sabato 25 ottobre 2025

Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano

 

Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano

(a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo)

Il visto per coesione familiare è lo strumento che consente al familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea di entrare in Italia per vivere stabilmente insieme al proprio congiunto.
Si fonda sull’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e sugli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione italiana, che tutelano il diritto all’unità familiare come diritto soggettivo inviolabile.
La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE.

1. A chi spetta

Il visto per coesione familiare è destinato ai familiari di cittadini italiani o europei che si trovano all’estero e intendono ricongiungersi in Italia.
Oltre al coniuge e ai figli minori, rientrano nella tutela anche gli altri familiari a carico, come genitori, fratelli o sorelle, purché sia dimostrata la dipendenza economica e la relazione affettiva e di sostegno stabile con il cittadino italiano.

2. Come presentare la domanda

La procedura può essere avviata direttamente dal cittadino italiano (o dal suo difensore) mediante istanza scritta di coesione familiare con contestuale richiesta di fissazione di appuntamento per rilascio del visto d’ingresso.
L’istanza deve essere indirizzata all’Ambasciata o Consolato italiano competente nel Paese di residenza del familiare e, per conoscenza, anche alla Prefettura e alla Questura italiane del luogo di residenza del cittadino richiedente.

L’invio può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando:

  • documento d’identità del cittadino italiano o UE;

  • certificato di residenza e stato di famiglia;

  • atti di nascita e attestati di legame parentale con Apostille;

  • attestazione di carico familiare e condizione di dipendenza economica;

  • prove di sostegno economico continuativo (rimesse, bonifici, dichiarazioni);

  • documentazione sull’idoneità abitativa e la disponibilità di reddito.

3. La prenotazione tramite portale VFS

Molti consolati italiani utilizzano il portale VFS Global per la gestione degli appuntamenti e la pre-verifica dei documenti.
Qualora il sistema non preveda una voce specifica per “altri familiari a carico”, è legittimo inviare la domanda direttamente via PEC, chiedendo che l’ufficio consolare provveda alla presa in carico manuale della richiesta.
La giurisprudenza nazionale ha chiarito che la modalità di presentazione non può mai diventare un ostacolo all’esercizio del diritto, e che l’amministrazione deve comunque istruire e decidere l’istanza in modo espresso e motivato.

4. In caso di silenzio o inerzia

Il mancato riscontro dell’amministrazione consolare o il semplice rinvio a siti informativi non costituiscono provvedimento valido.
Trascorso un tempo ragionevole senza risposta, la persona interessata può proporre ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale ordinario di Roma, unico competente per le controversie che coinvolgono rappresentanze diplomatiche italiane.
Il giudice ordinario, riconoscendo la natura di diritto soggettivo alla vita familiare, può ordinare all’amministrazione di fissare l’appuntamento o consentire la formalizzazione della domanda di visto, anche in via cautelare.

5. Documentazione essenziale

Per rafforzare la richiesta è opportuno predisporre un fascicolo completo che contenga:

  • certificati anagrafici aggiornati;

  • prova della convivenza o dell’assistenza economica continuativa;

  • attestazione dei redditi e della disponibilità abitativa in Italia;

  • dichiarazioni sostitutive dei familiari;

  • ogni elemento che provi la vulnerabilità o la dipendenza economica del richiedente.

6. Il principio giuridico

Il diritto alla coesione familiare non è una concessione amministrativa, ma un diritto soggettivo pienamente tutelato dall’ordinamento.
La pubblica amministrazione è obbligata a rendere effettivo l’esercizio di tale diritto, anche quando la modulistica o le piattaforme informatiche non risultano aggiornate.
L’ingresso per coesione familiare deve quindi essere facilitato e non ostacolato, in attuazione del principio di proporzionalità e della tutela effettiva della vita familiare sancita dalla CEDU e dal diritto dell’Unione Europea.


Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in BolognaVia Ermete Zacconi 3/A
avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it

domenica 19 ottobre 2025

🎙️ Titolo episodio: Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare


 

🎙️ Titolo episodio:
Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare

🎧 Testo podcast:

Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione.
Oggi parliamo di un tema concreto, ma ancora troppo spesso oggetto di equivoci e difficoltà pratiche: il diritto dei richiedenti protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente bancario o postale.

Aprire un conto non è un privilegio.
È un diritto fondamentale, riconosciuto dalla normativa italiana ed europea, e rappresenta uno degli strumenti principali di inclusione sociale e finanziaria.

Dal 2018, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70, è stato istituito il cosiddetto conto di base, accessibile a tutte le persone che soggiornano legalmente in Italia — anche a chi è in attesa di una decisione sulla propria domanda di protezione.
Questo conto garantisce servizi essenziali: depositi, prelievi, accrediti, e pagamenti elettronici.

A confermare questo diritto è stata anche Poste Italiane, che dal giugno 2019 ha riconosciuto formalmente la possibilità per i richiedenti protezione di aprire un conto Bancoposta esibendo il permesso di soggiorno provvisorio o la ricevuta di rinnovo.
Un passo importante, frutto anche di interventi legali e segnalazioni portate avanti da diversi professionisti del settore, tra cui il mio studio.

Le comunicazioni ufficiali di Poste Italiane – tra cui i protocolli PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 e PB-250606324 del 2025 – chiariscono che il permesso di soggiorno per protezione, anche provvisorio, è un documento valido per l’identificazione e per l’apertura del conto di base.
E laddove il codice fiscale sia riportato sul titolo, può essere utilizzato anche come attestazione fiscale.

