sabato 15 novembre 2025

Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: note alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 3 aprile 2025 (pubblicazione 28 maggio 2025)

 Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: note alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 3 aprile 2025 (pubblicazione 28 maggio 2025)

di Avvocato Fabio Loscerbo


Abstract

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, resa all’esito dell’udienza del 3 aprile 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, offre un’occasione utile per tornare su un tema classico del diritto dell’immigrazione: la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 del Testo Unico Immigrazione. In un contesto segnato da un progressivo irrigidimento delle politiche di sicurezza, la pronuncia esamina il corretto equilibrio tra valutazione della pericolosità sociale dello straniero, tutela dell’ordine pubblico e salvaguardia dei legami familiari e dell’integrazione maturata nel territorio nazionale.


1. Il quadro normativo e la centralità della valutazione individuale

L’articolo 9 del decreto legislativo 286 del 1998 disciplina il rilascio, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il comma 4 attribuisce al questore un ampio margine valutativo, imponendo però la considerazione congiunta di elementi eterogenei: eventuali condanne per reati gravi, modalità della condotta, durata del soggiorno, legami familiari, integrazione sociale e lavorativa.

Il successivo comma 7 estende tali criteri alla revoca, richiedendo una specifica ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha sempre escluso automatismi espulsivi, sottolineando la necessità di un giudizio attuale, individuale e proporzionato.

Di particolare rilievo, richiamato anche dal TAR, è il passaggio della Corte costituzionale secondo cui il provvedimento deve fondarsi su “un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi” (Corte costituzionale, ordinanza 27 marzo 2014, numero 58).

Rilevante è anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la sentenza del 3 settembre 2020 nelle cause riunite C-503/19 e C-592/19 ha affermato che il mero richiamo a precedenti penali non può fondare un diniego o una revoca dello status di soggiornante di lungo periodo senza un’analisi individualizzata, che consideri natura del reato, pericolo effettivo per l’ordine pubblico, durata del soggiorno e forza dei legami con lo Stato membro.


2. La vicenda esaminata dal TAR e la struttura dell’argomentazione

Nel caso oggetto della sentenza, lo straniero – cittadino di lungo corso e con legami familiari in Italia – aveva impugnato un decreto di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, sostenendo che la decisione fosse fondata su un automatismo derivante dalla condanna penale riportata.

Il Tribunale, esaminando gli atti amministrativi, ha invece ritenuto che l’amministrazione avesse svolto una valutazione articolata: non solo considerazione delle condotte delittuose e delle successive frequentazioni, ma anche esame delle fonti di reddito, del comportamento complessivo, del contesto di vita e dei legami familiari. Il TAR conclude che la pericolosità attuale sia stata logicamente motivata e che la tutela dell’ordine pubblico prevalga, in quel caso concreto, sull’interesse alla stabilità del soggiorno.

Degno di nota è il riferimento del Collegio alla “ponderazione comparativa” richiesta dal diritto dell’Unione, che deve essere effettiva e non formale. Nella ricostruzione giudiziale, tale ponderazione risulta adeguatamente condotta.


3. Spunti critici e continuità con l’impostazione tradizionale

La sentenza si colloca nella scia interpretativa che privilegia un approccio rigoroso alla tutela dell’ordine pubblico, pur ribadendo l’obbligo dell’amministrazione di motivare in modo circostanziato la revoca del titolo.

Da un lato, emerge chiaramente il richiamo al principio di individualizzazione e alla ratio europeista che rifiuta ogni automatismo; dall’altro, la decisione valorizza la discrezionalità amministrativa nella ricostruzione della pericolosità, confermando che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo non attribuisce un diritto assoluto.

Sul piano pratico, la decisione ribadisce l’importanza, per la difesa, di contestare puntualmente gli elementi considerati dall’amministrazione e di fornire un quadro completo del percorso di integrazione, della stabilità economica e dei legami affettivi, elementi che, ove significativi e attuali, possono incidere in modo determinante sull’esito del giudizio.


4. Conclusioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza resa il 3 aprile 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, riafferma l’equilibrio tra dovere statale di tutela dell’ordine pubblico e garanzie dello straniero di lungo periodo, mantenendo un’impostazione coerente con i principi costituzionali e con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia.

La decisione conferma, in definitiva, l’impostazione tradizionale secondo cui la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede un giudizio articolato, ma la valutazione della pericolosità può prevalere, nei casi concreti, sugli interessi familiari e sull’integrazione qualora emergano elementi attuali e significativi che giustifichino l’allontanamento.


Avvocato Fabio Loscerbo

domenica 9 novembre 2025

🎙️ العنوان: "خطأ مطبعي أم تصريح إقامة غير صحيح؟ متى لا يمكن تجديد تصريح الإقامة"


 🎙️ العنوان: "خطأ مطبعي أم تصريح إقامة غير صحيح؟ متى لا يمكن تجديد تصريح الإقامة"

أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.

