sabato 25 ottobre 2025

Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano

 

Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano

(a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo)

Il visto per coesione familiare è lo strumento che consente al familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea di entrare in Italia per vivere stabilmente insieme al proprio congiunto.
Si fonda sull’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e sugli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione italiana, che tutelano il diritto all’unità familiare come diritto soggettivo inviolabile.
La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE.

1. A chi spetta

Il visto per coesione familiare è destinato ai familiari di cittadini italiani o europei che si trovano all’estero e intendono ricongiungersi in Italia.
Oltre al coniuge e ai figli minori, rientrano nella tutela anche gli altri familiari a carico, come genitori, fratelli o sorelle, purché sia dimostrata la dipendenza economica e la relazione affettiva e di sostegno stabile con il cittadino italiano.

2. Come presentare la domanda

La procedura può essere avviata direttamente dal cittadino italiano (o dal suo difensore) mediante istanza scritta di coesione familiare con contestuale richiesta di fissazione di appuntamento per rilascio del visto d’ingresso.
L’istanza deve essere indirizzata all’Ambasciata o Consolato italiano competente nel Paese di residenza del familiare e, per conoscenza, anche alla Prefettura e alla Questura italiane del luogo di residenza del cittadino richiedente.

L’invio può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando:

  • documento d’identità del cittadino italiano o UE;

  • certificato di residenza e stato di famiglia;

  • atti di nascita e attestati di legame parentale con Apostille;

  • attestazione di carico familiare e condizione di dipendenza economica;

  • prove di sostegno economico continuativo (rimesse, bonifici, dichiarazioni);

  • documentazione sull’idoneità abitativa e la disponibilità di reddito.

3. La prenotazione tramite portale VFS

Molti consolati italiani utilizzano il portale VFS Global per la gestione degli appuntamenti e la pre-verifica dei documenti.
Qualora il sistema non preveda una voce specifica per “altri familiari a carico”, è legittimo inviare la domanda direttamente via PEC, chiedendo che l’ufficio consolare provveda alla presa in carico manuale della richiesta.
La giurisprudenza nazionale ha chiarito che la modalità di presentazione non può mai diventare un ostacolo all’esercizio del diritto, e che l’amministrazione deve comunque istruire e decidere l’istanza in modo espresso e motivato.

4. In caso di silenzio o inerzia

Il mancato riscontro dell’amministrazione consolare o il semplice rinvio a siti informativi non costituiscono provvedimento valido.
Trascorso un tempo ragionevole senza risposta, la persona interessata può proporre ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale ordinario di Roma, unico competente per le controversie che coinvolgono rappresentanze diplomatiche italiane.
Il giudice ordinario, riconoscendo la natura di diritto soggettivo alla vita familiare, può ordinare all’amministrazione di fissare l’appuntamento o consentire la formalizzazione della domanda di visto, anche in via cautelare.

5. Documentazione essenziale

Per rafforzare la richiesta è opportuno predisporre un fascicolo completo che contenga:

  • certificati anagrafici aggiornati;

  • prova della convivenza o dell’assistenza economica continuativa;

  • attestazione dei redditi e della disponibilità abitativa in Italia;

  • dichiarazioni sostitutive dei familiari;

  • ogni elemento che provi la vulnerabilità o la dipendenza economica del richiedente.

6. Il principio giuridico

Il diritto alla coesione familiare non è una concessione amministrativa, ma un diritto soggettivo pienamente tutelato dall’ordinamento.
La pubblica amministrazione è obbligata a rendere effettivo l’esercizio di tale diritto, anche quando la modulistica o le piattaforme informatiche non risultano aggiornate.
L’ingresso per coesione familiare deve quindi essere facilitato e non ostacolato, in attuazione del principio di proporzionalità e della tutela effettiva della vita familiare sancita dalla CEDU e dal diritto dell’Unione Europea.


Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in BolognaVia Ermete Zacconi 3/A
avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it

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New on TikTok: Seasonal Work Permit and Right to be Heard: Italian Administrative Court Annuls Police Decision Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and today we discuss an important decision of the Italian administrative court concerning seasonal work permits and the right of a foreign national to participate in the administrative procedure. I am referring to the judgment of the Regional Administrative Court for the Marche Region (TAR Marche), Section II, number 292 of 2026, issued in case number 137 of 2026 and published on March 4, 2026. The case concerns a foreign national who entered Italy legally with a seasonal work visa valid for 270 days. However, once in Italy, he was unable to sign the residence contract with the employer indicated in the work authorization. For this reason, the Police Headquarters declared inadmissible the application for a residence permit for subordinate work – pending employment, arguing that the failure to establish the employment relationship automatically prevented the issuance of a residence permit. The Administrative Court did not agree with this approach. The central issue of the decision concerns the lack of prior notice of rejection required by Article 10-bis of Law No. 241 of 1990, which governs administrative procedures in Italy. According to the court, when a public administration intends to adopt a negative decision, such as the denial of a residence permit, it must first inform the applicant of the reasons that could lead to the rejection of the request. This notice allows the applicant to submit observations or additional documents in order to defend their position. In this case, that procedural guarantee was not respected. The declaration of inadmissibility had, in practice, the same effect as a denial of the residence permit, but without allowing the applicant to participate in the administrative process and provide explanations. For this reason, the TAR Marche upheld the appeal and annulled the decision of the Police Headquarters. At the same time, the court clarified that it did not rule on the merits of the residence permit itself. The administration must now re-examine the case following the correct procedural rules. This judgment confirms an important principle of administrative law: even in immigration procedures, the right to participate in the administrative process and to be heard before a negative decision is taken is a fundamental guarantee. Thank you for listening to this episode of the podcast “Immigration Law”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and I will see you in the next episode.

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