Negare questo diritto, al contrario, significa violare un diritto soggettivo e, in certi casi, mettere in atto una discriminazione.
Chi si vede rifiutata l’apertura del conto può presentare un reclamo formale a Poste o alla banca, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, oppure segnalare la violazione alla Banca d’Italia.

Aprire un conto è più di un’operazione bancaria: è la condizione minima per poter lavorare, ricevere lo stipendio, pagare l’affitto, accedere ai servizi sanitari, e partecipare pienamente alla vita civile.
È, a tutti gli effetti, una forma di cittadinanza economica.

Il diritto a un conto corrente, per chi chiede protezione internazionale o complementare, è dunque una tutela concreta della dignità personale e uno strumento di integrazione reale.
Rendere effettivo questo diritto significa costruire una società che non esclude, ma include.
Una società in cui la legalità passa anche attraverso un conto bancario.

Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione: il podcast che racconta le leggi, i diritti e i casi reali del diritto degli stranieri in Italia.

Alla prossima puntata.

🎙️ Episode title: Opening a Bank Account: A Right for Applicants of International and Complementary Protection


 🎙️ Episode title:

Opening a Bank Account: A Right for Applicants of International and Complementary Protection

🎧 Podcast script (English version):

Welcome to a new episode of Diritto dell’ImmigrazioneImmigration Law.
Today, we’ll talk about a practical issue that still creates confusion and unnecessary obstacles: the right of applicants for international and complementary protection to open a bank or postal account in Italy.

Opening a bank account is not a privilege.
It’s a fundamental right, recognized under both Italian and European law, and it represents one of the most important tools of social and financial inclusion.

Since 2018, Italy’s Ministerial Decree no. 70 of the Ministry of Economy and Finance has introduced what is known as the basic bank account — accessible to anyone who is legally residing in Italy, including those waiting for a decision on their protection application.
This account guarantees essential services such as deposits, withdrawals, salary payments, and electronic transactions.

This right has also been formally confirmed by Poste Italiane, which, since June 2019, has recognized that applicants for protection can open a Bancoposta basic account by presenting their temporary residence permit or the receipt of renewal issued by the Questura.
It was an important step forward, partly thanks to legal efforts and formal complaints brought by professionals in immigration law, including my firm.

In several official communications — including protocols PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058, and PB-250606324, all from 2025 — Poste Italiane clearly stated that the temporary residence permit for protection, whether international or complementary, is a valid identification document for opening a basic account.
Moreover, if the tax code is printed on the document, it can also serve as a valid fiscal identification.

Denying this right means violating a recognized individual right, and in some cases, it may even amount to discriminatory behavior.
Anyone facing such a refusal can file a formal complaint with Poste Italiane or the relevant bank, appeal to the Banking and Financial Ombudsman (ABF), or report the violation to the Bank of Italy, which supervises the banking system.

Opening a bank account is much more than a financial operation — it’s the foundation for working legally, receiving wages, paying rent, accessing healthcare, and participating in civil life.
It is, in every sense, a form of economic citizenship.

The right to open a bank account, for those applying for international or complementary protection, is a concrete expression of personal dignity and a key instrument of true integration.
Making this right effective means building a society that doesn’t exclude but includes —
a society where legality and integration start from something as simple, yet essential, as a bank account.

I’m Lawyer Fabio Loscerbo, and this is Diritto dell’Immigrazione — the podcast that explores laws, rights, and real-life cases in immigration law in Italy.

See you in the next episode.

🎙️ Título del episodio: Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protección internacional y complementaria


 🎙️ Título del episodio:

Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protección internacional y complementaria

🎧 Texto del pódcast (versión en español):

Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast dedicado al derecho de la inmigración.
Hoy hablaremos de un tema muy concreto, pero que todavía genera confusión y obstáculos en la práctica: el derecho de los solicitantes de protección internacional y complementaria a abrir una cuenta bancaria o postal en Italia.

Abrir una cuenta bancaria no es un privilegio.
Es un derecho fundamental, reconocido por la legislación italiana y europea, y constituye una de las herramientas esenciales de inclusión social y financiera.

Desde el año 2018, con el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas n.º 70, se introdujo en Italia la llamada cuenta básica, accesible para todas las personas que residan legalmente en el país, incluso para quienes están a la espera de una decisión sobre su solicitud de protección.
Esta cuenta permite realizar operaciones esenciales: depósitos, retiros, pagos y transferencias electrónicas.

Este derecho fue confirmado oficialmente por Poste Italiane, que desde junio de 2019 reconoce la posibilidad de que los solicitantes de protección abran una cuenta Bancoposta básica presentando su permiso de residencia provisional o el recibo de renovación emitido por la Questura.
Se trata de un paso importante, resultado también de acciones legales y reclamaciones formales promovidas por diversos profesionales del sector, incluido mi despacho.

En varias comunicaciones oficiales —entre ellas los protocolos PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 y PB-250606324 del año 2025— Poste Italiane aclaró que el permiso de residencia provisional por protección internacional o complementaria es un documento válido para la identificación y para la apertura de una cuenta básica.
Y si el código fiscal está indicado en el documento, este también puede servir como prueba fiscal válida.

Negar este derecho significa violar un derecho subjetivo reconocido y, en algunos casos, constituye un acto discriminatorio.
En tales situaciones, la persona afectada puede presentar una reclamación formal ante Poste Italiane o ante el banco correspondiente, acudir al Árbitro Bancario Financiero (ABF), o informar de la violación al Banco de Italia, autoridad supervisora del sistema bancario.

