venerdì 21 novembre 2025

La natura sostanziale degli obblighi informativi nel sistema Dublino: nota al decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 (Ruolo Generale 37474/2025)

 La natura sostanziale degli obblighi informativi nel sistema Dublino: nota al decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 (Ruolo Generale 37474/2025)

Abstract
Il presente contributo analizza il decreto del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, del 18 novembre 2025 (Ruolo Generale 37474/2025), che ha annullato un provvedimento di trasferimento adottato dall’Unità Dublino per violazione degli obblighi informativi previsti dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013. La decisione offre l’occasione per riflettere sulla portata sostanziale delle garanzie partecipative del richiedente protezione internazionale e sul rilievo attribuito dalla giurisprudenza europea e nazionale alla corretta esecuzione del colloquio personale.

1. Introduzione
L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha ridefinito in profondità il ruolo delle garanzie informative nel procedimento di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2013. A partire dalla sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 2023, il colloquio previsto dall’art. 5 ha assunto connotati sempre più marcati di strumento sostanziale, essenziale per garantire al richiedente l’effettiva possibilità di partecipare al procedimento e di incidere sul suo esito.

Il decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 si colloca pienamente lungo questa direttrice interpretativa, ribadendo che gli obblighi informativi non possono essere assolti in modo meramente formale, né possono essere surrogati da altri atti del procedimento di asilo. Il mancato svolgimento di un colloquio conforme ai requisiti europei determina un vizio insanabile e, come nel caso di specie, l’annullamento automatico della decisione di trasferimento.

2. Il quadro normativo di riferimento
Il sistema delineato dal Regolamento Dublino III attribuisce un ruolo centrale alle garanzie informative. L’art. 4 impone all’autorità procedente di consegnare un opuscolo informativo che illustri in modo chiaro la logica del meccanismo Dublino, i criteri di competenza, i diritti del richiedente e le fasi del procedimento.
L’art. 5, a sua volta, disciplina il colloquio personale, prevedendo che esso sia effettuato prima dell’adozione della decisione, in una lingua comprensibile, in condizioni di adeguata riservatezza, e con redazione di una sintesi scritta che riporti le principali informazioni fornite dal richiedente.

La giurisprudenza europea ha ormai precisato, in modo inequivoco, che il colloquio non può essere confuso né assorbito dagli adempimenti previsti per la domanda di protezione internazionale (come la compilazione del modello C3). La sua funzione è autonoma e finalizzata a consentire al richiedente di partecipare all’accertamento dello Stato competente.

3. La decisione del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, l’amministrazione aveva prodotto un modulo standardizzato privo di qualsiasi riferimento alle dichiarazioni rese dall’interessato. Dal documento risultavano soltanto le generalità e il domicilio, senza alcuna sintesi del contenuto della presunta audizione.

Secondo il Tribunale, tale modulo non soddisfa i requisiti dell’art. 5 del Regolamento. Esso equivale, di fatto, alla mancata esecuzione del colloquio personale. La violazione incide su una garanzia di rango sostanziale e determina un vulnus diretto al diritto di difesa previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il giudice ha inoltre escluso la possibilità di sanare il vizio attraverso un’audizione in sede giurisdizionale, in quanto la struttura acceleratoria del procedimento Dublino mira a una rapida individuazione dello Stato competente, senza sovrapposizioni fra fase amministrativa e fase giudiziale. Pertanto, la garanzia partecipativa deve essere realizzata nella fase amministrativa, non successivamente.

4. La portata sistemica del provvedimento
La decisione del Tribunale di Roma conferma un orientamento sempre più solido: nel sistema Dublino le garanzie informative costituiscono condizioni di legittimità del provvedimento di trasferimento. La loro violazione dà luogo a un vizio sostanziale, non sanabile attraverso attività processuali integrative.

Il provvedimento assume rilievo non solo per il caso specifico, ma anche per il più ampio contesto del contenzioso Dublino. L’obbligo di redigere una sintesi del colloquio dettagliata e aderente alle dichiarazioni rese rappresenta un presidio essenziale per l’effettività del diritto di difesa. La mancata osservanza di tale obbligo priva il richiedente della possibilità di far valere elementi individuali idonei a influire sulla decisione finale e, in definitiva, compromette la legittimità dell’intero procedimento.

5. Conclusioni
Il decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 appare pienamente coerente con la giurisprudenza europea e nazionale che, negli ultimi anni, ha rafforzato il principio secondo cui le garanzie partecipative nel procedimento Dublino costituiscono un nucleo essenziale del diritto alla protezione internazionale.
La corretta esecuzione del colloquio personale non è un atto meramente formale, ma un passaggio decisivo volto a garantire un effettivo controllo sulla determinazione dello Stato competente.
Il mancato rispetto degli obblighi informativi conduce, inevitabilmente, all’annullamento della decisione di trasferimento e alla riaffermazione del ruolo sostanziale delle garanzie procedimentali nel diritto dell’immigrazione europeo.


Avv. Fabio Loscerbo

Nessun commento:

Posta un commento

New on TikTok: Residence permit denied by the Police but granted by the Court: a job and real integration are enough for special protection Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. My name is lawyer Fabio Loscerbo, and today we address a very practical issue: what happens when the Police deny a residence permit, but the Court overturns that decision. We are talking about a judgment of the Court of Bologna, case number 591 of 2025, concerning the recognition of special protection . The Police had denied the permit, arguing that the applicant had not demonstrated sufficient integration. This is a very common reasoning in practice: authorities often expect an almost “perfect” level of integration, as if a foreign national had to prove complete and definitive social inclusion. The Court takes a different approach, one that is more consistent with the law and recent case law. It clearly states that full integration is not required. What matters is a serious and concrete path of integration, even if it is still ongoing. In this case, the applicant had a stable job, an income, had attended language courses, and had been living in Italy for several years. All these elements, taken together, show real social integration. At this point, a key legal principle comes into play: the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This concept does not only concern family ties, but also includes social relationships, work, and the life a person builds over time. The Court states that removing a person in such circumstances would mean uprooting them and seriously affecting their fundamental rights. It also adds an important point: if there are no concerns related to public safety or public order, the State’s interest in expulsion becomes weak. The outcome is clear: the Court recognizes the right to a residence permit for special protection, valid for two years, renewable and convertible into a work permit . The message of this decision is straightforward: if a person works, integrates, and builds a life in Italy, this reality cannot be ignored. And this is exactly where the future of immigration law will increasingly be decided. Thank you for listening, and see you soon for a new episode of Immigration Law.

https://ift.tt/r7DH6df