lunedì 16 marzo 2026

New on TikTok: Seasonal Residence Permit and Conversion: When the Maximum Period of Stay Cannot Justify a Refusal Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law.” My name is Attorney Fabio Loscerbo. Today we discuss a recent decision issued by the Regional Administrative Court for the Veneto, published on 13 March 2026, which addresses an important issue in Italian immigration law: the relationship between the seasonal residence permit and its conversion into a subordinate work permit. The case concerns a foreign worker who entered Italy legally with an authorization for seasonal work. After working for several months in the agricultural sector, the worker submitted an application to the Immigration One-Stop Shop to convert the seasonal residence permit into a residence permit for subordinate employment, and he also obtained the required authorization for the conversion. Despite this, the police authority rejected the request for the residence permit, arguing that the worker had already used the maximum period of nine months of stay allowed for seasonal work. However, the Administrative Court considered this decision unlawful. According to the judges, Article 24 of the Italian Immigration Consolidated Act clearly states that a seasonal worker who has carried out regular work in Italy for at least three months and receives an offer of subordinate employment may request the conversion of the residence permit. Therefore, the fact that the maximum period of seasonal stay has been reached cannot automatically justify the refusal of the residence permit, especially when the worker has already applied for the conversion and has obtained the necessary authorization. For this reason, the Regional Administrative Court upheld the appeal and annulled the decision of the authorities, emphasizing that the administration should have taken into account the request for conversion and the existence of the legal requirements. This decision is important because it confirms a clear principle: the seasonal residence permit can represent the starting point for a stable employment path in Italy, and the administration must properly assess requests for conversion. Thank you for listening to this episode of the podcast “Immigration Law.” See you soon for another legal insight.

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New on TikTok: العنوان: حكم محكمة تار في إيميليا رومانيا: يجب على الشرطة إصدار تصريح الإقامة الموسمي ولا يجوز لها أرشفة الطلب مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو، واليوم نتناول حكمًا مهمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا – الدائرة الأولى، والمنشور بتاريخ 27 فبراير 2026، والمتعلق بالقضية المسجلة في السجل العام رقم 1845 لسنة 2025. تتعلق القضية بوضع عملي ومتكرر في الواقع الإداري. مواطن أجنبي يدخل إيطاليا بشكل قانوني بتأشيرة عمل موسمي، يحصل على تصريح العمل، يوقّع عقد العمل، يقدّم طلب تصريح الإقامة الموسمي، ويخضع لإجراءات البصمات. أي أنه قام بكل ما يفرضه القانون. لكن مديرية الشرطة لم تقم بإصدار بطاقة الإقامة فعليًا، وبعد مرور فترة زمنية قررت أرشفة الطلب. بررت الإدارة قرارها بأن ضيق المدة بين مرحلة دراسة الملف واختتام الإجراء الإداري لم يسمح بطباعة تصريح الإقامة. المحكمة رفضت هذا التبرير بشكل واضح. واعتبرت أن هذا السبب غير كافٍ قانونيًا لتبرير الأرشفة، لأنه ناتج عن تأخر إداري لا يجوز أن يتحمل نتائجه صاحب الطلب. المبدأ هنا أساسي: إذا كان التأخير بسبب الإدارة، فلا يمكن أن يتحمل الأجنبي العواقب القانونية. وهناك نقطة أكثر أهمية. عدم إصدار تصريح الإقامة الموسمي فعليًا يؤثر مباشرة على إمكانية طلب تحويله إلى تصريح إقامة للعمل بعقد عادي. من دون الحصول على البطاقة الفعلية، يجد العامل نفسه في حالة من عدم اليقين القانوني. وهذا قد يؤثر على تقديم طلب التمديد أو التحويل في الوقت المناسب. وقد أقرت المحكمة صراحةً بأن التأخير الإداري قد يكون سببًا مباشرًا أو على الأقل سببًا مساهمًا في عدم تقديم طلب التحويل في الوقت المحدد. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أمرًا مهمًا: لا يمكن للإدارة أن تقرر التحويل من تلقاء نفسها. يجب على العامل أن يقدم طلبًا خاصًا وفقًا للمادة 24 الفقرة 10 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. لكن هذه خطوة لاحقة. أولًا، يجب على الإدارة إصدار تصريح الإقامة الموسمي الذي طُلب قانونًا. وإذا لم تكن هناك أسباب قانونية جوهرية للرفض، فعلى مديرية الشرطة إصدار التصريح حتى مع الإبقاء على تاريخ الانتهاء الأصلي. القاعدة التي أكدتها المحكمة واضحة: التقصير الإداري لا يمكن أن يتحول إلى عقوبة غير مباشرة ضد أجنبي احترم جميع المتطلبات القانونية. في قانون الهجرة، الفرق بين الوضع القانوني وغير القانوني يعتمد كثيرًا على احترام الإجراءات. والشرعية الإدارية ليست مجرد مسألة شكلية، بل هي الضمان الأساسي لتطبيق الحقوق والواجبات بعدل واتساق. شكرًا لكم على المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.