Abrir una cuenta bancaria es mucho más que una simple operación financiera: es la base para trabajar legalmente, recibir un salario, pagar el alquiler, acceder a los servicios sanitarios y participar en la vida civil.
Es, en todos los sentidos, una forma de ciudadanía económica.

El derecho a abrir una cuenta bancaria, para quienes solicitan protección internacional o complementaria, representa una manifestación concreta de dignidad personal y una herramienta real de integración.
Garantizar la efectividad de este derecho significa construir una sociedad que no excluya, sino que incluya;
una sociedad donde la legalidad y la integración comienzan con algo tan simple, pero tan esencial, como una cuenta bancaria.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y esto es Diritto dell’Immigrazione:
el pódcast que explica las leyes, los derechos y los casos reales del derecho de los extranjeros en Italia.

Hasta el próximo episodio.

🎙️ عنوان الحلقة: فتح حساب مصرفي: حق لطالبي الحماية الدولية أو التكميلية


 🎙️ عنوان الحلقة:

فتح حساب مصرفي: حق لطالبي الحماية الدولية أو التكميلية

🎧 نص البودكاست (باللغة العربية):

مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
حلقة اليوم تتناول موضوعًا عمليًا، لكنه لا يزال يثير الكثير من الالتباس والصعوبات: حق طالبي الحماية الدولية أو التكميلية في فتح حساب مصرفي أو بريدي في إيطاليا.

فتح حساب مصرفي ليس امتيازًا، بل هو حق أساسي، تعترف به القوانين الإيطالية والأوروبية على حدّ سواء، ويُعدّ من أهم أدوات الإدماج الاجتماعي والمالي.

منذ عام 2018، وبموجب المرسوم الوزاري رقم 70 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، تم إنشاء ما يُعرف باسم «الحساب الأساسي»، وهو حساب متاح لأي شخص مقيم بصفة قانونية في إيطاليا، بما في ذلك أولئك الذين ينتظرون قرارًا بشأن طلب الحماية الخاص بهم.
يتيح هذا الحساب الخدمات المصرفية الأساسية مثل الإيداع، والسحب، واستلام الرواتب، والمدفوعات الإلكترونية.

وقد أكدت شركة البريد الإيطالي (Poste Italiane) هذا الحق رسميًا منذ يونيو/حزيران 2019، حيث أقرت بإمكانية طالبي الحماية فتح حساب من نوع Bancoposta باستخدام تصريح الإقامة المؤقتة أو إيصال طلب التجديد الصادر عن مركز الشرطة (Questura).
وكان ذلك خطوة مهمة إلى الأمام، جاءت نتيجةً للتحركات القانونية والشكاوى الرسمية التي تقدم بها عدد من المتخصصين في قانون الهجرة، من بينهم مكتبي القانوني.

وفي عدد من المراسلات الرسمية – من بينها البروتوكولات PB-250109170 وPB-250521121 وPB-250201058 وPB-250606324 لسنة 2025 – أكدت Poste Italiane بوضوح أن تصريح الإقامة المؤقتة للحماية، سواء كانت دولية أو تكميلية، يُعتبر وثيقة صالحة للتعريف الشخصي ولفتح حساب أساسي.
وإذا كان الرمز الضريبي (Codice Fiscale) مذكورًا في الوثيقة، فيمكن اعتمادها أيضًا كوثيقة مالية رسمية.

أما رفض فتح الحساب، فيُعدّ انتهاكًا لحق شخصي معترف به قانونًا، وقد يشكل في بعض الحالات سلوكًا تمييزيًا.
وفي هذه الحالات، يمكن للشخص المتضرر أن يتقدم بشكوى رسمية إلى البريد الإيطالي أو إلى البنك المعني، أو يرفع الأمر إلى الوسيط المصرفي والمالي (ABF)، أو يبلغ بنك إيطاليا (Banca d’Italia)، بوصفه الهيئة المشرفة على النظام المصرفي.

إن فتح حساب مصرفي ليس مجرد عملية مالية، بل هو الأساس الذي يتيح للشخص أن يعمل بصورة قانونية، وأن يتقاضى راتبه، وأن يدفع الإيجار، وأن يستفيد من الخدمات الصحية، وأن يشارك في الحياة المدنية.
إنه شكل من أشكال المواطنة الاقتصادية بكل معنى الكلمة.

إن حق طالبي الحماية الدولية أو التكميلية في فتح حساب مصرفي هو تجسيد ملموس لـ كرامة الإنسان، وأداة حقيقية لتحقيق الاندماج الاجتماعي.
وجعل هذا الحق فعّالًا يعني بناء مجتمع لا يُقصي بل يُدرِج،
مجتمع تُترجم فيه الشرعية والاندماج من خلال شيء بسيط لكنه أساسي: حساب مصرفي.

أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا هو بودكاست قانون الهجرة،
الذي يتناول القوانين والحقوق والوقائع الواقعية في قانون الأجانب في إيطاليا.

إلى اللقاء في الحلقة القادمة.

Il diritto del richiedente protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente

 

Il diritto del richiedente protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente

Aprire un conto corrente non è un privilegio, ma un diritto essenziale.
Per i richiedenti protezione internazionale e complementare, rappresenta il primo passo verso una piena inclusione sociale, lavorativa e amministrativa. Eppure, nonostante la normativa sia chiara, continuano a registrarsi casi di diniego da parte di alcuni uffici postali e istituti di credito, che dimostrano quanto il principio di uguaglianza fatichi ancora a tradursi in prassi operative.

