversi professionisti del settore, tra cui il mio studio.

Le comunicazioni ufficiali di Poste Italiane – tra cui i protocolli PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 e PB-250606324 del 2025 – chiariscono che il permesso di soggiorno per protezione, anche provvisorio, è un documento valido per l’identificazione e per l’apertura del conto di base.
E laddove il codice fiscale sia riportato sul titolo, può essere utilizzato anche come attestazione fiscale.

Negare questo diritto, al contrario, significa violare un diritto soggettivo e, in certi casi, mettere in atto una discriminazione.
Chi si vede rifiutata l’apertura del conto può presentare un reclamo formale a Poste o alla banca, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, oppure segnalare la violazione alla Banca d’Italia.

Aprire un conto è più di un’operazione bancaria: è la condizione minima per poter lavorare, ricevere lo stipendio, pagare l’affitto, accedere ai servizi sanitari, e partecipare pienamente alla vita civile.
È, a tutti gli effetti, una forma di cittadinanza economica.

Il diritto a un conto corrente, per chi chiede protezione internazionale o complementare, è dunque una tutela concreta della dignità personale e uno strumento di integrazione reale.
Rendere effettivo questo diritto significa costruire una società che non esclude, ma include.
Una società in cui la legalità passa anche attraverso un conto bancario.

Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione: il podcast che racconta le leggi, i diritti e i casi reali del diritto degli stranieri in Italia.

Alla prossima puntata.

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New on TikTok: Seasonal Work Permit and Right to be Heard: Italian Administrative Court Annuls Police Decision Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and today we discuss an important decision of the Italian administrative court concerning seasonal work permits and the right of a foreign national to participate in the administrative procedure. I am referring to the judgment of the Regional Administrative Court for the Marche Region (TAR Marche), Section II, number 292 of 2026, issued in case number 137 of 2026 and published on March 4, 2026. The case concerns a foreign national who entered Italy legally with a seasonal work visa valid for 270 days. However, once in Italy, he was unable to sign the residence contract with the employer indicated in the work authorization. For this reason, the Police Headquarters declared inadmissible the application for a residence permit for subordinate work – pending employment, arguing that the failure to establish the employment relationship automatically prevented the issuance of a residence permit. The Administrative Court did not agree with this approach. The central issue of the decision concerns the lack of prior notice of rejection required by Article 10-bis of Law No. 241 of 1990, which governs administrative procedures in Italy. According to the court, when a public administration intends to adopt a negative decision, such as the denial of a residence permit, it must first inform the applicant of the reasons that could lead to the rejection of the request. This notice allows the applicant to submit observations or additional documents in order to defend their position. In this case, that procedural guarantee was not respected. The declaration of inadmissibility had, in practice, the same effect as a denial of the residence permit, but without allowing the applicant to participate in the administrative process and provide explanations. For this reason, the TAR Marche upheld the appeal and annulled the decision of the Police Headquarters. At the same time, the court clarified that it did not rule on the merits of the residence permit itself. The administration must now re-examine the case following the correct procedural rules. This judgment confirms an important principle of administrative law: even in immigration procedures, the right to participate in the administrative process and to be heard before a negative decision is taken is a fundamental guarantee. Thank you for listening to this episode of the podcast “Immigration Law”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and I will see you in the next episode.

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