mercoledì 5 marzo 2025

Segnalazione Schengen e diniego del permesso di soggiorno: una rigidità normativa che ostacola l’integrazione

 

Segnalazione Schengen e diniego del permesso di soggiorno: una rigidità normativa che ostacola l’integrazione

La recente sentenza del TAR Emilia-Romagna, n. 638/2024, evidenzia ancora una volta come la normativa italiana sull’immigrazione continui a essere fondata su automatismi che impediscono una valutazione individuale delle situazioni e ostacolano il processo di integrazione. Il caso in questione riguarda il diniego di un permesso di soggiorno per emersione del lavoro irregolare a un cittadino marocchino, esclusivamente a causa di una segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) inserita dalla Francia a seguito di un’espulsione avvenuta nel 2021.

La decisione del TAR conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presenza di una segnalazione Schengen ai fini della non ammissione nel territorio costituisce un motivo ostativo assoluto al rilascio del permesso di soggiorno, impedendo alla pubblica amministrazione di valutare nel merito la posizione del richiedente. Questo approccio esclude qualsiasi analisi sull’integrazione effettiva del lavoratore straniero in Italia, ignorando il contributo economico e sociale che potrebbe apportare al Paese.

La mia visione sull’immigrazione, che ho espresso nel libro "Integrazione o ReImmigrazione", si basa su un paradigma chiaro: l’integrazione deve essere fondata su tre pilastri lavoro, lingua e rispetto delle regole. Chi dimostra di rispettare questi requisiti deve poter restare, indipendentemente da ostacoli burocratici o da decisioni amministrative prive di un’analisi individuale. La segnalazione Schengen, in questo caso, viene applicata in modo indiscriminato, senza verificare se il soggetto abbia sviluppato un percorso di inclusione sociale e lavorativa in Italia.

Il diritto dell’Unione Europea prevede che le segnalazioni Schengen non siano automaticamente vincolanti per gli Stati membri, ma possano essere valutate alla luce della situazione concreta del richiedente e degli obiettivi della domanda di soggiorno. Tuttavia, l’ordinamento italiano continua ad adottare un approccio burocratico e restrittivo, che ostacola qualsiasi possibilità di regolarizzazione anche per chi lavora onestamente e rispetta le leggi.

L’integrazione non può essere un concetto teorico, ma deve essere un processo misurabile, basato su criteri chiari e applicabili. L’applicazione automatica della segnalazione Schengen nega di fatto il diritto all’integrazione, creando un circolo vizioso in cui chi è già presente sul territorio viene respinto senza alternative, contribuendo a incrementare l’irregolarità. Un modello più equo dovrebbe prevedere la possibilità di una verifica individuale, che valuti il contributo sociale ed economico del richiedente e l’assenza di reali motivi di pericolosità per la sicurezza pubblica.

Questa sentenza dimostra l’urgente necessità di riformare il sistema di accesso alla regolarizzazione, adottando criteri che bilancino sicurezza e integrazione. L’Italia non può continuare a gestire l’immigrazione con norme rigide e punitive, ma deve adottare un modello razionale e sostenibile, che premi chi si integra e garantisca regole certe per chi non rispetta le condizioni di permanenza. La ReImmigrazione non deve essere un’esclusione pregiudiziale, ma un principio regolatore per chi non si integra, senza penalizzare chi contribuisce attivamente alla società.

Avv. Fabio Loscerbo
📧 avv.loscerbo@gmail.com
🌐 https://www.avvocatofabioloscerbo.it

Nessun commento:

Posta un commento

New on TikTok: إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد: المحكمة تؤكد خطورة الشخص لكنها تلزم الإدارة بدراسة منح تصريح آخر مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتناول اليوم حكماً مهماً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، والمتعلق بقضية مسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026. تتعلق القضية بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من قبل شرطة بولونيا، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية بسبب أحكام جنائية نهائية صدرت بحق المعني، تتعلق بوقائع ذات طابع خطير. أكدت المحكمة مبدأً أساسياً: لا يجوز أن يكون إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إجراءً تلقائياً. فالمادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي تشترط تقييماً فعلياً وحالياً وشخصياً لمدى خطورة الشخص. كما يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومدى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، ولم تكتفِ بالإشارة إلى الأحكام الجنائية، بل حللت خطورة الأفعال وتأثيرها على الحقوق الأساسية وشخصية المعني بالأمر. ولهذا السبب اعتُبر قرار الإلغاء مشروعاً من حيث تقييم الخطورة. لكن هناك نقطة حاسمة. تنص المادة 9، الفقرة 9، من قانون الهجرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فيجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحالة، لم تقم الإدارة بأي تقييم بخصوص هذه المسألة. لذلك قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار فقط في الجزء المتعلق بعدم دراسة إمكانية منح تصريح إقامة بديل. ويتعين على الإدارة الآن إعادة النظر في الملف وتقييم الوضع الحالي للشخص بشكل شامل. الرسالة واضحة: حماية النظام العام أولوية مشروعة، لكن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون بالكامل. إلغاء تصريح الإقامة لا يعني ترك الشخص في فراغ قانوني. فإذا لم يُتخذ قرار بالطرد، يجب إجراء تقييم جديد لنوع الإقامة الممكنة. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

https://ift.tt/tP6jXwF