sabato 7 giugno 2025

Il diritto al lavoro del familiare straniero nelle more del primo rilascio: la ricevuta della domanda è titolo sufficiente

 Il diritto al lavoro del familiare straniero nelle more del primo rilascio: la ricevuta della domanda è titolo sufficiente

Avv. Fabio Loscerbo


1. Introduzione

Con la circolare n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno chiarito che il cittadino straniero, familiare di un soggiornante, ha diritto a svolgere attività lavorativa già dalla presentazione della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, purché corredata dalla relativa ricevuta postale.

La precisazione, rilevante dal punto di vista giuridico e operativo, colma un vuoto interpretativo sul valore della ricevuta ai fini dell’instaurazione di rapporti di lavoro in attesa del rilascio formale del titolo.

Il testo integrale della circolare è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Nota-congiunta-INL-pds-motivi-familiari-prot.pdf


2. Quadro normativo: art. 30 TUI e art. 5, comma 9-bis

Ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/98), il permesso per motivi familiari consente al titolare di lavorare senza necessità di conversione. La novità introdotta dalla circolare consiste nell’ammettere che anche il solo richiedente tale permesso, in attesa del primo rilascio, possa svolgere attività lavorativa.

Tale possibilità deriva dall’estensione in via interpretativa dell’art. 5, comma 9-bis TUI – originariamente riferito ai permessi per lavoro subordinato – anche ai casi di primo rilascio per motivi familiari.


3. I presupposti per lavorare con la sola ricevuta

Secondo la circolare, per ritenere legittimo lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more del rilascio, è necessario che:

  • la domanda sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso in Italia;

  • l’interessato sia in possesso del modulo di richiesta e della ricevuta rilasciata dall’ufficio competente (postale o sportello unico);

  • in caso di rinnovo, la richiesta sia stata inoltrata prima della scadenza del permesso precedente.

Tali condizioni sono da ritenersi applicabili anche ai richiedenti permesso per motivi familiari, in quanto – a differenza di altri titoli – tale permesso non richiede alcuna conversione per abilitare al lavoro.


4. Valore giuridico della ricevuta postale

La circolare attribuisce alla ricevuta postale valore legale di prova del soggiorno regolare.
Ciò significa che il richiedente non solo è autorizzato a permanere sul territorio nazionale, ma può instaurare un rapporto di lavoro pienamente legittimo, in quanto conforme alla normativa vigente.

Per datori di lavoro e uffici ispettivi, ciò implica il riconoscimento della validità del rapporto sin dalla fase di richiesta, evitando contestazioni o sanzioni ai sensi dell’art. 22, comma 12 TUI.


5. Conclusioni

La circolare n. 4079/2018 offre un’interpretazione evolutiva e coerente con i principi di effettività dei diritti e di tutela della persona straniera.
Essa consente al familiare straniero richiedente un permesso per motivi familiari di accedere al lavoro regolare sin dalla presentazione della domanda, superando rigidità burocratiche che in passato hanno ostacolato l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione sociale.

Il documento si inserisce nel solco di una giurisprudenza e prassi amministrativa sempre più orientate alla semplificazione e alla garanzia di pari dignità lavorativa per tutti i soggetti legittimamente presenti sul territorio nazionale.


Avv. Fabio Loscerbo

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