اليوم سنحلل قرارًا مهمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في فينيتو، يوضح القواعد المتعلقة بتصاريح الإقامة الصادرة في "الحالات الخاصة" وفقًا للمادة 27 من القانون الموحد للهجرة الإيطالي.

تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إيطاليا بشكل قانوني بتصريح عمل لأداء وظيفة في سيرك، وهي إحدى الفئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 27، الفقرة 1، الحرف (ل) من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. بعد انتهاء هذا العقد، وجد الشخص عملًا جديدًا كمستودع وطلب تجديد تصريح إقامته، الذي كان قد صدر في السابق بعبارة "عمل تابع".

رفضت الشرطة (الكويستورا) طلب التجديد، معتبرة أن التصريح قد صدر في الأصل لـ"حالة خاصة من العمل في مجال العروض"، وبالتالي لا يمكن تجديده أو تحويله بعد انتهاء العلاقة المهنية الأصلية. وقد طعن مقدم الطلب في القرار أمام المحكمة، مدعيًا أن الشرطة ألغت بشكل غير قانوني تصريحًا صالحًا، وأن الإدارة كان يجب أن تأخذ في الاعتبار اندماجه المهني والعائلي في إيطاليا.

رفضت المحكمة الطعن بموجب الحكم رقم 1846 لسنة 2025. وأوضحت أن طبيعة تصريح الإقامة لا تعتمد على العبارة المطبوعة على البطاقة، بل على مجمل الإجراءات الإدارية: إذ يشمل ذلك ترخيص العمل، التأشيرة، والإطار القانوني المطبق. حتى وإن كان التصريح يحمل عبارة "عمل تابع"، فإن دخول المعني إلى إيطاليا تم بصفة عامل في مجال العروض، وبالتالي تُطبق عليه القواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة 40 من اللائحة التنفيذية، المرسوم الرئاسي رقم 394 لسنة 1999.

وأكدت المحكمة أن الخطأ المطبعي لا يغير من طبيعة التصريح. ففي مثل هذه الحالات، لا يمكن تجديد التصريح إلا إذا استمرت نفس علاقة العمل، ولا يمكن تحويله إلى نوع آخر من التصاريح. كما لا يمكن اعتبار "الثقة المشروعة" التي قد يعتمد عليها الأجنبي سببًا لتجاوز الحظر القانوني الصريح.

وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن حماية الحياة الخاصة والعائلية — المنصوص عليها في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19 من القانون الموحد — لا يمكن التذرع بها في غياب قرار ترحيل، ولا يمكن استخدامها للتحايل على نظام الدخول المنظم بموجب حصص الهجرة.

كما أعادت المحكمة التأكيد على مبدأ حسن النية المتبادلة بين الأجنبي والإدارة العامة، لكنها شددت على أن هذا المبدأ لا يمكن أن يتجاوز الحدود التي تفرضها القوانين المنظمة للهجرة والعمل.

أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه كانت حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
إلى اللقاء في حلقة جديدة نتناول فيها حكمًا جديدًا يؤثر بشكل مباشر على حياة الأجانب في إيطاليا.

🎙️ TÍTULO: “¿Error tipográfico o título incorrecto? Cuando el permiso de residencia no puede renovarse”


 🎙️ TÍTULO: “¿Error tipográfico o título incorrecto? Cuando el permiso de residencia no puede renovarse”

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración.

Hoy analizamos una decisión importante del Tribunal Administrativo Regional de Véneto, que ayuda a comprender mejor la normativa sobre los permisos de residencia emitidos por “casos especiales” según el artículo 27 del Texto Único de Inmigración italiano.

El caso se refería a un ciudadano extranjero que había entrado legalmente en Italia con una autorización de trabajo para desempeñarse en un circo, una de las categorías específicas previstas en el artículo 27, párrafo 1, letra l) del Decreto Legislativo n.º 286 de 1998. Tras la finalización de ese contrato, la persona encontró un nuevo empleo como almacenero y solicitó la renovación de su permiso, que anteriormente se había expedido con la indicación “trabajo subordinado”.

La Jefatura de Policía denegó la renovación, argumentando que el permiso en realidad había sido otorgado por “casos especiales de trabajo en el espectáculo”, y que, por tanto, no podía renovarse ni convertirse una vez finalizada la relación laboral original. El solicitante recurrió la decisión ante el TAR, alegando que la Policía había anulado ilegalmente un título válido y que la Administración debía haber considerado su integración laboral y familiar en Italia.

El Tribunal, mediante la sentencia número 1846 de 2025, rechazó el recurso. Aclaró que la naturaleza del permiso no depende de la simple frase impresa en el documento, sino del conjunto del procedimiento administrativo: la autorización de trabajo, el visado y el marco normativo correspondiente. Aunque el permiso decía “trabajo subordinado”, la entrada había sido autorizada como trabajo en el espectáculo, por lo que se aplicaba la normativa especial del artículo 40 del Reglamento de aplicación, el Decreto del Presidente de la República n.º 394 de 1999.

