domenica 14 settembre 2025

Tribunale di Torino, agosto 2025: discriminazione indiretta e diritto di accesso alla procedura d’asilo

 


Tribunale di Torino, agosto 2025: discriminazione indiretta e diritto di accesso alla procedura d’asilo


Abstract

Nell’agosto 2025 il Tribunale di Torino ha riconosciuto la natura discriminatoria delle prassi adottate dall’Ufficio Immigrazione della Questura, che ostacolavano l’accesso dei richiedenti alla formalizzazione delle domande di asilo. L’ordinanza segna un passo decisivo nella giurisprudenza italiana, ponendo al centro la tutela del diritto d’asilo e la necessità di rimuovere barriere burocratiche che compromettono l’effettività delle garanzie costituzionali e sovranazionali.


1. Diritto d’asilo e quadro normativo

Il diritto di chiedere protezione internazionale è sancito dall’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana e trova attuazione nel D.Lgs. 25/2008 e nel D.Lgs. 142/2015.

A livello europeo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte ribadito l’obbligo degli Stati membri di garantire un accesso effettivo e non ostacolato alla procedura (CGUE, C-36/20, VL, 2021).

Nonostante questo quadro, in Italia si sono moltiplicate segnalazioni di ostacoli pratici: tempi d’attesa eccessivi, sistemi di prenotazione inaccessibili, discrezionalità non regolata nell’ammissione agli sportelli.


2. Il caso dell’Ufficio Immigrazione di Torino

A Torino, associazioni e singoli richiedenti asilo hanno denunciato prassi che impedivano l’accesso regolare alla procedura:

  • assenza di criteri chiari per l’ingresso agli sportelli;

  • esclusione di molte persone senza possibilità di prenotazione alternativa;

  • tempi di attesa sproporzionati (anche mesi) prima di poter formalizzare la domanda.

Tali modalità hanno prodotto effetti svantaggiosi rispetto ad altri cittadini stranieri, traducendosi in un ostacolo concreto al diritto di chiedere protezione.


3. La decisione del Tribunale di Torino (agosto 2025)

Il giudice ha accertato che la prassi in uso configurava discriminazione indiretta, perché svantaggiava una categoria protetta – i richiedenti asilo – senza una ragione oggettiva e proporzionata.

Il provvedimento ha stabilito:

  • la violazione del diritto d’accesso alla procedura di protezione internazionale;

  • l’ordine alla Questura di eliminare prassi discriminatorie;

  • l’obbligo di adottare criteri trasparenti e verificabili per la gestione degli ingressi.

Particolare rilievo è stato dato all’art. 10 Cost., al principio di non discriminazione (art. 21 Carta di Nizza) e alla giurisprudenza della CEDU sul diritto a un rimedio effettivo.


4. Impatto giuridico e amministrativo

La pronuncia torinese ha valore sistemico:

  • Sul piano giurisprudenziale: rafforza l’uso dell’azione antidiscriminatoria come strumento di tutela collettiva e individuale.

  • Sul piano amministrativo: richiama le questure a garantire procedure eque e trasparenti, limitando margini di discrezionalità.

  • Sul piano sociale: sottolinea come i ritardi burocratici incidano direttamente sulla vita e sui diritti fondamentali delle persone.


5. Conclusioni: una decisione con valore pratico

La decisione del Tribunale di Torino conferma che il diritto d’asilo è un diritto fondamentale, non comprimibile da prassi organizzative.

Per i cittadini stranieri e per gli operatori del settore, questo provvedimento è un precedente importante: stabilisce che la Pubblica Amministrazione deve predisporre modalità di accesso chiare e tempestive, affinché il diritto alla protezione non resti solo sulla carta.


Avv. Fabio Loscerbo

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