lunedì 16 marzo 2026
العنوان المحكمة الإدارية في باري تؤكد رفض تجديد تصريح الإقامة في غياب دخل مُصرّح به
Segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) e limiti dell’automatismo amministrativo nell’annullamento dei visti
Segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) e limiti dell’automatismo amministrativo nell’annullamento dei visti
Abstract
La giurisprudenza amministrativa italiana torna a confrontarsi con il tema delle segnalazioni nel Sistema Informativo Schengen (SIS) e con i loro effetti sulle procedure relative ai visti e ai titoli di soggiorno. La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pubblicata nel 2026, offre l’occasione per riflettere sui limiti dell’automatismo amministrativo e sul dovere dell’amministrazione di svolgere una valutazione concreta e proporzionata del caso. Il provvedimento analizzato chiarisce che la mera presenza di una segnalazione nel SIS non può essere considerata un presupposto necessario e sufficiente per l’annullamento di un visto già rilasciato, imponendo invece un’istruttoria effettiva e una ponderazione degli interessi coinvolti.
1. Introduzione
Il Sistema Informativo Schengen rappresenta uno degli strumenti centrali della cooperazione europea in materia di sicurezza e gestione delle frontiere. Attraverso questo sistema, gli Stati membri condividono informazioni relative a persone e oggetti ricercati o segnalati, con l’obiettivo di garantire un controllo coordinato all’interno dello spazio Schengen.
Nel contesto del diritto dell’immigrazione, le segnalazioni nel SIS assumono particolare rilievo perché possono incidere direttamente sui procedimenti relativi ai visti, agli ingressi e ai permessi di soggiorno. Tuttavia, l’utilizzo di tali informazioni deve sempre essere compatibile con i principi fondamentali del diritto amministrativo, tra cui la proporzionalità, la ragionevolezza e la tutela dell’affidamento.
La decisione qui esaminata, pubblicata integralmente al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775bd3ae1bfaa78
offre un contributo significativo alla definizione dei limiti entro cui le amministrazioni possono utilizzare una segnalazione nel SIS come presupposto per adottare provvedimenti restrittivi.
2. Il caso oggetto della decisione
La controversia trae origine dal rilascio di un visto per motivi di studio da parte di una sede diplomatica italiana. Successivamente, le autorità di un altro Stato appartenente all’area Schengen avevano revocato il permesso di soggiorno della cittadina interessata e inserito una segnalazione nel Sistema Informativo Schengen.
A seguito di tale segnalazione, l’amministrazione italiana aveva proceduto all’annullamento d’ufficio del visto precedentemente rilasciato. In conseguenza di tale annullamento, la Questura competente aveva dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno presentata dall’interessata.
La ricorrente ha quindi impugnato tali provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo, sostenendo che l’amministrazione avesse applicato la segnalazione nel SIS in modo automatico, senza effettuare una valutazione concreta della situazione.
3. Il quadro normativo e il ruolo del Sistema Informativo Schengen
Il Sistema Informativo Schengen è disciplinato da una serie di regolamenti europei che regolano la raccolta, la condivisione e l’utilizzo delle informazioni tra gli Stati membri. Il sistema consente alle autorità nazionali di verificare rapidamente l’esistenza di segnalazioni relative a persone o documenti, facilitando la cooperazione transnazionale.
Tuttavia, il funzionamento del SIS non comporta che le autorità nazionali siano automaticamente vincolate a adottare determinati provvedimenti. Le informazioni contenute nel sistema devono essere interpretate e utilizzate nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e del diritto amministrativo nazionale.
Proprio su questo punto si concentra la pronuncia del TAR Lazio.
4. Il principio affermato dal TAR Lazio
Il giudice amministrativo ha chiarito che la segnalazione nel Sistema Informativo Schengen non può essere considerata un presupposto automatico e vincolante per l’annullamento di un visto.
Secondo il tribunale, l’amministrazione non può ritenersi priva di margini di valutazione discrezionale. Al contrario, deve procedere a una verifica concreta delle circostanze del caso, tenendo conto anche del principio di proporzionalità e dell’eventuale affidamento maturato dalla persona interessata.
Nel caso specifico, il collegio ha rilevato che l’amministrazione aveva trattato la segnalazione nel SIS come se costituisse un obbligo automatico di annullamento del visto, senza svolgere un’adeguata istruttoria. Tale impostazione è stata ritenuta incompatibile con i principi del diritto amministrativo.