Según el Tribunal, el error tipográfico no cambia la sustancia del título. En estos casos, el permiso solo puede renovarse mientras subsista la misma relación laboral y no puede convertirse en otro tipo. Además, la confianza legítima del extranjero no puede prevalecer cuando contradice una prohibición legal expresa.

Por último, la protección de la vida privada y familiar —prevista en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Texto Único— no puede invocarse en ausencia de una orden de expulsión, ni utilizarse para eludir el sistema legal de cuotas de entrada.

La sentencia también reafirma el principio de buena fe recíproca entre el ciudadano extranjero y la administración pública, subrayando que este principio no puede superar los límites establecidos por la normativa sobre inmigración y flujos laborales.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y este fue un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración.
Nos escuchamos pronto con un nuevo análisis sobre una sentencia que incide directamente en la vida de los extranjeros en Italia.

🎙️ TITLE: “Misprint or Wrong Title? When a Residence Permit Cannot Be Renewed”


 🎙️ TITLE: “Misprint or Wrong Title? When a Residence Permit Cannot Be Renewed”

I’m Attorney Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the Immigration Law Podcast.

Today, we’re analyzing an important decision by the Regional Administrative Court of Veneto, which helps clarify the rules on residence permits issued for “special cases” under Article 27 of the Italian Immigration Act.

The case concerned a foreign citizen who had lawfully entered Italy with a work authorization to perform in a circus — one of the specific categories provided for in Article 27, paragraph 1, letter l) of Legislative Decree no. 286 of 1998. After that contract ended, the individual found a new job as a warehouse worker and applied to renew his permit, which had previously been issued with the label “subordinate work.”

The Police Headquarters denied the renewal, arguing that the permit had actually been issued for “special cases of entertainment work,” and therefore could not be renewed or converted once the original employment ended. The applicant challenged the decision before the TAR, claiming that the Police had unlawfully annulled a valid title and that the administration should have considered his work and family integration in Italy.

The Court, with judgment no. 1846 of 2025, dismissed the appeal. It clarified that the nature of a residence permit does not depend on the wording printed on the card, but on the entire administrative process: the work authorization, the visa, and the relevant legal framework. Even though the permit bore the words “subordinate work,” the entry had been authorized as entertainment work, and thus the special rules set out in Article 40 of the Implementing Regulation (Presidential Decree no. 394 of 1999) applied.

According to the Court, the printing error did not change the substance of the title. In such cases, the permit may only be renewed while the same employment relationship continues and cannot be converted into another type. Furthermore, the applicant’s legitimate expectation cannot prevail when it contradicts an explicit legal prohibition.

Finally, the protection of private and family life — guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 19 of the Immigration Act — cannot be invoked in the absence of an expulsion order, nor can it be used to circumvent the legal framework governing immigration quotas.

The ruling also reiterates the principle of mutual good faith in relations between foreign nationals and public authorities, while stressing that this principle cannot override the statutory limits set by immigration and labor-entry regulations.

I’m Attorney Fabio Loscerbo, and this was a new episode of the Immigration Law Podcast.
See you soon for another episode analyzing a decision that has a real impact on the lives of foreigners in Italy.

🎙️ TITOLO: “Errore di stampa o titolo errato? Quando il permesso di soggiorno non può essere rinnovato”

 


🎙️ TITOLO: “Errore di stampa o titolo errato? Quando il permesso di soggiorno non può essere rinnovato”

Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.

Oggi analizziamo una decisione importante del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che aiuta a comprendere meglio la disciplina dei permessi di soggiorno rilasciati per “casi particolari” ai sensi dell’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione.

Il caso riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia con nulla osta per lavoro presso un circo, cioè una delle ipotesi particolari previste dall’articolo 27, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 286 del 1998. Dopo la fine di quel contratto, l’interessato aveva trovato un impiego come magazziniere e aveva chiesto il rinnovo del permesso, rilasciato però in precedenza con la dicitura “lavoro subordinato”.

La Questura ha negato il rinnovo, ritenendo che si trattasse in realtà di un permesso rilasciato per “casi particolari di lavoro-spettacolo”, quindi non convertibile e non rinnovabile se il rapporto originario era cessato. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR sostenendo che la Questura avesse annullato in autotutela un titolo valido e che l’Amministrazione dovesse comunque considerare la sua integrazione lavorativa e familiare in Italia.

Il Tribunale, con sentenza numero 1846 del 2025, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la natura del titolo non dipende dalla semplice dicitura stampata sul documento, ma dal complessivo iter autorizzatorio: dal nulla osta, dal visto e dalle norme di riferimento. Anche se il permesso riportava “lavoro subordinato”, l’ingresso era avvenuto per lavoro-spettacolo, e dunque si applicava la disciplina speciale prevista dall’articolo 40 del regolamento di attuazione, il D.P.R. 394 del 1999.

