lunedì 23 febbraio 2026

Precarietà abitativa e rinnovo del permesso di soggiorno: la residenza quale presupposto sostanziale tra ordine pubblico e integrazione

 Precarietà abitativa e rinnovo del permesso di soggiorno: la residenza quale presupposto sostanziale tra ordine pubblico e integrazione

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, n. 3262 del 20 febbraio 2026 (ricorso iscritto al numero di ruolo generale 16545 del 2022), affronta con chiarezza un nodo strutturale del diritto dell’immigrazione: il rilievo della stabilità abitativa ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il testo integrale della decisione è consultabile al seguente link:
Calameo – Pubblicazione della sentenza
https://www.calameo.com/books/008079775ba09cea21301
(URL esteso: https://www.calameo.com/books/008079775ba09cea21301)

La vicenda sottoposta al vaglio del giudice amministrativo prende le mosse dal diniego opposto dalla Questura al rinnovo del titolo di soggiorno, motivato sulla base della ritenuta irreperibilità dell’istante e della mancanza di un domicilio effettivo e verificabile. In particolare, l’Amministrazione aveva accertato che l’indirizzo indicato non corrispondeva a una situazione abitativa concreta, con esito negativo delle verifiche effettuate.

Il Collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego, valorizzando un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la certezza della situazione abitativa costituisce presupposto indispensabile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La decisione si colloca dunque nel solco di una lettura sostanziale dei requisiti di permanenza sul territorio nazionale, nella quale la dimora effettiva assume una funzione non meramente formale ma strutturale.

La pronuncia si fonda su un principio che merita attenzione sistematica: il titolo di soggiorno non è espressione di un automatismo legato al solo dato lavorativo, bensì il risultato di una valutazione complessiva della posizione dello straniero. In tale quadro, la precarietà alloggiativa – soprattutto quando si traduca in irreperibilità – incide direttamente sulla possibilità per l’Amministrazione di esercitare i propri poteri di controllo e di verifica, con evidenti riflessi in termini di ordine pubblico.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui il giudice esclude che la falsa indicazione dell’indirizzo possa essere degradata a mera irregolarità formale. Essa viene qualificata come elemento dirimente, idoneo di per sé a giustificare il rigetto dell’istanza. Si tratta di un’affermazione che rafforza la centralità del principio di leale collaborazione e di correttezza nei rapporti tra amministrato e pubblica amministrazione, specialmente in un settore caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità tecnica.

La sentenza richiama inoltre il principio tempus regit actum, escludendo la possibilità di valorizzare dichiarazioni di ospitalità o documentazione sopravvenuta rispetto al momento di adozione del provvedimento. Ne deriva una concezione rigorosa del procedimento amministrativo in materia di immigrazione, nel quale la completezza e la veridicità della documentazione devono essere assicurate sin dall’origine.

Sul piano sistematico, la decisione sollecita una riflessione più ampia sul concetto di integrazione. La stabilità abitativa viene implicitamente elevata a indice di radicamento effettivo sul territorio. Non si tratta soltanto di un requisito tecnico, ma di un elemento che concorre a definire la qualità della presenza dello straniero nello Stato ospitante. L’integrazione, pertanto, non può essere ridotta al solo inserimento lavorativo, ma richiede una presenza reale, tracciabile e conforme alle regole dell’ordinamento.

In prospettiva futura, la pronuncia del TAR Lazio conferma una tendenza verso una crescente valorizzazione dei profili sostanziali della permanenza legale, rafforzando l’idea che la stabilità e la trasparenza della posizione anagrafica costituiscano condizioni imprescindibili per il mantenimento del titolo di soggiorno.

La pubblicazione su Calameo consente un’analisi diretta della motivazione, utile per la prassi forense, per l’attività amministrativa e per l’approfondimento scientifico del tema.

Dichiarazione di trasparenza sulle fonti: il presente contributo si basa esclusivamente sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, n. 3262 del 20 febbraio 2026, ricorso numero di ruolo generale 16545 del 2022, come pubblicata integralmente nel link sopra indicato. I riferimenti giurisprudenziali richiamati sono quelli contenuti nella motivazione della decisione.

Avv. Fabio Loscerbo

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New on TikTok: No Exams, No Conversion: The Court Confirms the Rejection of the Student Residence Permit Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. I am Avvocato Fabio Loscerbo. Today we analyze a clear and important decision issued by the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna, Section One, judgment no. 254 of 2026, related to case number 114 of 2026 in the general register, published on February 13, 2026. The case concerns a foreign national who entered Italy with a student visa. When his residence permit expired, he claimed that he had applied for a conversion into a work residence permit. However, the Police Headquarters rejected the application, treating it as a request to renew the student permit, and an expulsion decree was also issued. The key point is this: there was no evidence of a formal application for conversion. The document produced was only the receipt of payment of the administrative fee, not an actual request for conversion. Moreover, the employment contract began after the renewal application had been submitted. In other words, at the time of the request, the legal requirements for conversion were not in place. The Court clearly stated that the administration had correctly assessed the case as a renewal of a student residence permit. And here a fundamental principle emerges: if a permit is granted for study purposes, the foreign national must demonstrate a genuine academic path. In this case, no university exams had been taken. That fact was decisive. Another interesting aspect concerns the language of the decision. The refusal was drafted only in Italian. However, the Court reaffirmed a consolidated principle: the lack of written translation does not invalidate the act if the foreign national was able to challenge it in time and fully exercise the right of defense. Here, the appeal was filed within the legal deadline. The Court also emphasized that the Police Headquarters has no obligation to assess, on its own initiative, whether the applicant might qualify for a different type of residence permit. If no specific request for conversion is submitted, the administration is not required to look for alternative solutions. The outcome is clear: the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay legal costs. This judgment reminds us of a simple but crucial truth: in immigration law, administrative procedure is substance. Applications must be formal, timely, and supported by requirements that already exist at the time of submission. You cannot build a conversion afterward. If you come to Italy to study, you must actually study. And if you want to work, you must formally apply for conversion when you meet the legal conditions. See you in the next episode of Immigration Law.

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