La decisione ha quindi annullato sia il provvedimento di annullamento del visto sia il successivo atto della Questura che aveva dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno.
5. Considerazioni conclusive
La pronuncia del TAR Lazio assume particolare rilevanza perché affronta una questione destinata a riproporsi con crescente frequenza nella prassi amministrativa: il rapporto tra i sistemi informativi europei e il potere decisionale delle amministrazioni nazionali.
Il principio affermato dal giudice amministrativo è chiaro: gli strumenti di cooperazione europea, come il Sistema Informativo Schengen, non possono trasformarsi in meccanismi di decisione automatica. L’amministrazione resta sempre tenuta a svolgere una valutazione concreta del caso, motivando adeguatamente le proprie decisioni e verificando la proporzionalità delle misure adottate.
In questa prospettiva, la decisione contribuisce a rafforzare il controllo giurisdizionale sugli automatismi amministrativi e a riaffermare il ruolo centrale dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell’affidamento nel diritto dell’immigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
New on TikTok: Decreto Flussi: sin contrato de residencia, la solicitud de permiso de residencia es inadmisible Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Derecho de Inmigración”. Yo soy el abogado Fabio Loscerbo, y hoy comentamos una reciente decisión del Tribunal Administrativo Regional del Lacio, Sección Primera Ter, sentencia número 4151 del 5 de marzo de 2026, procedimiento R.G. número 1535 de 2026. El caso se refiere a un trabajador extranjero que entró regularmente en Italia con un visado concedido en el marco del “Decreto Flussi” para trabajo estacional. Sin embargo, después de su entrada en el territorio italiano, no se completó uno de los pasos fundamentales previstos por la legislación: la firma del contrato de residencia ante la Ventanilla Única de Inmigración. Ante la falta de este requisito, la Jefatura de Policía de Roma declaró inadmisible la solicitud de permiso de residencia por trabajo subordinado. Ese mismo día, la Prefectura de Roma adoptó también un decreto de expulsión, basado precisamente en la ausencia de un permiso de residencia válido. El Tribunal administrativo analizó separadamente las dos cuestiones. En relación con el decreto de expulsión, el Tribunal declaró la falta de jurisdicción, afirmando que la competencia corresponde al juez ordinario, ya que se trata de una medida que afecta a derechos subjetivos del ciudadano extranjero previstos por la normativa de inmigración. Distinta fue la valoración respecto al rechazo del permiso de residencia. En este punto, el Tribunal consideró plenamente legítima la actuación de la administración. Según los jueces, la normativa es muy clara: el trabajador extranjero que entra en Italia con una autorización de trabajo debe presentarse ante la Ventanilla Única de Inmigración y firmar el contrato de residencia con el empleador. Solo después de este paso puede iniciarse correctamente el procedimiento administrativo para obtener el permiso de residencia. En el caso examinado, este paso nunca se completó. Por esta razón, el Tribunal consideró que la decisión de la administración constituía un acto obligatorio y vinculado, conforme a lo previsto por el Texto Único de Inmigración y su reglamento de aplicación. Esta sentencia recuerda un principio muy importante: la entrada en Italia mediante el sistema del “Decreto Flussi” no es suficiente, por sí sola, para obtener un permiso de residencia. Es necesario completar correctamente todo el procedimiento administrativo previsto por la ley. Gracias por escuchar este episodio del podcast “Derecho de Inmigración”. Yo soy el abogado Fabio Loscerbo, y nos escuchamos en el próximo episodio. ⚖️
New on TikTok: Seasonal Residence Permit and Conversion: When the Maximum Period of Stay Cannot Justify a Refusal Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law.” My name is Attorney Fabio Loscerbo. Today we discuss a recent decision issued by the Regional Administrative Court for the Veneto, published on 13 March 2026, which addresses an important issue in Italian immigration law: the relationship between the seasonal residence permit and its conversion into a subordinate work permit. The case concerns a foreign worker who entered Italy legally with an authorization for seasonal work. After working for several months in the agricultural sector, the worker submitted an application to the Immigration One-Stop Shop to convert the seasonal residence permit into a residence permit for subordinate employment, and he also obtained the required authorization for the conversion. Despite this, the police authority rejected the request for the residence permit, arguing that the worker had already used the maximum period of nine months of stay allowed for seasonal work. However, the Administrative Court considered this decision unlawful. According to the judges, Article 24 of the Italian Immigration Consolidated Act clearly states that a seasonal worker who has carried out regular work in Italy for at least three months and receives an offer of subordinate employment may request the conversion of the residence permit. Therefore, the fact that the maximum period of seasonal stay has been reached cannot automatically justify the refusal of the residence permit, especially when the worker has already applied for the conversion and has obtained the necessary authorization. For this reason, the Regional Administrative Court upheld the appeal and annulled the decision of the authorities, emphasizing that the administration should have taken into account the request for conversion and the existence of the legal requirements. This decision is important because it confirms a clear principle: the seasonal residence permit can represent the starting point for a stable employment path in Italy, and the administration must properly assess requests for conversion. Thank you for listening to this episode of the podcast “Immigration Law.” See you soon for another legal insight.