Secondo il TAR, l’errore di stampa non muta la sostanza del titolo. In questi casi, il permesso può essere rinnovato solo in costanza del medesimo rapporto di lavoro e non può essere convertito in un’altra tipologia. Inoltre, l’affidamento del cittadino straniero non è tutelabile se contrasta con un divieto di legge espresso.

Infine, la tutela della vita familiare e privata – prevista dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 19 del Testo Unico – non può essere invocata in assenza di un provvedimento espulsivo, né per aggirare il sistema dei flussi d’ingresso.

La sentenza ribadisce anche il principio della buona fede reciproca nei rapporti tra cittadino straniero e pubblica amministrazione, ma precisa che tale principio non può travolgere i limiti imposti dalla normativa sui flussi e sulle quote d’ingresso.

Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo era un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.
Ci risentiamo presto con un nuovo approfondimento su una sentenza che incide concretamente sulla vita degli stranieri in Italia.

mercoledì 5 novembre 2025

🎧 Titolo dell’episodio: Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione

🎧 Titolo dell’episodio:

Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione



Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è un nuovo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione.

Oggi parliamo di una recente sentenza del TAR Lazio, la numero 19426 del 2025, che affronta un tema molto importante per tanti cittadini stranieri: il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Molte persone, dopo aver perso il lavoro o concluso un contratto, si chiedono se possano rimanere in Italia in attesa di una nuova opportunità.
La risposta arriva da questa decisione, che chiarisce un punto fondamentale: il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato solo a chi ha effettivamente lavorato e poi ha perso il posto, non a chi aveva semplicemente una promessa di assunzione.

Il caso nasce da una domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’articolo 103 del “Decreto Rilancio”, il provvedimento del 2020 che consentiva di far emergere rapporti di lavoro irregolari.
Nel caso specifico, la Prefettura di Roma aveva accertato che il rapporto di lavoro dichiarato non era mai stato realmente avviato, e il TAR ha confermato quella decisione.

Secondo i giudici, non basta aver pagato dei contributi o avere un accordo verbale: servono prove concrete dell’esistenza di un rapporto di lavoro, come la comunicazione al Ministero del Lavoro, la registrazione all’INAIL e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Solo in presenza di questi elementi, e solo se il rapporto si è effettivamente concluso, il lavoratore può ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il TAR ha richiamato anche due decisioni fondamentali:
la sentenza del Consiglio di Stato numero 6979 del 2021 e quella dello stesso TAR Lazio numero 7458 del 2021, che avevano espresso lo stesso principio.
L’attesa occupazione, quindi, non è una misura per chi cerca lavoro, ma una tutela per chi ha perso un impiego regolare.

Questa pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza italiana, che punta a evitare abusi nelle procedure di emersione e a garantire il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.

In conclusione, il messaggio del TAR Lazio è chiaro:
per ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione non basta una promessa o un impegno — serve un lavoro vero, iniziato e poi cessato.


🎙️ Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo e vi invito a seguire il podcast “Diritto dell’Immigrazione” su Spreaker, Amazon Music e Spotify.
Per ulteriori approfondimenti, potete visitare il sito www.avvocatofabioloscerbo.it.

🎧 Episode title: When a job promise isn’t enough: the Lazio Administrative Court clarifies the limits of the residence permit for job seeking


🎧 Episode title:
When a job promise isn’t enough: the Lazio Administrative Court clarifies the limits of the residence permit for job seeking



I’m Attorney Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the podcast “Diritto dell’Immigrazione” — Immigration Law.

Today, we’ll discuss a recent ruling by the Regional Administrative Court (TAR) of Lazio, decision number 19426 of 2025, which addresses a crucial issue for many foreign citizens: the residence permit for job seeking.

Many people, after losing their job or finishing a contract, wonder whether they can remain in Italy while waiting for a new employment opportunity.
The answer comes from this decision, which makes one point very clear: the residence permit for job seeking can be granted only to those who have actually worked and then lost their job, not to those who only had a promise of employment.

The case originated from an application for regularization under Article 103 of the “Decreto Rilancio” — the 2020 decree that allowed irregular employment relationships to be legalized.
In this particular case, the Prefecture of Rome found that the declared employment relationship had never actually started, and the Court confirmed that decision.

According to the judges, it is not enough to have paid contributions or to have a verbal agreement. Concrete evidence of employment is required — such as the mandatory communication to the Ministry of Labour, registration with INAIL, and the signing of a residence contract.
Only when these elements exist, and only if the employment relationship has actually ended, can the worker apply for a residence permit for job seeking.

The TAR also referred to two important precedents:
the Council of State decision number 6979 of 2021 and the TAR Lazio decision number 7458 of 2021, both of which affirmed the same principle.
The job-seeking permit, therefore, is not meant for those looking for a job, but rather as a safeguard for those who have lost a regular one.

This ruling reinforces a well-established line of Italian case law that aims to prevent abuses in regularization procedures and ensure compliance with the substantive requirements established by law.

In conclusion, the message from the TAR Lazio is clear:
to obtain a residence permit for job seeking, a promise or a commitment is not enough — there must be a real job, started and then ended.