1. Il quadro normativo: un diritto soggettivo riconosciuto

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70/2018 ha istituito il cosiddetto conto di base, ossia un conto accessibile a chiunque risieda legalmente nell’Unione Europea, compresi i richiedenti protezione internazionale o complementare.
Il decreto, in attuazione della direttiva UE 2014/92, sancisce il diritto di ogni persona fisica — anche priva di reddito — ad accedere a un conto che garantisca i servizi bancari fondamentali (depositi, prelievi, pagamenti e accrediti).

Questo diritto ha natura soggettiva piena, e il suo esercizio non può essere limitato per ragioni di status o di nazionalità, purché il soggetto sia legalmente soggiornante in Italia.

2. Le istruzioni di Poste Italiane: apertura consentita anche con permesso provvisorio

Dal giugno 2019, a seguito della Circolare ABI del 19 aprile 2019, Poste Italiane S.p.A. ha disposto — tramite comunicazione interna — che i richiedenti protezione possano aprire un conto di base Bancoposta presentando anche il permesso di soggiorno provvisorio o la ricevuta di rinnovo rilasciata dalla Questura ai sensi del D.Lgs. 142/2015, come modificato dal D.L. 113/2018.

Le note ufficiali inviate a seguito di reclami gestiti dallo scrivente (protocolli PB-250109170/2025, PB-250521121/2025, PB-250201058/2025 e PB-250606324/2025) confermano che:

  • il permesso di soggiorno provvisorio per richiesta protezione internazionale o complementare è documento valido per l’identificazione e l’apertura del conto;

  • se il codice fiscale è riportato sul titolo, il documento può valere anche come attestazione fiscale;

  • il conto di base è sempre apribile, mentre carte prepagate o prodotti finanziari evoluti possono richiedere un titolo di soggiorno definitivo.

3. La protezione complementare: stesso diritto, diversa fonte

L’art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/1998 tutela lo straniero da qualsiasi forma di espulsione o respingimento che comporti una violazione dei diritti fondamentali della persona.
Chi gode di questa protezione complementare è, a tutti gli effetti, legalmente soggiornante e quindi titolare degli stessi diritti civili e sociali riconosciuti ai titolari di protezione internazionale, incluso il diritto di aprire un conto corrente.

In diversi casi seguiti dal sottoscritto, Poste Italiane ha riconosciuto la validità del permesso per protezione speciale o complementare ai fini dell’identificazione bancaria, confermando che anche tali titolari rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del Decreto MEF 70/2018.

4. Quando il diniego è illegittimo e discriminatorio

Il rifiuto di aprire un conto a un richiedente protezione — internazionale o complementare — costituisce violazione di un diritto soggettivo.
Si tratta di un comportamento privo di base normativa e potenzialmente discriminatorio, poiché limita l’accesso ai servizi essenziali sulla base dello status giuridico del soggetto.

In questi casi il richiedente può:

  1. presentare reclamo scritto a Poste Italiane o alla banca interessata;

  2. ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF);

  3. segnalare la violazione alla Banca d’Italia, quale autorità di vigilanza.

5. Il conto come strumento di integrazione

Disporre di un conto corrente consente di ricevere lo stipendio, pagare l’affitto, accedere ai servizi sanitari e partecipare alla vita economica.
Negare questo diritto significa ostacolare l’integrazione e spingere le persone verso l’irregolarità.
L’accesso ai servizi bancari è quindi una forma di cittadinanza economica, complementare alla tutela giuridica ottenuta attraverso la protezione internazionale o complementare.

6. Conclusione

Il diritto del richiedente protezione internazionale o complementare ad aprire un conto corrente è pienamente riconosciuto dalla legge italiana e dalle direttive europee.
Le istituzioni e gli operatori finanziari hanno il dovere di renderlo effettivo, non solo per rispetto delle norme, ma come atto concreto di inclusione e giustizia sociale.
Garantire l’accesso a un conto significa garantire dignità, autonomia e legalità: tre pilastri indispensabili di una società che voglia davvero essere integrata.


Avv. Fabio Loscerbo

La Commissione di Bari riconosce la protezione speciale: l’integrazione come valore giuridico tutelato

 

La Commissione di Bari riconosce la protezione speciale: l’integrazione come valore giuridico tutelato

Sottotitolo:
Il caso di un cittadino marocchino conferma l’importanza del radicamento lavorativo e sociale come fondamento della tutela dei diritti umani in Italia.


Una recente decisione della Commissione Territoriale di Bari ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino marocchino, valorizzando il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia.

L’uomo, residente in provincia di Bergamo, vive nel nostro Paese dal 2014, dove ha costruito un’esistenza stabile: contratto di locazione, lavoro regolare nel settore edile, relazioni sociali consolidate e piena autonomia abitativa. Tutti elementi che la Commissione ha considerato decisivi ai fini del riconoscimento della tutela di cui all’articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Pur escludendo i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, la Commissione ha rilevato che l’allontanamento dall’Italia avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Secondo la motivazione, infatti, l’espulsione del richiedente “determinerebbe una privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale, in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza”.

Il provvedimento si inserisce in un orientamento sempre più diffuso secondo cui la protezione speciale rappresenta non un’eccezione, ma una forma di tutela fondata sulla centralità del percorso di integrazione.
Il lavoro, la stabilità abitativa e i legami sociali diventano parametri concreti per valutare la compatibilità tra l’allontanamento e la dignità della persona.