New on TikTok: العنوان: حكم محكمة تار في إيميليا رومانيا: يجب على الشرطة إصدار تصريح الإقامة الموسمي ولا يجوز لها أرشفة الطلب مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو، واليوم نتناول حكمًا مهمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا – الدائرة الأولى، والمنشور بتاريخ 27 فبراير 2026، والمتعلق بالقضية المسجلة في السجل العام رقم 1845 لسنة 2025. تتعلق القضية بوضع عملي ومتكرر في الواقع الإداري. مواطن أجنبي يدخل إيطاليا بشكل قانوني بتأشيرة عمل موسمي، يحصل على تصريح العمل، يوقّع عقد العمل، يقدّم طلب تصريح الإقامة الموسمي، ويخضع لإجراءات البصمات. أي أنه قام بكل ما يفرضه القانون. لكن مديرية الشرطة لم تقم بإصدار بطاقة الإقامة فعليًا، وبعد مرور فترة زمنية قررت أرشفة الطلب. بررت الإدارة قرارها بأن ضيق المدة بين مرحلة دراسة الملف واختتام الإجراء الإداري لم يسمح بطباعة تصريح الإقامة. المحكمة رفضت هذا التبرير بشكل واضح. واعتبرت أن هذا السبب غير كافٍ قانونيًا لتبرير الأرشفة، لأنه ناتج عن تأخر إداري لا يجوز أن يتحمل نتائجه صاحب الطلب. المبدأ هنا أساسي: إذا كان التأخير بسبب الإدارة، فلا يمكن أن يتحمل الأجنبي العواقب القانونية. وهناك نقطة أكثر أهمية. عدم إصدار تصريح الإقامة الموسمي فعليًا يؤثر مباشرة على إمكانية طلب تحويله إلى تصريح إقامة للعمل بعقد عادي. من دون الحصول على البطاقة الفعلية، يجد العامل نفسه في حالة من عدم اليقين القانوني. وهذا قد يؤثر على تقديم طلب التمديد أو التحويل في الوقت المناسب. وقد أقرت المحكمة صراحةً بأن التأخير الإداري قد يكون سببًا مباشرًا أو على الأقل سببًا مساهمًا في عدم تقديم طلب التحويل في الوقت المحدد. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أمرًا مهمًا: لا يمكن للإدارة أن تقرر التحويل من تلقاء نفسها. يجب على العامل أن يقدم طلبًا خاصًا وفقًا للمادة 24 الفقرة 10 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. لكن هذه خطوة لاحقة. أولًا، يجب على الإدارة إصدار تصريح الإقامة الموسمي الذي طُلب قانونًا. وإذا لم تكن هناك أسباب قانونية جوهرية للرفض، فعلى مديرية الشرطة إصدار التصريح حتى مع الإبقاء على تاريخ الانتهاء الأصلي. القاعدة التي أكدتها المحكمة واضحة: التقصير الإداري لا يمكن أن يتحول إلى عقوبة غير مباشرة ضد أجنبي احترم جميع المتطلبات القانونية. في قانون الهجرة، الفرق بين الوضع القانوني وغير القانوني يعتمد كثيرًا على احترام الإجراءات. والشرعية الإدارية ليست مجرد مسألة شكلية، بل هي الضمان الأساسي لتطبيق الحقوق والواجبات بعدل واتساق. شكرًا لكم على المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra giudizio di pericolosità e obbligo di rilascio di un titolo alternativo: nota a TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 334
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra giudizio di pericolosità e obbligo di rilascio di un titolo alternativo: nota a TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 334
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, 26 febbraio 2026, n. 334 (ricorso iscritto al ruolo generale numero 58 del 2026), offre un’occasione particolarmente significativa per riflettere sul regime giuridico della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775aec2d43b9d32
La fattispecie trae origine dalla revoca, disposta dalla Questura di Bologna, del titolo di lungo periodo rilasciato allo straniero, sulla base di un giudizio di pericolosità sociale desunto da condanne penali definitive per reati di particolare gravità. Il ricorrente ha censurato il provvedimento deducendo, tra l’altro, l’illegittimità di una revoca asseritamente automatica e il difetto di valutazione in ordine alla propria integrazione sociale, familiare e lavorativa.