🎙️ I’m Attorney Fabio Loscerbo, and I invite you to follow the podcast “Diritto dell’Immigrazione” — Immigration Law — on Spreaker, Amazon Music, and Spotify.
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🎧 Título del episodio: Cuando una promesa de trabajo no es suficiente: el Tribunal Administrativo del Lazio aclara los límites del permiso de residencia por búsqueda de empleo

 🎧 Título del episodio:

Cuando una promesa de trabajo no es suficiente: el Tribunal Administrativo del Lazio aclara los límites del permiso de residencia por búsqueda de empleo



Soy el Abogado Fabio Loscerbo, y este es un nuevo episodio del pódcast “Diritto dell’Immigrazione” — Derecho de la Inmigración.

Hoy hablamos de una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lazio, decisión número 19426 de 2025, que aborda un tema muy importante para muchos ciudadanos extranjeros: el permiso de residencia por búsqueda de empleo.

Muchas personas, después de perder su trabajo o de finalizar un contrato, se preguntan si pueden permanecer en Italia mientras esperan una nueva oportunidad laboral.
La respuesta llega con esta decisión, que aclara un punto fundamental: el permiso de residencia por búsqueda de empleo solo puede concederse a quienes efectivamente han trabajado y luego han perdido su empleo, no a quienes solo tenían una promesa de contratación.

El caso se originó a partir de una solicitud de regularización presentada conforme al artículo 103 del “Decreto Rilancio”, la norma de 2020 que permitió la legalización de relaciones laborales irregulares.
En este caso concreto, la Prefectura de Roma determinó que la relación laboral declarada nunca había comenzado realmente, y el Tribunal confirmó esa decisión.

Según los jueces, no basta con haber pagado contribuciones o tener un acuerdo verbal: se requieren pruebas concretas de la existencia de una relación laboral, como la comunicación obligatoria al Ministerio de Trabajo, la inscripción en el INAIL y la firma del contrato de residencia.
Solo cuando estos elementos están presentes, y solo si la relación laboral ha concluido efectivamente, el trabajador puede solicitar el permiso de residencia por búsqueda de empleo.

El TAR también citó dos precedentes importantes:
la sentencia del Consejo de Estado número 6979 de 2021 y la sentencia del propio TAR Lazio número 7458 de 2021, que expresaron el mismo principio.
Por lo tanto, el permiso por búsqueda de empleo no está destinado a quienes buscan trabajo, sino a quienes han perdido un empleo regular.

Esta decisión refuerza una línea jurisprudencial consolidada en Italia, destinada a evitar abusos en los procedimientos de regularización y a garantizar el cumplimiento de los requisitos sustantivos previstos por la ley.

En conclusión, el mensaje del TAR Lazio es claro:
para obtener el permiso de residencia por búsqueda de empleo, no basta una promesa o un compromiso — debe existir un trabajo real, iniciado y luego terminado.


🎙️ Soy el Abogado Fabio Loscerbo y los invito a seguir el pódcast “Diritto dell’Immigrazione” — Derecho de la Inmigración — en Spreaker, Amazon Music y Spotify.
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🎧 عنوان الحلقة: عندما لا تكفي وعود العمل: المحكمة الإدارية في لاتسيو توضّح حدود تصريح الإقامة انتظارًا للعمل

 🎧 عنوان الحلقة:

عندما لا تكفي وعود العمل: المحكمة الإدارية في لاتسيو توضّح حدود تصريح الإقامة انتظارًا للعمل



أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”.

اليوم سنتحدث عن حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، القرار رقم 19426 لعام 2025، والذي يتناول موضوعًا مهمًا جدًا للعديد من المهاجرين: تصريح الإقامة في انتظار العمل.

كثير من الأجانب، بعد فقدان عملهم أو انتهاء عقودهم، يتساءلون عمّا إذا كان بإمكانهم البقاء في إيطاليا بانتظار فرصة عمل جديدة.
الإجابة جاءت في هذا الحكم الذي أوضح مبدأً أساسيًا: تصريح الإقامة في انتظار العمل لا يُمنح إلا لمن كان يعمل فعليًا وفقد وظيفته بعد ذلك، وليس لمن لديه وعد عمل فقط.

بدأت القضية من طلب لتسوية الوضع قدّم وفقًا للمادة 103 من ما يُعرف بـ“مرسوم الإنعاش الاقتصادي” الصادر عام 2020، والذي سمح بتقنين علاقات العمل غير النظامية.
وفي هذه الحالة، رأت محافظة روما أن علاقة العمل المعلنة لم تبدأ أصلًا، وأيّدت المحكمة قرار الرفض.

وأوضح القضاة أن دفع الاشتراكات الاجتماعية أو وجود اتفاق شفهي لا يكفي لإثبات وجود علاقة عمل، إذ يجب تقديم أدلة ملموسة مثل الإشعار الإجباري لوزارة العمل، والتسجيل لدى المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل (INAIL)، وتوقيع عقد الإقامة.
فقط عند توفّر هذه العناصر، وبعد انتهاء علاقة العمل فعليًا، يمكن للعامل أن يطلب تصريح الإقامة في انتظار العمل.

