sabato 5 aprile 2025

RG 269/2025 – Decreto del Giudice di Pace di Pistoia del 2 aprile 2025: la sospensione dell’espulsione in presenza di una domanda di protezione internazionale

RG 269/2025 – Decreto del Giudice di Pace di Pistoia del 2 aprile 2025: la sospensione dell’espulsione in presenza di una domanda di protezione internazionale

Abstract
Il presente contributo analizza il decreto emesso dal Giudice di Pace di Pistoia in data 2 aprile 2025 (RG 269/2025), con cui è stata disposta la sospensione dell’efficacia di un provvedimento di espulsione adottato dalla Prefettura – UTG di Pistoia, alla luce della presentazione da parte dello straniero di una domanda di protezione internazionale successivamente all’adozione del provvedimento espulsivo. Il provvedimento si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza nazionale ed europea in tema di diritto alla permanenza sul territorio nel corso della procedura di protezione, ribadendo la prevalenza delle garanzie riconosciute ai richiedenti asilo.


1. Il caso concreto

Il procedimento ha riguardato l’impugnazione di un decreto di espulsione emesso il 7 gennaio 2025 a carico di un cittadino straniero, F.O., il quale, nelle more del giudizio, ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorso è stato affidato alla difesa dell’Avv. Fabio Loscerbo del Foro di Bologna.

La documentazione prodotta in giudizio ha attestato che in data 14 febbraio 2025 era stata formalizzata la richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Firenze, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 4, co. 3 del D.Lgs. 142/2015.


2. Il principio di inespellibilità del richiedente protezione

Il Giudice di Pace, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Cass. 19819/2018 e Cass. 11309/2019), ha riaffermato il principio per cui il richiedente asilo ha diritto a permanere sul territorio dello Stato fino alla conclusione della procedura, anche nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’emissione del decreto espulsivo.

Tale orientamento è stato rafforzato dal riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, Grande Sezione, 15.02.2016, C-601/15 PPU), che ha sottolineato l’obbligo degli Stati membri di garantire l’effettivo esercizio del diritto di asilo prima dell’esecuzione di qualsiasi misura di allontanamento.


3. Sospensione dell’efficacia esecutiva e non annullamento del decreto di espulsione

Un aspetto centrale della decisione è rappresentato dalla distinzione operata tra l’annullamento del provvedimento espulsivo e la sospensione della sua efficacia: il decreto conferma che la presentazione della domanda di protezione internazionale non determina l’automatica invalidità del decreto di espulsione, ma impone esclusivamente la sua sospensione, in attesa della decisione della Commissione Territoriale.

Tale interpretazione, coerente con Cass. 5437/2020 e Cass. 25694/2020, consente di garantire un equilibrio tra il potere amministrativo di adottare misure di allontanamento e la tutela dei diritti fondamentali dello straniero.


4. Conclusioni

Il provvedimento in commento rappresenta un’applicazione corretta e coerente dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di protezione internazionale. Esso rafforza l’idea che, anche in ambito amministrativo, il diritto alla permanenza temporanea dello straniero sia strumentale alla piena ed effettiva fruizione del diritto d’asilo, e che l’adozione di provvedimenti espulsivi debba sempre confrontarsi con le tutele previste per i richiedenti.

In un contesto giurisprudenziale in cui si tende talvolta a comprimere il diritto alla difesa e alla permanenza, la decisione del Giudice di Pace di Pistoia merita apprezzamento per la chiarezza dei presupposti giuridici e per l’equilibrio garantito tra le esigenze di sicurezza e il rispetto dei diritti umani.


Avv. Fabio Loscerbo
Foro di Bologna – www.avvocatofabioloscerbo.it



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New on TikTok: إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد: المحكمة تؤكد خطورة الشخص لكنها تلزم الإدارة بدراسة منح تصريح آخر مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتناول اليوم حكماً مهماً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، والمتعلق بقضية مسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026. تتعلق القضية بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من قبل شرطة بولونيا، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية بسبب أحكام جنائية نهائية صدرت بحق المعني، تتعلق بوقائع ذات طابع خطير. أكدت المحكمة مبدأً أساسياً: لا يجوز أن يكون إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إجراءً تلقائياً. فالمادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي تشترط تقييماً فعلياً وحالياً وشخصياً لمدى خطورة الشخص. كما يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومدى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، ولم تكتفِ بالإشارة إلى الأحكام الجنائية، بل حللت خطورة الأفعال وتأثيرها على الحقوق الأساسية وشخصية المعني بالأمر. ولهذا السبب اعتُبر قرار الإلغاء مشروعاً من حيث تقييم الخطورة. لكن هناك نقطة حاسمة. تنص المادة 9، الفقرة 9، من قانون الهجرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فيجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحالة، لم تقم الإدارة بأي تقييم بخصوص هذه المسألة. لذلك قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار فقط في الجزء المتعلق بعدم دراسة إمكانية منح تصريح إقامة بديل. ويتعين على الإدارة الآن إعادة النظر في الملف وتقييم الوضع الحالي للشخص بشكل شامل. الرسالة واضحة: حماية النظام العام أولوية مشروعة، لكن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون بالكامل. إلغاء تصريح الإقامة لا يعني ترك الشخص في فراغ قانوني. فإذا لم يُتخذ قرار بالطرد، يجب إجراء تقييم جديد لنوع الإقامة الممكنة. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

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