Il Collegio affronta in modo puntuale la struttura dell’art. 9 del Testo Unico Immigrazione, richiamando il comma 4, secondo cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato – e, per effetto del combinato disposto con il comma 7, può essere revocato – allo straniero ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La norma impone tuttavia un giudizio non meramente formale, ma sostanziale, che tenga conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
La sentenza si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la revoca del titolo di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo tra condanna penale e perdita del permesso. È necessario un accertamento attuale della pericolosità, che valorizzi la personalità del soggetto e la concreta incidenza dei fatti sul bene giuridico tutelato. Nel caso di specie, il TAR ritiene che l’Amministrazione abbia svolto tale valutazione in modo non illogico né irragionevole, esaminando la gravità delle condotte e ritenendo recessivi, rispetto alla tutela dell’ordine pubblico, gli elementi addotti in tema di integrazione.
Di particolare rilievo sistematico è, tuttavia, il passaggio motivazionale relativo all’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. La disposizione stabilisce che, ove non debba essere disposta l’espulsione, allo straniero cui sia stato revocato il permesso di lungo periodo deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del Testo Unico. Si tratta di una previsione che esprime un principio di continuità della condizione giuridica dello straniero, impedendo che la revoca del titolo “rafforzato” determini automaticamente una situazione di irregolarità.
Nel caso esaminato, la Questura aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibilità di rilascio di un diverso titolo. Il TAR accoglie quindi il ricorso limitatamente a tale profilo, annullando il provvedimento nella parte in cui non è stata effettuata la necessaria verifica. L’Amministrazione dovrà pertanto riesaminare la posizione dell’interessato alla luce della disciplina vigente, pronunciandosi espressamente sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso alternativo.
La decisione assume rilievo non solo per la ricostruzione del corretto esercizio del potere discrezionale in materia di sicurezza pubblica, ma anche per l’affermazione di un principio di legalità sostanziale: la discrezionalità amministrativa non può tradursi in un vuoto di tutela. La revoca del titolo di lungo periodo, pur legittima sotto il profilo del giudizio di pericolosità, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di applicare integralmente la disciplina del Testo Unico, garantendo una valutazione complessiva e aggiornata della posizione dello straniero.
Ne emerge un equilibrio delicato tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti, nel quale il giudice amministrativo svolge una funzione di controllo sulla correttezza del procedimento e sulla completezza dell’istruttoria, senza sostituirsi all’Amministrazione nelle scelte di merito, ma imponendo il rispetto della legalità e della proporzionalità.
Avv. Fabio Loscerbo
Illegittimità dell’archiviazione del permesso stagionale e obbligo di rilascio del titolo materiale: note a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna (Sez. I, 27 febbraio 2026, ruolo generale n. 1845/2025)
TEMA: Illegittimità dell’archiviazione del permesso stagionale e obbligo di rilascio del titolo materiale: note a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna (Sez. I, 27 febbraio 2026, ruolo generale n. 1845/2025)
Abstract
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 27 febbraio 2026 (ruolo generale n. 1845/2025), affronta un nodo centrale nella gestione delle procedure amministrative in materia di lavoro stagionale: la possibilità per la Questura di archiviare una domanda di permesso di soggiorno per ragioni meramente organizzative, in assenza di motivi ostativi sostanziali. Il Collegio afferma un principio di particolare rilievo sistematico: l’omessa tempestiva istruzione del procedimento non può ridondare a danno del richiedente, né può incidere indirettamente sulla successiva facoltà di conversione del titolo.