كما أشارت المحكمة إلى حكمين سابقين مهمّين:
قرار مجلس الدولة رقم 6979 لعام 2021، وقرار المحكمة الإدارية في لاتسيو رقم 7458 لعام 2021، واللذان أكّدا المبدأ نفسه.
وبالتالي، فإن تصريح الإقامة في انتظار العمل ليس مخصصًا لمن يبحث عن وظيفة، بل هو حماية قانونية لمن فقد عملًا نظاميًا.

ويؤكد هذا الحكم توجّهًا قضائيًا مستقرًا في إيطاليا يهدف إلى منع إساءة استخدام إجراءات التسوية وضمان الالتزام بالشروط القانونية الموضوعية.

وفي الختام، فإن رسالة المحكمة الإدارية في لاتسيو واضحة:
من أجل الحصول على تصريح الإقامة في انتظار العمل، لا تكفي الوعود أو الالتزامات — يجب أن يكون هناك عمل حقيقي، بدأ ثم انتهى.


🎙️ أنا المحامي فابيو لوسيربو، وأدعوكم لمتابعة بودكاست “قانون الهجرة” على Spreaker وAmazon Music وSpotify.
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martedì 4 novembre 2025

Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione

 


Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione

Pubblicato il 5 novembre 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 19426/2025 (Sez. I Ter, R.G. 9173/2022), ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto dell’immigrazione: il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato, e non sulla base di una semplice promessa di impiego.

La decisione riguarda il ricorso di una cittadina straniera contro il diniego della Prefettura di Roma, che aveva respinto la sua domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 103 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). La Prefettura aveva ritenuto inesistente il rapporto di lavoro dichiarato, in quanto mai formalizzato né comunicato agli enti competenti.

La ricorrente sosteneva di aver lavorato come collaboratrice domestica e di aver versato i contributi previdenziali tramite un sindacato di categoria. Tuttavia, il TAR ha sottolineato che il pagamento dei contributi non è sufficiente a provare l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, in mancanza di elementi formali come la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro o all’INAIL e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Richiamando precedenti del Consiglio di Stato (sent. n. 6979/2021) e dello stesso TAR Lazio (sent. n. 7458/2021), il Collegio ha chiarito che la “attesa occupazione” è un istituto giuridico che presuppone la perdita di un lavoro realmente esistente, non una mera promessa di assunzione. In altri termini, il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo a chi ha perso un lavoro regolare, non a chi non lo ha mai iniziato.

La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale restrittivo verso le sanatorie fondate su rapporti di lavoro irregolari o solo annunciati. La procedura di emersione, precisa il TAR, non può essere usata per ottenere un titolo di soggiorno in assenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.

In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


In sintesi, per accedere al permesso di soggiorno per attesa occupazione occorre dimostrare un rapporto lavorativo effettivamente instaurato e cessato, come previsto dall’art. 22 del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/1998). La semplice promessa di un impiego, anche se documentata, non basta a fondare il diritto al soggiorno.


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 2 novembre 2025

Come richiedere la cancellazione di una segnalazione nel Sistema Schengen (SIS)

Come richiedere la cancellazione di una segnalazione nel Sistema Schengen (SIS)

di Avv. Fabio Loscerbo

Essere segnalati nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) può avere conseguenze concrete e spesso pesanti: dal rifiuto di un visto al divieto d’ingresso o di soggiorno in uno Stato dell’area Schengen. Ma pochi sanno che è possibile verificare l’esistenza dei propri dati e chiederne la cancellazione.

Il SIS è una banca dati comune a tutti i Paesi Schengen, gestita dall’Agenzia eu-LISA e utilizzata da autorità di polizia, dogane e frontiere. Le segnalazioni possono riguardare diversi motivi: ingresso irregolare, espulsioni, divieti di ritorno, mandati di arresto europei o persone scomparse.

Come sapere se si è segnalati

Chi teme di essere inserito nel SIS può esercitare il diritto di accesso ai propri dati.
In Italia, la richiesta va presentata al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compilando il modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato nella sezione “Come fare per sapere se nella banca dati Schengen esistono dati personali che ci riguardano”.
È necessario allegare un documento d’identità e indicare con precisione i propri dati anagrafici.
La risposta, in genere, arriva entro 30 giorni.

La richiesta di cancellazione

Se l’interessato scopre di essere segnalato, può chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati.
La domanda deve essere motivata e presentata allo stesso Ministero dell’Interno, che valuta se la segnalazione sia ancora legittima o debba essere rimossa.
In caso di rigetto, è possibile proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali oppure al giudice amministrativo (TAR).
Per segnalazioni inserite da altri Stati Schengen, la richiesta va inoltrata direttamente alle autorità competenti di quello Stato, spesso tramite ambasciata o consolato.