Questa decisione conferma come la protezione speciale sia ormai uno strumento chiave per garantire il diritto a restare quando la vita costruita in Italia riflette un’effettiva integrazione nella comunità nazionale.
Un principio che avvicina il diritto dell’immigrazione alla realtà sociale, riconoscendo che l’appartenenza non nasce solo da un titolo giuridico, ma da un percorso umano e relazionale.

Avv. Fabio Loscerbo
www.avvocatofabioloscerbo.it

venerdì 17 ottobre 2025

🎙️ Titulli i podcastit: “Leja e qëndrimit për punë: kur mungon kontrata e qëndrimit, policia duhet ta refuzojë kërkesën”

 


🎙️ Titulli i podcastit:

“Leja e qëndrimit për punë: kur mungon kontrata e qëndrimit, policia duhet ta refuzojë kërkesën”


🎧 Teksti i podcastit:

Mirë se vini në një episod të ri të E Drejta e Imigracionit, me avokatin Fabio Loscerbo.

Sot analizojmë një vendim të Gjykatës Administrative Rajonale të Lazios (TAR Lazio), vendimi nr. 17768 i vitit 2025, që trajton një çështje shumë të zakonshme: dhënien e lejes së qëndrimit për punë kur kontrata e qëndrimit nuk është nënshkruar.

Rasti ka të bëjë me një shtetas të huaj që kishte paraqitur kërkesë pranë Komisariatit të Policisë së Romës (Questura di Roma) për të marrë leje qëndrimi për punë të varur ose për pritje punësimi.
Administrata e kishte refuzuar kërkesën si të papranueshme, sepse kontrata e qëndrimit midis punonjësit dhe punëdhënësit nuk ishte nënshkruar në Zyrën e Bashkuar të Imigracionit (Sportello Unico per l’Immigrazione).

Aplikanti pretendoi se mungesa e nënshkrimit nuk ishte faji i tij, por i punëdhënësit që e kishte larguar nga puna para takimit të planifikuar.
Megjithatë, gjykata e konsideroi këtë argument të parëndësishëm, duke sqaruar se nuk mund të lëshohet leje qëndrimi pa kontratën e nënshkruar të qëndrimit.

TAR-i theksoi se bëhet fjalë për një akt administrativ të detyrueshëm, që do të thotë se policia nuk ka hapësirë për vlerësim apo diskrecion: nëse kontrata nuk është nënshkruar në Prefekturë, kërkesa është automatikisht e papranueshme.

Gjykata kujtoi gjithashtu se, nëse problemi vjen nga mungesa e veprimit nga ana e Prefekturës apo e Zyrës së Bashkuar të Imigracionit, mjeti i duhur nuk është paraqitja e kërkesës drejtpërdrejt në polici, por padia për heshtjen administrative, sipas neneve 31 dhe 117 të Kodit të Procedurës Administrative.

Në përfundim, gjykata riafirmoi një parim të qartë: leja e qëndrimit për punë të varur mund të lëshohet vetëm pas nënshkrimit të kontratës së qëndrimit.
Pa këtë hap të domosdoshëm, administrata nuk mund të vazhdojë procedurën, dhe policia është e detyruar ta refuzojë kërkesën.

Unë jam avokati Fabio Loscerbo, dhe ky është E Drejta e Imigracionit — podcasti që shpjegon si ligji dhe jurisprudenca përcaktojnë rrugët e integrimit dhe punës për shtetasit e huaj.
Mirupafshim në episodin e ardhshëm!


📱 Hashtag:
#EDrejtaEImigracionit #AvokatiFabioLoscerbo #LejeQendrimi #KontrateQendrimi #TARLazio #PoliciaERomes #ZyraEImigracionit #AktIDetyrueshem #LigjiIPunes #Integrimi #Itali

🎙️ Título del pódcast: “Permiso de residencia por trabajo: cuando falta el contrato de estancia, la Policía debe rechazar la solicitud”

 

🎙️ Título del pódcast:“Permiso de residencia por trabajo: cuando falta el contrato de estancia, la Policía debe rechazar la solicitud”


🎧 Texto del pódcast:

Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho de Inmigración, con el abogado Fabio Loscerbo.

Hoy analizamos una sentencia del Tribunal Administrativo Regional del Lacio (TAR Lacio), la número 17768 de 2025, que trata un tema muy frecuente: la concesión del permiso de residencia por trabajo cuando no se ha firmado el contrato de estancia.

El caso se refiere a un ciudadano extranjero que presentó una solicitud ante la Jefatura de Policía de Roma (Questura di Roma) para obtener un permiso de residencia por trabajo subordinado o por espera de empleo.
La administración rechazó la solicitud por considerarla inadmisible, ya que el contrato de estancia entre el trabajador y el empleador no había sido firmado en la Ventanilla Única de Inmigración (Sportello Unico per l’Immigrazione).

El solicitante argumentó que la falta de firma del contrato no fue culpa suya, sino del empleador, que lo había despedido antes de la cita prevista.
Sin embargo, el tribunal consideró este argumento irrelevante, aclarando que no se puede expedir un permiso de residencia sin un contrato de estancia debidamente firmado.

El TAR precisó que se trata de un acto administrativo obligatorio, es decir, que la policía no tiene margen de discrecionalidad: si el contrato no se ha firmado en la Prefectura, la solicitud es automáticamente inadmisible.

