domenica 22 febbraio 2026

Niente esami, niente conversione. Rinnovo del permesso di soggiorno per studio, conversione e limiti del sindacato giurisdizionale nella sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 254/2026

 Niente esami, niente conversione.

Rinnovo del permesso di soggiorno per studio, conversione e limiti del sindacato giurisdizionale nella sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 254/2026

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, n. 254 del 13 febbraio 2026 (ricorso iscritto al numero di ruolo generale 114 del 2026), offre l’occasione per tornare su un tema classico ma spesso frainteso del diritto dell’immigrazione: il rapporto tra rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e conversione in permesso per lavoro subordinato.

La decisione è consultabile integralmente nella pubblicazione disponibile su Calaméo al seguente link:
https://www.calameo.com/books/0080797759fa26ea8a2c4

Il caso trae origine dalla posizione di uno straniero entrato regolarmente in Italia con visto per motivi di studio, il quale, alla scadenza del titolo, lamentava l’illegittimità del diniego opposto dalla Questura e sosteneva di aver richiesto la conversione del permesso in titolo per lavoro subordinato. L’amministrazione, tuttavia, aveva qualificato l’istanza come domanda di rinnovo del permesso per studio, negandola per carenza dei presupposti, e aveva adottato altresì un decreto di espulsione.

La pronuncia si articola lungo tre direttrici di particolare interesse sistematico.

In primo luogo, il TAR affronta il tema della corretta qualificazione della domanda. Dalla ricostruzione degli atti emerge l’assenza di una formale istanza di conversione. Il documento prodotto dal ricorrente era una mera ricevuta di pagamento del contributo, non una domanda espressa volta alla trasformazione del titolo. Inoltre, il rapporto di lavoro invocato risultava instaurato in epoca successiva alla richiesta di rinnovo. Il Collegio chiarisce, con argomentazione lineare, che la legittimità del provvedimento va valutata alla luce della domanda effettivamente proposta e dei presupposti esistenti al momento della sua presentazione. Non è consentito, in sede contenziosa, mutare la natura dell’istanza né valorizzare requisiti sopravvenuti.

In secondo luogo, la sentenza ribadisce un principio consolidato in materia di obblighi istruttori dell’amministrazione. Non sussiste un dovere generalizzato della Questura di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno rispetto a quello richiesto. L’ordinamento configura il procedimento come attivato su istanza di parte; l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi nei limiti dell’oggetto delineato dall’interessato. Ne discende che, in assenza di una domanda di conversione, non può imputarsi alla Questura l’omessa valutazione di tale possibilità.

In terzo luogo, la decisione affronta la questione della traduzione del provvedimento di diniego. Il ricorrente lamentava la violazione delle garanzie difensive per la mancata redazione dell’atto in lingua a lui comprensibile. Il TAR richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa traduzione non determina invalidità automatica del provvedimento qualora lo straniero abbia comunque potuto proporre ricorso nei termini e articolare compiutamente le proprie difese. Nel caso di specie, l’impugnazione tempestiva e la traduzione orale intervenuta al momento della notifica escludono ogni lesione effettiva del diritto di difesa.

Particolarmente significativo è, inoltre, il passaggio in cui il Collegio valorizza la mancanza di un percorso universitario effettivo. Il permesso per motivi di studio presuppone la frequenza e il superamento di esami secondo un iter coerente. L’assenza di prove in tal senso legittima il diniego del rinnovo, non potendo il titolo trasformarsi in uno strumento surrettizio di permanenza sganciato dalla finalità tipica.

La sentenza si colloca in un solco interpretativo rigoroso, coerente con la struttura del testo unico sull’immigrazione e con la logica della tipicità dei titoli di soggiorno. Essa riafferma che la procedura amministrativa non è un elemento meramente formale, bensì la sede in cui si cristallizzano diritti, oneri e presupposti. La conversione del permesso di soggiorno non può essere costruita ex post, né può fondarsi su situazioni lavorative sopravvenute rispetto alla domanda originaria.

In prospettiva sistemica, la decisione richiama operatori e difensori alla centralità della corretta impostazione dell’istanza e della prova dei requisiti nel momento genetico del procedimento. Nel diritto dell’immigrazione, la forma è sostanza: la chiarezza dell’oggetto della domanda e la tempestiva dimostrazione dei presupposti rappresentano condizioni imprescindibili per la tutela giurisdizionale.

Avv. Fabio Loscerbo

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New on TikTok: Minor residence permit: what happens when you turn 18 Welcome to a new episode of the podcast Diritto dell’Immigrazione, I am avvocato Fabio Loscerbo. Today we talk about the residence permit for minors and what happens when the minor turns eighteen, in particular the conversion of the permit. This is a crucial moment, often mishandled in administrative practice, despite a clear legal framework. The residence permit issued for minor age is not a weak or temporary title. It is a fully valid permit, granted to protect a person who is legally considered vulnerable. Problems usually arise when the minor becomes an adult and applies for the conversion of the permit, typically into a permit for subordinate employment or for job seeking. On this issue, an important clarification comes from a recent decision of the Regional Administrative Court for Lombardy, Fourth Section, published on 28 January 2026, concerning a case registered under general register number 4060 of 2025. In that case, the police authority rejected the application for conversion, arguing that the opinion of the Directorate General for Immigration and Integration Policies of the Ministry of Labour had not been acquired. The Court reaffirmed a key principle: the duty to obtain that opinion lies with the administration, not with the applicant. Article 32 of the Italian Immigration Consolidated Act regulates the conversion of residence permits for unaccompanied minors and identifies two main situations: minors who have been placed under guardianship or entrusted to social services, and minors who have been included for at least two years in a social and civic integration project. In both cases, the administrative investigation must be carried out ex officio by the public authority. The ministerial opinion is mandatory, but not binding, and its absence cannot justify a refusal of the conversion request. The police authority must complete the procedure properly and then assess the applicant’s situation, including employment conditions. The message is clear: the conversion of a residence permit for minor age is not a discretionary favour, but the natural continuation of a protection and integration pathway. When the administration fails to conduct the required investigation, the refusal is unlawful and can be annulled by a court. This step is decisive, because from that conversion depends the possibility to work legally, to build a life project, and to remain lawfully in Italy. We will come back to this topic, because it goes to the heart of the future of immigration law. See you in the next episode.

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