Un diritto europeo alla trasparenza

Il diritto di accedere, correggere o cancellare i propri dati nel SIS deriva direttamente dal Regolamento (UE) 2018/1862, che disciplina l’uso del sistema a fini di cooperazione di polizia e giudiziaria.
È un diritto fondamentale, collegato alla tutela della privacy e della libertà di circolazione.
Molte persone, come raccontato da Melting Pot Europa, riescono a ottenere la cancellazione quando la segnalazione è datata, ingiustificata o conseguente a errori procedurali.

Conclusione

Conoscere e far valere i propri diritti nel contesto del SIS è essenziale.
La segnalazione non è una condanna, ma un’informazione amministrativa che può e deve essere verificata.
Per questo è importante rivolgersi a un legale esperto in diritto dell’immigrazione e dell’Unione Europea, in grado di valutare ogni caso e agire nelle sedi opportune.

venerdì 31 ottobre 2025

🎙️ Título del episodio: Permiso de residencia especial: el Tribunal de Bolonia reconoce la protección por arraigo


 🎙️ Título del episodio:

Permiso de residencia especial: el Tribunal de Bolonia reconoce la protección por arraigo

🎧 Texto del episodio:

Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast presentado por el abogado Fabio Loscerbo.
Hoy hablamos de una sentencia muy importante del Tribunal de Bolonia, que vuelve a reconocer la protección especial como un instrumento de tutela del derecho a la vida privada y familiar, cuando la persona extranjera demuestra un arraigo real en Italia.

El caso se refiere a un ciudadano marroquí, asistido por mí, al que la Jefatura de Policía de Módena le había denegado la solicitud de permiso de residencia por protección especial.
El hombre vive en Italia desde hace más de tres años, trabaja regularmente como albañil, habla italiano y convive con su hermano, quien posee un permiso de residencia por motivos de trabajo.
A pesar de este claro y documentado proceso de integración, su solicitud había sido rechazada.

Con sentencia del 24 de octubre de 2025, número de registro general 9812 del 2024, el Tribunal de Bolonia – Sección especializada en materia de inmigración y protección internacional – estimó el recurso y declaró que:

“El arraigo laboral, social y familiar constituye una forma de vida privada que merece protección conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al artículo 19 del Texto Único sobre Inmigración.”

El Tribunal reafirmó que la protección especial debe concederse cuando la expulsión del extranjero pueda vulnerar su derecho a la vida privada y familiar.
En este caso, el solicitante demostró una integración real y estable: empleo regular, independencia económica, vínculos familiares y participación en cursos de formación y lengua italiana.

La sentencia también cita dos importantes precedentes de la Corte de Casación italiana:
las Secciones Unidas, con la sentencia número 24413 del 2021, y el auto número 7861 del 2022, que aclararon que el arraigo en Italia —ya sea familiar, social o laboral— puede ser suficiente para fundamentar el derecho a la protección especial.

El Tribunal ordenó a la Jefatura de Policía competente expedir un permiso de residencia por protección especial con una duración de dos años, renovable y convertible en permiso por motivos de trabajo.
Se trata de un reconocimiento que confirma que la integración no es solo un proceso social, sino también un valor jurídico protegido por el ordenamiento legal.

El mensaje que surge de esta sentencia es claro: quien construye su vida en Italia, trabaja, se forma y se integra, merece ser protegido.
El derecho de inmigración es hoy, más que nunca, el derecho de la integración.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y les agradezco por acompañarme en este episodio de Diritto dell’Immigrazione.

¡Hasta el próximo episodio!

🎙️ Episode Title: Special Residence Permit: The Bologna Court Recognizes Protection Based on Integration


 

🎙️ Episode Title:
Special Residence Permit: The Bologna Court Recognizes Protection Based on Integration

🎧 Episode Script:

Welcome to a new episode of Diritto dell’Immigrazione, the podcast presented by lawyer Fabio Loscerbo.
Today, we’ll discuss a significant ruling by the Court of Bologna, which once again confirms special protection as a legal safeguard of the right to private and family life when a foreign national demonstrates genuine integration in Italy.

The case concerns a Moroccan citizen, assisted by myself, who had been denied a residence permit for special protection by the Modena Police Headquarters.
The man has lived in Italy for over three years, works regularly as a construction worker, speaks Italian, and lives with his brother, who holds a residence permit for work reasons.
Despite this clear and well-documented integration process, his application had been rejected.

With a ruling issued on October 24, 2025, under general docket number 9812 of 2024, the Court of Bologna – Specialized Section for Immigration and International Protection – upheld the appeal, stating that:

“Employment, social, and family integration constitute a form of private life deserving protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 19 of the Consolidated Immigration Act.”

The Court reaffirmed that special protection must be granted when the removal of a foreign national would violate their right to private and family life.
In this case, the applicant had shown real and stable integration: regular employment, economic independence, family ties, and participation in language and training courses.