Además, la sentencia recordó que, si el problema proviene de la inactividad de la Prefectura o de la Ventanilla Única de Inmigración, el procedimiento correcto no es acudir directamente a la policía, sino presentar un recurso por silencio administrativo, tal como establecen los artículos 31 y 117 del Código del Proceso Administrativo.

En conclusión, el tribunal reafirmó un principio claro: el permiso de residencia por trabajo subordinado solo puede emitirse después de la firma del contrato de estancia.
Sin este paso, la administración no puede continuar el trámite, y la policía debe rechazar la solicitud.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y este es Derecho de Inmigración, el pódcast que explica cómo la ley y la jurisprudencia marcan los caminos de la integración y el trabajo para los ciudadanos extranjeros.
¡Hasta el próximo episodio!


📱 Hashtags:
#DerechoDeInmigración #AbogadoFabioLoscerbo #PermisoDeResidencia #ContratoDeEstancia #TARLacio #PolicíaDeRoma #VentanillaÚnicaDeInmigración #DecisiónObligatoria #DerechoLaboral #Integración #Italia

🎙️ عنوان البودكاست: "تصريح الإقامة للعمل: عندما يغيب عقد الإقامة، يتعين على الشرطة رفض الطلب"


 🎙️ عنوان البودكاست:

"تصريح الإقامة للعمل: عندما يغيب عقد الإقامة، يتعين على الشرطة رفض الطلب"


🎧 نص البودكاست:

مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو.

نتحدث اليوم عن حكم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لمنطقة لاتسيو (TAR Lazio)، القرار رقم 17768 لسنة 2025، الذي يتناول مسألة متكررة: منح تصريح الإقامة لأغراض العمل عندما لا يتم توقيع عقد الإقامة.

تتناول القضية مواطنًا أجنبيًا قدّم طلبًا إلى شرطة روما (Questura di Roma) للحصول على تصريح إقامة للعمل التابع أو في انتظار العمل.
رفضت الإدارة الطلب على أساس أنه غير مقبول شكلاً، لأن عقد الإقامة بين العامل وصاحب العمل لم يتم توقيعه في النافذة الموحدة للهجرة (Sportello Unico per l’Immigrazione).

ادّعى مقدم الطلب أن عدم توقيع العقد لم يكن بسببه، بل بسبب صاحب العمل الذي فصله قبل موعد التوقيع.
ومع ذلك، رأت المحكمة أن هذا الادعاء غير ذي صلة، موضحة أنه لا يمكن إصدار تصريح الإقامة دون عقد الإقامة الموقّع.

وأكدت المحكمة أن القرار في هذه الحالة هو قرار إداري إلزامي، أي أن الشرطة لا تمتلك أي سلطة تقديرية: إذا لم يتم توقيع العقد في المحافظة، فإن الطلب يُعتبر تلقائيًا غير مقبول.

كما أوضحت المحكمة أنه في حال كان سبب المشكلة هو تقصير المحافظة أو النافذة الموحدة للهجرة، فإن الحل لا يكون بالتوجه إلى الشرطة مباشرة، بل برفع دعوى بشأن الصمت الإداري، كما ينص عليه المادتان 31 و117 من قانون الإجراءات الإدارية الإيطالي.

وفي الختام، أكدت المحكمة مبدأ واضحًا: تصريح الإقامة للعمل التابع لا يمكن أن يُمنح إلا بعد توقيع عقد الإقامة.
فمن دون هذا الإجراء الأساسي، لا يمكن للإدارة المضي قدمًا، ويجب على الشرطة رفض الطلب.

أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا هو بودكاست قانون الهجرة، الذي يشرح كيف ترسم القوانين والأحكام القضائية مسار الاندماج والعمل للمواطنين الأجانب.
إلى اللقاء في الحلقة القادمة!


📱 الوسوم:
#قانون_الهجرة #المحامي_فابيو_لوسيربو #تصريح_الإقامة #عقد_الإقامة #محكمة_لاتسيو #شرطة_روما #النافذة_الموحدة_للهجرة #القرار_الإلزامي #قانون_العمل #الاندماج #إيطاليا

🎙️ Podcast Title: “Work Residence Permit: When the Stay Contract Is Missing, the Police Headquarters Must Say No”


 🎙️ Podcast Title:

“Work Residence Permit: When the Stay Contract Is Missing, the Police Headquarters Must Say No”


🎧 Podcast Script:

Welcome to a new episode of Immigration Law, with lawyer Fabio Loscerbo.

Today we discuss a ruling from the Regional Administrative Court of Lazio (TAR Lazio), decision no. 17768 of 2025, which deals with a recurring issue: the issuance of a residence permit for employment when the stay contract has not been signed.

The case involved a foreign citizen who applied to the Rome Police Headquarters (Questura di Roma) for a residence permit for subordinate employment or pending employment.
The administration rejected the application as inadmissible because the stay contract between the applicant and the employer had not been signed at the Single Immigration Desk (Sportello Unico per l’Immigrazione).

The applicant argued that the failure to sign the contract was not his fault, but the employer’s, who had dismissed him before the scheduled appointment.
However, the TAR found this argument irrelevant, explaining that the residence permit cannot be issued without the signed stay contract.

The Court clarified that this is a binding administrative act, meaning that the Police Headquarters has no discretion: without the contract signed at the Prefecture, the application is automatically inadmissible.