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La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra giudizio di pericolosità e obbligo di rilascio di un titolo alternativo: nota a TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 334

 La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra giudizio di pericolosità e obbligo di rilascio di un titolo alternativo: nota a TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 334

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, 26 febbraio 2026, n. 334 (ricorso iscritto al ruolo generale numero 58 del 2026), offre un’occasione particolarmente significativa per riflettere sul regime giuridico della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775aec2d43b9d32

La fattispecie trae origine dalla revoca, disposta dalla Questura di Bologna, del titolo di lungo periodo rilasciato allo straniero, sulla base di un giudizio di pericolosità sociale desunto da condanne penali definitive per reati di particolare gravità. Il ricorrente ha censurato il provvedimento deducendo, tra l’altro, l’illegittimità di una revoca asseritamente automatica e il difetto di valutazione in ordine alla propria integrazione sociale, familiare e lavorativa.

Il Collegio affronta in modo puntuale la struttura dell’art. 9 del Testo Unico Immigrazione, richiamando il comma 4, secondo cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato – e, per effetto del combinato disposto con il comma 7, può essere revocato – allo straniero ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La norma impone tuttavia un giudizio non meramente formale, ma sostanziale, che tenga conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.

La sentenza si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la revoca del titolo di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo tra condanna penale e perdita del permesso. È necessario un accertamento attuale della pericolosità, che valorizzi la personalità del soggetto e la concreta incidenza dei fatti sul bene giuridico tutelato. Nel caso di specie, il TAR ritiene che l’Amministrazione abbia svolto tale valutazione in modo non illogico né irragionevole, esaminando la gravità delle condotte e ritenendo recessivi, rispetto alla tutela dell’ordine pubblico, gli elementi addotti in tema di integrazione.

Di particolare rilievo sistematico è, tuttavia, il passaggio motivazionale relativo all’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. La disposizione stabilisce che, ove non debba essere disposta l’espulsione, allo straniero cui sia stato revocato il permesso di lungo periodo deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del Testo Unico. Si tratta di una previsione che esprime un principio di continuità della condizione giuridica dello straniero, impedendo che la revoca del titolo “rafforzato” determini automaticamente una situazione di irregolarità.

Nel caso esaminato, la Questura aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibilità di rilascio di un diverso titolo. Il TAR accoglie quindi il ricorso limitatamente a tale profilo, annullando il provvedimento nella parte in cui non è stata effettuata la necessaria verifica. L’Amministrazione dovrà pertanto riesaminare la posizione dell’interessato alla luce della disciplina vigente, pronunciandosi espressamente sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso alternativo.

La decisione assume rilievo non solo per la ricostruzione del corretto esercizio del potere discrezionale in materia di sicurezza pubblica, ma anche per l’affermazione di un principio di legalità sostanziale: la discrezionalità amministrativa non può tradursi in un vuoto di tutela. La revoca del titolo di lungo periodo, pur legittima sotto il profilo del giudizio di pericolosità, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di applicare integralmente la disciplina del Testo Unico, garantendo una valutazione complessiva e aggiornata della posizione dello straniero.

Ne emerge un equilibrio delicato tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti, nel quale il giudice amministrativo svolge una funzione di controllo sulla correttezza del procedimento e sulla completezza dell’istruttoria, senza sostituirsi all’Amministrazione nelle scelte di merito, ma imponendo il rispetto della legalità e della proporzionalità.

Avv. Fabio Loscerbo

Illegittimità dell’archiviazione del permesso stagionale e obbligo di rilascio del titolo materiale: note a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna (Sez. I, 27 febbraio 2026, ruolo generale n. 1845/2025)

 TEMA: Illegittimità dell’archiviazione del permesso stagionale e obbligo di rilascio del titolo materiale: note a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna (Sez. I, 27 febbraio 2026, ruolo generale n. 1845/2025)

Abstract
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 27 febbraio 2026 (ruolo generale n. 1845/2025), affronta un nodo centrale nella gestione delle procedure amministrative in materia di lavoro stagionale: la possibilità per la Questura di archiviare una domanda di permesso di soggiorno per ragioni meramente organizzative, in assenza di motivi ostativi sostanziali. Il Collegio afferma un principio di particolare rilievo sistematico: l’omessa tempestiva istruzione del procedimento non può ridondare a danno del richiedente, né può incidere indirettamente sulla successiva facoltà di conversione del titolo.