Il testo integrale della decisione è disponibile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/00807977501d9892e7353
Inquadramento normativo e oggetto della controversia
La controversia trae origine dall’archiviazione di un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, presentata a seguito di nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il ricorrente aveva fatto ingresso regolare nel territorio nazionale con visto per lavoro stagionale, aveva sottoscritto il contratto e presentato domanda di permesso, adempiendo agli obblighi procedimentali previsti. Tuttavia, la Questura non aveva proceduto alla stampa materiale del titolo, motivando l’archiviazione con il riferimento ai “tempi stretti” tra istruttoria e conclusione del procedimento.
La questione giuridica sottoposta al TAR concerneva, dunque, la legittimità di un provvedimento di archiviazione fondato non su ragioni sostanziali ostative, bensì su una disfunzione temporale imputabile all’apparato amministrativo.
Il principio affermato dal TAR: il ritardo amministrativo non può danneggiare l’istante
Il Collegio ha ritenuto la motivazione inidonea a giustificare l’archiviazione, evidenziando come l’omessa tempestiva istruzione del procedimento amministrativo non possa tradursi in un pregiudizio per il soggetto richiedente, in presenza dei presupposti normativi per il rilascio del titolo.
Il principio è coerente con l’impianto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con il dovere di buona amministrazione, nonché con l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini ragionevoli. L’archiviazione non può surrogare un diniego sostanziale, né può fungere da rimedio organizzativo rispetto a inefficienze interne.
Sotto questo profilo, la sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza che tende a ricondurre l’esercizio del potere amministrativo entro i limiti della legalità sostanziale, evitando che il mancato rispetto dei tempi procedimentali si traduca in un effetto espulsivo di fatto.
Il rilascio “materiale” del titolo e la questione della conversione
Di particolare interesse è il passaggio motivazionale relativo al rapporto tra rilascio del permesso stagionale e possibilità di conversione in lavoro subordinato ordinario, ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Il TAR osserva che la mancata stampa del titolo può aver determinato una situazione di incertezza giuridica tale da incidere sulla tempestiva attivazione della procedura di conversione. Pur ribadendo che la conversione richiede un’apposita istanza del lavoratore e non può essere valutata d’ufficio dall’Amministrazione, il Collegio sottolinea come il rilascio del titolo stagionale costituisca un presupposto logico e funzionale per l’esercizio pieno delle facoltà riconosciute dall’ordinamento.
Ne deriva che l’Amministrazione, in assenza di elementi ostativi di natura sostanziale, è tenuta a procedere al rilascio materiale del titolo, anche mantenendo la scadenza originaria, lasciando impregiudicata ogni successiva valutazione in ordine alla conversione.
Profili sistematici: legalità amministrativa e tutela dell’affidamento
La decisione assume rilievo non solo per la materia specifica del lavoro stagionale, ma per l’impostazione di fondo: l’inefficienza amministrativa non può trasformarsi in una sanzione indiretta a carico del destinatario del procedimento.
Il principio di legalità amministrativa impone che ogni compressione di una posizione giuridica soggettiva trovi fondamento in ragioni sostanziali tipizzate dalla legge. Diversamente, si determinerebbe una forma di irregolarità “indotta”, non riconducibile a un comportamento dell’interessato, ma a una disfunzione dell’apparato pubblico.
In un sistema nel quale la regolarità del soggiorno condiziona l’accesso al lavoro, ai diritti sociali e alla continuità del progetto migratorio, il rispetto dei tempi e delle forme procedimentali non costituisce un aspetto meramente formale, ma una garanzia sostanziale.
Considerazioni conclusive
La sentenza del TAR Emilia-Romagna del 27 febbraio 2026 (ruolo generale n. 1845/2025), pubblicata integralmente su Calaméo al link sopra indicato, rappresenta un arresto significativo in materia di permessi di soggiorno stagionali.
Essa riafferma un principio elementare ma spesso disatteso nella prassi: quando il richiedente ha adempiuto a tutti gli obblighi normativi, l’Amministrazione non può sottrarsi al rilascio del titolo invocando proprie carenze organizzative.
Si tratta di un passaggio importante in un contesto nel quale la corretta gestione della procedura amministrativa incide direttamente sulla distinzione tra soggiorno regolare e irregolare e, quindi, sulla concreta effettività dei diritti riconosciuti dall’ordinamento.
Avv. Fabio Loscerbo
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