The judgment also emphasized that if the issue arises from the Prefecture’s or Immigration Desk’s inaction, the proper remedy is not to apply directly to the Police Headquarters, but to file a petition for administrative silence, as provided by Articles 31 and 117 of the Administrative Procedure Code.

In conclusion, the Court reaffirmed a clear principle: a residence permit for subordinate employment can only be issued after the stay contract is signed.
Without that step, the administration cannot proceed, and the Police Headquarters must reject the application.

I’m lawyer Fabio Loscerbo, and this is Immigration Law, the podcast that explains how legislation and case law shape integration and employment paths for foreign citizens.
See you in the next episode!


📱 Hashtags:

#ImmigrationLaw #LawyerFabioLoscerbo #ResidencePermit #StayContract #WorkPermit #TARLazio #QuesturaDiRoma #SingleImmigrationDesk #BindingDecision #EmploymentLaw #Integration #Italy

🎙️ Titolo del podcast: “Permesso di soggiorno per lavoro: quando manca il contratto di soggiorno la Questura deve dire no”

 🎙️ Titolo del podcast:

“Permesso di soggiorno per lavoro: quando manca il contratto di soggiorno la Questura deve dire no”


🎧 Testo del podcast:

Benvenuti in un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione, con l’avvocato Fabio Loscerbo.

Oggi analizziamo una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la n. 17768 del 2025, che affronta una questione ricorrente: il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in assenza del contratto di soggiorno.

Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva chiesto alla Questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione.
L’amministrazione aveva dichiarato la domanda irricevibile, poiché mancava il contratto di soggiorno firmato con il datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il ricorrente ha sostenuto che la mancata firma del contratto non dipendeva da lui, ma dal datore di lavoro che lo aveva allontanato prima della convocazione. Tuttavia, il TAR ha ritenuto irrilevante questa circostanza, precisando che il rilascio del permesso di soggiorno senza contratto non è possibile.

Il Tribunale ha chiarito che si tratta di atto vincolato, cioè obbligatorio, e che la Questura non ha alcun potere discrezionale in casi del genere: senza il contratto di soggiorno firmato in Prefettura, l’istanza è automaticamente irricevibile.

Il TAR ha anche ricordato che, se il problema deriva dall’inerzia della Prefettura o dello Sportello Unico, il rimedio non è rivolgersi alla Questura, ma proporre un ricorso per il silenzio amministrativo, come previsto dagli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo.

In conclusione, la sentenza ribadisce un principio chiaro: il permesso di soggiorno per lavoro subordinato nasce solo dopo la firma del contratto di soggiorno.
Senza questo passaggio, l’amministrazione non può procedere, e la Questura deve respingere l’istanza.

Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione, il podcast che spiega come la legge e la giurisprudenza definiscono i percorsi dell’integrazione e del lavoro per i cittadini stranieri.
Alla prossima puntata!


📱 Hashtag:

#DirittoImmigrazione #AvvocatoFabioLoscerbo #PermessoDiSoggiorno #ContrattoDiSoggiorno #TARLazio #QuesturaDiRoma #SportelloUnicoImmigrazione #AttoVincolato #LavoroSubordinato #Immigrazione #Giurisprudenza #Italia


Il contratto di soggiorno come presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: note a margine della sentenza TAR Lazio n. 17768/2025

 Il contratto di soggiorno come presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: note a margine della sentenza TAR Lazio n. 17768/2025


Abstract

La sentenza n. 17768/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio offre l’occasione per approfondire il tema del contratto di soggiorno quale elemento costitutivo della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il giudice amministrativo conferma la natura vincolata del provvedimento di diniego da parte della Questura in assenza di tale contratto, evidenziando il corretto ambito di competenza tra Questura e Prefettura e richiamando il rimedio del ricorso per silenzio amministrativo.


1. Premessa

Il caso oggetto della decisione nasce da una situazione piuttosto frequente nella prassi amministrativa: uno straniero che, pur avendo instaurato un rapporto di lavoro, non completa la procedura di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e presenta direttamente in Questura la domanda di permesso di soggiorno.

Il TAR Lazio, con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha confermato la legittimità del diniego opposto dalla Questura di Roma, chiarendo che il contratto di soggiorno non rappresenta un mero adempimento formale, bensì un presupposto sostanziale e imprescindibile per la nascita del diritto al rilascio del titolo di soggiorno.


2. La disciplina normativa di riferimento

L’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) stabilisce che l’ingresso e il soggiorno dello straniero per motivi di lavoro subordinato presuppongono la stipula del contratto di soggiorno presso la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale atto deve essere firmato da entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore straniero) e costituisce la base per la richiesta del permesso di soggiorno in Questura.

A ciò si aggiungono gli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 394/1999, i quali precisano che il contratto di soggiorno svolge una duplice funzione:

  1. garantisce il rispetto delle condizioni di regolarità del rapporto di lavoro;

  2. costituisce titolo autorizzativo ai fini dell’iscrizione anagrafica e del rilascio del permesso di soggiorno.

L’assenza del contratto comporta, di conseguenza, l’irricevibilità o il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno, trattandosi di un requisito legale che l’amministrazione non può disapplicare.


3. Il principio dell’atto vincolato

La decisione del TAR Lazio ribadisce che il provvedimento di diniego della Questura costituisce atto vincolato.
In altre parole, l’amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità quando constata la mancanza del contratto di soggiorno: il rifiuto diventa obbligatorio per legge.

