sabato 3 maggio 2025

La tutela del diritto alla vita privata e familiare come fondamento del permesso di soggiorno per protezione speciale – Tribunale di Bologna, Sentenza n. R.G. 4732/2023 del 3 aprile 2025

 

La tutela del diritto alla vita privata e familiare come fondamento del permesso di soggiorno per protezione speciale – Tribunale di Bologna, Sentenza n. R.G. 4732/2023 del 3 aprile 2025


Il Tribunale di Bologna, con la sentenza emessa in data 3 aprile 2025, ha accolto il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, riconoscendo in capo alla ricorrente il diritto a tale forma di tutela ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, nella formulazione previgente al Decreto Cutro. Il Collegio ha ritenuto che l’allontanamento della ricorrente dal territorio italiano avrebbe comportato una grave compromissione del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall’art. 8 della CEDU.



La pronuncia del Tribunale di Bologna del 3 aprile 2025 (R.G. 4732/2023) offre un’importante occasione per riflettere sul significato e sull’ambito di applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione, con riferimento alla protezione speciale. La sentenza riafferma la centralità del diritto alla vita privata e familiare quale parametro autonomo e sufficiente per il riconoscimento della tutela, anche in assenza di situazioni di rischio nel Paese di origine.

Nel caso oggetto di giudizio, la ricorrente aveva visto respingere la propria istanza da parte della Questura, sulla base di un parere negativo espresso dalla Commissione territoriale. Il diniego si fondava su una presunta carenza di elementi rilevanti per attestare un radicamento sociale o familiare. Tuttavia, nel corso del giudizio è emersa una situazione di stabile inserimento della ricorrente nel contesto italiano: lunga permanenza (dal 2018), convivenza con la zia prima e successivamente con il marito, attività lavorativa regolare, autonomia abitativa, padronanza della lingua italiana e stato di gravidanza.

La decisione del Collegio valorizza l’effettività delle relazioni instaurate nel territorio italiano e, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 24413/2021; Cass. 7861/2022; Cass. 9080/2023), sottolinea che la protezione offerta dall’art. 8 CEDU riguarda non solo le relazioni familiari in senso stretto, ma anche quelle affettive, sociali e lavorative. In tale ottica, il radicamento personale acquisito sul territorio si configura come limite all’esercizio del potere statale di espulsione, salvo esigenze imperative di sicurezza.

Un elemento significativo della sentenza è il riferimento alla condizione di gravidanza come fattore di vulnerabilità soggettiva, meritevole di protezione rafforzata, in linea con il principio di tutela della persona in stato di fragilità.

Non meno rilevante è il passaggio con cui il Tribunale chiarisce che, in applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.L. 20/2023 (Decreto Cutro), continua ad applicarsi alla fattispecie la normativa previgente. Ne deriva che il permesso di soggiorno riconosciuto conserva piena durata biennale, è convertibile in lavoro e rinnovabile, offrendo al titolare garanzie di stabilità.

In conclusione, la sentenza contribuisce ad arricchire l’interpretazione sostanziale dell’art. 19, comma 1.1, TUI, ribadendo che la protezione speciale è misura non residuale, bensì strutturalmente connessa alla tutela della dignità e dell’identità personale del migrante radicato in Italia.

Avv. Fabio Loscerbo



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