Il testo integrale della decisione è disponibile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/00807977501d9892e7353

  1. Inquadramento normativo e oggetto della controversia

La controversia trae origine dall’archiviazione di un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, presentata a seguito di nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il ricorrente aveva fatto ingresso regolare nel territorio nazionale con visto per lavoro stagionale, aveva sottoscritto il contratto e presentato domanda di permesso, adempiendo agli obblighi procedimentali previsti. Tuttavia, la Questura non aveva proceduto alla stampa materiale del titolo, motivando l’archiviazione con il riferimento ai “tempi stretti” tra istruttoria e conclusione del procedimento.

La questione giuridica sottoposta al TAR concerneva, dunque, la legittimità di un provvedimento di archiviazione fondato non su ragioni sostanziali ostative, bensì su una disfunzione temporale imputabile all’apparato amministrativo.

  1. Il principio affermato dal TAR: il ritardo amministrativo non può danneggiare l’istante

Il Collegio ha ritenuto la motivazione inidonea a giustificare l’archiviazione, evidenziando come l’omessa tempestiva istruzione del procedimento amministrativo non possa tradursi in un pregiudizio per il soggetto richiedente, in presenza dei presupposti normativi per il rilascio del titolo.

Il principio è coerente con l’impianto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con il dovere di buona amministrazione, nonché con l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini ragionevoli. L’archiviazione non può surrogare un diniego sostanziale, né può fungere da rimedio organizzativo rispetto a inefficienze interne.

Sotto questo profilo, la sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza che tende a ricondurre l’esercizio del potere amministrativo entro i limiti della legalità sostanziale, evitando che il mancato rispetto dei tempi procedimentali si traduca in un effetto espulsivo di fatto.

  1. Il rilascio “materiale” del titolo e la questione della conversione

Di particolare interesse è il passaggio motivazionale relativo al rapporto tra rilascio del permesso stagionale e possibilità di conversione in lavoro subordinato ordinario, ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il TAR osserva che la mancata stampa del titolo può aver determinato una situazione di incertezza giuridica tale da incidere sulla tempestiva attivazione della procedura di conversione. Pur ribadendo che la conversione richiede un’apposita istanza del lavoratore e non può essere valutata d’ufficio dall’Amministrazione, il Collegio sottolinea come il rilascio del titolo stagionale costituisca un presupposto logico e funzionale per l’esercizio pieno delle facoltà riconosciute dall’ordinamento.

Ne deriva che l’Amministrazione, in assenza di elementi ostativi di natura sostanziale, è tenuta a procedere al rilascio materiale del titolo, anche mantenendo la scadenza originaria, lasciando impregiudicata ogni successiva valutazione in ordine alla conversione.

  1. Profili sistematici: legalità amministrativa e tutela dell’affidamento

La decisione assume rilievo non solo per la materia specifica del lavoro stagionale, ma per l’impostazione di fondo: l’inefficienza amministrativa non può trasformarsi in una sanzione indiretta a carico del destinatario del procedimento.

Il principio di legalità amministrativa impone che ogni compressione di una posizione giuridica soggettiva trovi fondamento in ragioni sostanziali tipizzate dalla legge. Diversamente, si determinerebbe una forma di irregolarità “indotta”, non riconducibile a un comportamento dell’interessato, ma a una disfunzione dell’apparato pubblico.

In un sistema nel quale la regolarità del soggiorno condiziona l’accesso al lavoro, ai diritti sociali e alla continuità del progetto migratorio, il rispetto dei tempi e delle forme procedimentali non costituisce un aspetto meramente formale, ma una garanzia sostanziale.

  1. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Emilia-Romagna del 27 febbraio 2026 (ruolo generale n. 1845/2025), pubblicata integralmente su Calaméo al link sopra indicato, rappresenta un arresto significativo in materia di permessi di soggiorno stagionali.

Essa riafferma un principio elementare ma spesso disatteso nella prassi: quando il richiedente ha adempiuto a tutti gli obblighi normativi, l’Amministrazione non può sottrarsi al rilascio del titolo invocando proprie carenze organizzative.

Si tratta di un passaggio importante in un contesto nel quale la corretta gestione della procedura amministrativa incide direttamente sulla distinzione tra soggiorno regolare e irregolare e, quindi, sulla concreta effettività dei diritti riconosciuti dall’ordinamento.

Avv. Fabio Loscerbo

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