Il Tribunale sottolinea, inoltre, che la Questura non è competente a supplire alle omissioni o ritardi imputabili alla Prefettura. Se la mancata stipula dipende da inerzia amministrativa, lo straniero deve attivare il rimedio previsto dall’art. 31 c.p.a., ossia il ricorso per il silenzio, e non tentare di bypassare la procedura presentando direttamente la domanda alla Questura.


4. Il riparto di competenze tra Prefettura e Questura

Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia è il chiarimento in merito alla distinzione tra le funzioni dei due organi amministrativi coinvolti:

  • La Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione è competente alla gestione della fase di stipula del contratto di soggiorno e alla verifica dei requisiti del rapporto di lavoro;

  • La Questura, invece, è competente al rilascio materiale del titolo di soggiorno, ma solo dopo che la procedura presso la Prefettura sia stata completata.

Questo assetto conferma la natura “a doppio binario” della procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, nella quale ciascun ufficio svolge un ruolo autonomo ma complementare.


5. La posizione dello straniero e i rimedi esperibili

Il TAR osserva che l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per la mancata firma del contratto non incide sulla legittimità del diniego.
Tale circostanza, infatti, può essere rilevante solo sul piano civilistico o giuslavoristico, ma non nel procedimento amministrativo, che resta vincolato al rispetto della sequenza procedurale prevista dalla legge.

L’unico rimedio possibile in caso di inerzia della Prefettura è quello delineato dagli articoli 31 e 117 c.p.a., che consentono di chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.


6. Considerazioni conclusive

La sentenza in commento si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a garantire certezza e coerenza procedurale nei processi di regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
Il contratto di soggiorno non è un mero documento accessorio, ma il fondamento giuridico dell’intera posizione di legittimità del soggiornante lavoratore.

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia valorizza il principio di legalità amministrativa e delimita con chiarezza le competenze tra le autorità coinvolte, ribadendo che la regolarità del soggiorno deriva da una catena procedurale completa e formalmente corretta.

L’assenza del contratto, anche se imputabile a terzi, non può essere supplita da un provvedimento discrezionale, poiché ciò comporterebbe una violazione del principio di parità di trattamento e di certezza del diritto.

La decisione del TAR Lazio n. 17768/2025 rappresenta dunque un importante punto di riferimento interpretativo, utile non solo agli operatori del diritto, ma anche agli uffici amministrativi e alle organizzazioni che assistono i lavoratori stranieri, richiamando tutti al rispetto della sequenza legale necessaria per l’effettiva regolarità del soggiorno lavorativo in Italia.


Avv. Fabio Loscerbo

Il Salone della Giustizia 2025: Roma al centro del dibattito sui diritti e sull’innovazione giuridica

 





Il Salone della Giustizia 2025: Roma al centro del dibattito sui diritti e sull’innovazione giuridica

Roma, 28-30 ottobre 2025 – Centro Studi Tecnopolo di Via Giacomo Peroni, 130

Dal 28 al 30 ottobre 2025 si terrà a Roma la sedicesima edizione del Salone della Giustizia, l’appuntamento annuale che riunisce magistrati, avvocati, studiosi, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’informazione per discutere i temi centrali della giustizia, della legalità e delle trasformazioni sociali ed economiche in corso.

Una tre giorni di confronto ad alto livello

La manifestazione si aprirà con un ricordo del prof. Guido Alpa, figura di riferimento per il diritto civile italiano, seguito da un “face to face” tra il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.

Nel corso delle giornate interverranno protagonisti della vita istituzionale e accademica: Giudici costituzionali, rappresentanti del CSM, dirigenti ministeriali, giornalisti e accademici. I dibattiti affronteranno temi di estrema attualità come i diritti umani ai tempi dell’incertezza, la transizione ambientale, la riforma Nordio, l’intelligenza artificiale e la nuova frontiera del diritto, nonché le politiche di sicurezza e di protezione civile.

Giustizia, tecnologia e diritti umani

Particolarmente atteso è l’incontro sull’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto, con la partecipazione di Antonella Ciriello (Ministero della Giustizia), Antonino La Lumia (COA Milano) e Carlo Foglieni (AIGA). Sarà l’occasione per riflettere su come l’IA stia trasformando la professione forense e il sistema giudiziario, tra innovazione, deontologia e tutela dei diritti fondamentali.

Altro appuntamento di rilievo sarà il panel su “I diritti umani ai tempi dell’incertezza”, moderato da Paolo Liguori, con la partecipazione del giudice costituzionale Francesco Saverio Marini e di rappresentanti del CSM e dell’Unione Camere Penali.

Dal PNRR al Piano Mattei: la giustizia come motore di sviluppo

Nella giornata conclusiva, ampio spazio verrà dedicato al PNRR e al Piano Mattei per l’Africa, con interventi del Ministro Tommaso Foti, di Bernardo Mattarella (Invitalia) e di Valter Mainetti (Condotte 1880).
Temi che intrecciano diritto, economia e cooperazione internazionale, sottolineando il ruolo della giustizia come strumento di crescita e di equilibrio geopolitico.

Il valore del confronto

Il Salone si conferma un luogo di dialogo trasversale, dove politica, istituzioni, magistratura e società civile si incontrano per delineare una visione condivisa della giustizia italiana ed europea.

Come ogni anno, la partecipazione di giornalisti di testate nazionali (Il Sole 24 Ore, Rai, Mediaset, Ansa, La Verità, Il Messaggero) garantisce un dibattito vivace e pluralista, con sessioni “face to face” tra rappresentanti del Governo e del mondo dell’informazione.


Avv. Fabio Loscerbo