The ruling also referred to two key precedents of the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione):
the United Sections’ judgment number 24413 of 2021 and order number 7861 of 2022, which clarified that integration in Italy — even in just one of its forms, whether family, social, or work-related — may constitute grounds for special protection.

The Court therefore ordered the competent Police Headquarters to issue a two-year residence permit for special protection, renewable and convertible into a work permit.
This recognition confirms that integration is not only a social path but a legal value protected by the legal system.

The message emerging from this ruling is clear: those who build their lives in Italy — who work, learn, and integrate — deserve to be protected.
Immigration law today is, more than ever, the law of integration.

I’m lawyer Fabio Loscerbo, and I thank you for joining me in this episode of Diritto dell’Immigrazione.

See you in the next episode!

🎙️ Titolo dell’episodio: Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce la protezione per radicamento


 🎙️ Titolo dell’episodio:

Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce la protezione per radicamento

🎧 Testo dell’episodio:

Benvenuti a una nuova puntata di Diritto dell’Immigrazione, il podcast a cura dell’avvocato Fabio Loscerbo.
Oggi parliamo di una sentenza molto importante del Tribunale di Bologna, che riconosce ancora una volta la protezione speciale come strumento di tutela del diritto alla vita privata e familiare, quando lo straniero dimostra un effettivo radicamento in Italia.

Il caso riguarda un cittadino del Marocco, assistito dal sottoscritto, il quale si era visto respingere la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale da parte della Questura di Modena.
L’uomo vive in Italia da oltre tre anni, lavora regolarmente come muratore, parla italiano e convive con il fratello, anch’egli titolare di permesso di soggiorno per lavoro.
Nonostante questo percorso di integrazione chiaro e documentato, la sua istanza era stata rigettata.

Con sentenza del 24 ottobre 2025, numero di ruolo generale 9812 del 2024, il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale – ha accolto il ricorso, affermando che:

“Il radicamento lavorativo, sociale e familiare costituisce una forma di vita privata meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione.”

Il Tribunale ha ribadito che la protezione speciale va riconosciuta quando l’allontanamento dello straniero comporterebbe una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare.
In questo caso, il ricorrente aveva dimostrato un’integrazione reale e stabile: un impiego regolare, autonomia economica, legami familiari e partecipazione a corsi formativi.

La sentenza richiama anche due importanti precedenti della Corte di Cassazione:
le Sezioni Unite, con la sentenza numero 24413 del 2021, e l’ordinanza numero 7861 del 2022, che hanno chiarito come il radicamento in Italia – anche solo in una delle sue forme, familiare, sociale o lavorativa – possa fondare il diritto alla protezione speciale.

Il Tribunale ha quindi ordinato alla Questura competente di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Si tratta di un riconoscimento che conferma come l’integrazione non sia solo un percorso sociale, ma un valore giuridico tutelato dall’ordinamento.

Il messaggio che arriva da questa sentenza è chiaro: chi costruisce in Italia la propria vita, lavora, si forma e si integra, merita di essere tutelato.
Il diritto dell’immigrazione, infatti, è oggi sempre più il diritto dell’integrazione.

Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata di Diritto dell’Immigrazione.

Alla prossima puntata!

Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto alla protezione per radicamento in Italia

 

Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto alla protezione per radicamento in Italia

Una nuova sentenza riafferma la centralità dell’integrazione come fondamento del diritto alla permanenza sul territorio nazionale.

Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha accolto il ricorso proposto da un cittadino marocchino contro il rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Modena.
La decisione, adottata in data 24 ottobre 2025 (numero di ruolo generale 9812/2024), rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza favorevole al riconoscimento della protezione basata sul radicamento sociale e lavorativo.

Difeso dall’avv. Fabio Loscerbo, il ricorrente aveva dimostrato un percorso di integrazione solido e documentato: un impiego stabile come muratore, un reddito regolare di circa 1.500 euro mensili, la convivenza con un familiare regolarmente soggiornante e la partecipazione a corsi di lingua e formazione professionale.
Il Collegio, presieduto dal dott. Luca Minniti con giudice relatore la dott.ssa Emanuela Romano, ha ritenuto che tali elementi configurassero una piena vita privata e sociale ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione nella versione antecedente al cosiddetto Decreto Cutro.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24413/2021 e ordinanza n. 7861/2022), il Tribunale ha ribadito che la tutela della vita privata e familiare costituisce un limite al potere dello Stato di disporre l’allontanamento dello straniero.
Il diritto alla protezione speciale può derivare anche da un solo elemento di radicamento — familiare, sociale o lavorativo — purché effettivo e dimostrato.

In conclusione, il Tribunale ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Una decisione che valorizza l’integrazione come percorso reale, non formale, e riafferma il principio secondo cui chi contribuisce al tessuto sociale ed economico del Paese ha diritto a veder riconosciuta la propria stabilità giuridica.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in Bologna – Via Ermete Zacconi n. 3/A
www.avvocatofabioloscerbo.it